TRIB
Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1399/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Il Giudice Giorgio Rispoli , all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate;
letti gli ulteriori atti di causa;
dato atto che le parti hanno manifestato la volontà di conciliare il presente giudizio;
visto l'art. 88, comma 2°, disp. att. c.p.c.; considerato che le parti del giudizio in epigrafe – rese pienamente edotte del contenuto degli accordi infra precisati – li hanno accettati, come del resto risulta per tabulas dalle dichiarazioni sottoscritte da ambo le parti depositate nel fascicolo telematico di questo giudizio;
osservato che le parti hanno dichiarato di conciliare alle seguenti condizioni:
« ATTO DI TRANSAZIONE
TRA
La in persone del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, con sede in RA LI (AR) via Borro del Tasso n. 157, PI:
(denominata anche ' , assistita, congiuntamente e P.IVA_1 CP_1
disgiuntamente, dagli Avv. Elena Sordi e Ascani Sonia entrambi del Foro di
Arezzo elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Montevarchi viale Diaz,
158
E
1 Il sig. , C.F. , residente in [...] C.F._1
Ottone Rosai n. 4, (denominato anche ' rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
Lorenzo John Baldry del Foro di Firenze
Premesso che
1) In data 27/12/2024 la depositava ricorso ex Controparte_2
art 414 cpc davanti al Tribunale di Arezzo nei confronti del IG , ex Parte_1
dipendente della medesima, chiedeva 'rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che fra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato, secondo cui le parti avevano pattuito, in caso di dimissioni preavviso di 6 mesi e per l'effetto il datore di lavoro risulta creditore della somma pari ad € 16.873,79= dovuta dal dipendente a titolo di 'indennità sostitutiva del mancato preavviso o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, e per
l'effetto Voglia condannare il sig. nato a [...] il [...] Parte_1
residente a [...] (c.f. ) al C.F._1
pagamento della somma pari ad € 16.873,79= in favore del datore di lavoro o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento'.
2) il procedimento veniva iscritto a ruolo R.G. 1399/2024. In data
30/12/2024 il Giudice Dott. Rispoli Giorgio emetteva decreto fissazione udienza e fissava 'per la comparizione delle parti e per la discussione l'udienza del
12/02/2025, ore 9:30, davanti a sé'; notificata nei termini a controparte.
3) In data 04.02.2025 si costituiva in giudizio il IG. concludeva Pt_1
'affinché il Tribunale di Arezzo, Giudice del Lavoro, voglia: in tesi: respingere il ricorso della e per l'effetto dichiarare nulla e/o Controparte_2
annullabile la clausola contrattuale di prolungamento del periodo di preavviso a
6 mesi in caso di dimissioni;
2 in ipotesi, salvo gravame, ritenuta la clausola contrattuale di prolungamento del periodo di preavviso, in caso di dimissioni legittima, ridurne il periodo di preavviso a 3 mesi e pertanto dichiarare che il sig. Parte_1
niente deve alla in quanto al resistente è già Controparte_3
stata operata trattenuta pari a due mensilità sull'ultima busta paga di giugno
2024 oltre ad aver lavorato per 1 mese di preavviso;
In ogni caso si chiede la condanna ai compensi di lite ex D.M. 55/2014';
4) in data 12.02.2025, in udienza, 'il Giudice – di concerto con il
Funzionario UPP Dott.ssa Martina MAIDECCHI - propone la corresponsione a parte ricorrente di una mensilità di preavviso, il riconoscimento della correttezza della ritenzione delle mensilità avvenuta nella busta paga di luglio 2024 oltre a un contributo alle spese di lite di € 1.500 oltre iva e cpa'.
5) le parti, presenti personalmente, accettavano la proposta del Giudice.
6) E' dunque, interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia tra loro insorta e/o eventualmente insorgenda, attraverso una transazione sulla base delle condizioni di cui appresso.
Tutto ciò premesso si pattuisce quanto segue:
a) La premessa è parte integrante del presente atto;
b) Il si obbliga al pagamento in favore della della somma pari Pt_1 CP_2
ad Euro 5.538.47=, (cinquemilacinquecentotrentotto/47) somma pari ad una mensilità di preavviso oltre alla somma pari ad € 1.903,20= (Euro 1.500 + iva
e cpa) come contributo alle spese di lite per un totale da versare pari ad Euro
7.441,67= a totale definizione della vertenza.
c) La TA VE accetta il versamento della somma pari ad Euro 7.441,67=, come sopra specificato, a totale definizione della vertenza.
d) Il pagamento sopradetto dovrà essere effettuato in un'unica tranche entro e non oltre il giorno 11/03/2025 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla nel conto corrente intestato alla Controparte_4 Controparte_5
presso BANCA DEL VALDARNO AGENZIA:
[...]
MONTEVARCHI (AR) IBAN: IT 92 S 08811 71540 000000605151
3 e) Le parti dichiarano che, effettuato correttamente il pagamento indicato nel presente atto, rinunciano ad ogni altra pretesa economica e riconoscono di non avere più nulla a prendere le une nei confronti delle altre a nessun titolo, ragione dedotta e/o deducibile presente o futura, connessa anche indirettamente al rapporto di cui alla presente transazione e dunque a quanto in premessa dettagliatamente indicato.
f) Resta espressamente inteso tra le parti che in ipotesi di mancato, come anche di parziale, di pagamento delle somme stabilite all'udienza del 12/02/2025 e oltre il termine stabilito al punto d), il presente accordo non ha valore novativo per patto espresso tra le parti e conseguentemente dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di alcuna formalità o costituzione in mora e parte ricorrente avrà diritto a richiedere l'intera somma per cui è causa.
g) La presente transazione viene redatta in duplice originale e scambiata a mezzo pec/mail tra i rispettivi difensori.
RA LI (Ar) – Firenze il 07.03.2025
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro-tempore
Controparte_6
[...]
[...]
[...]
[...]
Firmano la presente transazione anche i rispettivi difensori per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. e per dichiarare che la sottoscrizione del rispettivo cliente è stata apposta in propria presenza.
4 Avv. Elena
Avv. Sonia Ascani
Avv. Lorenzo John Baldry».
P.Q.M.
DICHIARA esecutivo l'accordo sopra riportato;
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Arezzo, 11/03/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Rispoli
5
Sordi
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Il Giudice Giorgio Rispoli , all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate;
letti gli ulteriori atti di causa;
dato atto che le parti hanno manifestato la volontà di conciliare il presente giudizio;
visto l'art. 88, comma 2°, disp. att. c.p.c.; considerato che le parti del giudizio in epigrafe – rese pienamente edotte del contenuto degli accordi infra precisati – li hanno accettati, come del resto risulta per tabulas dalle dichiarazioni sottoscritte da ambo le parti depositate nel fascicolo telematico di questo giudizio;
osservato che le parti hanno dichiarato di conciliare alle seguenti condizioni:
« ATTO DI TRANSAZIONE
TRA
La in persone del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, con sede in RA LI (AR) via Borro del Tasso n. 157, PI:
(denominata anche ' , assistita, congiuntamente e P.IVA_1 CP_1
disgiuntamente, dagli Avv. Elena Sordi e Ascani Sonia entrambi del Foro di
Arezzo elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Montevarchi viale Diaz,
158
E
1 Il sig. , C.F. , residente in [...] C.F._1
Ottone Rosai n. 4, (denominato anche ' rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
Lorenzo John Baldry del Foro di Firenze
Premesso che
1) In data 27/12/2024 la depositava ricorso ex Controparte_2
art 414 cpc davanti al Tribunale di Arezzo nei confronti del IG , ex Parte_1
dipendente della medesima, chiedeva 'rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che fra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato, secondo cui le parti avevano pattuito, in caso di dimissioni preavviso di 6 mesi e per l'effetto il datore di lavoro risulta creditore della somma pari ad € 16.873,79= dovuta dal dipendente a titolo di 'indennità sostitutiva del mancato preavviso o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo, e per
l'effetto Voglia condannare il sig. nato a [...] il [...] Parte_1
residente a [...] (c.f. ) al C.F._1
pagamento della somma pari ad € 16.873,79= in favore del datore di lavoro o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento'.
2) il procedimento veniva iscritto a ruolo R.G. 1399/2024. In data
30/12/2024 il Giudice Dott. Rispoli Giorgio emetteva decreto fissazione udienza e fissava 'per la comparizione delle parti e per la discussione l'udienza del
12/02/2025, ore 9:30, davanti a sé'; notificata nei termini a controparte.
3) In data 04.02.2025 si costituiva in giudizio il IG. concludeva Pt_1
'affinché il Tribunale di Arezzo, Giudice del Lavoro, voglia: in tesi: respingere il ricorso della e per l'effetto dichiarare nulla e/o Controparte_2
annullabile la clausola contrattuale di prolungamento del periodo di preavviso a
6 mesi in caso di dimissioni;
2 in ipotesi, salvo gravame, ritenuta la clausola contrattuale di prolungamento del periodo di preavviso, in caso di dimissioni legittima, ridurne il periodo di preavviso a 3 mesi e pertanto dichiarare che il sig. Parte_1
niente deve alla in quanto al resistente è già Controparte_3
stata operata trattenuta pari a due mensilità sull'ultima busta paga di giugno
2024 oltre ad aver lavorato per 1 mese di preavviso;
In ogni caso si chiede la condanna ai compensi di lite ex D.M. 55/2014';
4) in data 12.02.2025, in udienza, 'il Giudice – di concerto con il
Funzionario UPP Dott.ssa Martina MAIDECCHI - propone la corresponsione a parte ricorrente di una mensilità di preavviso, il riconoscimento della correttezza della ritenzione delle mensilità avvenuta nella busta paga di luglio 2024 oltre a un contributo alle spese di lite di € 1.500 oltre iva e cpa'.
5) le parti, presenti personalmente, accettavano la proposta del Giudice.
6) E' dunque, interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia tra loro insorta e/o eventualmente insorgenda, attraverso una transazione sulla base delle condizioni di cui appresso.
Tutto ciò premesso si pattuisce quanto segue:
a) La premessa è parte integrante del presente atto;
b) Il si obbliga al pagamento in favore della della somma pari Pt_1 CP_2
ad Euro 5.538.47=, (cinquemilacinquecentotrentotto/47) somma pari ad una mensilità di preavviso oltre alla somma pari ad € 1.903,20= (Euro 1.500 + iva
e cpa) come contributo alle spese di lite per un totale da versare pari ad Euro
7.441,67= a totale definizione della vertenza.
c) La TA VE accetta il versamento della somma pari ad Euro 7.441,67=, come sopra specificato, a totale definizione della vertenza.
d) Il pagamento sopradetto dovrà essere effettuato in un'unica tranche entro e non oltre il giorno 11/03/2025 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla nel conto corrente intestato alla Controparte_4 Controparte_5
presso BANCA DEL VALDARNO AGENZIA:
[...]
MONTEVARCHI (AR) IBAN: IT 92 S 08811 71540 000000605151
3 e) Le parti dichiarano che, effettuato correttamente il pagamento indicato nel presente atto, rinunciano ad ogni altra pretesa economica e riconoscono di non avere più nulla a prendere le une nei confronti delle altre a nessun titolo, ragione dedotta e/o deducibile presente o futura, connessa anche indirettamente al rapporto di cui alla presente transazione e dunque a quanto in premessa dettagliatamente indicato.
f) Resta espressamente inteso tra le parti che in ipotesi di mancato, come anche di parziale, di pagamento delle somme stabilite all'udienza del 12/02/2025 e oltre il termine stabilito al punto d), il presente accordo non ha valore novativo per patto espresso tra le parti e conseguentemente dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di alcuna formalità o costituzione in mora e parte ricorrente avrà diritto a richiedere l'intera somma per cui è causa.
g) La presente transazione viene redatta in duplice originale e scambiata a mezzo pec/mail tra i rispettivi difensori.
RA LI (Ar) – Firenze il 07.03.2025
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro-tempore
Controparte_6
[...]
[...]
[...]
[...]
Firmano la presente transazione anche i rispettivi difensori per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. e per dichiarare che la sottoscrizione del rispettivo cliente è stata apposta in propria presenza.
4 Avv. Elena
Avv. Sonia Ascani
Avv. Lorenzo John Baldry».
P.Q.M.
DICHIARA esecutivo l'accordo sopra riportato;
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Arezzo, 11/03/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Rispoli
5
Sordi