CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 444/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Rappresentante_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120239004001081000 TARI 2014 MOTIVAZIONE Il ricorrente ha proposto ricorso, nei confronti dell'agente della riscossione che non si è costituito, avverso una intimazione di pagamento con la quale erano stati messi in riscossione crediti tributari con riferimento al mancato pagamento del tributo Tarsu anno 2010.
È fondato l'unico motivo di ricorso essendosi maturato il quinquennio di legge di decadenza, per l'esazione del tributo.
Al riguardo, la materia è regolata dall'art. 1 comma 161 della legge n. 296 del 2006 il quale in materia di tributi locali cosi testualmente recita: "Gli enti locali relativamente ai tributi di propria competenza procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o, avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 472. e successive modificazioni.".
Ne consegue che la notifica dell'avviso avvenuta a febbraio 2023 si rivela intempestiva perché effettuata oltre il quinquennio di legge decorrente dal 20 gennaio successivo alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la dichiarazione che nella specie coincide col 20 gennaio 2010, desumendosi, in mancanza di prova contraria da parte del resistente, che l'occupazione degli immobili sia avvenuta il primo dell'anno segnatamente come indicato dai dati catastali e dalla decorrenza degli interessi trascritti nello stesso atto. Sul punto, la materia è stata con chiarezza riguardata dal Supremo Collegio che, con decisioni un. 12795 c 22224 dei 2016 che hanno statuito che:" La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che, in ogni caso il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati.
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziale tra il l e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.".
Pertanto, l'eccezione di decadenza/prescrizione, sul punto, si rivela fondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00, oltre spese generali di legge, in favore del ricorrente.
Cosi deciso in Agrigento 9 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Rappresentante_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120239004001081000 TARI 2014 MOTIVAZIONE Il ricorrente ha proposto ricorso, nei confronti dell'agente della riscossione che non si è costituito, avverso una intimazione di pagamento con la quale erano stati messi in riscossione crediti tributari con riferimento al mancato pagamento del tributo Tarsu anno 2010.
È fondato l'unico motivo di ricorso essendosi maturato il quinquennio di legge di decadenza, per l'esazione del tributo.
Al riguardo, la materia è regolata dall'art. 1 comma 161 della legge n. 296 del 2006 il quale in materia di tributi locali cosi testualmente recita: "Gli enti locali relativamente ai tributi di propria competenza procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o, avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 472. e successive modificazioni.".
Ne consegue che la notifica dell'avviso avvenuta a febbraio 2023 si rivela intempestiva perché effettuata oltre il quinquennio di legge decorrente dal 20 gennaio successivo alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la dichiarazione che nella specie coincide col 20 gennaio 2010, desumendosi, in mancanza di prova contraria da parte del resistente, che l'occupazione degli immobili sia avvenuta il primo dell'anno segnatamente come indicato dai dati catastali e dalla decorrenza degli interessi trascritti nello stesso atto. Sul punto, la materia è stata con chiarezza riguardata dal Supremo Collegio che, con decisioni un. 12795 c 22224 dei 2016 che hanno statuito che:" La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che, in ogni caso il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati.
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziale tra il l e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.".
Pertanto, l'eccezione di decadenza/prescrizione, sul punto, si rivela fondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in €.200,00, oltre spese generali di legge, in favore del ricorrente.
Cosi deciso in Agrigento 9 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo