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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6694 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1194/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1194 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: somministrazione
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Palladino, C.F. , p.e.c. C.F._1
fax 081.562.71.24, entrambi Email_1 elettivamente domiciliati in Napoli, al Centro Direzionale, Is. E/5 (Parrella &
Associati);
OPPONENTE
E
già , C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Presidente p.t. e per essa P.IVA_2 Controparte_3
P.IVA. C.F. , in persona del suo Amministratore
[...] P.IVA_3
Delegato e Rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura generale depositata con il ricorso monitorio, dall'Avv.to Cesare Giovanni Grassini,
C.F. , del Foro di Milano nonché elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Paolo Ambron, C.F. sito in Napoli, Via C.F._3
Guido Cortese n.11, 80128 (NA), ai fini e per gli effetti degli artt. 125 e 136 c.p.c., dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e comunicazioni presso il seguente numero di fax: 02/83348050 o ai seguenti indirizzi posta elettronica certificata
) Email_2 Email_3
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.1.2020, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8709/2019 emesso in favore della dal Tribunale di Napoli in data 28.11.2019. Il Controparte_1 decreto veniva emesso per il pagamento della somma di € 6.408,35 oggetto delle fatture insolute n.0631915900619084, n.0631915900619085, n.0631915900619086
e n.0631915900619087, emesse in virtù del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra le parti in data 10.04.2017 oltre interessi ex artt 4 e 5
D. Lgs 231/02, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, spese e competenze del giudizio. A fondamento dell'opposizione, la società Controparte_4
in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
[...]
Napoli in luogo della Sezione distaccata di Ischia ex artt. 19 e 20 c.p.c.; nel merito,
l'opponente, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria in assenza della prova di un titolo negoziale ed in particolare, l'inidoneità delle fatture azionate quale prova del credito perché di formazione unilaterale;
in via ulteriore, la società opponente ha, altresì, eccepito, l'inesistenza della fornitura in mancanza di prova della stessa e l'errato calcolo dei consumi indicati nelle bollette, in quanto presunti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “In via preliminare: 1) – dichiarare la incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con contestuale revoca dello stesso. Nel merito: 2) – dichiarare nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per totale assenza di prova del credito azionato;
3) – in via subordinata, disattendersi la domanda attorea, in quanto inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
4) - condannarsi, infine, la Società opposta al pagamento di spese e compensi di causa”.
Si è costituita la società opposta, impugnando tutto quanto adverso dedotto perché destituito di fondamento in fatto e in diritto. In particolare, l'opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, essendo stata individuata correttamente la competenza del Tribunale di Napoli;
in via ulteriore, la fornitrice, ha dedotto la correttezza dei consumi indicati nelle fatture azionate perché corrispondenti ai prelievi di energia elettrica registrati da apposito contatore, così come ricostruiti e comunicati dalla società distributrice, E-
Distribuzione S.p.A. e perché le tariffe applicate sono soggette a vigilanza dell'Autorità Amministrativa;
ha dedotto, inoltre, la società opposta, che la pretesa creditoria risulta fondata sull'estratto autentico delle scritture contabili e sulle fatture indicanti in dettaglio i consumi effettuati e i dati di fornitura;
Infine, la società opposta, ha dedotto che parte del credito azionato deriva da un pregresso insoluto maturato dall'opponente con altra società fornitrice e che, per far fronte ai pagamenti, veniva concessa una rateizzazione degli stessi, in base ad un accordo
- 2 - conciliativo intervenuto tra le parti. Ha, pertanto, concluso chiedendo: “in via preliminare: - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale poiché infondata per le ragioni esposte in narrativa;
- accertato e dato atto che la presente opposizione non è fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 8709/2019 (RG n.
31563/2019) emesso dal Tribunale di Napoli per la somma di € 6.408,35 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
in via principale nel merito: - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che
[...]
è creditrice della società respingere Controparte_1 Controparte_5
l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dallo stesso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8709/2019 (RG n. 31563/2019) emesso dal Tribunale di
Napoli e qui opposto, per la somma di € 6.408,35 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
in via subordinata nel merito: - in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 6.408,35 in linea capitale oltre interessi dal dovuto
[...] al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.; In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. nella misura di legge ed il contributo alla Cassa degli Avvocati pari al 4%.”
All'udienza del 18.1.2021, il Giudice, rilevato che il radicamento della competenza presso Tribunale adito appare giustificata dal luogo in cui ha la sede legale l'opponente (Napoli) e che, anche volendo considerare la sede operativa (Ischia), nel caso di specie non si pone un problema di competenza, bensì di ripartizione di affari nell'ambito dello stesso Ufficio, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale;
rilevato, altresì, che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta o di immediata soluzione, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviato la causa con concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
All'udienza del 02.12.2021, il Giudice, ritenuto inammissibile la produzione dei documenti allegati alla memoria di replica dalla società opposta;
ritenuto inammissibile, altresì, l'ordine di esibizione ex art. 210 c. p.c. richiesto dalla stessa, in considerazione della natura straordinaria di tale mezzo istruttorio, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalla società opposta e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
CP L'opposizione proposta da non è fondata e pertanto, va Controparte_4 rigettata per i motivi e nei limiti che seguono.
- 3 - Passando all'esame nel merito dei motivi di opposizione, va osservato che le eccezioni formulate dall'opponente nei confronti della società opposta non possono trovare accoglimento perché prive di fondamento e non provate. In particolare, quanto all'eccezione di inesistenza della prova scritta e dell'insussistenza del credito sollevata dall'opponente, si osserva che la società opposta ha fornito la prova del rapporto di fornitura e del credito vantato depositando in giudizio l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, le fatture contestate e l'istanza di attivazione della fornitura di energia elettrica sottoscritta dal sig. in CP_6 data 20.04.2017, nella quale è indicato il codice cliente, n. 877316076, relativo al
POD IT001E87731607 della fornitura sita a Ischia (NA), alla via Morgioni n. 23, sede della società opponente di cui lo stesso sig. risulta essere il rappresentante CP_6 legale p.t., con ciò ottemperando all'onere documentale richiesto, pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
Ciò posto, va, altresì, rigettata l'eccezione formulata dall'opponente circa la mancata prova della fornitura, essendo i consumi indicati in bolletta presunti e non rilevati e in quanto fatturati unilateralmente dalla società opposta, in considerazione anche del notevole lasso di tempo trascorso dall'invio della diffida di pagamento del 16.4.2019, senza alcun sollecito ulteriore da parte della società fornitrice. Secondo consolidata Giurisprudenza, nel riparto dell'onere probatorio, è stabilito che: “Se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.” (Cass. Sent.
n.297/20). Ciò posto, in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento, che nel caso di specie non è stata eccepita, l'utente deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma, altresì, deve provare la attività illecita del terzo. Pertanto, in assenza delle suddette specifiche contestazioni, gli importi fatturati da Controparte_2 possono ritenersi provati per presunzione sulla scorta: a) della qualità di
[...] soggetto terzo, rispetto al rapporto di somministrazione dedotto in causa, di
[...]
che ha compiuto il ricalcolo sulla base dei criteri di verifica a Controparte_7 tale società demandati dalla delibera della Autorità indipendente di settore;
b) della CP_ piena corrispondenza dei dati indicati nella fattura con quelli verificati da difatti, nelle fatture depositate in giudizio si legge che trattasi di “Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore e/o da autoletture”, pertanto, di consumi reali, rilevati e quindi, effettivi. A tanto si aggiunga che alcuna
- 4 - contestazione è stata mossa in precedenza dall'opponente nei confronti della società fornitrice, odierna opposta, in relazione al rapporto di fornitura. Ne deriva, pertanto, che in assenza di specifica contestazione del metodo di contabilizzazione utilizzato, criterio tanto più attendibile in considerazione della terzietà rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione della stessa Controparte_7 soggetto deputato a tale verifica, non può che riconoscersi sufficiente affidamento alla ricostruzione dei consumi operata, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Cass. 13605/19).
Quanto, poi, all'eccezione formulata dall'opponente in merito all'errato calcolo degli importi fatturati, anche questa deve essere disattesa perché del tutto infondata. Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Il creditore, infatti, che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Invero, risultano depositate in atti le fatture n. 0631915900619084 del 02/10/2017 dell'importo di €1.500,01, n.
0631915900619085 del 25/11/2017 dell'importo di €1.117,37, n.
0631915900619086 del 27/01/2018 dell'importo di €2.380,28 e n.
0631915900619087 del 02/03/2018 dell'importo di €1.410,69, azionate dalla società ricorrente per l'importo complessivo di € 6.408,35 e per quanto già detto, nelle stesse sono indicati i consumi effettivi rilevati dal Distributore, che risultano provati in assenza di contestazione specifica. Dall'esame delle fatture depositate in atti emerge, infatti, che gli importi fatturati si riferiscono in buona parte a consumi oggetto di una pregressa fornitura e nello specifico, la fattura n. 0631915900619084 del 02/10/2017, dell'importo di € 6.038,92, riporta addebiti residui per le fatture insolute n. 631915901031131 del 03/12/2016 di € 1.109,81, n. 631915901031134 del 03/03/2017 di € 50,68, n. 631915901031139 del 07/11/2016 di € 945,64, n.
631915901031132 del 13/01/2017 di €2.426,83 e n. 631915901031135 del
10/04/2017 di € 1.220,63, per complessivi € 5753,59 oltre all'importo di € 285,33 fatturato per i consumi relativi ai mesi di agosto e settembre 2017, intestate alla società con contratto con codice cliente n. 87736536 e, a seguito Parte_1 dello switch ad altro fornitore, odierno ricorrente, la morosità è stata trasferita sulla nuova utenza attiva con codice cliente 877316076, intestata alla medesima società, in ossequio al Sistema Indennitario introdotto con la deliberazione ARG/elt 191/09
- 5 - dell'AEEG oggi ARERA, come modificata dalla delibera 593/2017/Rcom e ss.. Parte opposta, a tal riguardo, ha dedotto che in data 7.10.2017 veniva concesso al debitore una dilazione dei pagamenti, di cui al piano di ammortamento n. 06488337
e pertanto, fermo l'importo di € 1.500,01 di cui alla fattura n. 631915900619084, venivano emesse: - la fattura n. 631915900619085 del 05.11.2017, di € 1.642,03, in cui è riportato “rata n. 001 relativa al piano di ammortamento 06488337 del
07/10/2017” di € 1.509,73, oltre ai consumi del bimestre ottobre 2017 – novembre
2017 per l'importo di € 132,30; - la fattura n. 631915900619086 del 07.01.2018, di €
2.380,28, in cui si legge “rata n. 002 relativa al piano di ammortamento 06488337 del 07/10/2017 di € 1.509,73”, oltre ai consumi del bimestre dicembre 2017 – gennaio 2018 per l'importo di € 269,74 e l' “addebito residuo fattura n.
63191590103113A del 26/08/2017 codice cliente 877365361/3 di € 600,81”; - la fattura di chiusura del contratto n. 631915900619087 del 10.02.2018, di € 1.410,69, in cui è indicato “rata n. 003 relativa al piano di ammortamento 06488337 del
07/10/2017 di € 1.509,73”, giusta compensazione degli importi dovuti per il deposito cauzionale della somma di - € 99,04. A tanto si aggiunga che la società opponente ha contestato il credito azionato senza fornire alcuna prova dei pagamenti effettuati, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata, risultando assorbita ogni ulteriore questione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
8709/2019, proposta da in persona del rappresentante Parte_1 legale p.t., nei confronti di in persona del Controparte_2 rappresentante legale p.t., disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.8709/2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, che si liquidano in complessivi € 5077,00 ridotti del 30% ex
- 6 - art. 4 comma 4, oltre rimborso spese generali, i. v.a., c. p. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 02.07.2025
Il Giudice
dott. Paolo Madonna
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1194 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: somministrazione
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Palladino, C.F. , p.e.c. C.F._1
fax 081.562.71.24, entrambi Email_1 elettivamente domiciliati in Napoli, al Centro Direzionale, Is. E/5 (Parrella &
Associati);
OPPONENTE
E
già , C.F. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Presidente p.t. e per essa P.IVA_2 Controparte_3
P.IVA. C.F. , in persona del suo Amministratore
[...] P.IVA_3
Delegato e Rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura generale depositata con il ricorso monitorio, dall'Avv.to Cesare Giovanni Grassini,
C.F. , del Foro di Milano nonché elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Paolo Ambron, C.F. sito in Napoli, Via C.F._3
Guido Cortese n.11, 80128 (NA), ai fini e per gli effetti degli artt. 125 e 136 c.p.c., dichiara di voler ricevere i relativi avvisi e comunicazioni presso il seguente numero di fax: 02/83348050 o ai seguenti indirizzi posta elettronica certificata
) Email_2 Email_3
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.1.2020, la società ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8709/2019 emesso in favore della dal Tribunale di Napoli in data 28.11.2019. Il Controparte_1 decreto veniva emesso per il pagamento della somma di € 6.408,35 oggetto delle fatture insolute n.0631915900619084, n.0631915900619085, n.0631915900619086
e n.0631915900619087, emesse in virtù del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra le parti in data 10.04.2017 oltre interessi ex artt 4 e 5
D. Lgs 231/02, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, spese e competenze del giudizio. A fondamento dell'opposizione, la società Controparte_4
in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
[...]
Napoli in luogo della Sezione distaccata di Ischia ex artt. 19 e 20 c.p.c.; nel merito,
l'opponente, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria in assenza della prova di un titolo negoziale ed in particolare, l'inidoneità delle fatture azionate quale prova del credito perché di formazione unilaterale;
in via ulteriore, la società opponente ha, altresì, eccepito, l'inesistenza della fornitura in mancanza di prova della stessa e l'errato calcolo dei consumi indicati nelle bollette, in quanto presunti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “In via preliminare: 1) – dichiarare la incompetenza dell'adito Tribunale di Napoli e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con contestuale revoca dello stesso. Nel merito: 2) – dichiarare nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per totale assenza di prova del credito azionato;
3) – in via subordinata, disattendersi la domanda attorea, in quanto inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
4) - condannarsi, infine, la Società opposta al pagamento di spese e compensi di causa”.
Si è costituita la società opposta, impugnando tutto quanto adverso dedotto perché destituito di fondamento in fatto e in diritto. In particolare, l'opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, essendo stata individuata correttamente la competenza del Tribunale di Napoli;
in via ulteriore, la fornitrice, ha dedotto la correttezza dei consumi indicati nelle fatture azionate perché corrispondenti ai prelievi di energia elettrica registrati da apposito contatore, così come ricostruiti e comunicati dalla società distributrice, E-
Distribuzione S.p.A. e perché le tariffe applicate sono soggette a vigilanza dell'Autorità Amministrativa;
ha dedotto, inoltre, la società opposta, che la pretesa creditoria risulta fondata sull'estratto autentico delle scritture contabili e sulle fatture indicanti in dettaglio i consumi effettuati e i dati di fornitura;
Infine, la società opposta, ha dedotto che parte del credito azionato deriva da un pregresso insoluto maturato dall'opponente con altra società fornitrice e che, per far fronte ai pagamenti, veniva concessa una rateizzazione degli stessi, in base ad un accordo
- 2 - conciliativo intervenuto tra le parti. Ha, pertanto, concluso chiedendo: “in via preliminare: - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale poiché infondata per le ragioni esposte in narrativa;
- accertato e dato atto che la presente opposizione non è fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 8709/2019 (RG n.
31563/2019) emesso dal Tribunale di Napoli per la somma di € 6.408,35 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
in via principale nel merito: - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che
[...]
è creditrice della società respingere Controparte_1 Controparte_5
l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dallo stesso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8709/2019 (RG n. 31563/2019) emesso dal Tribunale di
Napoli e qui opposto, per la somma di € 6.408,35 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
in via subordinata nel merito: - in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 6.408,35 in linea capitale oltre interessi dal dovuto
[...] al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.; In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. nella misura di legge ed il contributo alla Cassa degli Avvocati pari al 4%.”
All'udienza del 18.1.2021, il Giudice, rilevato che il radicamento della competenza presso Tribunale adito appare giustificata dal luogo in cui ha la sede legale l'opponente (Napoli) e che, anche volendo considerare la sede operativa (Ischia), nel caso di specie non si pone un problema di competenza, bensì di ripartizione di affari nell'ambito dello stesso Ufficio, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale;
rilevato, altresì, che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta o di immediata soluzione, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviato la causa con concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
All'udienza del 02.12.2021, il Giudice, ritenuto inammissibile la produzione dei documenti allegati alla memoria di replica dalla società opposta;
ritenuto inammissibile, altresì, l'ordine di esibizione ex art. 210 c. p.c. richiesto dalla stessa, in considerazione della natura straordinaria di tale mezzo istruttorio, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalla società opposta e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
CP L'opposizione proposta da non è fondata e pertanto, va Controparte_4 rigettata per i motivi e nei limiti che seguono.
- 3 - Passando all'esame nel merito dei motivi di opposizione, va osservato che le eccezioni formulate dall'opponente nei confronti della società opposta non possono trovare accoglimento perché prive di fondamento e non provate. In particolare, quanto all'eccezione di inesistenza della prova scritta e dell'insussistenza del credito sollevata dall'opponente, si osserva che la società opposta ha fornito la prova del rapporto di fornitura e del credito vantato depositando in giudizio l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, le fatture contestate e l'istanza di attivazione della fornitura di energia elettrica sottoscritta dal sig. in CP_6 data 20.04.2017, nella quale è indicato il codice cliente, n. 877316076, relativo al
POD IT001E87731607 della fornitura sita a Ischia (NA), alla via Morgioni n. 23, sede della società opponente di cui lo stesso sig. risulta essere il rappresentante CP_6 legale p.t., con ciò ottemperando all'onere documentale richiesto, pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
Ciò posto, va, altresì, rigettata l'eccezione formulata dall'opponente circa la mancata prova della fornitura, essendo i consumi indicati in bolletta presunti e non rilevati e in quanto fatturati unilateralmente dalla società opposta, in considerazione anche del notevole lasso di tempo trascorso dall'invio della diffida di pagamento del 16.4.2019, senza alcun sollecito ulteriore da parte della società fornitrice. Secondo consolidata Giurisprudenza, nel riparto dell'onere probatorio, è stabilito che: “Se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore.” (Cass. Sent.
n.297/20). Ciò posto, in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento, che nel caso di specie non è stata eccepita, l'utente deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma, altresì, deve provare la attività illecita del terzo. Pertanto, in assenza delle suddette specifiche contestazioni, gli importi fatturati da Controparte_2 possono ritenersi provati per presunzione sulla scorta: a) della qualità di
[...] soggetto terzo, rispetto al rapporto di somministrazione dedotto in causa, di
[...]
che ha compiuto il ricalcolo sulla base dei criteri di verifica a Controparte_7 tale società demandati dalla delibera della Autorità indipendente di settore;
b) della CP_ piena corrispondenza dei dati indicati nella fattura con quelli verificati da difatti, nelle fatture depositate in giudizio si legge che trattasi di “Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore e/o da autoletture”, pertanto, di consumi reali, rilevati e quindi, effettivi. A tanto si aggiunga che alcuna
- 4 - contestazione è stata mossa in precedenza dall'opponente nei confronti della società fornitrice, odierna opposta, in relazione al rapporto di fornitura. Ne deriva, pertanto, che in assenza di specifica contestazione del metodo di contabilizzazione utilizzato, criterio tanto più attendibile in considerazione della terzietà rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione della stessa Controparte_7 soggetto deputato a tale verifica, non può che riconoscersi sufficiente affidamento alla ricostruzione dei consumi operata, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore (cfr. Cass. 13605/19).
Quanto, poi, all'eccezione formulata dall'opponente in merito all'errato calcolo degli importi fatturati, anche questa deve essere disattesa perché del tutto infondata. Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Il creditore, infatti, che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Invero, risultano depositate in atti le fatture n. 0631915900619084 del 02/10/2017 dell'importo di €1.500,01, n.
0631915900619085 del 25/11/2017 dell'importo di €1.117,37, n.
0631915900619086 del 27/01/2018 dell'importo di €2.380,28 e n.
0631915900619087 del 02/03/2018 dell'importo di €1.410,69, azionate dalla società ricorrente per l'importo complessivo di € 6.408,35 e per quanto già detto, nelle stesse sono indicati i consumi effettivi rilevati dal Distributore, che risultano provati in assenza di contestazione specifica. Dall'esame delle fatture depositate in atti emerge, infatti, che gli importi fatturati si riferiscono in buona parte a consumi oggetto di una pregressa fornitura e nello specifico, la fattura n. 0631915900619084 del 02/10/2017, dell'importo di € 6.038,92, riporta addebiti residui per le fatture insolute n. 631915901031131 del 03/12/2016 di € 1.109,81, n. 631915901031134 del 03/03/2017 di € 50,68, n. 631915901031139 del 07/11/2016 di € 945,64, n.
631915901031132 del 13/01/2017 di €2.426,83 e n. 631915901031135 del
10/04/2017 di € 1.220,63, per complessivi € 5753,59 oltre all'importo di € 285,33 fatturato per i consumi relativi ai mesi di agosto e settembre 2017, intestate alla società con contratto con codice cliente n. 87736536 e, a seguito Parte_1 dello switch ad altro fornitore, odierno ricorrente, la morosità è stata trasferita sulla nuova utenza attiva con codice cliente 877316076, intestata alla medesima società, in ossequio al Sistema Indennitario introdotto con la deliberazione ARG/elt 191/09
- 5 - dell'AEEG oggi ARERA, come modificata dalla delibera 593/2017/Rcom e ss.. Parte opposta, a tal riguardo, ha dedotto che in data 7.10.2017 veniva concesso al debitore una dilazione dei pagamenti, di cui al piano di ammortamento n. 06488337
e pertanto, fermo l'importo di € 1.500,01 di cui alla fattura n. 631915900619084, venivano emesse: - la fattura n. 631915900619085 del 05.11.2017, di € 1.642,03, in cui è riportato “rata n. 001 relativa al piano di ammortamento 06488337 del
07/10/2017” di € 1.509,73, oltre ai consumi del bimestre ottobre 2017 – novembre
2017 per l'importo di € 132,30; - la fattura n. 631915900619086 del 07.01.2018, di €
2.380,28, in cui si legge “rata n. 002 relativa al piano di ammortamento 06488337 del 07/10/2017 di € 1.509,73”, oltre ai consumi del bimestre dicembre 2017 – gennaio 2018 per l'importo di € 269,74 e l' “addebito residuo fattura n.
63191590103113A del 26/08/2017 codice cliente 877365361/3 di € 600,81”; - la fattura di chiusura del contratto n. 631915900619087 del 10.02.2018, di € 1.410,69, in cui è indicato “rata n. 003 relativa al piano di ammortamento 06488337 del
07/10/2017 di € 1.509,73”, giusta compensazione degli importi dovuti per il deposito cauzionale della somma di - € 99,04. A tanto si aggiunga che la società opponente ha contestato il credito azionato senza fornire alcuna prova dei pagamenti effettuati, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata, risultando assorbita ogni ulteriore questione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
8709/2019, proposta da in persona del rappresentante Parte_1 legale p.t., nei confronti di in persona del Controparte_2 rappresentante legale p.t., disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.8709/2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, che si liquidano in complessivi € 5077,00 ridotti del 30% ex
- 6 - art. 4 comma 4, oltre rimborso spese generali, i. v.a., c. p. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 02.07.2025
Il Giudice
dott. Paolo Madonna
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