Articolo 24 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685Abrogato
Versione 30 dicembre 1975
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Versione 3 marzo 1983
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Versione 23 giugno 1985
Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 APRILE 1985 N. 144, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1985 N. 297))
Entrata in vigore il 23 giugno 1985
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 06/07/1987, n. 243
Provvedimento: […] Con gli artt. 3, nuovo testo, a sostituzione dell'art. 80- bis della legge n. 685 del 1975, e l'aggiunta degli artt. 80- ter e quater, a sostituzione dell'art. 23 e l'abrogazione degli artt. 24 e 25 della stessa legge n. 685 del 1975, sono state emanate disposizioni per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, per il quantitativo non necessario ai fini di giustizia, per impedirne la possibile reimmissione nel mercato.
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