Decreto cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza breve 17 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 17/11/2021, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2021
N. 02021/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Miriam Servello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Maristella Paolì, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppina Ludovico in Catanzaro, via Crispi, 5;
nei confronti
di -OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Codacons, Codacons Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Rienzi, Claudio Cricenti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento contenente l’approvazione della graduatoria definitiva dei bambini ammessi alla frequenza dell’asilo nido comunale di Vibo Valentia per l’anno scolastico 2021/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il Dott. AR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la Sig.ra -OMISSIS- e il Sig. -OMISSIS-, nelle distinte qualità, rispettivamente, di esercenti la potestà genitoriale sui minori -OMISSIS- e-OMISSIS-, agiscono per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento contenente l’approvazione della graduatoria definitiva dei bambini ammessi alla frequenza dell’asilo nido comunale di Vibo Valentia per l’anno scolastico 2021/2022, prevista nel numero di 48 unità, con un possibile incremento del 10%;
- la mancata ammissione del minore -OMISSIS- è stata disposta in quanto “ bambino di età anagrafica superiore ”, mentre per il minore -OMISSIS- in ragione del conseguimento del punteggio di 5, inferiore ai 6 punti utili per l’inserimento in graduatoria,
- gli esponenti deducono l’illegittimità della determinazione avversata per violazione di legge, violazione del regolamento distrettuale dei servizi educativi per la prima infanzia, vizio di eccesso di potere e violazione del principio del legittimo affidamento, instando altresì per il risarcimento del danno;
Premesso altresì che:
- si è costituito in giudizio il Comune di Vibo Valentia, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, e ha confutato le censure, concludendo per il rigetto del ricorso;
- è inoltre intervenuto ad adiuvandum il Codacons, la cui costituzione è stata ritenuta tardiva dalla difesa dell’Ente territoriale, che ne ha anche eccepito la carenza di legittimazione;
Rilevato che:
- in sede di discussione sono stati prospettati, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso;
Considerato che:
- si è in presenza di un ricorso collettivo;
- nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, dev’essere proposta dal singolo titolare con separata azione;
- pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è sottoposta al rispetto di stringenti requisiti sia di segno negativo sia di segno positivo, i primi dei quali sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri, mentre i secondi consistono nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti medesimi, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2011 n. 6990; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 27 marzo 2021, n. 3744);
Ritenuto che:
- nella fattispecie in esame è ravvisabile un conflitto di interessi tra gli esponenti, poiché entrambi agiscono per conseguire l’ammissione dei propri figli nella graduatoria per la frequenza dell’asilo nido comunale, limitata tuttavia a 48 unità e nella quale sono già presenti 56 bambini;
- è poi insussistente il requisito dell’identità delle censure, in quanto i minori sono stati esclusi, per come sopra evidenziato, per ragioni distinte;
- alla luce di quanto riportato emerge, ad ogni evidenza, l’assenza di uniformità di posizioni processuali e sostanziali dei deducenti;
- in applicazione dei richiamati assunti ermeneutici, il ricorso è quindi inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a., conseguendo a ciò una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- la sentenza in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesca Goggiamani, Referendario
AR LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LE | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.