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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1292/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1292/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lippiello Alessandro e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Bolumetti Pier Domenico, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Rosso Edoardo Controparte_1 C.F._2
IL, NT IO TO, LL FA appellato appellante incidentale
(C.F. ), quale titolare dell'impresa individuale Controparte_2 C.F._3
, con il patrocinio dell'avv. Ramella Benna Arianna, Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vaira Vittorio Controparte_4 P.IVA_1
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.11.2025)
pagina 1 di 30 OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale, risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Nel merito previa la riforma della sentenza impugnata, modificare le statuizioni contestate, disponendo che
In via principale:
- visto il primo ed il secondo motivo di appello, rigettare la domanda di parte attrice SI nei confronti della SI ed accertare e dichiarare che la responsabilità dei CP_1 Parte_1
danni patiti dalla SI sia da ascriversi alla stessa attrice ed alla ditta CP_1 [...]
e, conseguentemente, condannare la ditta al Controparte_5 Controparte_5 pagamento in favore della SI del danno che si liquida in € 12.905,00 pari al 50 % CP_1
del danno accertato in sede di ATP,
- vista la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dei danni lamentati, condannare parte attrice in primo grado a versare in favore della SI le spese di lite del giudizio Parte_1 di primo grado che vengono liquidate in € 7.616,00 per competenze. NAre la
[...]
a pagare le spese di lite sostenute dalla SI che si Controparte_6 CP_1 liquidano in € 7.616,00 nella misura del 50 %. Pone definitivamente le spese di ATP che liquida in € 3.827,00 per il 50 % a carico della e per il restante Controparte_7
50 % a carico della SI CP_1
In via subordinata: visto il primo ed il secondo motivo di appello, accogliere parzialmente la domanda di parte attrice spiegata verso la SI e la ed accertare e Parte_1 Controparte_5
dichiarare che la responsabilità dei danni patiti dalla SI è da ascriversi in via CP_1
solidale ed in pari misura alla SI alla SI ed alla ditta CP_1 Parte_1
Termoidraulica di e conseguentemente, condannare la SI e la Controparte_2 Parte_1
al pagamento, in solido tra loro, in favore della SI Controparte_6
del danno da quest'ultima patito che viene quantificato in € 17.266,67 pari ai 2/3 del CP_1
danno riscontrato in sede di ATP. Compensare nella misura di 2/3 le spese di lite tra le parti che vengono liquidate in € 7.616,00 e condanna la SI e la Parte_1 Controparte_5
a versare 1/3 per ciascuna delle stesse di lite così quantificate in favore della SI
[...]
Pone le spese di ATP che liquida in € 3.827,00 a carico di ciascuna delle parti CP_1
pagina 2 di 30 ( e ) in misura pari ad 1/3 ciascuna. CP_1 Parte_1 CP_5
In via di estremo subordine:
- visto il primo ed il secondo motivo di appello, accertare la responsabilità solidale della SI
e del , unitamente alla SI , condannare il signor e la CP_1 CP_5 Parte_1 CP_5
SI , in solido tra loro, al pagamento del 75 % del danno accertato in favore Parte_1
della SI pari ad € 19.358,99, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo CP_1
effettivo come da domanda. NA le parti convenute a versare in favore della SI le spese di lite che liquida in € 7.616,00 in misura pari al 75 % delle stesse. Pone le CP_1 spese di ATP che liquida in € 3.827,00 a carico della SI nella misura del 25 % e CP_1
delle parti convenute nella misura del 75 %, ovvero accoglie parzialmente la domanda di parte attrice SI ed accertare e dichiarare che la responsabilità dei danni patiti dalla CP_1
SI è da ascriversi in via solidale alla SI ed alla CP_1 Parte_1 [...]
e conseguentemente condanna e Controparte_6 Parte_1 [...]
, a risarcire il danno complessivo di € 25.811,00 subito dalla Controparte_6 nella misura di € 12.905,50 per ciascuna delle parti. NA le parti convenute al CP_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla SI che si liquidano in € 7.616,00, CP_1
ponendole al 50 % a carico della SI ed al 50 % a carico della . Parte_1 CP_5
Pone le spese di ATP che liquida in € 3.827,00 a carico delle parti convenute al 50 % per ciascuna di esse.
- visto il terzo motivo di appello, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello sopra riportati, disporre, in riforma della sentenza di primo grado oggi impugnata, disponendo che: le spese di lite vanno liquidate in virtù del principio di soccombenza e quindi attribuite nella misura di 4/5 a carico della SI e nella misura di 1/5 a carico della Parte_1
SI CP_1
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di causa del giudizio di appello.
In via istruttoria:
Si chiede che le SS.VV. ill.me vogliano ammettere la prova orale per testimoni sui capitoli di seguito riprodotti: […]
Si chiede, inoltre, che le S.V. Ill.me vogliano disporre, all'esito dell'esame dei testimoni indicati, una nuova CTU, finalizzata ad accertare esattamente i danni patiti dall'attrice, le loro cause e pagina 3 di 30 soprattutto il ruolo di tutte le parti in causa nella vicenda descritta dalla che si continua CP_1
a contestare recisamente. Si chiede alle SS.VV. di ordinare alla SI di esibire la CP_1
documentazione integrale depositata presso il comune di Biella per avviare e proseguire il cantiere.
Si chiede di disporre il confronto tra i testi e e tra il teste ed il Tes_1 Per_1 Tes_2
sul ruolo della SI e l'incarico affidatole”. Per_1 Parte_1
Per : Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis cpc, in quanto manifestamente infondato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Per il denegato caso in cui l'appello avversario sia ritenuto ammissibile,
In via principale:
1. respingersi lo spiegato appello proposto in via principale, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
2. respingersi l'appello avversario proposto in via subordinata e in via di estremo subordine in relazione alle domande formulate nei confronti della con conferma della sentenza di CP_1
primo grado;
In via di appello incidentale condizionato per il caso in cui la Corte accolga l'appello avversario limitatamente alla solidarietà di e condannare al pagamento in favore Parte_1 CP_5 della conchiudente: 1) di € 18.999,68 – maggiorati di rivalutazione e interessi – o della maggiore o minore somma accertanda all'esito di causa, in solido tra loro, la SI e Parte_1
; 2) di ulteriori € 6.812,31 – maggiorati di rivalutazione e Controparte_5
interessi - o della minore o maggior somma accertanda in corso di causa, la SI;
3) Parte_1 di € 7.616,00 – o della diversa somma liquidanda- oltre rimb. forf. nella misura del 15%, CNPA ed IVA, per competenze di primo grado e di € 789,75 per anticipazioni di primo grado in solido tra loro e , il tutto oltre interessi;
4) di € 6.638, 35 – o della diversa CP_5 Parte_1
somma liquidanda -per spese e competenze di ATP, oltre interessi, in solido tra loro e Parte_1
; 5) di spese di CTU pari ad € 2.112,73, oltre interessi, in solido tra loro le CP_5
controparti.
pagina 4 di 30 In ogni caso con il favore delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura del 15%, CPA e IVA”.
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Torino in via principale e nel merito
1. Rigettare l'appello proposto da , perché infondato in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 260/2024 del 12.10.2024 emessa dal Tribunale di Biella;
in via subordinata
2. In caso di riforma, anche parziale, della suddetta sentenza, previa determinazione del rispettivo grado di responsabilità imputabile a ciascuna parte, limitarsi al giusto e provato la domanda attorea e dichiararsi tenuta e condannarsi P.I. con sede legale Controparte_4 P.IVA_1
in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e rifondere alla tutto quanto fosse Controparte_5 dichiarata tenuta a pagare all'attrice per capitale, interessi, spese e quant'altro in dipendenza del presente giudizio;
in ogni caso con il favore delle spese, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario spese generali”.
Per Controparte_4
“Voglia il Giudice adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali Controparte_4
domande nuove
In via preliminare
Accertare e dichiarare la decadenza di rispetto alla proposizione Controparte_5
della domanda di NL verso per costituzione oltre il termine di cui Controparte_4 all'art. 347 c.p.c.
Nel merito
In via principale
Rigettare l'appello di avverso l'impresa , Parte_1 Controparte_5
pagina 5 di 30 siccome infondato in fatto e in diritto Respingere, in ogni caso, l'appello incidentale condizionato di verso l'impresa , siccome infondato in fatto Controparte_1 Controparte_5
e in diritto
Respingere le domande tutte verso l'impresa con conseguente Controparte_5
conferma della sentenza di prime cure
In via subordinata
Nell'ipotesi di ritenuta ammissibile proposizione della domanda di garanzia e NL dell'impresa verso e di accoglimento, Controparte_5 Controparte_4 anche in parte qua, dell'appello principale e/o incidentale condizionato avverso l'impresa
, assolvere dalle domande tutte nei suoi Controparte_5 Controparte_4
confronti, respingendole siccome infondate in fatto e diritto, per le causali di cui in atti.
In via di ulteriore subordine
Nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità della riproposizione della domanda di garanzia e NL dell'impresa verso e di accoglimento, Controparte_5 Controparte_4 anche in parte qua, dell'appello principale e/o incidentale condizionato avverso l'impresa e di declaratoria della operatività della polizza assicurativa Controparte_5
Contenere l'eventuale condanna in garanzia di entro i limiti della quota di Controparte_4 responsabilità che fosse ascritta all'assicurato e del danno concretamente provato e riferibile alla suddetta quota
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio e l'impresa individuale Controparte_1 Parte_1 [...]
per sentirli condannare al risarcimento dei danni che quantificava in € 26.359,39 Controparte_5 da addebitarsi in solido ed in € 6.812,31 da addebitarsi alla sola , il tutto previa Parte_1
acquisizione della relazione tecnica redatta dal CTU nel procedimento ex artt. 696 et 696 bis pagina 6 di 30 c.p.c..
A fondamento della domanda allegava che: aveva inizialmente incaricato il geom. della CP_8 progettazione e della direzione dei lavori di ristrutturazione dell'alloggio di sua proprietà; revocatogli l'incarico, aveva poi nominato per la progettazione e la direzione dei lavori Parte_1 che in sede di stipula si era presentata quale architetto pur non essendo iscritta all'albo
[...]
(circostanza appresa solo a lavori ultimati); al fine di consentire la posa della vasca idromassaggio aveva commissionato all'elettricista e all'idraulico la modifica dei Parte_1
preesistenti impianti, con necessità di demolizione completa del bagno per il rifacimento integrale del preesistente impianto idrico sanitario;
le opere idrauliche erano state commissionate all'impresa individuale;
successivamente alla consegna dei Controparte_5 lavori, in occasione di un guasto occorso alla vasca idromassaggio, era stata riscontrata l'erronea posa in opera della stessa tanto che per procedere alla riparazione era necessario smurarla;
sempre all'esito dei lavori erano stati riscontrati ulteriori vizi e difformità.
contestava la domanda deducendo che: non si era mai qualificata come Parte_1
architetto; non aveva ricevuto alcun incarico di progettazione strutturale e direzione lavori
(dovendosi solamente occupare della progettazione di natura estetica degli interni); la ristrutturazione era stata progettata esclusivamente dal geom. ; quando le era stato CP_8 conferito l'incarico gli impianti idraulici erano stati già realizzati dall'impresa individuale
; la vasca idromassaggio era stata acquistata in autonomia da Controparte_9
che, altrettanto autonomamente, aveva incaricato l'impresa Controparte_1 Controparte_5
che aveva provveduto all'installazione sulla base delle direttive della stessa
[...] CP_1
LA contestava la domanda attorea deducendo che: non era responsabile dei vizi CP_5 dell'impianto idraulico preesistenti al suo intervento;
era stato solamente incaricato di modificare l'impianto per permettere l'allaccio della vasca idromassaggio che era stata posta in opera sulla base delle specifiche indicazioni di e della committente. Parte_1 chiamata in causa da , contestava l'operatività della polizza. Controparte_4 Controparte_2
II) Sulla sentenza di primo grado.
Acquisito l'ATP ed istruita la causa mediante prova orale, con sentenza n. 260/2024, pubblicata il
12.10.2024, il Tribunale di Biella:
pagina 7 di 30 - accoglieva la domanda dell'attrice nei confronti della sola che condannava al Parte_1 risarcimento dei danni liquidati in € 25.811,99 oltre rivalutazione interessi;
- respingeva la domanda proposta nei confronti di;
Controparte_2
- dichiarava assorbita la domanda di NL avanzata da nei confronti di Controparte_2
Controparte_4
- condannava al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
giudizio di merito e di ATP;
- poneva definitivamente le spese del CTU a carico di;
Parte_1
- dichiarava integralmente compensate le spese di lite in relazione alle altre parti e rapporti processuali.
Il Tribunale dava atto che dalla CTU esperita in sede di ATP risultavano sia errori progettuali che di installazione, atteso che la vasca era stata inserita all'interno di una nicchia realizzata nel bagno disattendendo le prescrizioni del costruttore che prevedevano che il motore dovesse essere posizionato sul lato aperto (mentre nel caso di specie era stato posizionato in fondo alla nicchia) e che dovesse essere previsto l'inserimento di un'idonea griglia di ventilazione ed di un pannello removibile mentre nel caso di specie era stata realizzata una chiusura in muratura anche della parte situata al di fuori della nicchia (pur essendo stato realizzato un modesto vano di ispezione del motore con accesso dal bagno adiacente).
Quanto alle responsabilità dei singoli convenuti, il Tribunale riteneva che le funzioni di progettista e direttore dei lavori assunte da fossero documentalmente dimostrate Parte_1
(doc. 31 attore) e confermate dall'istruttoria orale con particolare riferimento alle deposizioni dei testi e Tes_3 Tes_4
Essendo dimostrato che aveva assunto il ruolo primario di direttore dei lavori, Parte_1
impartendo direttive ed ordini alle maestranze presenti in cantiere, il Tribunale riteneva che non potesse stimarsi responsabile anche il quale non avrebbe potuto far altro che Controparte_2 rifiutarsi di proseguire l'incarico, non avendo invece concorso in modo efficiente a produrre l'evento.
In relazione al quantum debeatur richiamava, condividendole, le conclusioni del CTU che aveva pagina 8 di 30 quantificato il danno in totali € 25.811,99.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova. Parte_1
Deduce che il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie senza fornire alcuna motivazione coerente che tenesse conto delle prove orali e documentali già acquisite agli atti.
Ritiene che l'ammissione dei capitoli dedotti con la seconda memorie ex art. 183 c.p.c. avrebbe consentito di chiarire: la confusione in cui operavano tutte le maestranze;
le caratteristiche professionali di e le modalità con cui la stessa aveva svolto l'incarico; Parte_1
l'autonomia di nella scelta dell'impresa che si era poi occupata dell'impianto Controparte_1
idraulico e del montaggio della vasca.
Chiede inoltre che venga disposta una nuova CTU finalizzata ad accertare i danni esattamente patiti dall'attrice.
Dopo avere descritto il contenuto delle prove documentali attoree (sub docc. 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15,
16), che secondo la sua prospettazione dimostrerebbero che non le era stato conferito alcun incarico di progettista e/o direzione lavori e che le scelte inerenti la vasca da bagno erano state assunte in piena autonomia da , chiede che venga ordinato a Controparte_1 Controparte_1
di esibire la documentazione integrale depositata presso il Comune di Biella per avviare, proseguire e chiudere il cantiere.
Richiama il contenuto delle deposizioni testimoniali che confermerebbero le sue deduzioni difensive, ritiene che le deposizioni dei testi riscontrino il suo ruolo di arredatrice d'interni, deduce l'incapacità a testimoniare nonché l'inattendibilità di (in quanto ex Persona_2
coniuge di e de relato ex parte) e di (in quanto de relato ex Controparte_1 Parte_2
parte).
Si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto delle conclusioni del CTU in ATP nella parte in cui il consulente ha ritenuto corresponsabile anche . Controparte_2
Evidenzia che il CTU ha confermato che presso il al di là delle pratiche eseguite dal CP_10
Geometra nel 2011, non vi sarebbe alcun altro documento e/o progetto proveniente dalla CP_8
che abbia previsto la modifica dello stato dei luoghi. Parte_1
Ritiene quindi che si sia erroneamente convinta che l'appellante fosse un Controparte_1 architetto, non essendo invece provato che sia stata la stessa a “spendere” tale titolo. Parte_1
pagina 9 di 30 Ritiene che il CTU in sede di ATP ed il Tribunale abbiano confuso le irregolarità progettuali ed esecutive effettivamente riscontrate con l'autore delle stesse.
Attese le contrastanti dichiarazioni rilasciate dai testi , e Tes_5 Pt_2 Tes_6
in merito alla presenza di un direttore dei lavori in cantiere, chiede che venga Per_1
disposto il loro confronto.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità di ed ha quantificato il danno. Controparte_2
Ribadisce che non vi è prova in atti che le abbia affidato l'incarico di Controparte_1
progettista o direttore dei lavori.
Deduce di non avere esibito a alcun progetto ma solo un disegno privo delle Controparte_1
caratteristiche tecniche proprie del progetto.
Ritiene mancante la prova della nomina di un nuovo direttore dei lavori dopo la revoca del geom. e richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 22884/16) secondo CP_8
cui la mancanza della figura del direttore dei lavori quale professionista abilitato che segua l'impresa nell'esecuzione dell'opera appaltata, fa ricadere la responsabilità per eventuali danni anche sul committente.
Quanto al mancato riconoscimento della responsabilità dell'impresa CP_5 CP_2
, richiamati i “compiti” tipici dell'idraulico, rilevato che all'esito dei lavori l'idraulico deve
[...]
certificare il funzionamento dei lavori nonché la loro conformità ed adeguatezza, ritiene che sia responsabile per non avere garantito la conformità dell'opera eseguita alle Controparte_2
specifiche richieste dal costruttore.
Alle dichiarazioni del teste (secondo il quale aveva esposto tutte le sue Tes_6 Controparte_2 perplessità circa il non corretto montaggio della vasca, essendosi poi “arreso” per l'insistenza di e contrappone la deposizione del teste (secondo il quale Parte_1 CP_1 Tes_1
aveva cercato di rimediare ai problemi della vasca perché conscio di aver lavorato CP_5 senza rispettare le regole d'arte).
In ordine alla quantificazione del danno ritiene che ad oggi non vi sia alcuna prova dell'esatto ammontare del danno effettivamente subito da non essendo stata prodotta copia del/i CP_1
pagina 10 di 30 contratto/i di prestazione d'opera o di appalto concluso/i per rimuovere le difformità ed i vizi riscontrati in ATP, delle fatture relative ai costi sostenuti per la rimozione dei predetti vizi e dei pagamenti eseguiti. Ritiene privo di valore probatorio il preventivo di spesa prodotto in giudizio.
Con il terzo motivo censura la sentenza in punto spese.
Rileva che l'importo chiesto nell'atto di citazione di primo grado a titolo di risarcimento del danno era di € 32.000, lamenta che, nel caso di specie, le spese avrebbero dovuto essere liquidare tenendo conto del quantum concretamente liquidato (quindi dello scaglione compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00) e della limitata complessità della vicenda.
Ritiene che le spese avrebbero dovuto essere compensate di 1/5.
IV) Difese ed appello incidentale di . Controparte_1
ha innanzitutto rilevato la scarsa intellegibilità del gravame, in considerazione Controparte_1 della frammentarietà dell'esposizione e della rappresentazione di circostanze ampiamente in contrasto con le oggettive risultanze di causa.
Ritiene che con l'atto di appello non siano state svolte circostanziate censure alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale.
Osserva che nel primo grado non aveva formulato nei suoi confronti alcuna Parte_1
eccezione ex art. 1227 c.c., ragione per la quale l'eccezione ex art. 1227 c.p.c. dedotta in appello sarebbe nuova e quindi inammissibile.
Ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo d'appello istruttorio per difetto di specificità, non essendo stata articolata alcuna motivata censura rispetto a quanto illustrato dal Tribunale in sede di ordinanza istruttoria.
Illustra, nel merito, le ragioni dell'inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte con il gravame.
Ribadisce l'eccezione di incapacità a testimoniare del signor per diretto interesse alla Tes_2
presente causa. Rimanda agli atti di primo grado anche per quel che concerne le contestazioni sollevate in merito alla deposizione del teste Tes_7
In via subordinata, in caso di ammissione delle prove di insiste per Parte_1
l'ammissione della prova contraria.
pagina 11 di 30 In relazione al ruolo ricoperto da , ritiene che l'appellante, nel richiamare l'esito Parte_1
della prova testimoniale, abbia confessoriamente riconosciuto di essere stata presentata come direttrice dei lavori (dalla stessa ) e di essere stata presente in cantiere avendo Controparte_1
dato ordini alle maestranze. Ritiene comunque corretta la motivazione del Tribunale sul punto.
Rileva che nel primo grado di giudizio non aveva tempestivamente e Parte_1
specificamente contestato di essersi presentata come architetto.
Osserva che la nomina quale progettista e direttore dei lavori è documentalmente dimostrata: dal conferimento dell'incarico; dal riconoscimento della “paternità” dei disegni prodotti in causa.
Aggiunge che la necessità di modificare la disposizione muraria e la conseguente impiantistica è dipesa proprio dalla rielaborazione del progetto del bagno operata da Parte_1
palesemente difforme dal precedente progetto.
Chiarisce che i documenti richiamati col gravame al fine di contestare la direzione dei lavori e la progettazione da parte della , sono tutti antecedenti al conferimento dell'incarico alla Parte_1 medesima e quindi afferenti alla “precedente” fase della ristrutturazione.
Richiama, a fini probatori, la mancata partecipazione di a rendere Parte_1
l'interrogatorio formale.
Sempre in ordine al ruolo ed alla responsabilità di richiama il contenuto della Parte_1
CTU in ATP contestando che il CTU abbia travalicato i limiti del suo incarico.
Ribadisce che la vasca da bagno è stata scelta su indicazione di come Parte_1
emergerebbe chiaramente dalla deposizione del teste . Testimone_8
In ordine al quantum sostiene che la perizia svolta in sede di ATP costituisce fonte oggettiva di prova.
In ordine alle spese di lite rileva la correttezza della decisione del Tribunale che ha accolto integralmente le domande attoree, salva la marginale riduzione del quantum.
Concorda con l'appellante in relazione all'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'impresa individuale e propone Controparte_5
quindi appello incidentale condizionato in via subordinata, limitatamente all'ipotesi in cui l'appello principale venga accolto rispetto alla sussistenza di responsabilità solidale tra Parte_1
e con conseguente domanda – per tale eventualità –di condanna al pagamento in Controparte_2
pagina 12 di 30 suo favore:
- di e , in solido, di € 18.999,68, oltre rivalutazione e interessi Parte_1 Controparte_2
(pari ai danni quantificati in sede di CTU per errata progettazione e realizzazione dei servizi igienici);
- della sola di € 6.812,31 (scaturenti dalla somma delle ulteriori voci indicate Parte_1 nella perizia Gastaldi: € 1.375,00 per porre rimedio all'errata progettazione da parte della del posizionamento dell'asciugatrice; € 4.007,31 per la regolarizzazione della pratica di Parte_1 ristrutturazione dell'unità dal punto di vista edilizio, urbanistico e catastale;
€ 1.430,00 per il deprezzamento dell'immobile , oltre interessi e rivalutazione. CP_1
V) Difese di Controparte_2
Con precipuo riferimento alla propria responsabilità quale titolare dell'impresa individuale
, ha ribadito che: aveva ricevuto l'incarico di modificazione dei CP_5 Controparte_2 preesistenti impianti al fine di consentire l'alloggio ed il funzionamento della vasca idromassaggio;
aveva posizionato la vasca conformemente alle precise indicazioni di Parte_1
e su richiesta della medesima committente.
[...]
Ha dato atto che: le aveva presentato quale direttrice dei Controparte_1 Parte_1
lavori; aveva immediatamente evidenziato loro che la vasca non era da incasso e non avrebbe potuto essere installata all'interno di una nicchia in muratura;
l'installazione era comunque avvenuta a fronte delle insistenze di e di;
al termine della sua Parte_1 Controparte_1
installazione la vasca era ancora estraibile dalla nicchia e tale sarebbe rimasta se non fosse stata successivamente sigillata e murata con tanto di piastrellatura.
Richiama il proprio interrogatorio formale e la relazione di CTU in ATP nella parte in cui il consulente (a pagina 12 della relazione) ha dato atto che la scelta progettuale errata dei servizi igienici non è imputabile alla e che è stata proprio tale scelta a non Controparte_5
consentire di rispettare le prescrizioni di installazione della vasca idromassaggio.
Ritiene quindi corretta la decisione del Tribunale di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Contesta le istanze istruttorie riproposte con il gravame principale.
Contesta che vi possa essere solidarietà tra le parti convenute in primo grado mancando l'identità della prestazione dovuta e l'unicità del titolo negoziale.
Ripropone la domanda di NL nei confronti di Controparte_4
pagina 13 di 30 In relazione al quantum ritiene che debba essere valorizzato anche il comportamento di parte attrice ex art. 1227 c.c. atteso che : ha continuamente cambiato idea (oltre che Controparte_1
tecnici), in merito alla tipologia di opera da eseguirsi;
ha effettuato scelte di convenienza economica e personale a discapito della qualità, con grave culpa in eligendo; ha fatto installare una vasca, inadatta ed inadeguata, solo perché già acquistata e con garanzia in scadenza imminente, si è ingerita con precise disposizioni sull'operato dell'idraulico, pur se resa edotta dell'inopportunità di procedere all'installazione della vasca con sistema ad incasso e delle possibili e probabili conseguenze di tale richiesta.
VI) Difese di Controparte_4
ha innanzitutto riproposto le proprie difese in relazione all'inoperatività Controparte_4
della polizza richiamando:
- l'art. 5, delle condizioni speciali di polizza (danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori), deducendo che l'installazione della vasca idromassaggio è avvenuta nel novembre 2013 (doc. 23 attore), solo in data 01.04.2025 ha contestato alle controparti le loro rispettive Parte_1
responsabilità (docc. 26 e 27 attore), ovverosia ben oltre un anno dopo l'avvenuta installazione della vasca;
- il guasto aveva natura elettrica e non idraulica;
- le problematiche riscontrate non sarebbero afferenti ad errori di installazione ma piuttosto ad un posizionamento voluto in quegli esatti termini.
In caso di accertata la responsabilità dell'assicurato in concorso con (ed anche di Parte_1
ex art. 1227 c.c.) ed ove ritenuta operante la garanzia assicurativa, rileva che Controparte_1
la stessa possa operare solo per la quota di danno direttamente imputabile a . Controparte_2
VII) Decisione della Corte.
1) Quanto alla parte del primo motivo di appello principale afferente alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, contrariamente a quanto affermato con il gravame, il Tribunale ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni sottese al rigetto. In particolare, in sede di ordinanza istruttoria dep. 11.11.2019 il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova diretta dedotta da nella memoria ex art. 183, comma VI,. n. 2 c.p.c., in quanto: “i capi 1, 2, 5, 10, Parte_1
15, 16, 17 ,18 e 32 sono genericamente formulati , in parte irrilevanti (da 15 a 18) e comunque pagina 14 di 30 violativi del disposto dell'art 2722 cc;
i capi 3, 9, 11, 14, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 31 sono riferiti a circostanze irrilevanti;
i capi 4, 23, 25, 27, 28, 33 sono riferiti circostanze riscontrabili dai documenti in atti;
i capi 6, 7, 8 e 34 sono genericamente formulati;
i capi 12 e 13 perché genericamente formulati e comunque riferiti a circostanze irrilevanti;
i capi 20 e 21 perché riferiti a circostanze riscontrabili in sede di ATP”.
Come è noto secondo la giurisprudenza “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
Nel caso di specie con il gravame ha elencato i capitoli di prova di cui chiede Parte_1
l'ammissione senza peraltro censurare le ragioni illustrate dal Tribunale in sede di ordinanza istruttoria a fondamento del rigetto.
Le istanze istruttorie meramente riproposte in appello e non accompagnate dall'articolazione di censure aventi carattere di specificità rispetto alla decisione del Tribunale deve pertanto stimarsi inammissibile ex art. 342 c.p.c..
Deve essere rigettata l'istanza di rinnovazione della CTU, difettando l'illustrazione di specifiche contestazioni rispetto all'operato del CTU che comunque ha esaustivamente risposto ai quesiti proposti.
2) Quanto alla nomina quale progettista e direttore dei lavori (oggetto del primo e del secondo motivo di gravame) i rilievi sviluppati da di gravame non si confrontano del tutto Parte_1
con la motivazione illustrata dal Tribunale.
Non è dirimente, ai fini della decisione, accertare se si sia presentata o meno Parte_1
come architetto essendo piuttosto dirimente accertare se la stessa si sia occupata della pagina 15 di 30 progettazione degli interni ed abbia dato istruzioni in ordine alla loro concreta realizzazione.
Ad ogni modo deve osservarsi che tale questione non è stata neanche specificamente contestata in primo grado entro il maturare delle preclusioni assertive.
Costituendosi in primo grado si era in effetti limitata a dichiarare che non aveva Parte_1 assunto l'incarico di direzione lavori e progettista strutturale e che «Tale elemento poteva (e può) facilmente dedursi anche dall'intestazione del contratto (“ Controparte_11
) ove manca qualsiasi titolo o riferimento (geometra/architetto) ad una
[...]
professionalità tecnica specifica».
Quanto al ruolo concretamente rivestito da nell'ambito dei lavori di Parte_1 ristrutturazione dell'immobile, il Tribunale ha ritenuto che il conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori sia dimostrato dalla documentazione in atti (con particolare riferimento al doc. 31 attoreo) e dalla prova orale.
Questa Corte condivide appieno la valutazione del Tribunale circa l' “evidenza” delle prove documentali in atti.
Il doc. 31 prodotto da parte attrice (richiamato dal Tribunale) è una missiva in data 17.04.2015 con cui ha contestato gli addebiti mossi, del seguente tenore letterale: “voglio Parte_1 precisare che il mandato conferito per la ristrutturazione dell'appartamento in Biella Via
[...]
riguardava unicamente la progettazione di interni, mentre la realizzazione era compito di Pt_3
terzi. Preciso inoltre che il mio mandato non comprende specifiche tecniche in generale, in quanto non di mia competenza e capacità”.
, con il gravame, ha contestato che il doc. 31 abbia una qualche effettiva valenza Parte_1
probatoria ribadendo che il suo ruolo era solamente quello di arredatrice di interni.
La parte, peraltro, ma non ha spiegato perché, contrariamente alla valutazione operata dal
Tribunale, la “progettazione di interni” menzionata nel doc. 31 debba essere confinata alla sola progettazione di carattere estetico e non ricomprenda invece anche ogni aspetto relativo all'organizzazione dello spazio, soprattutto considerando che il conferimento di incarico (doc. 1
) ha ad oggetto la “progettazione” dell'alloggio, con pattuizione di un corrispettivo Parte_1 forfettario per svariate voci tra cui “studio soluzioni interne”, “sistemazione bagni” ecc..
Come risulta chiaramente dal doc. 1 appena richiamato, l'incarico non comprendeva solamente la pagina 16 di 30 scelta, prettamente estetica, degli arredi, dei tendaggi, quadri ecc. (voci previste a forfait nel conferimento dell'incarico) ma anche, più in generale, la progettazione degli interni, con pattuizione di un compenso a parte per “eventuali modifiche al progetto iniziale -sia strutturale che impiantistico da valutare a forfait” e per “tutto quanto riguarda il progetto Comunale”.
Contrariamente a quanto sostenuto da in primo grado, non risulta dalla lettera di Parte_1 conferimento di incarico che sia stata pattuita l'espressa esclusione di qualsiasi attività riguardante la progettazione tecnica.
Il ripetuto riferimento operato alla mancanza di un incarico concernente la progettazione strutturale e/o tecnica è comunque decettivo, essendo piuttosto dirimente accertare se le lavorazioni oggetto di causa siano state realizzate su indicazione della stessa in Parte_1 adempimento dell'incarico conferitole.
La CTU espletata in corso di ATP è stata eloquente.
Nell'esaminare il doc. 1 di il CTU ha dato atto che nel preventivo si fa Parte_1
riferimento:
- ad un “incarico per progettazione” e “vi sono descritte prestazioni professionali che rientrano di pieno diritto nella progettazione edile ed impiantistica”;
- si parla di “sopralluoghi in cantiere per assistenza verifiche lavori … dizione che, anche se non esplicita, rimanda alla direzione dei lavori” (relazione CTU pag. 20).
Non è condivisibile in proposito il rilievo di parte appellante secondo cui il CTU avrebbe espresso valutazioni esulanti dal quesito conferito.
A ben vedere, il CTU non ha svolto apprezzamenti di carattere strettamente tecnico atteso che il contenuto del documento in esame è di chiara intellegibilità anche da parte dei non addetti ai lavori.
Sempre rimanendo nell'ambio della disamina della relazione peritale, il CTU ha chiaramente dato atto che viene in rilievo anche (ma non solo) un errore di progettazione.
In particolare, il CTU ha dato atto che:
- il progetto del bagno padronale e della disposizione dei sanitari è opera di;
Parte_1
- la problematica principale è costituita dall'errato posizionamento della vasca da idromassaggio pagina 17 di 30 che è stata parzialmente collocata (nel bagno padronale) all'interno di una nicchia e con chiusura in muratura delle pareti laterali fuori nicchia;
- trattasi di scelta progettualmente errata in quanto non consente di rispettare le prescrizioni di installazione fornite dall'impresa costruttrice (relazione CTU pag. 12).
E' poi opportuno chiarire che lo stesso CTP di parte convenuta nel corso delle Parte_1
operazioni peritali ha confermato che la disposizione interna dei sanitari nei servizi igienici del bagno padronale è stata opera di (relazione CTU pag. 22). Parte_1
Ancora, in sede di gravame ha riconosciuto di avere esibito a Parte_1 Controparte_1
(quindi implicitamente redatto) il disegno/progetto del bagno padronale.
La deduzione difensiva secondo la quale si tratterebbe di disegno estetico privo delle caratteristiche di un disegno tecnico, come già illustrato, è priva di concreto rilievo decisorio trattandosi di disegno o progetto che dir si voglia, pacificamente predisposto da , Parte_1
difforme da quanto oggetto di CILA e che non avrebbe dovuto proporre stante le Parte_1
difformità edilizie e catastali che si sono venute a creare.
Vale la pena rimarcare che lo stesso CTU in ATP ha rilevato che “la previsione di progetto contenuta nella tavola allegata alla CILA differisce notevolmente dallo stato di fatto rilevato nell'appartamento […]” (relazione CTU pag. 4).
In definitiva la sola disamina dei documenti in atti, anche alla luce di quanto illustrato dal CTU, smentisce la tesi di di essere stata del tutto estranea alla progettazione ed alla Parte_1
realizzazione degli interni, con particolare riferimento al bagno padronale ed alla soluzione progettuale adottata per l'installazione della vasca idromassaggio del bagno padronale.
Quanto ai documenti richiamati con il motivo di appello (che secondo la tesi di Parte_1 smentirebbero la tesi del conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori), tralasciando i “documenti” contenenti dichiarazione di soggetti a conoscenza dei fatti di causa
(privi di valore probatorio, docc. 7, 8, 14, 15, 16) gli ulteriori documenti richiamati sono antecedenti al conferimento dell'incarico (docc. 1, 2) ed il doc. 3 è la lettera di conferimento dell'incarico già esaminata.
E' superflua, oltre che esplorativa, l'istanza ex art. 210 c.p.c. riproposta con il gravame (ordinare a di esibire la documentazione integrale depositata presso il Comune di Biella Controparte_1
pagina 18 di 30 per avviare, proseguire e chiudere il cantiere), venendo oltre tutto in rilievo documentazione che avrebbe potuto essere prodotta dalla parte interessata titolare del diritto di accesso agli atti in quanto portatrice di un interesse qualificato e differenziato.
Per le medesime ragioni, rispetto all'incarico concretamente assunto e svolto da , Parte_1
sono prive di concreto rilievo decisorio le argomentazioni sviluppate con il motivo di gravame in ordine all'esito della prova orale. Parimenti superfluo il richiesto confronto tra i testimoni escussi.
In altri termini la dedotta contraddittorietà della prova orale sul ruolo concretamente assunto da e/o l'erroneo apprezzamento da parte del Tribunale in ordine a quanto emerso Parte_1 all'esito dell'istruttoria orale ha carattere recessivo rispetto ai chiari elementi di prova che emergono dai documenti in atti e dalle difese delle parti in ordine all'assunzione del ruolo di progettista di interni e direzione dei relativi lavori da parte di . Parte_1
3) Sull'esclusiva e/o concorrente responsabilità di . Controparte_2
ha chiesto (sempre con il primo ed il secondo motivo di gravame) che si accerti Parte_1
l'esclusiva responsabilità di in ordine all'accaduto o quanto meno la sua Controparte_2
concorrente paritetica responsabilità.
Parallelamente, ha proposto appello incidentale condizionato chiedendo (in Controparte_1
caso di accoglimento del corrispondente motivo di ) la condanna in solido dei due Parte_1
convenuti.
Il Tribunale ha già ampiamente illustrato le osservazioni del CTU in ordine alle responsabilità dei due convenuti.
In particolare, il CTU ha ripetutamente dato atto che viene in rilievo sia un difetto di progettazione che di realizzazione:
- se dal punto di vista progettuale la vasca non avrebbe dovuto essere posizionata all'interno di una nicchia, dal punto di vista esecutivo (in caso di irrinunciabilità della scelta progettuale) si sarebbe quanto meno dovuto optare per un diverso orientamento della vasca, posizionando il motore sul lato aperto;
- la circostanza che, su richiesta dell'idraulico, sia stato realizzato un vano di ispezione del motore (con accesso dal bagno adiacente) è assolutamente insufficiente a consentire gli interventi di riparazione e comunque si tratta di installazione difforme dalle istruzioni del produttore;
pagina 19 di 30 - si sarebbe dovuto optare per l'installazione della vasca idromassaggio nel secondo bagno, in quanto compatibile per forma e dimensioni (relazione CTU pag. 13).
Da ultimo il CTU ha aggiunto che, se fosse vero che il lavoro è stato realizzato su insistenza di
, allora avrebbe dovuto quanto meno chiedere una dichiarazione Parte_1 Controparte_2
di NL (relazione CTU pag. 13).
Sempre rispetto alla posizione di , il CTU ha dato atto che è anche ipotizzabile Controparte_2
un concorso da parte di chi ha poi definitivamente murato la vasca idromassaggio.
Trattasi peraltro di concausa in ipotesi ascrivibile ad un soggetto non evocato in giudizio
(relazione CTU pagg. 21, 22), non invece di causa sopravvenuta avente carattere assorbente.
Quanto all'esito dell'istruttoria svolta, in sede di interrogatorio formale ha dato Controparte_2 atto che la scelta dell'orientamento della vasca è stata fatta il giorno stesso della sua posa. Per come verbalizzate le dichiarazioni di , viene in rilievo una scelta condivisa con Controparte_2
piuttosto che un'imposizione. Parte_1
Tutto ciò premesso, non può stimarsi condivisibile la decisione del Tribunale di mandare esente da responsabilità . Controparte_2
Come appena illustrato, non è innanzitutto dimostrata una vera e propria “imposizione” da parte del direttore dei lavori (circa le modalità di installazione della vasca). Piuttosto risulta che la scelta sia stata condivisa o quanto meno passivamente accettata dall'idraulico che si è sostanzialmente adeguato alle richieste del direttore dei lavori senza considerare che alcune scelte
(modalità di posa in opera ed orientamento della vasca) non hanno carattere solamente estetico ma anche tecnico e sono quindi di sua esclusiva competenza. D'altro canto, non risulta né allegato né dimostrato che abbia richiesto di essere NLto a fronte delle Controparte_2
soluzioni tecniche concretamente assunte.
Quanto alle attribuzioni “proprie” dell'impresa idraulica si rileva che: è ascrivibile in primis all'idraulico (ed anche al direttore dei lavori ove reso edotto) il rispetto delle istruzioni del costruttore relative alle modalità di posa in opera della vasca;
non può che essere l'idraulico a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti a regola d'arte. Di talché la responsabilità dell'accaduto è ascrivibile anche a . Controparte_2
Quest'ultimo, a fronte di un'errata posa in opera, avrebbe quanto meno dovuto imporre un diverso orientamento della vasca, in maniera tale da rendere meno difficoltosa la sua futura pagina 20 di 30 manutenzione e riparazione.
In definitiva, essendo personalmente responsabile delle modalità tecniche di Controparte_2 installazione e della dichiarazione di conformità degli impianti a regola d'arte, alcuna
“imposizione” da parte della direzione dei lavori e/o della committente potrebbe esonerarlo da responsabilità rispetto ai fatti ed agli adempimenti di esclusiva competenza, se non in presenza di un'espressa NL, non dimostrata nel presente procedimento.
La circostanza che, all'esito della posa, si sia manifestato un guasto elettrico e non idraulico è priva di rilievo decisorio, rimanendo ferma la sussistenza dell'errore di installazione e la necessità di rimuovere la vasca in quanto montata in contrasto con le specifiche tecniche di installazione.
Sempre rispetto alla posizione di è priva di concreto rilievo decisorio la Controparte_2
circostanza che, in un secondo momento, la vasca da bagno sia stata integralmente murata. Tale successiva condotta, in effetti, potrebbe tutt'al più integrare una concausa del danno lamentato dall'attrice, non invece di causa sopravvenuta avente carattere assorbente.
Preme comunque rilevare che l'istruttoria orale (con particolare riferimento alla deposizione del teste consente di ritenere dimostrato: Tes_9
- da una parte che , al momento dell'installazione, sia stata informata del fatto che Parte_1
la vasca non avrebbe dovuto essere messa in una nicchia (perché sarebbe stata difficoltosa la manutenzione) avendo la stessa risposto “quando si romperà tra dieci anni ci penseremo”,;
- dall'altra, che abbia di fatto confidato nella speranza, poi risultata vana, che Controparte_2
eventuali malfunzionamenti non si sarebbero verificati nel breve periodo.
Concludendo, deve essere ritenuto corresponsabile dei danni arrecati a parte Controparte_2 attrice in conseguenza dell'erronea installazione della vasca da bagno.
Deve per contro escludersi che lo stesso possa essere stimato responsabile in via esclusiva Per_ proprio perché la progettazione (in difformità di quanto oggetto di ) è ascrivibile alla sola che oltre tutto, prima dell'installazione, è stata resa edotta delle criticità del caso. Parte_1
Quanto alla ripartizione nei rapporti interni ai fini del regresso, questa Corte ritiene non vi siano ragioni per discostarsi da un riparto paritetico di responsabilità.
Entrambi hanno concorso in ugual misura ed in particolare:
pagina 21 di 30 - risponde del vizio di progettazione e della scelta (condivisa e consapevole) Parte_1
della posa in opera in contrasto con le specifiche tecniche della vasca.
- per la posa in opera in difformità dalle specifiche tecniche di installazione. Controparte_2
Come già illustrato la circostanza che possa essere corresponsabile un ulteriore terzo (ovverosia l'impresa che poi ha provveduto alla muratura di tutta la vasca) non elide il contributo causale di che ha eseguito una lavorazione ben consapevole del fatto che la stessa non Controparte_2
fosse a norma e comunque installata in contrasto con specifiche tecniche.
4) Deve essere disattesa la tesi di secondo la quale non potrebbe ricorrere alcuna Controparte_2 solidarietà con mancando i requisiti dell'identità della prestazione dovuta e Parte_1 dell'unicità del titolo negoziale.
In proposito si osserva che la giurisprudenza è concorde nell'affermare che “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9969 del 16/04/2025).
5) La deduzione di un eventuale concorso di non integra un'eccezione in Controparte_1 senso stretto ma una mera difesa, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021).
ha addebitato a di non essersi premurata di incaricare un Parte_1 Controparte_1 nuovo progettista e direttore dei lavori, di avere scelto personalmente l'impresa di CP_2
e di avere acquistato la vasca idromassaggio in totale autonomia.
[...]
ha a sua volta prospettato la culpa in eligendo di (per avere Controparte_2 Controparte_1
pagina 22 di 30 scelto quale progettista e direttore dei lavori ovverosia un soggetto non Parte_1
qualificato) e di essersi intromessa nei lavori sostanzialmente imponendo la posa in opera della vasca da bagno pur se resa edotta dell'erroneità delle concrete modalità di posa.
Gli addebiti sono in parte privi di concreto rilievo decisorio ed in parte infondati.
In primo luogo, lo stesso CTU ha rappresentato che il conferimento dell'incarico a Parte_1 conteneva plurime indicazioni compatibili con l'affidamento dell'incarico di progettazione
[...]
e di direzione dei lavori di talché non può addebitare a di non Parte_1 Controparte_1
avere nominato un nuovo progettista e/o un direttore dei lavori.
Ad ogni modo la doglianza mossa con il gravame non scalfisce il rilievo di fondo secondo il quale è stata a proporre le soluzioni progettuali ed estetiche foriere dei danni Parte_1
lamentati in corso di causa.
La circostanza che la vasca da bagno fosse stata già acquistata da prima del Controparte_1 conferimento dell'incarico è priva di rilievo decisorio se solo si considera che il CTU ha espressamente affermato che la vasca avrebbe potuto essere installata nel secondo bagno o per lo meno avrebbe potuto essere orientata in senso opposto (ovverosia con la parte del vano motore verso l'esterno).
Non vi è prova che l'orientamento della vasca sia stato imposto da . Controparte_1
Certamente avrebbe potuto e dovuto suggerire di non installare la vasca (pur se Parte_1
già acquistata) ove la sua posa in opera fosse stata incompatibile con la concreta conformazione del bagno.
Sono infondati gli addebiti di culpa in eligendo nella scelta di e di Parte_1 CP_2
rispettivamente quale progettista e direttore dei lavori (la prima) e quale idraulico (il
[...]
secondo) atteso che ciascun professionista rimane responsabile del proprio operato, cosa che preclude di addebitare a la colpa nella scelta dell' “altro” corresponsabile. Controparte_1
6) In relazione alla quantificazione del danno (oggetto del secondo motivo proposto da parte appellante) si duole del fatto che non ne abbia documentato Parte_1 Controparte_1
l'esatta consistenza, omettendo di produrre i giustificativi della spesa effettivamente sostenuta per pagina 23 di 30 la rimozione dei vizi e delle difformità.
Non è corretta la deduzione di parte appellante secondo la quale, ove il danno patrimoniale sia passibile di prova documentale (attraverso la produzione di fatture di spesa, giustificativi di pagamento ecc.) la domanda risarcitoria non possa essere accolta se non attraverso la produzione dei documenti comprovanti il danno.
La giurisprudenza di legittimità (in un caso, peraltro, di risarcimento in forma specifica) ha infatti avuto modo di affermare che “A fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno […]”.
Pertanto, la circostanza che non siano stati prodotti i documenti che, ad avviso di parte appellante, avrebbero consentito una liquidazione “analitica” del danno, non comporta per ciò solo il rigetto della domanda ove la quantificazione del danno possa avvenire attraverso altre tecniche liquidatorie. Tale è per l'appunto il caso sub iudice.
Oltre tutto nel caso di specie la pronuncia del Tribunale è anche coerente con la domanda concretamente proposta da . Controparte_1
ha infatti formulato la domanda risarcitoria sulla falsariga dell'ATP ove al Controparte_1
CTU è stato chiesto di stimare i costi necessari per ripristinare la regolarità edilizia e catastale nonché per eliminare i difetti lamentati da parte attrice, non invece di verificare la congruità dei costi effettivamente sostenuti.
In sede di introduzione del giudizio di primo grado, pertanto, non ha Controparte_1
domandato il rimborso dei costi effettivamente già sostenuti per porre rimedio a quanto occorso ma la condanna alla corresponsione di quanto necessario per provvedervi.
Sono quindi privi di rilievo decisorio i richiami giurisprudenziali in ordine al valore probatorio del preventivo di spesa, atteso che nel caso di specie l'importo necessario per il ripristino è stato stimato dal CTU.
pagina 24 di 30 Sono decettive le considerazioni di in ordine al fatto che non rientrasse nel suo Parte_1 incarico l'occuparsi delle pratiche urbanistiche e catastali (argomentazione sviluppata per sostenere che i corrispondenti costi non dovrebbero ricadere su di lei).
L'appellante trascura infatti che l'immobile ha presentato difformità urbanistiche e catastali proprio in conseguenza delle modificazioni apportate al progetto oggetto di originaria CILA, ragione per la quale i relativi costi debbono gravare sui responsabili delle difformità.
Per il resto il motivo di gravame non si concretizza in una censura avente carattere di specificità rispetto all'analitica illustrazione di tutte le voci di danno indicate e quantificate dal CTU e fatte proprie dal Tribunale.
7) Venendo al quantum, ha chiesto una condanna “differenziata” dei due Controparte_1 convenuti, ritenendo responsabile solo dei danni conseguenti all'errata posa in Controparte_2
opera della vasca da bagno, mentre per tutte le ulteriori voci il danno è stata chiesta la condanna della sola . Parte_1
In proposito, dopo avere quantificato ogni singola voce di danno, il CTU ha indicato in
€ 18.999,68 l'importo capitale complessivamente dovuto per l'eliminazione dei difetti del bagno
(relazione CTU pag. 17), rispetto ad una stima complessiva di tutti i danni riconosciuta in sentenza per € 25.811,99.
Residua quindi a carico della sola l'importo capitale di € 6.812,31. Parte_1
Preme rilevare che nessuna censura specifica è stata mossa in relazione alla condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ragione per la quale la stessa deve essere confermata pur a seguito della parziale riforma della sentenza impugnata.
8) Il terzo motivo afferente alla condanna di al rimborso delle spese in favore di Parte_1
è infondato. Controparte_1
La domanda risarcitoria non è stata accolta in misura significativamente inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto da . Controparte_1
Quanto al valore della controversia, con il motivo di gravame si trascura che è Parte_1
pagina 25 di 30 stata condannata a corrispondere in favore di l'importo di € 25.811,99 “oltre Controparte_1 rivalutazione ed interessi come da domanda”.
Pur in difetto di elaborazione del relativo calcolo, è del tutto evidente che devalutando l'importo risarcitorio dalla data in cui sono stati stimati i danni (CTU datata giugno 2016) alla data del sinistro (primo accertamento vizi dell'aprile 2014, pag. 4 citazione in primo grado) e computando gli interessi legali sulla somma anno per anno valutata sino alla sentenza di primo grado (ottobre
2024) l'importo complessivamente dovuto rientra ampiamente nello scaglione compreso tra
€ 26.000,00 ed € 52.000,00.
9) Costituendosi in appello ha riproposto la domanda di NL nei confronti Controparte_2
di Controparte_4
ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della riproposizione della Controparte_4
domanda di NL a fronte della costituzione di oltre i termini di legge. Controparte_2
L'eccezione è infondata non venendo in rilievo un appello incidentale ma la mera riproposizione delle domande già articolate in primo grado e rimaste assorbite per effetto della decisione del
Tribunale (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016).
nel primo grado ha dedotto l'inoperatività della polizza prodotta da Controparte_4
e posta a fondamento della domanda di NL. Controparte_2
In sede di appello ha più nel dettaglio richiamato sia la definizione di rischio Controparte_4
assicurato, sia le relative esclusioni.
Ad avviso di questa Corte la polizza indicata da deve ritenersi inoperativa per Controparte_2
plurime ragioni.
Innanzitutto, quanto alla sua vigenza temporale, è stata prodotta una polizza avente efficacia dal
27.07.2016 e scadenza il 23.10.2026, a fronte dell'ultimazione dei lavori nel novembre -dicembre
2013 (doc. 23 attrice), di un primo iniziale riscontro dei vizi nell'aprile 2014 (vedasi atto di citazione in primo grado pag. 4) e della richiesta di risarcimento danni nell'aprile-maggio 2015
(docc. 26 e 27 attrice).
Nella prima pagina della polizza risulta che il nuovo contratto di assicurazione è stato sottoscritto in sostituzione della polizza n. 763648329 della quale peraltro nulla è dato sapere.
pagina 26 di 30 La polizza in atti copre solo i fatti accidentali (art. 13 CgA) e tale non possono ritenersi i danni conseguenti alla consapevole installazione di una vasca in difformità delle specifiche indicate dal costruttore, proprio considerando che si è verificato uno dei rischi che tali regole tecniche miravano ad evitare.
Da ultimo l'art. 5 delle condizioni speciali di polizza dispone che l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi vale per i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione a condizione che il danno sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto e comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori
“comprovato da idoneo documento”.
L'ipotesi disciplinata dalla clausola appena richiamata non ricorre nel caso di specie atteso che, per quanto appena detto: i lavori alla vasca sono stati ultimati nel novembre -dicembre 2013
(doc. 23 attrice, fattura emessa da nel novembre 2013) e la prima contestazione Controparte_2 scritta documentata è dell'aprile 2015 (docc. 26 attrice), pervenuta all'assicurato quando l'annualità dall'ultimazione dei lavori era già decorsa.
10) Per effetto della parziale riforma della sentenza occorre procedere d'ufficio alla riliquidazione delle spese di lite dell'intero giudizio (con precipuo riferimento alla posizione di e di . Controparte_2 Controparte_4
Attesa la condanna in solido con al risarcimento dei danni, deve Parte_1 Controparte_2
essere condannato in solido con al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese dell'ATP e del primo grado di giudizio già liquidate dal Tribunale.
Deve in proposito osservarsi che l'importo risarcitorio posto a carico di in solido Controparte_2 con (€ 18.999,68 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali), pur Parte_1 considerando l'incidenza del computo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino alla sentenza di primo grado (secondo i medesimi criteri già illustrati in relazione al terzo motivo di appello principale) rimane comunque inferiore allo scaglione di € 26.000,00.
Ne consegue che deve essere condannato (in solido con ) al Controparte_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite limitatamente a compensi dovuti per le cause di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (pari ad € 2.337,00 per l'accertamento tecnico preventivo ed
€ 5.077,00 per il giudizio di merito, determinati sulla base delle tariffe attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22), oltre accessori di pagina 27 di 30 legge (calcolati sui compensi per i quali è obbligato in solido). Controparte_2
Nei rapporti interni tra e , attesa l'irrilevanza ai fini della Parte_1 Controparte_2
decisione dei reciproci contrapposti addebiti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Le spese di CTU in ATP devono essere poste a carico di e di in Parte_1 Controparte_2
ragione del 50% ciascuno considerato che l'accertamento del CTU ha avuto precipuamente ad oggetto l'accertamento dei vizi e l'an delle rispettive responsabilità.
Il rigetto nel merito della domanda di NL proposta da nei confronti di Controparte_2
comporta che le spese di lite del primo grado di giudizio relativamente al Controparte_4
suddetto rapporto processuale debbano seguire la soccombenza ed essere poste a carico di
. Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso del giudizio di primo grado (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
11) Le spese del presente giudizio di appello seguono i medesimi criteri illustrati in relazione al giudizio di primo grado.
Quanto al rapporto processuale tra (da una parte), e Controparte_1 Parte_1
(dall'altra) le spese seguono la soccombenza. Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
è obbligato con limitatamente ai compensi dovuti per le Controparte_2 Parte_1 controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (€ 3.966,00) oltre accessori di legge.
pagina 28 di 30 Sono documentate spese per complessivi € 777,00 (CU).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra e . Parte_1 Controparte_2
deve essere condannato al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_4
[...]
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, in parziale modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Biella n. 260/2024, pubblicata il 12.10.2024, così provvede:
1) NA e (quest'ultimo nei limiti del minor importo Parte_1 Controparte_2 capitale di € 18.999,68 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da parte motiva), in solido, al pagamento in favore di della somma di € 25.811,99 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi;
2) NA e (quest'ultimo nei limiti del minor importo di Parte_1 Controparte_2
€ 5.077,00 per compensi oltre accessori ed esposti), in solido, a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 789,75 per esposti, € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) NA e (quest'ultimo nei limiti del minor importo di Parte_1 Controparte_2
€ 2.337,00 per compensi oltre accessori, esposti e spese di CTP), in solido, a rimborsare a le spese di lite dell'ATP, che si liquidano in € 286, per esposti, € 768,60 per Controparte_1 spese di CTP, € 3.827,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_2
pagina 29 di 30 5) pone definitivamente le spese di CTU a carico di e di in Parte_1 Controparte_2
ragione del 50% ciascuno;
6) NA a rimborsare a le spese di lite del primo grado Controparte_2 Controparte_4 di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
7) NA e (quest'ultimo nei limiti del minor importo di Parte_1 Controparte_2
€ 3.966,00 per compensi oltre accessori ed esposti) a rimborsare a le spese di Controparte_1 lite del presente gravame, che si liquidano in € 777,00 per esposti, € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione,
CPA ed IVA se previste per legge;
8) Dichiara integralmente compensate tra e le spese del Parte_1 Controparte_2
gravame;
9) NA a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_2 Controparte_4 gravame, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1292/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lippiello Alessandro e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Bolumetti Pier Domenico, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Rosso Edoardo Controparte_1 C.F._2
IL, NT IO TO, LL FA appellato appellante incidentale
(C.F. ), quale titolare dell'impresa individuale Controparte_2 C.F._3
, con il patrocinio dell'avv. Ramella Benna Arianna, Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vaira Vittorio Controparte_4 P.IVA_1
appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.11.2025)
pagina 1 di 30 OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale, risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Nel merito previa la riforma della sentenza impugnata, modificare le statuizioni contestate, disponendo che
In via principale:
- visto il primo ed il secondo motivo di appello, rigettare la domanda di parte attrice SI nei confronti della SI ed accertare e dichiarare che la responsabilità dei CP_1 Parte_1
danni patiti dalla SI sia da ascriversi alla stessa attrice ed alla ditta CP_1 [...]
e, conseguentemente, condannare la ditta al Controparte_5 Controparte_5 pagamento in favore della SI del danno che si liquida in € 12.905,00 pari al 50 % CP_1
del danno accertato in sede di ATP,
- vista la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dei danni lamentati, condannare parte attrice in primo grado a versare in favore della SI le spese di lite del giudizio Parte_1 di primo grado che vengono liquidate in € 7.616,00 per competenze. NAre la
[...]
a pagare le spese di lite sostenute dalla SI che si Controparte_6 CP_1 liquidano in € 7.616,00 nella misura del 50 %. Pone definitivamente le spese di ATP che liquida in € 3.827,00 per il 50 % a carico della e per il restante Controparte_7
50 % a carico della SI CP_1
In via subordinata: visto il primo ed il secondo motivo di appello, accogliere parzialmente la domanda di parte attrice spiegata verso la SI e la ed accertare e Parte_1 Controparte_5
dichiarare che la responsabilità dei danni patiti dalla SI è da ascriversi in via CP_1
solidale ed in pari misura alla SI alla SI ed alla ditta CP_1 Parte_1
Termoidraulica di e conseguentemente, condannare la SI e la Controparte_2 Parte_1
al pagamento, in solido tra loro, in favore della SI Controparte_6
del danno da quest'ultima patito che viene quantificato in € 17.266,67 pari ai 2/3 del CP_1
danno riscontrato in sede di ATP. Compensare nella misura di 2/3 le spese di lite tra le parti che vengono liquidate in € 7.616,00 e condanna la SI e la Parte_1 Controparte_5
a versare 1/3 per ciascuna delle stesse di lite così quantificate in favore della SI
[...]
Pone le spese di ATP che liquida in € 3.827,00 a carico di ciascuna delle parti CP_1
pagina 2 di 30 ( e ) in misura pari ad 1/3 ciascuna. CP_1 Parte_1 CP_5
In via di estremo subordine:
- visto il primo ed il secondo motivo di appello, accertare la responsabilità solidale della SI
e del , unitamente alla SI , condannare il signor e la CP_1 CP_5 Parte_1 CP_5
SI , in solido tra loro, al pagamento del 75 % del danno accertato in favore Parte_1
della SI pari ad € 19.358,99, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo CP_1
effettivo come da domanda. NA le parti convenute a versare in favore della SI le spese di lite che liquida in € 7.616,00 in misura pari al 75 % delle stesse. Pone le CP_1 spese di ATP che liquida in € 3.827,00 a carico della SI nella misura del 25 % e CP_1
delle parti convenute nella misura del 75 %, ovvero accoglie parzialmente la domanda di parte attrice SI ed accertare e dichiarare che la responsabilità dei danni patiti dalla CP_1
SI è da ascriversi in via solidale alla SI ed alla CP_1 Parte_1 [...]
e conseguentemente condanna e Controparte_6 Parte_1 [...]
, a risarcire il danno complessivo di € 25.811,00 subito dalla Controparte_6 nella misura di € 12.905,50 per ciascuna delle parti. NA le parti convenute al CP_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla SI che si liquidano in € 7.616,00, CP_1
ponendole al 50 % a carico della SI ed al 50 % a carico della . Parte_1 CP_5
Pone le spese di ATP che liquida in € 3.827,00 a carico delle parti convenute al 50 % per ciascuna di esse.
- visto il terzo motivo di appello, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello sopra riportati, disporre, in riforma della sentenza di primo grado oggi impugnata, disponendo che: le spese di lite vanno liquidate in virtù del principio di soccombenza e quindi attribuite nella misura di 4/5 a carico della SI e nella misura di 1/5 a carico della Parte_1
SI CP_1
In ogni caso
Con il favore delle spese e degli onorari di causa del giudizio di appello.
In via istruttoria:
Si chiede che le SS.VV. ill.me vogliano ammettere la prova orale per testimoni sui capitoli di seguito riprodotti: […]
Si chiede, inoltre, che le S.V. Ill.me vogliano disporre, all'esito dell'esame dei testimoni indicati, una nuova CTU, finalizzata ad accertare esattamente i danni patiti dall'attrice, le loro cause e pagina 3 di 30 soprattutto il ruolo di tutte le parti in causa nella vicenda descritta dalla che si continua CP_1
a contestare recisamente. Si chiede alle SS.VV. di ordinare alla SI di esibire la CP_1
documentazione integrale depositata presso il comune di Biella per avviare e proseguire il cantiere.
Si chiede di disporre il confronto tra i testi e e tra il teste ed il Tes_1 Per_1 Tes_2
sul ruolo della SI e l'incarico affidatole”. Per_1 Parte_1
Per : Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis cpc, in quanto manifestamente infondato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Per il denegato caso in cui l'appello avversario sia ritenuto ammissibile,
In via principale:
1. respingersi lo spiegato appello proposto in via principale, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
2. respingersi l'appello avversario proposto in via subordinata e in via di estremo subordine in relazione alle domande formulate nei confronti della con conferma della sentenza di CP_1
primo grado;
In via di appello incidentale condizionato per il caso in cui la Corte accolga l'appello avversario limitatamente alla solidarietà di e condannare al pagamento in favore Parte_1 CP_5 della conchiudente: 1) di € 18.999,68 – maggiorati di rivalutazione e interessi – o della maggiore o minore somma accertanda all'esito di causa, in solido tra loro, la SI e Parte_1
; 2) di ulteriori € 6.812,31 – maggiorati di rivalutazione e Controparte_5
interessi - o della minore o maggior somma accertanda in corso di causa, la SI;
3) Parte_1 di € 7.616,00 – o della diversa somma liquidanda- oltre rimb. forf. nella misura del 15%, CNPA ed IVA, per competenze di primo grado e di € 789,75 per anticipazioni di primo grado in solido tra loro e , il tutto oltre interessi;
4) di € 6.638, 35 – o della diversa CP_5 Parte_1
somma liquidanda -per spese e competenze di ATP, oltre interessi, in solido tra loro e Parte_1
; 5) di spese di CTU pari ad € 2.112,73, oltre interessi, in solido tra loro le CP_5
controparti.
pagina 4 di 30 In ogni caso con il favore delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura del 15%, CPA e IVA”.
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte d'Appello di Torino in via principale e nel merito
1. Rigettare l'appello proposto da , perché infondato in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 260/2024 del 12.10.2024 emessa dal Tribunale di Biella;
in via subordinata
2. In caso di riforma, anche parziale, della suddetta sentenza, previa determinazione del rispettivo grado di responsabilità imputabile a ciascuna parte, limitarsi al giusto e provato la domanda attorea e dichiararsi tenuta e condannarsi P.I. con sede legale Controparte_4 P.IVA_1
in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e rifondere alla tutto quanto fosse Controparte_5 dichiarata tenuta a pagare all'attrice per capitale, interessi, spese e quant'altro in dipendenza del presente giudizio;
in ogni caso con il favore delle spese, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario spese generali”.
Per Controparte_4
“Voglia il Giudice adito,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali Controparte_4
domande nuove
In via preliminare
Accertare e dichiarare la decadenza di rispetto alla proposizione Controparte_5
della domanda di NL verso per costituzione oltre il termine di cui Controparte_4 all'art. 347 c.p.c.
Nel merito
In via principale
Rigettare l'appello di avverso l'impresa , Parte_1 Controparte_5
pagina 5 di 30 siccome infondato in fatto e in diritto Respingere, in ogni caso, l'appello incidentale condizionato di verso l'impresa , siccome infondato in fatto Controparte_1 Controparte_5
e in diritto
Respingere le domande tutte verso l'impresa con conseguente Controparte_5
conferma della sentenza di prime cure
In via subordinata
Nell'ipotesi di ritenuta ammissibile proposizione della domanda di garanzia e NL dell'impresa verso e di accoglimento, Controparte_5 Controparte_4 anche in parte qua, dell'appello principale e/o incidentale condizionato avverso l'impresa
, assolvere dalle domande tutte nei suoi Controparte_5 Controparte_4
confronti, respingendole siccome infondate in fatto e diritto, per le causali di cui in atti.
In via di ulteriore subordine
Nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità della riproposizione della domanda di garanzia e NL dell'impresa verso e di accoglimento, Controparte_5 Controparte_4 anche in parte qua, dell'appello principale e/o incidentale condizionato avverso l'impresa e di declaratoria della operatività della polizza assicurativa Controparte_5
Contenere l'eventuale condanna in garanzia di entro i limiti della quota di Controparte_4 responsabilità che fosse ascritta all'assicurato e del danno concretamente provato e riferibile alla suddetta quota
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio e l'impresa individuale Controparte_1 Parte_1 [...]
per sentirli condannare al risarcimento dei danni che quantificava in € 26.359,39 Controparte_5 da addebitarsi in solido ed in € 6.812,31 da addebitarsi alla sola , il tutto previa Parte_1
acquisizione della relazione tecnica redatta dal CTU nel procedimento ex artt. 696 et 696 bis pagina 6 di 30 c.p.c..
A fondamento della domanda allegava che: aveva inizialmente incaricato il geom. della CP_8 progettazione e della direzione dei lavori di ristrutturazione dell'alloggio di sua proprietà; revocatogli l'incarico, aveva poi nominato per la progettazione e la direzione dei lavori Parte_1 che in sede di stipula si era presentata quale architetto pur non essendo iscritta all'albo
[...]
(circostanza appresa solo a lavori ultimati); al fine di consentire la posa della vasca idromassaggio aveva commissionato all'elettricista e all'idraulico la modifica dei Parte_1
preesistenti impianti, con necessità di demolizione completa del bagno per il rifacimento integrale del preesistente impianto idrico sanitario;
le opere idrauliche erano state commissionate all'impresa individuale;
successivamente alla consegna dei Controparte_5 lavori, in occasione di un guasto occorso alla vasca idromassaggio, era stata riscontrata l'erronea posa in opera della stessa tanto che per procedere alla riparazione era necessario smurarla;
sempre all'esito dei lavori erano stati riscontrati ulteriori vizi e difformità.
contestava la domanda deducendo che: non si era mai qualificata come Parte_1
architetto; non aveva ricevuto alcun incarico di progettazione strutturale e direzione lavori
(dovendosi solamente occupare della progettazione di natura estetica degli interni); la ristrutturazione era stata progettata esclusivamente dal geom. ; quando le era stato CP_8 conferito l'incarico gli impianti idraulici erano stati già realizzati dall'impresa individuale
; la vasca idromassaggio era stata acquistata in autonomia da Controparte_9
che, altrettanto autonomamente, aveva incaricato l'impresa Controparte_1 Controparte_5
che aveva provveduto all'installazione sulla base delle direttive della stessa
[...] CP_1
LA contestava la domanda attorea deducendo che: non era responsabile dei vizi CP_5 dell'impianto idraulico preesistenti al suo intervento;
era stato solamente incaricato di modificare l'impianto per permettere l'allaccio della vasca idromassaggio che era stata posta in opera sulla base delle specifiche indicazioni di e della committente. Parte_1 chiamata in causa da , contestava l'operatività della polizza. Controparte_4 Controparte_2
II) Sulla sentenza di primo grado.
Acquisito l'ATP ed istruita la causa mediante prova orale, con sentenza n. 260/2024, pubblicata il
12.10.2024, il Tribunale di Biella:
pagina 7 di 30 - accoglieva la domanda dell'attrice nei confronti della sola che condannava al Parte_1 risarcimento dei danni liquidati in € 25.811,99 oltre rivalutazione interessi;
- respingeva la domanda proposta nei confronti di;
Controparte_2
- dichiarava assorbita la domanda di NL avanzata da nei confronti di Controparte_2
Controparte_4
- condannava al pagamento in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
giudizio di merito e di ATP;
- poneva definitivamente le spese del CTU a carico di;
Parte_1
- dichiarava integralmente compensate le spese di lite in relazione alle altre parti e rapporti processuali.
Il Tribunale dava atto che dalla CTU esperita in sede di ATP risultavano sia errori progettuali che di installazione, atteso che la vasca era stata inserita all'interno di una nicchia realizzata nel bagno disattendendo le prescrizioni del costruttore che prevedevano che il motore dovesse essere posizionato sul lato aperto (mentre nel caso di specie era stato posizionato in fondo alla nicchia) e che dovesse essere previsto l'inserimento di un'idonea griglia di ventilazione ed di un pannello removibile mentre nel caso di specie era stata realizzata una chiusura in muratura anche della parte situata al di fuori della nicchia (pur essendo stato realizzato un modesto vano di ispezione del motore con accesso dal bagno adiacente).
Quanto alle responsabilità dei singoli convenuti, il Tribunale riteneva che le funzioni di progettista e direttore dei lavori assunte da fossero documentalmente dimostrate Parte_1
(doc. 31 attore) e confermate dall'istruttoria orale con particolare riferimento alle deposizioni dei testi e Tes_3 Tes_4
Essendo dimostrato che aveva assunto il ruolo primario di direttore dei lavori, Parte_1
impartendo direttive ed ordini alle maestranze presenti in cantiere, il Tribunale riteneva che non potesse stimarsi responsabile anche il quale non avrebbe potuto far altro che Controparte_2 rifiutarsi di proseguire l'incarico, non avendo invece concorso in modo efficiente a produrre l'evento.
In relazione al quantum debeatur richiamava, condividendole, le conclusioni del CTU che aveva pagina 8 di 30 quantificato il danno in totali € 25.811,99.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova. Parte_1
Deduce che il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie senza fornire alcuna motivazione coerente che tenesse conto delle prove orali e documentali già acquisite agli atti.
Ritiene che l'ammissione dei capitoli dedotti con la seconda memorie ex art. 183 c.p.c. avrebbe consentito di chiarire: la confusione in cui operavano tutte le maestranze;
le caratteristiche professionali di e le modalità con cui la stessa aveva svolto l'incarico; Parte_1
l'autonomia di nella scelta dell'impresa che si era poi occupata dell'impianto Controparte_1
idraulico e del montaggio della vasca.
Chiede inoltre che venga disposta una nuova CTU finalizzata ad accertare i danni esattamente patiti dall'attrice.
Dopo avere descritto il contenuto delle prove documentali attoree (sub docc. 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15,
16), che secondo la sua prospettazione dimostrerebbero che non le era stato conferito alcun incarico di progettista e/o direzione lavori e che le scelte inerenti la vasca da bagno erano state assunte in piena autonomia da , chiede che venga ordinato a Controparte_1 Controparte_1
di esibire la documentazione integrale depositata presso il Comune di Biella per avviare, proseguire e chiudere il cantiere.
Richiama il contenuto delle deposizioni testimoniali che confermerebbero le sue deduzioni difensive, ritiene che le deposizioni dei testi riscontrino il suo ruolo di arredatrice d'interni, deduce l'incapacità a testimoniare nonché l'inattendibilità di (in quanto ex Persona_2
coniuge di e de relato ex parte) e di (in quanto de relato ex Controparte_1 Parte_2
parte).
Si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto delle conclusioni del CTU in ATP nella parte in cui il consulente ha ritenuto corresponsabile anche . Controparte_2
Evidenzia che il CTU ha confermato che presso il al di là delle pratiche eseguite dal CP_10
Geometra nel 2011, non vi sarebbe alcun altro documento e/o progetto proveniente dalla CP_8
che abbia previsto la modifica dello stato dei luoghi. Parte_1
Ritiene quindi che si sia erroneamente convinta che l'appellante fosse un Controparte_1 architetto, non essendo invece provato che sia stata la stessa a “spendere” tale titolo. Parte_1
pagina 9 di 30 Ritiene che il CTU in sede di ATP ed il Tribunale abbiano confuso le irregolarità progettuali ed esecutive effettivamente riscontrate con l'autore delle stesse.
Attese le contrastanti dichiarazioni rilasciate dai testi , e Tes_5 Pt_2 Tes_6
in merito alla presenza di un direttore dei lavori in cantiere, chiede che venga Per_1
disposto il loro confronto.
Con il secondo motivo censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità di ed ha quantificato il danno. Controparte_2
Ribadisce che non vi è prova in atti che le abbia affidato l'incarico di Controparte_1
progettista o direttore dei lavori.
Deduce di non avere esibito a alcun progetto ma solo un disegno privo delle Controparte_1
caratteristiche tecniche proprie del progetto.
Ritiene mancante la prova della nomina di un nuovo direttore dei lavori dopo la revoca del geom. e richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 22884/16) secondo CP_8
cui la mancanza della figura del direttore dei lavori quale professionista abilitato che segua l'impresa nell'esecuzione dell'opera appaltata, fa ricadere la responsabilità per eventuali danni anche sul committente.
Quanto al mancato riconoscimento della responsabilità dell'impresa CP_5 CP_2
, richiamati i “compiti” tipici dell'idraulico, rilevato che all'esito dei lavori l'idraulico deve
[...]
certificare il funzionamento dei lavori nonché la loro conformità ed adeguatezza, ritiene che sia responsabile per non avere garantito la conformità dell'opera eseguita alle Controparte_2
specifiche richieste dal costruttore.
Alle dichiarazioni del teste (secondo il quale aveva esposto tutte le sue Tes_6 Controparte_2 perplessità circa il non corretto montaggio della vasca, essendosi poi “arreso” per l'insistenza di e contrappone la deposizione del teste (secondo il quale Parte_1 CP_1 Tes_1
aveva cercato di rimediare ai problemi della vasca perché conscio di aver lavorato CP_5 senza rispettare le regole d'arte).
In ordine alla quantificazione del danno ritiene che ad oggi non vi sia alcuna prova dell'esatto ammontare del danno effettivamente subito da non essendo stata prodotta copia del/i CP_1
pagina 10 di 30 contratto/i di prestazione d'opera o di appalto concluso/i per rimuovere le difformità ed i vizi riscontrati in ATP, delle fatture relative ai costi sostenuti per la rimozione dei predetti vizi e dei pagamenti eseguiti. Ritiene privo di valore probatorio il preventivo di spesa prodotto in giudizio.
Con il terzo motivo censura la sentenza in punto spese.
Rileva che l'importo chiesto nell'atto di citazione di primo grado a titolo di risarcimento del danno era di € 32.000, lamenta che, nel caso di specie, le spese avrebbero dovuto essere liquidare tenendo conto del quantum concretamente liquidato (quindi dello scaglione compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00) e della limitata complessità della vicenda.
Ritiene che le spese avrebbero dovuto essere compensate di 1/5.
IV) Difese ed appello incidentale di . Controparte_1
ha innanzitutto rilevato la scarsa intellegibilità del gravame, in considerazione Controparte_1 della frammentarietà dell'esposizione e della rappresentazione di circostanze ampiamente in contrasto con le oggettive risultanze di causa.
Ritiene che con l'atto di appello non siano state svolte circostanziate censure alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale.
Osserva che nel primo grado non aveva formulato nei suoi confronti alcuna Parte_1
eccezione ex art. 1227 c.c., ragione per la quale l'eccezione ex art. 1227 c.p.c. dedotta in appello sarebbe nuova e quindi inammissibile.
Ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo d'appello istruttorio per difetto di specificità, non essendo stata articolata alcuna motivata censura rispetto a quanto illustrato dal Tribunale in sede di ordinanza istruttoria.
Illustra, nel merito, le ragioni dell'inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte con il gravame.
Ribadisce l'eccezione di incapacità a testimoniare del signor per diretto interesse alla Tes_2
presente causa. Rimanda agli atti di primo grado anche per quel che concerne le contestazioni sollevate in merito alla deposizione del teste Tes_7
In via subordinata, in caso di ammissione delle prove di insiste per Parte_1
l'ammissione della prova contraria.
pagina 11 di 30 In relazione al ruolo ricoperto da , ritiene che l'appellante, nel richiamare l'esito Parte_1
della prova testimoniale, abbia confessoriamente riconosciuto di essere stata presentata come direttrice dei lavori (dalla stessa ) e di essere stata presente in cantiere avendo Controparte_1
dato ordini alle maestranze. Ritiene comunque corretta la motivazione del Tribunale sul punto.
Rileva che nel primo grado di giudizio non aveva tempestivamente e Parte_1
specificamente contestato di essersi presentata come architetto.
Osserva che la nomina quale progettista e direttore dei lavori è documentalmente dimostrata: dal conferimento dell'incarico; dal riconoscimento della “paternità” dei disegni prodotti in causa.
Aggiunge che la necessità di modificare la disposizione muraria e la conseguente impiantistica è dipesa proprio dalla rielaborazione del progetto del bagno operata da Parte_1
palesemente difforme dal precedente progetto.
Chiarisce che i documenti richiamati col gravame al fine di contestare la direzione dei lavori e la progettazione da parte della , sono tutti antecedenti al conferimento dell'incarico alla Parte_1 medesima e quindi afferenti alla “precedente” fase della ristrutturazione.
Richiama, a fini probatori, la mancata partecipazione di a rendere Parte_1
l'interrogatorio formale.
Sempre in ordine al ruolo ed alla responsabilità di richiama il contenuto della Parte_1
CTU in ATP contestando che il CTU abbia travalicato i limiti del suo incarico.
Ribadisce che la vasca da bagno è stata scelta su indicazione di come Parte_1
emergerebbe chiaramente dalla deposizione del teste . Testimone_8
In ordine al quantum sostiene che la perizia svolta in sede di ATP costituisce fonte oggettiva di prova.
In ordine alle spese di lite rileva la correttezza della decisione del Tribunale che ha accolto integralmente le domande attoree, salva la marginale riduzione del quantum.
Concorda con l'appellante in relazione all'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'impresa individuale e propone Controparte_5
quindi appello incidentale condizionato in via subordinata, limitatamente all'ipotesi in cui l'appello principale venga accolto rispetto alla sussistenza di responsabilità solidale tra Parte_1
e con conseguente domanda – per tale eventualità –di condanna al pagamento in Controparte_2
pagina 12 di 30 suo favore:
- di e , in solido, di € 18.999,68, oltre rivalutazione e interessi Parte_1 Controparte_2
(pari ai danni quantificati in sede di CTU per errata progettazione e realizzazione dei servizi igienici);
- della sola di € 6.812,31 (scaturenti dalla somma delle ulteriori voci indicate Parte_1 nella perizia Gastaldi: € 1.375,00 per porre rimedio all'errata progettazione da parte della del posizionamento dell'asciugatrice; € 4.007,31 per la regolarizzazione della pratica di Parte_1 ristrutturazione dell'unità dal punto di vista edilizio, urbanistico e catastale;
€ 1.430,00 per il deprezzamento dell'immobile , oltre interessi e rivalutazione. CP_1
V) Difese di Controparte_2
Con precipuo riferimento alla propria responsabilità quale titolare dell'impresa individuale
, ha ribadito che: aveva ricevuto l'incarico di modificazione dei CP_5 Controparte_2 preesistenti impianti al fine di consentire l'alloggio ed il funzionamento della vasca idromassaggio;
aveva posizionato la vasca conformemente alle precise indicazioni di Parte_1
e su richiesta della medesima committente.
[...]
Ha dato atto che: le aveva presentato quale direttrice dei Controparte_1 Parte_1
lavori; aveva immediatamente evidenziato loro che la vasca non era da incasso e non avrebbe potuto essere installata all'interno di una nicchia in muratura;
l'installazione era comunque avvenuta a fronte delle insistenze di e di;
al termine della sua Parte_1 Controparte_1
installazione la vasca era ancora estraibile dalla nicchia e tale sarebbe rimasta se non fosse stata successivamente sigillata e murata con tanto di piastrellatura.
Richiama il proprio interrogatorio formale e la relazione di CTU in ATP nella parte in cui il consulente (a pagina 12 della relazione) ha dato atto che la scelta progettuale errata dei servizi igienici non è imputabile alla e che è stata proprio tale scelta a non Controparte_5
consentire di rispettare le prescrizioni di installazione della vasca idromassaggio.
Ritiene quindi corretta la decisione del Tribunale di discostarsi dalle conclusioni del CTU.
Contesta le istanze istruttorie riproposte con il gravame principale.
Contesta che vi possa essere solidarietà tra le parti convenute in primo grado mancando l'identità della prestazione dovuta e l'unicità del titolo negoziale.
Ripropone la domanda di NL nei confronti di Controparte_4
pagina 13 di 30 In relazione al quantum ritiene che debba essere valorizzato anche il comportamento di parte attrice ex art. 1227 c.c. atteso che : ha continuamente cambiato idea (oltre che Controparte_1
tecnici), in merito alla tipologia di opera da eseguirsi;
ha effettuato scelte di convenienza economica e personale a discapito della qualità, con grave culpa in eligendo; ha fatto installare una vasca, inadatta ed inadeguata, solo perché già acquistata e con garanzia in scadenza imminente, si è ingerita con precise disposizioni sull'operato dell'idraulico, pur se resa edotta dell'inopportunità di procedere all'installazione della vasca con sistema ad incasso e delle possibili e probabili conseguenze di tale richiesta.
VI) Difese di Controparte_4
ha innanzitutto riproposto le proprie difese in relazione all'inoperatività Controparte_4
della polizza richiamando:
- l'art. 5, delle condizioni speciali di polizza (danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori), deducendo che l'installazione della vasca idromassaggio è avvenuta nel novembre 2013 (doc. 23 attore), solo in data 01.04.2025 ha contestato alle controparti le loro rispettive Parte_1
responsabilità (docc. 26 e 27 attore), ovverosia ben oltre un anno dopo l'avvenuta installazione della vasca;
- il guasto aveva natura elettrica e non idraulica;
- le problematiche riscontrate non sarebbero afferenti ad errori di installazione ma piuttosto ad un posizionamento voluto in quegli esatti termini.
In caso di accertata la responsabilità dell'assicurato in concorso con (ed anche di Parte_1
ex art. 1227 c.c.) ed ove ritenuta operante la garanzia assicurativa, rileva che Controparte_1
la stessa possa operare solo per la quota di danno direttamente imputabile a . Controparte_2
VII) Decisione della Corte.
1) Quanto alla parte del primo motivo di appello principale afferente alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, contrariamente a quanto affermato con il gravame, il Tribunale ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni sottese al rigetto. In particolare, in sede di ordinanza istruttoria dep. 11.11.2019 il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova diretta dedotta da nella memoria ex art. 183, comma VI,. n. 2 c.p.c., in quanto: “i capi 1, 2, 5, 10, Parte_1
15, 16, 17 ,18 e 32 sono genericamente formulati , in parte irrilevanti (da 15 a 18) e comunque pagina 14 di 30 violativi del disposto dell'art 2722 cc;
i capi 3, 9, 11, 14, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 31 sono riferiti a circostanze irrilevanti;
i capi 4, 23, 25, 27, 28, 33 sono riferiti circostanze riscontrabili dai documenti in atti;
i capi 6, 7, 8 e 34 sono genericamente formulati;
i capi 12 e 13 perché genericamente formulati e comunque riferiti a circostanze irrilevanti;
i capi 20 e 21 perché riferiti a circostanze riscontrabili in sede di ATP”.
Come è noto secondo la giurisprudenza “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15519 del 07/07/2006).
Nel caso di specie con il gravame ha elencato i capitoli di prova di cui chiede Parte_1
l'ammissione senza peraltro censurare le ragioni illustrate dal Tribunale in sede di ordinanza istruttoria a fondamento del rigetto.
Le istanze istruttorie meramente riproposte in appello e non accompagnate dall'articolazione di censure aventi carattere di specificità rispetto alla decisione del Tribunale deve pertanto stimarsi inammissibile ex art. 342 c.p.c..
Deve essere rigettata l'istanza di rinnovazione della CTU, difettando l'illustrazione di specifiche contestazioni rispetto all'operato del CTU che comunque ha esaustivamente risposto ai quesiti proposti.
2) Quanto alla nomina quale progettista e direttore dei lavori (oggetto del primo e del secondo motivo di gravame) i rilievi sviluppati da di gravame non si confrontano del tutto Parte_1
con la motivazione illustrata dal Tribunale.
Non è dirimente, ai fini della decisione, accertare se si sia presentata o meno Parte_1
come architetto essendo piuttosto dirimente accertare se la stessa si sia occupata della pagina 15 di 30 progettazione degli interni ed abbia dato istruzioni in ordine alla loro concreta realizzazione.
Ad ogni modo deve osservarsi che tale questione non è stata neanche specificamente contestata in primo grado entro il maturare delle preclusioni assertive.
Costituendosi in primo grado si era in effetti limitata a dichiarare che non aveva Parte_1 assunto l'incarico di direzione lavori e progettista strutturale e che «Tale elemento poteva (e può) facilmente dedursi anche dall'intestazione del contratto (“ Controparte_11
) ove manca qualsiasi titolo o riferimento (geometra/architetto) ad una
[...]
professionalità tecnica specifica».
Quanto al ruolo concretamente rivestito da nell'ambito dei lavori di Parte_1 ristrutturazione dell'immobile, il Tribunale ha ritenuto che il conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori sia dimostrato dalla documentazione in atti (con particolare riferimento al doc. 31 attoreo) e dalla prova orale.
Questa Corte condivide appieno la valutazione del Tribunale circa l' “evidenza” delle prove documentali in atti.
Il doc. 31 prodotto da parte attrice (richiamato dal Tribunale) è una missiva in data 17.04.2015 con cui ha contestato gli addebiti mossi, del seguente tenore letterale: “voglio Parte_1 precisare che il mandato conferito per la ristrutturazione dell'appartamento in Biella Via
[...]
riguardava unicamente la progettazione di interni, mentre la realizzazione era compito di Pt_3
terzi. Preciso inoltre che il mio mandato non comprende specifiche tecniche in generale, in quanto non di mia competenza e capacità”.
, con il gravame, ha contestato che il doc. 31 abbia una qualche effettiva valenza Parte_1
probatoria ribadendo che il suo ruolo era solamente quello di arredatrice di interni.
La parte, peraltro, ma non ha spiegato perché, contrariamente alla valutazione operata dal
Tribunale, la “progettazione di interni” menzionata nel doc. 31 debba essere confinata alla sola progettazione di carattere estetico e non ricomprenda invece anche ogni aspetto relativo all'organizzazione dello spazio, soprattutto considerando che il conferimento di incarico (doc. 1
) ha ad oggetto la “progettazione” dell'alloggio, con pattuizione di un corrispettivo Parte_1 forfettario per svariate voci tra cui “studio soluzioni interne”, “sistemazione bagni” ecc..
Come risulta chiaramente dal doc. 1 appena richiamato, l'incarico non comprendeva solamente la pagina 16 di 30 scelta, prettamente estetica, degli arredi, dei tendaggi, quadri ecc. (voci previste a forfait nel conferimento dell'incarico) ma anche, più in generale, la progettazione degli interni, con pattuizione di un compenso a parte per “eventuali modifiche al progetto iniziale -sia strutturale che impiantistico da valutare a forfait” e per “tutto quanto riguarda il progetto Comunale”.
Contrariamente a quanto sostenuto da in primo grado, non risulta dalla lettera di Parte_1 conferimento di incarico che sia stata pattuita l'espressa esclusione di qualsiasi attività riguardante la progettazione tecnica.
Il ripetuto riferimento operato alla mancanza di un incarico concernente la progettazione strutturale e/o tecnica è comunque decettivo, essendo piuttosto dirimente accertare se le lavorazioni oggetto di causa siano state realizzate su indicazione della stessa in Parte_1 adempimento dell'incarico conferitole.
La CTU espletata in corso di ATP è stata eloquente.
Nell'esaminare il doc. 1 di il CTU ha dato atto che nel preventivo si fa Parte_1
riferimento:
- ad un “incarico per progettazione” e “vi sono descritte prestazioni professionali che rientrano di pieno diritto nella progettazione edile ed impiantistica”;
- si parla di “sopralluoghi in cantiere per assistenza verifiche lavori … dizione che, anche se non esplicita, rimanda alla direzione dei lavori” (relazione CTU pag. 20).
Non è condivisibile in proposito il rilievo di parte appellante secondo cui il CTU avrebbe espresso valutazioni esulanti dal quesito conferito.
A ben vedere, il CTU non ha svolto apprezzamenti di carattere strettamente tecnico atteso che il contenuto del documento in esame è di chiara intellegibilità anche da parte dei non addetti ai lavori.
Sempre rimanendo nell'ambio della disamina della relazione peritale, il CTU ha chiaramente dato atto che viene in rilievo anche (ma non solo) un errore di progettazione.
In particolare, il CTU ha dato atto che:
- il progetto del bagno padronale e della disposizione dei sanitari è opera di;
Parte_1
- la problematica principale è costituita dall'errato posizionamento della vasca da idromassaggio pagina 17 di 30 che è stata parzialmente collocata (nel bagno padronale) all'interno di una nicchia e con chiusura in muratura delle pareti laterali fuori nicchia;
- trattasi di scelta progettualmente errata in quanto non consente di rispettare le prescrizioni di installazione fornite dall'impresa costruttrice (relazione CTU pag. 12).
E' poi opportuno chiarire che lo stesso CTP di parte convenuta nel corso delle Parte_1
operazioni peritali ha confermato che la disposizione interna dei sanitari nei servizi igienici del bagno padronale è stata opera di (relazione CTU pag. 22). Parte_1
Ancora, in sede di gravame ha riconosciuto di avere esibito a Parte_1 Controparte_1
(quindi implicitamente redatto) il disegno/progetto del bagno padronale.
La deduzione difensiva secondo la quale si tratterebbe di disegno estetico privo delle caratteristiche di un disegno tecnico, come già illustrato, è priva di concreto rilievo decisorio trattandosi di disegno o progetto che dir si voglia, pacificamente predisposto da , Parte_1
difforme da quanto oggetto di CILA e che non avrebbe dovuto proporre stante le Parte_1
difformità edilizie e catastali che si sono venute a creare.
Vale la pena rimarcare che lo stesso CTU in ATP ha rilevato che “la previsione di progetto contenuta nella tavola allegata alla CILA differisce notevolmente dallo stato di fatto rilevato nell'appartamento […]” (relazione CTU pag. 4).
In definitiva la sola disamina dei documenti in atti, anche alla luce di quanto illustrato dal CTU, smentisce la tesi di di essere stata del tutto estranea alla progettazione ed alla Parte_1
realizzazione degli interni, con particolare riferimento al bagno padronale ed alla soluzione progettuale adottata per l'installazione della vasca idromassaggio del bagno padronale.
Quanto ai documenti richiamati con il motivo di appello (che secondo la tesi di Parte_1 smentirebbero la tesi del conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori), tralasciando i “documenti” contenenti dichiarazione di soggetti a conoscenza dei fatti di causa
(privi di valore probatorio, docc. 7, 8, 14, 15, 16) gli ulteriori documenti richiamati sono antecedenti al conferimento dell'incarico (docc. 1, 2) ed il doc. 3 è la lettera di conferimento dell'incarico già esaminata.
E' superflua, oltre che esplorativa, l'istanza ex art. 210 c.p.c. riproposta con il gravame (ordinare a di esibire la documentazione integrale depositata presso il Comune di Biella Controparte_1
pagina 18 di 30 per avviare, proseguire e chiudere il cantiere), venendo oltre tutto in rilievo documentazione che avrebbe potuto essere prodotta dalla parte interessata titolare del diritto di accesso agli atti in quanto portatrice di un interesse qualificato e differenziato.
Per le medesime ragioni, rispetto all'incarico concretamente assunto e svolto da , Parte_1
sono prive di concreto rilievo decisorio le argomentazioni sviluppate con il motivo di gravame in ordine all'esito della prova orale. Parimenti superfluo il richiesto confronto tra i testimoni escussi.
In altri termini la dedotta contraddittorietà della prova orale sul ruolo concretamente assunto da e/o l'erroneo apprezzamento da parte del Tribunale in ordine a quanto emerso Parte_1 all'esito dell'istruttoria orale ha carattere recessivo rispetto ai chiari elementi di prova che emergono dai documenti in atti e dalle difese delle parti in ordine all'assunzione del ruolo di progettista di interni e direzione dei relativi lavori da parte di . Parte_1
3) Sull'esclusiva e/o concorrente responsabilità di . Controparte_2
ha chiesto (sempre con il primo ed il secondo motivo di gravame) che si accerti Parte_1
l'esclusiva responsabilità di in ordine all'accaduto o quanto meno la sua Controparte_2
concorrente paritetica responsabilità.
Parallelamente, ha proposto appello incidentale condizionato chiedendo (in Controparte_1
caso di accoglimento del corrispondente motivo di ) la condanna in solido dei due Parte_1
convenuti.
Il Tribunale ha già ampiamente illustrato le osservazioni del CTU in ordine alle responsabilità dei due convenuti.
In particolare, il CTU ha ripetutamente dato atto che viene in rilievo sia un difetto di progettazione che di realizzazione:
- se dal punto di vista progettuale la vasca non avrebbe dovuto essere posizionata all'interno di una nicchia, dal punto di vista esecutivo (in caso di irrinunciabilità della scelta progettuale) si sarebbe quanto meno dovuto optare per un diverso orientamento della vasca, posizionando il motore sul lato aperto;
- la circostanza che, su richiesta dell'idraulico, sia stato realizzato un vano di ispezione del motore (con accesso dal bagno adiacente) è assolutamente insufficiente a consentire gli interventi di riparazione e comunque si tratta di installazione difforme dalle istruzioni del produttore;
pagina 19 di 30 - si sarebbe dovuto optare per l'installazione della vasca idromassaggio nel secondo bagno, in quanto compatibile per forma e dimensioni (relazione CTU pag. 13).
Da ultimo il CTU ha aggiunto che, se fosse vero che il lavoro è stato realizzato su insistenza di
, allora avrebbe dovuto quanto meno chiedere una dichiarazione Parte_1 Controparte_2
di NL (relazione CTU pag. 13).
Sempre rispetto alla posizione di , il CTU ha dato atto che è anche ipotizzabile Controparte_2
un concorso da parte di chi ha poi definitivamente murato la vasca idromassaggio.
Trattasi peraltro di concausa in ipotesi ascrivibile ad un soggetto non evocato in giudizio
(relazione CTU pagg. 21, 22), non invece di causa sopravvenuta avente carattere assorbente.
Quanto all'esito dell'istruttoria svolta, in sede di interrogatorio formale ha dato Controparte_2 atto che la scelta dell'orientamento della vasca è stata fatta il giorno stesso della sua posa. Per come verbalizzate le dichiarazioni di , viene in rilievo una scelta condivisa con Controparte_2
piuttosto che un'imposizione. Parte_1
Tutto ciò premesso, non può stimarsi condivisibile la decisione del Tribunale di mandare esente da responsabilità . Controparte_2
Come appena illustrato, non è innanzitutto dimostrata una vera e propria “imposizione” da parte del direttore dei lavori (circa le modalità di installazione della vasca). Piuttosto risulta che la scelta sia stata condivisa o quanto meno passivamente accettata dall'idraulico che si è sostanzialmente adeguato alle richieste del direttore dei lavori senza considerare che alcune scelte
(modalità di posa in opera ed orientamento della vasca) non hanno carattere solamente estetico ma anche tecnico e sono quindi di sua esclusiva competenza. D'altro canto, non risulta né allegato né dimostrato che abbia richiesto di essere NLto a fronte delle Controparte_2
soluzioni tecniche concretamente assunte.
Quanto alle attribuzioni “proprie” dell'impresa idraulica si rileva che: è ascrivibile in primis all'idraulico (ed anche al direttore dei lavori ove reso edotto) il rispetto delle istruzioni del costruttore relative alle modalità di posa in opera della vasca;
non può che essere l'idraulico a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti a regola d'arte. Di talché la responsabilità dell'accaduto è ascrivibile anche a . Controparte_2
Quest'ultimo, a fronte di un'errata posa in opera, avrebbe quanto meno dovuto imporre un diverso orientamento della vasca, in maniera tale da rendere meno difficoltosa la sua futura pagina 20 di 30 manutenzione e riparazione.
In definitiva, essendo personalmente responsabile delle modalità tecniche di Controparte_2 installazione e della dichiarazione di conformità degli impianti a regola d'arte, alcuna
“imposizione” da parte della direzione dei lavori e/o della committente potrebbe esonerarlo da responsabilità rispetto ai fatti ed agli adempimenti di esclusiva competenza, se non in presenza di un'espressa NL, non dimostrata nel presente procedimento.
La circostanza che, all'esito della posa, si sia manifestato un guasto elettrico e non idraulico è priva di rilievo decisorio, rimanendo ferma la sussistenza dell'errore di installazione e la necessità di rimuovere la vasca in quanto montata in contrasto con le specifiche tecniche di installazione.
Sempre rispetto alla posizione di è priva di concreto rilievo decisorio la Controparte_2
circostanza che, in un secondo momento, la vasca da bagno sia stata integralmente murata. Tale successiva condotta, in effetti, potrebbe tutt'al più integrare una concausa del danno lamentato dall'attrice, non invece di causa sopravvenuta avente carattere assorbente.
Preme comunque rilevare che l'istruttoria orale (con particolare riferimento alla deposizione del teste consente di ritenere dimostrato: Tes_9
- da una parte che , al momento dell'installazione, sia stata informata del fatto che Parte_1
la vasca non avrebbe dovuto essere messa in una nicchia (perché sarebbe stata difficoltosa la manutenzione) avendo la stessa risposto “quando si romperà tra dieci anni ci penseremo”,;
- dall'altra, che abbia di fatto confidato nella speranza, poi risultata vana, che Controparte_2
eventuali malfunzionamenti non si sarebbero verificati nel breve periodo.
Concludendo, deve essere ritenuto corresponsabile dei danni arrecati a parte Controparte_2 attrice in conseguenza dell'erronea installazione della vasca da bagno.
Deve per contro escludersi che lo stesso possa essere stimato responsabile in via esclusiva Per_ proprio perché la progettazione (in difformità di quanto oggetto di ) è ascrivibile alla sola che oltre tutto, prima dell'installazione, è stata resa edotta delle criticità del caso. Parte_1
Quanto alla ripartizione nei rapporti interni ai fini del regresso, questa Corte ritiene non vi siano ragioni per discostarsi da un riparto paritetico di responsabilità.
Entrambi hanno concorso in ugual misura ed in particolare:
pagina 21 di 30 - risponde del vizio di progettazione e della scelta (condivisa e consapevole) Parte_1
della posa in opera in contrasto con le specifiche tecniche della vasca.
- per la posa in opera in difformità dalle specifiche tecniche di installazione. Controparte_2
Come già illustrato la circostanza che possa essere corresponsabile un ulteriore terzo (ovverosia l'impresa che poi ha provveduto alla muratura di tutta la vasca) non elide il contributo causale di che ha eseguito una lavorazione ben consapevole del fatto che la stessa non Controparte_2
fosse a norma e comunque installata in contrasto con specifiche tecniche.
4) Deve essere disattesa la tesi di secondo la quale non potrebbe ricorrere alcuna Controparte_2 solidarietà con mancando i requisiti dell'identità della prestazione dovuta e Parte_1 dell'unicità del titolo negoziale.
In proposito si osserva che la giurisprudenza è concorde nell'affermare che “Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9969 del 16/04/2025).
5) La deduzione di un eventuale concorso di non integra un'eccezione in Controparte_1 senso stretto ma una mera difesa, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio (Corte di
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021).
ha addebitato a di non essersi premurata di incaricare un Parte_1 Controparte_1 nuovo progettista e direttore dei lavori, di avere scelto personalmente l'impresa di CP_2
e di avere acquistato la vasca idromassaggio in totale autonomia.
[...]
ha a sua volta prospettato la culpa in eligendo di (per avere Controparte_2 Controparte_1
pagina 22 di 30 scelto quale progettista e direttore dei lavori ovverosia un soggetto non Parte_1
qualificato) e di essersi intromessa nei lavori sostanzialmente imponendo la posa in opera della vasca da bagno pur se resa edotta dell'erroneità delle concrete modalità di posa.
Gli addebiti sono in parte privi di concreto rilievo decisorio ed in parte infondati.
In primo luogo, lo stesso CTU ha rappresentato che il conferimento dell'incarico a Parte_1 conteneva plurime indicazioni compatibili con l'affidamento dell'incarico di progettazione
[...]
e di direzione dei lavori di talché non può addebitare a di non Parte_1 Controparte_1
avere nominato un nuovo progettista e/o un direttore dei lavori.
Ad ogni modo la doglianza mossa con il gravame non scalfisce il rilievo di fondo secondo il quale è stata a proporre le soluzioni progettuali ed estetiche foriere dei danni Parte_1
lamentati in corso di causa.
La circostanza che la vasca da bagno fosse stata già acquistata da prima del Controparte_1 conferimento dell'incarico è priva di rilievo decisorio se solo si considera che il CTU ha espressamente affermato che la vasca avrebbe potuto essere installata nel secondo bagno o per lo meno avrebbe potuto essere orientata in senso opposto (ovverosia con la parte del vano motore verso l'esterno).
Non vi è prova che l'orientamento della vasca sia stato imposto da . Controparte_1
Certamente avrebbe potuto e dovuto suggerire di non installare la vasca (pur se Parte_1
già acquistata) ove la sua posa in opera fosse stata incompatibile con la concreta conformazione del bagno.
Sono infondati gli addebiti di culpa in eligendo nella scelta di e di Parte_1 CP_2
rispettivamente quale progettista e direttore dei lavori (la prima) e quale idraulico (il
[...]
secondo) atteso che ciascun professionista rimane responsabile del proprio operato, cosa che preclude di addebitare a la colpa nella scelta dell' “altro” corresponsabile. Controparte_1
6) In relazione alla quantificazione del danno (oggetto del secondo motivo proposto da parte appellante) si duole del fatto che non ne abbia documentato Parte_1 Controparte_1
l'esatta consistenza, omettendo di produrre i giustificativi della spesa effettivamente sostenuta per pagina 23 di 30 la rimozione dei vizi e delle difformità.
Non è corretta la deduzione di parte appellante secondo la quale, ove il danno patrimoniale sia passibile di prova documentale (attraverso la produzione di fatture di spesa, giustificativi di pagamento ecc.) la domanda risarcitoria non possa essere accolta se non attraverso la produzione dei documenti comprovanti il danno.
La giurisprudenza di legittimità (in un caso, peraltro, di risarcimento in forma specifica) ha infatti avuto modo di affermare che “A fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno […]”.
Pertanto, la circostanza che non siano stati prodotti i documenti che, ad avviso di parte appellante, avrebbero consentito una liquidazione “analitica” del danno, non comporta per ciò solo il rigetto della domanda ove la quantificazione del danno possa avvenire attraverso altre tecniche liquidatorie. Tale è per l'appunto il caso sub iudice.
Oltre tutto nel caso di specie la pronuncia del Tribunale è anche coerente con la domanda concretamente proposta da . Controparte_1
ha infatti formulato la domanda risarcitoria sulla falsariga dell'ATP ove al Controparte_1
CTU è stato chiesto di stimare i costi necessari per ripristinare la regolarità edilizia e catastale nonché per eliminare i difetti lamentati da parte attrice, non invece di verificare la congruità dei costi effettivamente sostenuti.
In sede di introduzione del giudizio di primo grado, pertanto, non ha Controparte_1
domandato il rimborso dei costi effettivamente già sostenuti per porre rimedio a quanto occorso ma la condanna alla corresponsione di quanto necessario per provvedervi.
Sono quindi privi di rilievo decisorio i richiami giurisprudenziali in ordine al valore probatorio del preventivo di spesa, atteso che nel caso di specie l'importo necessario per il ripristino è stato stimato dal CTU.
pagina 24 di 30 Sono decettive le considerazioni di in ordine al fatto che non rientrasse nel suo Parte_1 incarico l'occuparsi delle pratiche urbanistiche e catastali (argomentazione sviluppata per sostenere che i corrispondenti costi non dovrebbero ricadere su di lei).
L'appellante trascura infatti che l'immobile ha presentato difformità urbanistiche e catastali proprio in conseguenza delle modificazioni apportate al progetto oggetto di originaria CILA, ragione per la quale i relativi costi debbono gravare sui responsabili delle difformità.
Per il resto il motivo di gravame non si concretizza in una censura avente carattere di specificità rispetto all'analitica illustrazione di tutte le voci di danno indicate e quantificate dal CTU e fatte proprie dal Tribunale.
7) Venendo al quantum, ha chiesto una condanna “differenziata” dei due Controparte_1 convenuti, ritenendo responsabile solo dei danni conseguenti all'errata posa in Controparte_2
opera della vasca da bagno, mentre per tutte le ulteriori voci il danno è stata chiesta la condanna della sola . Parte_1
In proposito, dopo avere quantificato ogni singola voce di danno, il CTU ha indicato in
€ 18.999,68 l'importo capitale complessivamente dovuto per l'eliminazione dei difetti del bagno
(relazione CTU pag. 17), rispetto ad una stima complessiva di tutti i danni riconosciuta in sentenza per € 25.811,99.
Residua quindi a carico della sola l'importo capitale di € 6.812,31. Parte_1
Preme rilevare che nessuna censura specifica è stata mossa in relazione alla condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ragione per la quale la stessa deve essere confermata pur a seguito della parziale riforma della sentenza impugnata.
8) Il terzo motivo afferente alla condanna di al rimborso delle spese in favore di Parte_1
è infondato. Controparte_1
La domanda risarcitoria non è stata accolta in misura significativamente inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto da . Controparte_1
Quanto al valore della controversia, con il motivo di gravame si trascura che è Parte_1
pagina 25 di 30 stata condannata a corrispondere in favore di l'importo di € 25.811,99 “oltre Controparte_1 rivalutazione ed interessi come da domanda”.
Pur in difetto di elaborazione del relativo calcolo, è del tutto evidente che devalutando l'importo risarcitorio dalla data in cui sono stati stimati i danni (CTU datata giugno 2016) alla data del sinistro (primo accertamento vizi dell'aprile 2014, pag. 4 citazione in primo grado) e computando gli interessi legali sulla somma anno per anno valutata sino alla sentenza di primo grado (ottobre
2024) l'importo complessivamente dovuto rientra ampiamente nello scaglione compreso tra
€ 26.000,00 ed € 52.000,00.
9) Costituendosi in appello ha riproposto la domanda di NL nei confronti Controparte_2
di Controparte_4
ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della riproposizione della Controparte_4
domanda di NL a fronte della costituzione di oltre i termini di legge. Controparte_2
L'eccezione è infondata non venendo in rilievo un appello incidentale ma la mera riproposizione delle domande già articolate in primo grado e rimaste assorbite per effetto della decisione del
Tribunale (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016).
nel primo grado ha dedotto l'inoperatività della polizza prodotta da Controparte_4
e posta a fondamento della domanda di NL. Controparte_2
In sede di appello ha più nel dettaglio richiamato sia la definizione di rischio Controparte_4
assicurato, sia le relative esclusioni.
Ad avviso di questa Corte la polizza indicata da deve ritenersi inoperativa per Controparte_2
plurime ragioni.
Innanzitutto, quanto alla sua vigenza temporale, è stata prodotta una polizza avente efficacia dal
27.07.2016 e scadenza il 23.10.2026, a fronte dell'ultimazione dei lavori nel novembre -dicembre
2013 (doc. 23 attrice), di un primo iniziale riscontro dei vizi nell'aprile 2014 (vedasi atto di citazione in primo grado pag. 4) e della richiesta di risarcimento danni nell'aprile-maggio 2015
(docc. 26 e 27 attrice).
Nella prima pagina della polizza risulta che il nuovo contratto di assicurazione è stato sottoscritto in sostituzione della polizza n. 763648329 della quale peraltro nulla è dato sapere.
pagina 26 di 30 La polizza in atti copre solo i fatti accidentali (art. 13 CgA) e tale non possono ritenersi i danni conseguenti alla consapevole installazione di una vasca in difformità delle specifiche indicate dal costruttore, proprio considerando che si è verificato uno dei rischi che tali regole tecniche miravano ad evitare.
Da ultimo l'art. 5 delle condizioni speciali di polizza dispone che l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi vale per i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione a condizione che il danno sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto e comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori
“comprovato da idoneo documento”.
L'ipotesi disciplinata dalla clausola appena richiamata non ricorre nel caso di specie atteso che, per quanto appena detto: i lavori alla vasca sono stati ultimati nel novembre -dicembre 2013
(doc. 23 attrice, fattura emessa da nel novembre 2013) e la prima contestazione Controparte_2 scritta documentata è dell'aprile 2015 (docc. 26 attrice), pervenuta all'assicurato quando l'annualità dall'ultimazione dei lavori era già decorsa.
10) Per effetto della parziale riforma della sentenza occorre procedere d'ufficio alla riliquidazione delle spese di lite dell'intero giudizio (con precipuo riferimento alla posizione di e di . Controparte_2 Controparte_4
Attesa la condanna in solido con al risarcimento dei danni, deve Parte_1 Controparte_2
essere condannato in solido con al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese dell'ATP e del primo grado di giudizio già liquidate dal Tribunale.
Deve in proposito osservarsi che l'importo risarcitorio posto a carico di in solido Controparte_2 con (€ 18.999,68 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali), pur Parte_1 considerando l'incidenza del computo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino alla sentenza di primo grado (secondo i medesimi criteri già illustrati in relazione al terzo motivo di appello principale) rimane comunque inferiore allo scaglione di € 26.000,00.
Ne consegue che deve essere condannato (in solido con ) al Controparte_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite limitatamente a compensi dovuti per le cause di valore compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00 (pari ad € 2.337,00 per l'accertamento tecnico preventivo ed
€ 5.077,00 per il giudizio di merito, determinati sulla base delle tariffe attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22), oltre accessori di pagina 27 di 30 legge (calcolati sui compensi per i quali è obbligato in solido). Controparte_2
Nei rapporti interni tra e , attesa l'irrilevanza ai fini della Parte_1 Controparte_2
decisione dei reciproci contrapposti addebiti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Le spese di CTU in ATP devono essere poste a carico di e di in Parte_1 Controparte_2
ragione del 50% ciascuno considerato che l'accertamento del CTU ha avuto precipuamente ad oggetto l'accertamento dei vizi e l'an delle rispettive responsabilità.
Il rigetto nel merito della domanda di NL proposta da nei confronti di Controparte_2
comporta che le spese di lite del primo grado di giudizio relativamente al Controparte_4
suddetto rapporto processuale debbano seguire la soccombenza ed essere poste a carico di
. Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso del giudizio di primo grado (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione-istruttoria, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
11) Le spese del presente giudizio di appello seguono i medesimi criteri illustrati in relazione al giudizio di primo grado.
Quanto al rapporto processuale tra (da una parte), e Controparte_1 Parte_1
(dall'altra) le spese seguono la soccombenza. Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
è obbligato con limitatamente ai compensi dovuti per le Controparte_2 Parte_1 controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (€ 3.966,00) oltre accessori di legge.
pagina 28 di 30 Sono documentate spese per complessivi € 777,00 (CU).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra e . Parte_1 Controparte_2
deve essere condannato al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_2 Controparte_4
[...]
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, in parziale modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di
Biella n. 260/2024, pubblicata il 12.10.2024, così provvede:
1) NA e (quest'ultimo nei limiti del minor importo Parte_1 Controparte_2 capitale di € 18.999,68 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da parte motiva), in solido, al pagamento in favore di della somma di € 25.811,99 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi;
2) NA e (quest'ultimo nei limiti del minor importo di Parte_1 Controparte_2
€ 5.077,00 per compensi oltre accessori ed esposti), in solido, a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 789,75 per esposti, € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) NA e (quest'ultimo nei limiti del minor importo di Parte_1 Controparte_2
€ 2.337,00 per compensi oltre accessori, esposti e spese di CTP), in solido, a rimborsare a le spese di lite dell'ATP, che si liquidano in € 286, per esposti, € 768,60 per Controparte_1 spese di CTP, € 3.827,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_2
pagina 29 di 30 5) pone definitivamente le spese di CTU a carico di e di in Parte_1 Controparte_2
ragione del 50% ciascuno;
6) NA a rimborsare a le spese di lite del primo grado Controparte_2 Controparte_4 di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
7) NA e (quest'ultimo nei limiti del minor importo di Parte_1 Controparte_2
€ 3.966,00 per compensi oltre accessori ed esposti) a rimborsare a le spese di Controparte_1 lite del presente gravame, che si liquidano in € 777,00 per esposti, € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione,
CPA ed IVA se previste per legge;
8) Dichiara integralmente compensate tra e le spese del Parte_1 Controparte_2
gravame;
9) NA a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_2 Controparte_4 gravame, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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