Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 26/05/2025, RGC n. 88/2019 dinanzi la dott.ssa VA AV sono comparsi:
L'avv. TONTI ANTONIO per parte attrice, il quale preliminarmente rileva l'irricevibilità delle note difensive depositate da parte convenuta perché non autorizzate e precisa le conclusioni modificandole nella parte conclusiva e chiedendo la condanna al quantum secondo equità; precisa che dalle fotografie agli atti del fascicolo si evidenziano le dimensioni ridotte della pedana che contiene poche casse di acqua nonché il posizionamento della stessa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. BRUNETTI RAFFAELLA per delega dell'avv. BLOISE AMALIA MARIA per parte convenuta, la quale preliminarmente impugna e contesta tutto quanto oggi richiesto da controparte circa l'ammissibilità delle note regolarmente ritualmente depositate;
contesta ancora una volta quanto affermato circa la prevedibilità e visibilità della pedana contenente le casse che come affermato dalla stessa controparte ben visibile e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate;
precisa che l'an non è stato dimostrato e pertanto si oppone alla richiesta di controparte relativamente alla decisione secondo equità e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ritenuto che parte convenuta ha depositato note difensive autorizzate e nei termini di legge rigetta la richiesta di parte attrice;
ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa VA AV, a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 88 del R.G. 2019 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Tonti e nel cui studio in Morano Calabro alla Via Fedele Lo Tufo, n. 6, elettivamente domicilia;
- attrice -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Amalia Bloise e nel cui studio in Castrovillari alla Via elettivamente domicilia;
- società convenuta -
Conclusioni e discussioni: come in atti e da verbale del 26.05.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la convenuta Parte_1
in epigrafe, assumendo che in “…data 27.04.2017, alle ore 19.30 circa in Corigliano presso supermercato
di Via nazionale n. 38 – mentre attraversava la corsia del supermercato di sinistra – inciampava nella Controparte_1
pedana di esposizione per le casse di acqua la quale si trovava mal posizionata, in quanto posta non al centro del
corridoio, ma verso l'interno di sinistra della corsia stessa, così limitando in odo visibile l'accesso alla scaffalatura
sempre di sinistra e con altresì, un carrello pieno di bibite lasciato incustodito dal personale addetto che ostruiva il
passaggio…”.
Ritenendo che la causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva del soggetto gestore del supermercato, concludeva invocando l'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti quantificati nella somma di euro 99.044,50, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 21.05.20219 si costituiva in giudizio la quale contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea Controparte_2
- di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e prova per testi e all'udienza del
26.05.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva discussa, come da conclusioni a verbale, e decisa con sentenza emessa, all'estio della camera di consiglio, le parti oramai, assenti.
La domanda formulata da parte attrice è infondata e va, dunque, rigettata sulla base dei motivi di seguito analiticamente illustrati.
Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Cass., sez. III, 19.5.11, n. 11016), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. L'opposta interpretazione, secondo cui la norma deve essere interpretata in chiave di colpa presunta, è stata superata alla fine degli anni novanta (cfr. Cass., sez. III
20.5.98, n. 5031). Il caso fortuito costituisce la prova liberatoria dalla responsabilità da cose in custodia, assumendo il valore di causa esclusiva del danno. Interrompe la derivazione causale del danno dalla cosa operando sul piano meramente oggettivo. Essendo pacifico che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato, il problema è costituito dallo stabilire quale sia il grado di diligenza minimo al di sotto del quale viene meno la responsabilità
del custode;
in altre parole, la difficoltà consiste nello distinguere i casi in cui il concorso di colpa del danneggiato, secondo un ordine crescente di gravità, è ancora in quadrabile nell'art. 1227, I co. c.c. e quando invece recide il nesso di causalità. Qualsiasi ipotesi di responsabilità resta esclusa e superata se il danneggiato, pur avvedendosi o potendosi avvedere con l'uso dell'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, vi si esponga volontariamente. Il c.d. rischio elettivo, in quanto causa umana cosciente e volontaria, spezza il nesso rispetto alla condotta del custode e di qualunque altro responsabile. La condotta della vittima può in generale essere considerata “causa prossima di rilievo”
nel senso di escludere il concorso di altre concause: a) quando sia stata assolutamente eccezionale,
imprevista e imprevedibile;
b) quando sia consistita in una negligenza o imprudenza così gravi e inescusabili da rendere irrilevante la precedente condotta colposa di terzi.
La valutazione della responsabilità della convenuta, a prescindere da quale norma sia invocabile,
presuppone una precisa ricostruzione del fatto storico. L'onere della prova del nesso di causa è a carico della danneggiata sia che si discuta di responsabilità oggettiva sia che si discuta di responsabilità fondata su colpa.
L'istruttoria svolta non ha dato prova agli assunti di parte attrice.
I testimoni escussi hanno reso dichiarazioni sullo stato dei luoghi e sul racconto ricevuto da Parte_1
(cfr teste “…..non ero presente al momento in cui la signora inciampava ma
[...] Testimone_1 Pt_1
sono arrivato dopo circa 20 minuti….” (ud. 26.05.2022); teste “….Io non ero presente all'incidente, sono Testimone_2
stato avvertito subito dopo dai dirigenti…” (ud. 26.05.2022); teste “…. ero presente sui luoghi di Testimone_3
causa dopo il fatto, non ero presente al momento della caduta. La Sig.ra mi ha detto che è scivolata. Non ho notato
materiale scivoloso a terra. Preciso che le pedane con l'acqua erano assolutamente visibili…”. ud. 04.07.2024; teste
“…Preciso che la Sig.ra mi riferiva di essere inciampata sulla pedana e preciso che la stessa pedana era Tes_4
assolutamente visibile….” ud. 04.07.2024). Parte attrice doveva provare non solo la caduta, ma che la caduta fosse avvenuta con modalità tali da dimostrare l'esistenza di un nesso causale fra la pedana dell'acqua o altri beni nella custodia di e la caduta. Mancando tale prova, le conseguenze della caduta rimangono in capo Controparte_1
alla danneggiata.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa domanda e istanza, così provvede:
1) rigetta le domande di risarcimento del danno proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna a rifondere – in favore di parte convenuta in Parte_1 Controparte_1
persona del l.r.p.t. – le spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 26 maggio 2025.
Il GOP
dott.ssa VA AV