Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.3844 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024, su ricorso congiunto proposto
DA
nata a [...] il [...], C.F. e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avv.ti Gabriella Coppola, C.F.
, pec ed Enrico C.F._2 Email_1
Capizzoto, C.F. pec ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Messina, via La Farina 17
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, e ivi residente in [...], rappresentato C.F._4
e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Alessandro Cacciotto, C.F.
, pec ed elettivamente C.F._5 Email_3
domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Messina, via Cesare Battisti 191 is.
217;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero ha reso la seguente
SENTENZA
1
20.11.2024, e premesso che con Decreto Controparte_1 Parte_1
del 30/11/2021 il Tribunale di Messina aveva recepito l'accordo delle parti con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore nata a Per_1
Messina in data 18 agosto 2019; che la situazione era mutata e quell'accordo era ormai superato;
che essi avevano raggiunto un nuovo accordo nei termini seguenti:
“1) La figlia minore, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con domiciliazione presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute della minore. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza della figlia presso ciascuno di essi. 2) Il tempo di permanenza della minore presso il padre sarà concordato liberamente tra le parti, previo accordo telefonico e preavviso di almeno un giorno prima. In caso di mancato accordo, resterà con il padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì (salvo quanto Per_1
di seguito si dirà) dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Inoltre, la minore resterà con il padre a fine settimana alterni, così disciplinati: -una settimana dal venerdì alle ore 20,00 fino al sabato alle ore 20,00 (in questo caso, si specifica, a differenza di Per_1
quanto sopra detto non resterà col padre a partire dalle ore 17:00 bensì dalle 20:00); - una settimana dal sabato alle 20,00 alla domenica alle 20,00. Oltre ai predetti tempi, pernotterà con il padre una volta a settimana, in coincidenza del turno Per_1
lavorativo notturno della madre (di regola una volta ogni cinque giorni). A tal fine, la signora comunicherà i suoi turni lavorativi al signor con congruo Pt_1 CP_1
preavviso (circa un mese prima). Nelle vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per 5 giorni continuativi da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, ivi compreso il capodanno, la minore le trascorrerà secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno (il Natale con l'uno, il
Capodanno con l'altro e l'anno successivo viceversa e cosi di anno in anno Per tutte le altre festività religiose e civili varrà il criterio dell'alternanza annuale. Per il compleanno, la minore resterà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro,
2 alternandosi l'anno successivo;
i genitori trascorreranno il loro compleanno con la figlia, a prescindere dai giorni di visita. Inoltre, la festa del papà e la festa della mamma, così come i compleanni dei nonni materni e paterni, la minore li trascorrerà col festeggiato/a. Qualora le suddette giornate dovessero ricadere in concomitanza con il tempo di visita presso il padre, saranno recuperate con altre giornate. 3) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
della figlia, la somma mensile di € 250,00 entro il giorno 15 di ogni mese (ad eccezione di giugno e dicembre), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, il padre verserà alla madre domiciliataria la somma mensile di € 325,00. 4) Le parti concordano espressamente che la signora percepisca interamente l'assegno unico per la figlia Parte_1
minore. 5) Le spese straordinarie della figlia minore, da individuarsi secondo le linee guida del CNF (all.), saranno divise al 50% tra i genitori. 6) I genitori saranno tenuti a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente eventuali cambi di residenza”. Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis .51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 07.01.2025.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti la figlia minore contenuto nel ricorso introduttivo del presente Per_1
giudizio, possa essere accolto. Si deve premettere che i procedimenti a domanda congiunta costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore ha attribuito al solo consenso prestato dalle parti interessate un rilievo centrale, mentre il Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori.
3 Nel caso in esame l'accordo delle parti non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole. Va,
d'altronde, osservato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a seguito della modifica introdotta con D. Lgs. 154/2013, il Giudice “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”
Tenuto conto della natura della causa e della impossibilità di configurare una soccombenza, le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis .51 comma 6 c.p.c., modifica le statuizioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore secondo quanto Per_1
richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data 20.11.2024.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
21/01/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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