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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16051/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZI n. TJDCO0300035 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 settembre 2024 all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3, il contribuente
Avv. Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte – chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria di spese – l'atto di contestazione IRPEF n.TJDCO0300035, notificato in data 1 luglio 2024, con cui gli era stata irrogata la sanzione di € 2.232,00 per infedele dichiarazione dei redditi e, più precisamente, per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2015, del canone di locazione di immobile ad uso abitativo ed assoggettato a cedolare secca.
In particolare il ricorrente riferiva di avere presentato il 30 settembre 2016 la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di imposta 2015, dichiarando, nel quadro RB, i redditi derivanti dalla locazione ad uso foresteria di un immobile di sua proprietà; aggiungeva di avere sottoposto il percepito canone di locazione a tassazione ordinaria , con conseguente pagamento dell'IRPEF dovuta in quanto l'Ufficio gli aveva negato la possibilità, prevista dal d.lgs. n. 23/2011, di optare per il c.d. regime di cedolare secca con applicazione dell'imposta sostitutiva, da lui richiesta con istanza del 30 gennaio 2015 e su cui l'Ufficio non si era pronunziato.
Il contribuente rappresentava di avere, quindi, provveduto ad applicare per i redditi del 2015 il regime di tassazione ordinaria e di avere pagato la relativa imposta suddivisa in quattro rate ma di avere, al contempo, impugnato avanti al giudice tributario il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria a riconoscergli l'opzione per la cedolare secca sul percepito canone di locazione e per cui il relativo giudizio era pendente avanti alla Corte di Cassazione (RG 18253/23).
Ancora: l'Avv. Ricorrente_1 riferiva di avere presentato (in data 29 dicembre 2020) dichiarazione integrativa relativa all'esercizio di imposta 2015 in cui riportava sia il debito da cedolare secca per € 1.860,00 sia il maggiore credito di € 5.201,00, relativo alle rate già versate in regime ordinario e di cui ne chiedeva il rimborso, al netto del debito da cedolare secca.
Il contribuente segnalava, quindi, che in data 30 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato la cartella di pagamento n. 097 2022 0188366300 000, avente ad oggetto l'imposta sostitutiva dell'IRPEF
(rectius, la cedolare secca di cui si discute) relativa all'annualità 2015 per un importo di euro 1.860,00; detta cartella era stata da esso Avv. Ricorrente_1 impugnata avanti a questa Corte che con sentenza n.9007/2024, non appellata, la aveva integralmente annullata.
Tutto ciò premesso, il contribuente dichiarava, quindi, di impugnare l'atto di contestazione indicato in premessa di narrativa, definito del tutto illegittimo, sostenendo di non avere proceduto ad inviare, per l'esercizio 2015, una dichiarazione dei redditi infedele, dato che il reddito percepito era stato da lui integralmente dichiarato con applicazione del regime ordinario e non di quello sostitutivo.
Si costituiva, a sua volta, in data 26 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese e, in subordine , la sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc, in attesa della definizione del giudizio n.18253/23 pendente tra le parti avanti la Corte di Cassazione e riguardante l'applicabilità della cedolare secca in sostituzione del regime di tassazione ordinario, per il periodo di imposta 2015, relativamente ai contratti di locazione di immobili ad uso foresteria.
Con successiva memoria del 9 settembre 2025 il ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate e richiamava la sentenza n. 9007/24 di questa Corte, resa nelle more del giudizio tra le parti.
All'esito dell'udienza del giorno 19 dicembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nel merito, senza necessità di attendere l'esito del procedimento pendente in Corte di Cassazione, solo occasionalmente e non pregiudizialmente connesso con quello pendente avanti a questa Corte e avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per dichiarazione asseritamente infedele del contribuente.
In tale pronunzia resta assorbita l'istanza di sospensiva.
***
Ciò premesso,giova subito osservare che l'Ufficio, con l'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni di cui si discute, ha ritenuto infedele la dichiarazione integrativa (a sfavore) presentata dal contribuente il
29.12.2020 per l'anno 2015 e da cui erano emerse, nella ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, imposte dovute a titolo di cedolare secca, presentate per integrare un reddito originariamente omesso.
Le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3 non sono condivisibili.
Ed, invero, al di là delle ragioni personali addotte dal contribuente per motivare la presentazione, nell'anno
2020, della dichiarazione integrativa (non decadere dal diritto al rimborso della maggiore imposta già versata nel 2016) e che qui non rilevano, la Corte ritiene che manchi in radice il presupposto della infedele dichiarazione e, quindi, della sanzione.
Infatti, come si evince dalla motivazione della allegata sentenza n. 9007/24 di questa Corte, non impugnata
(con cui è stata annullata la cartella esattoriale con la quale l'Ufficio chiedeva al contribuente il pagamento della cedolare secca per l'anno 2015) e che fa stato nel presente giudizio, non sussiste alcun debito fiscale del contribuente che giustifichi l'atto di contestazione dell'ufficio per “infedele dichiarazione”.
Più precisamente, la sentenza n. 9007/24 cit. ha testualmente statuito quanto segue:
“… il ricorrente ha presentato, in data 29/12/2020, una dichiarazione integrativa per l'anno 2015 e … a seguito di detta dichiarazione integrativa, è emerso un debito di euro 1.860,00, relativo all'imposta derivante dall'applicazione della cedolare secca ed un credito di imposta IRPEF ed addizionali pari ad euro 5.201,00 per il quale è stato chiesto un rimborso. Con l'impugnata cartella di pagamento l'Ufficio chiede il pagamento dell'imposta sostitutiva per locazione immobili per l'importo di euro 1.860,00…vale a dire proprio l'imposta emersa a debito nella dichiarazione integrativa presentata in data 29/12/2020”.
La pretesa dell'Ufficio è stata smentita dalla sentenza n. 9007/24 cit. che ha accolto il ricorso del contribuente in considerazione del fatto che “… dalla stessa dichiarazione integrativa emerge anche un credito di imposta
IRPEF e addizionali per l'importo di euro 5.201,00” sicchè “…si ritiene che la somma a debito possa essere compensata con tale ultimo importo, con conseguente riduzione della somma risultante a credito del ricorrente”.
Ma vi è di più, sempre secondo la sentenza n. 9007/24 cit.: “… va ricordato che tale credito deriva anche dalla somma che lo stesso ricorrente aveva provveduto a pagare quale debito fiscale emerso a seguito della presentazione dell'iniziale dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno 2015”.
Stando così le cose, nella fattispecie, non sussiste, a giudizio della Corte, l'ipotesi di infedele dichiarazione riferita alla dichiarazione integrativa, laddove era ivi riconosciuto dal contribuente il debito di euro 1.860,00 relativo alla cedolare secca ex art. 3 d.lgs. n. 23/2011 di cui si discute, sia pure posto in compensazione con il maggior credito IRPEF già versato dal contribuente.
Se poi a ciò si aggiunge il fatto che sin dalla dichiarazione originaria inviata nel 2016 il contribuente ebbe a dichiarare il reddito da locazione , sottoponendolo a tassazione ordinaria e provvedendo al relativo versamento, non sembra dubitabile che l'addebito di infedele dichiarazione mosso all'Avv. Ricorrente_1 si appalesi privo di ogni fondamento. ***
In conclusione l'atto di contestazione impugnato deve essere annullato e con esso vanno azzerate le sanzioni irrogate al contribuente.
La ragionevole disputabilità della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) spese compensate.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16051/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZI n. TJDCO0300035 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 settembre 2024 all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3, il contribuente
Avv. Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte – chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria di spese – l'atto di contestazione IRPEF n.TJDCO0300035, notificato in data 1 luglio 2024, con cui gli era stata irrogata la sanzione di € 2.232,00 per infedele dichiarazione dei redditi e, più precisamente, per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2015, del canone di locazione di immobile ad uso abitativo ed assoggettato a cedolare secca.
In particolare il ricorrente riferiva di avere presentato il 30 settembre 2016 la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di imposta 2015, dichiarando, nel quadro RB, i redditi derivanti dalla locazione ad uso foresteria di un immobile di sua proprietà; aggiungeva di avere sottoposto il percepito canone di locazione a tassazione ordinaria , con conseguente pagamento dell'IRPEF dovuta in quanto l'Ufficio gli aveva negato la possibilità, prevista dal d.lgs. n. 23/2011, di optare per il c.d. regime di cedolare secca con applicazione dell'imposta sostitutiva, da lui richiesta con istanza del 30 gennaio 2015 e su cui l'Ufficio non si era pronunziato.
Il contribuente rappresentava di avere, quindi, provveduto ad applicare per i redditi del 2015 il regime di tassazione ordinaria e di avere pagato la relativa imposta suddivisa in quattro rate ma di avere, al contempo, impugnato avanti al giudice tributario il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria a riconoscergli l'opzione per la cedolare secca sul percepito canone di locazione e per cui il relativo giudizio era pendente avanti alla Corte di Cassazione (RG 18253/23).
Ancora: l'Avv. Ricorrente_1 riferiva di avere presentato (in data 29 dicembre 2020) dichiarazione integrativa relativa all'esercizio di imposta 2015 in cui riportava sia il debito da cedolare secca per € 1.860,00 sia il maggiore credito di € 5.201,00, relativo alle rate già versate in regime ordinario e di cui ne chiedeva il rimborso, al netto del debito da cedolare secca.
Il contribuente segnalava, quindi, che in data 30 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato la cartella di pagamento n. 097 2022 0188366300 000, avente ad oggetto l'imposta sostitutiva dell'IRPEF
(rectius, la cedolare secca di cui si discute) relativa all'annualità 2015 per un importo di euro 1.860,00; detta cartella era stata da esso Avv. Ricorrente_1 impugnata avanti a questa Corte che con sentenza n.9007/2024, non appellata, la aveva integralmente annullata.
Tutto ciò premesso, il contribuente dichiarava, quindi, di impugnare l'atto di contestazione indicato in premessa di narrativa, definito del tutto illegittimo, sostenendo di non avere proceduto ad inviare, per l'esercizio 2015, una dichiarazione dei redditi infedele, dato che il reddito percepito era stato da lui integralmente dichiarato con applicazione del regime ordinario e non di quello sostitutivo.
Si costituiva, a sua volta, in data 26 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese e, in subordine , la sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc, in attesa della definizione del giudizio n.18253/23 pendente tra le parti avanti la Corte di Cassazione e riguardante l'applicabilità della cedolare secca in sostituzione del regime di tassazione ordinario, per il periodo di imposta 2015, relativamente ai contratti di locazione di immobili ad uso foresteria.
Con successiva memoria del 9 settembre 2025 il ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate e richiamava la sentenza n. 9007/24 di questa Corte, resa nelle more del giudizio tra le parti.
All'esito dell'udienza del giorno 19 dicembre 2025, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nel merito, senza necessità di attendere l'esito del procedimento pendente in Corte di Cassazione, solo occasionalmente e non pregiudizialmente connesso con quello pendente avanti a questa Corte e avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per dichiarazione asseritamente infedele del contribuente.
In tale pronunzia resta assorbita l'istanza di sospensiva.
***
Ciò premesso,giova subito osservare che l'Ufficio, con l'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni di cui si discute, ha ritenuto infedele la dichiarazione integrativa (a sfavore) presentata dal contribuente il
29.12.2020 per l'anno 2015 e da cui erano emerse, nella ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, imposte dovute a titolo di cedolare secca, presentate per integrare un reddito originariamente omesso.
Le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate di Roma DP 3 non sono condivisibili.
Ed, invero, al di là delle ragioni personali addotte dal contribuente per motivare la presentazione, nell'anno
2020, della dichiarazione integrativa (non decadere dal diritto al rimborso della maggiore imposta già versata nel 2016) e che qui non rilevano, la Corte ritiene che manchi in radice il presupposto della infedele dichiarazione e, quindi, della sanzione.
Infatti, come si evince dalla motivazione della allegata sentenza n. 9007/24 di questa Corte, non impugnata
(con cui è stata annullata la cartella esattoriale con la quale l'Ufficio chiedeva al contribuente il pagamento della cedolare secca per l'anno 2015) e che fa stato nel presente giudizio, non sussiste alcun debito fiscale del contribuente che giustifichi l'atto di contestazione dell'ufficio per “infedele dichiarazione”.
Più precisamente, la sentenza n. 9007/24 cit. ha testualmente statuito quanto segue:
“… il ricorrente ha presentato, in data 29/12/2020, una dichiarazione integrativa per l'anno 2015 e … a seguito di detta dichiarazione integrativa, è emerso un debito di euro 1.860,00, relativo all'imposta derivante dall'applicazione della cedolare secca ed un credito di imposta IRPEF ed addizionali pari ad euro 5.201,00 per il quale è stato chiesto un rimborso. Con l'impugnata cartella di pagamento l'Ufficio chiede il pagamento dell'imposta sostitutiva per locazione immobili per l'importo di euro 1.860,00…vale a dire proprio l'imposta emersa a debito nella dichiarazione integrativa presentata in data 29/12/2020”.
La pretesa dell'Ufficio è stata smentita dalla sentenza n. 9007/24 cit. che ha accolto il ricorso del contribuente in considerazione del fatto che “… dalla stessa dichiarazione integrativa emerge anche un credito di imposta
IRPEF e addizionali per l'importo di euro 5.201,00” sicchè “…si ritiene che la somma a debito possa essere compensata con tale ultimo importo, con conseguente riduzione della somma risultante a credito del ricorrente”.
Ma vi è di più, sempre secondo la sentenza n. 9007/24 cit.: “… va ricordato che tale credito deriva anche dalla somma che lo stesso ricorrente aveva provveduto a pagare quale debito fiscale emerso a seguito della presentazione dell'iniziale dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno 2015”.
Stando così le cose, nella fattispecie, non sussiste, a giudizio della Corte, l'ipotesi di infedele dichiarazione riferita alla dichiarazione integrativa, laddove era ivi riconosciuto dal contribuente il debito di euro 1.860,00 relativo alla cedolare secca ex art. 3 d.lgs. n. 23/2011 di cui si discute, sia pure posto in compensazione con il maggior credito IRPEF già versato dal contribuente.
Se poi a ciò si aggiunge il fatto che sin dalla dichiarazione originaria inviata nel 2016 il contribuente ebbe a dichiarare il reddito da locazione , sottoponendolo a tassazione ordinaria e provvedendo al relativo versamento, non sembra dubitabile che l'addebito di infedele dichiarazione mosso all'Avv. Ricorrente_1 si appalesi privo di ogni fondamento. ***
In conclusione l'atto di contestazione impugnato deve essere annullato e con esso vanno azzerate le sanzioni irrogate al contribuente.
La ragionevole disputabilità della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) spese compensate.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei