TRIB
Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 11/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1042/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi -giusta procura allegata al ricorso - dall'Avv. VALENTINA BARUFFI
(C.F.: ), del Foro di Sondrio, con studio in Sondrio, Via Trento n. 13/C, tel. 0342- CodiceFiscale_3
053267, fax 0342- 1895130, pec: elettivamente domiciliati presso lo Email_1
studio del difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 3 “La signora e il signor come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Parte_2 insistono nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare, confermando le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: Gli esponenti intendono addivenire alla separazione consensuale alle seguenti condizioni CONDIZIONI 1. i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2. la casa coniugale di
con i mobili e gli arredi tutti ivi presenti, le pertinenze ed accessori tutti ivi Parte_3 esistenti, rimarrà nella piena disponibilità del signor;
3. la signora Parte_2 Parte_1
(che ha già reperito altra sistemazione) al rilascio della casa familiare, potrà prelevare i suoi effetti e beni personali e i beni acquistati, con propri proventi, dalla data di sottoscrizione del presente accordo
e sino al rilascio suddetto, qualora ancora presso la casa familiare;
4. il signor si Parte_2
ACCOLLA integralmente il mutuo contratto presso la Banca Crédit Agricole Italia – Agenzia di
- da entrambi impegnandosi a fare in modo che la signora venga Parte_3 Parte_1 liberata da ogni obbligazione verso l'istituto creditore mutuante;
5. la sig.ra a seguito Pt_1 dell'accollo liberatorio del mutuo da parte del signor dichiara espressamente di non aver Parte_2 più nulla a pretendere dallo stesso, per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, al rilascio della casa familiare;
6. i coniugi prendono atto e dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato il 20/5/2024 da e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio civile in
[...] CP_1
( ) successivamente trascritto presso il Comune di Berbenno di
[...] Controparte_2
TE (SO) (cfr. certificato di Matrimonio anno 2010, numero 8, parte II, Serie C) da cui non sono nati figli, allegando che tra i coniugi erano emersi problemi che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 23/5/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino all'11/9/2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Con sentenza del 26 settembre 2024, depositata il 4/10/2024, veniva emessa sentenza di separazione;
e con separata ordinanza il Tribunale di Sondrio rinviava la causa avanti al Giudice Istruttore all'udienza dell'8/4/2025 disponendo che la predetta udienza si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi 'note di trattazione scritta';
pagina 2 di 3 all'udienza così fissata mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Tribunale nella procedura di separazione personale
(udienza del 11/9/2024, sentenza di omologa del 26 settembre 2024, depositata il 4/10/2024);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- rilevato che le condizioni concordate non contengono profili di contrarietà all'ordine pubblico;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e in Parte_1 Parte_2 successivamente trascritto presso il Comune di Controparte_3
Berbenno di TE (SO) (cfr. certificato di Matrimonio anno 2010, numero 8, parte II, Serie C);
2. omologa le condizioni di divorzio;
3. compensa tra le parti le spese di procedura;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 7/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1042/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi -giusta procura allegata al ricorso - dall'Avv. VALENTINA BARUFFI
(C.F.: ), del Foro di Sondrio, con studio in Sondrio, Via Trento n. 13/C, tel. 0342- CodiceFiscale_3
053267, fax 0342- 1895130, pec: elettivamente domiciliati presso lo Email_1
studio del difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 3 “La signora e il signor come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Parte_2 insistono nella richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare, confermando le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: Gli esponenti intendono addivenire alla separazione consensuale alle seguenti condizioni CONDIZIONI 1. i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2. la casa coniugale di
con i mobili e gli arredi tutti ivi presenti, le pertinenze ed accessori tutti ivi Parte_3 esistenti, rimarrà nella piena disponibilità del signor;
3. la signora Parte_2 Parte_1
(che ha già reperito altra sistemazione) al rilascio della casa familiare, potrà prelevare i suoi effetti e beni personali e i beni acquistati, con propri proventi, dalla data di sottoscrizione del presente accordo
e sino al rilascio suddetto, qualora ancora presso la casa familiare;
4. il signor si Parte_2
ACCOLLA integralmente il mutuo contratto presso la Banca Crédit Agricole Italia – Agenzia di
- da entrambi impegnandosi a fare in modo che la signora venga Parte_3 Parte_1 liberata da ogni obbligazione verso l'istituto creditore mutuante;
5. la sig.ra a seguito Pt_1 dell'accollo liberatorio del mutuo da parte del signor dichiara espressamente di non aver Parte_2 più nulla a pretendere dallo stesso, per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, al rilascio della casa familiare;
6. i coniugi prendono atto e dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato il 20/5/2024 da e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio civile in
[...] CP_1
( ) successivamente trascritto presso il Comune di Berbenno di
[...] Controparte_2
TE (SO) (cfr. certificato di Matrimonio anno 2010, numero 8, parte II, Serie C) da cui non sono nati figli, allegando che tra i coniugi erano emersi problemi che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Con decreto del 23/5/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino all'11/9/2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Con sentenza del 26 settembre 2024, depositata il 4/10/2024, veniva emessa sentenza di separazione;
e con separata ordinanza il Tribunale di Sondrio rinviava la causa avanti al Giudice Istruttore all'udienza dell'8/4/2025 disponendo che la predetta udienza si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi 'note di trattazione scritta';
pagina 2 di 3 all'udienza così fissata mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Tribunale nella procedura di separazione personale
(udienza del 11/9/2024, sentenza di omologa del 26 settembre 2024, depositata il 4/10/2024);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- rilevato che le condizioni concordate non contengono profili di contrarietà all'ordine pubblico;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e in Parte_1 Parte_2 successivamente trascritto presso il Comune di Controparte_3
Berbenno di TE (SO) (cfr. certificato di Matrimonio anno 2010, numero 8, parte II, Serie C);
2. omologa le condizioni di divorzio;
3. compensa tra le parti le spese di procedura;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 7/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 3 di 3