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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16187 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 28648 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. con provvedimento del
14.11.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21, presso lo studio dell'avv. Daniel
Del Monte che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
L' Controparte_2
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2143/2025 del Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso intimazione di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2143/2025 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239082257822000 e avverso la cartella di pagamento ad essa sottesa n. 09720170192588585000, avente a oggetto sanzione amministrativa comminata per violazione del codice della strada, oltre accessori.
Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione ritenendo non maturato il termine di prescrizione del credito esattoriale e infondata la contestazione relativa all'illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art. 27 legge n. 689/1981.
Avverso tale statuizione ha proposto appello contestando la sentenza di prime cure Parte_1 per non aver esaminato la doglianza relativa alla nullità della notificazione della cartella di pagamento opposta, in quanto eseguita presso un indirizzo non più riferibile all'opponente, con conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione. L'appellante ha quindi chiesto una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio. ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
L'appellata ha rilevato il rituale perfezionamento del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze relative alla notificazione della cartella di pagamento, trattandosi di attività di competenza del . Controparte_3
L' è rimasta contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure per non aver esaminato la doglianza relativa alla nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720170192588585000 e per aver conseguentemente rigettato la domanda di accertamento della prescrizione del credito dell'amministrazione.
Nella contumacia dell' lo stesso ricorrente ha prodotto la Controparte_2 documentazione attestante che la notificazione della cartella di pagamento n. 09720170192588585000
è stata eseguita presso l'indirizzo di via AN RI n. 76, in Roma.
Nella relazione di notifica, lo stesso incaricato della notificazione ha dato atto che, dalla verifica su supporto anagrafico, il destinatario risultava trasferito.
pagina 2 di 4 L'opponente ha depositato in atti certificazione anagrafica dalla quale emerge di essere stato residente in [...], in Roma sino al 3.08.2011, e di essersi successivamente trasferito in via
Maddalena Raineri 34, in Roma.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che la notificazione eseguita il 2.03.2018, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., dopo il tentativo vanamente eseguito presso l'indirizzo di via
AN RI n. 76 in Roma, sia nulla, in difetto del requisito della irreperibilità assoluta del destinatario, non risultando alcun tentativo di notifica eseguito presso l'indirizzo di via Maddalena
Raineri 34, correttamente riportato nelle certificazioni anagrafiche.
Dalla accertata nullità della notificazione della cartella di pagamento discende la prescrizione del credito dell'amministrazione, relativo a sanzione amministrativa comminata per violazione del codice della strada nell'anno 2014.
Anche la notificazione del relativo verbale di accertamento risulta infatti eseguita nel 2014 (cfr. al riguardo la documentazione prodotta da nel primo grado di giudizio). Nel discende che CP_1 il termine di prescrizione di cinque anni, al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, era già decorso al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239082257822000 il 14.09.2023.
In difetto di prova della notificazione di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione, il credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720170192588585000 deve pertanto essere dichiarato prescritto e l'intimazione di pagamento n. 09720239082257822000 inefficace.
Le eccezioni sollevate in primo grado e non riproposte in sede di appello devono intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza dell' nei confronti dell'appellante. Le stesse sono liquidate in base al Controparte_2
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria per il giudizio di appello in quanto non svolta.
Le spese processuali devono invece essere compensate tra l'appellante e considerate le CP_1 ragioni della decisione, fondata sulla nullità della notificazione della cartella di pagamento e sulla conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, alla luce dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di Controparte_2 pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza pagina 3 di 4 dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2143/2025, ogni Parte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720170192588585000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720239082257822000, che dichiara inefficace. condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore Controparte_2 di avv. Daniel Del Monte, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di Parte_1 giudizio in euro 43,00 per esborsi e in euro 250,00 per compensi e per l'appello in euro 91,50 per esborsi e in euro per compensi 350,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
compensa integralmente le spese processuali tra e Parte_1 CP_1
Roma, 18.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 28648 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. con provvedimento del
14.11.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21, presso lo studio dell'avv. Daniel
Del Monte che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini in virtù di procura in atti;
- appellata –
E
L' Controparte_2
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2143/2025 del Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso intimazione di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2143/2025 con la quale il Giudice di Parte_1
Pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239082257822000 e avverso la cartella di pagamento ad essa sottesa n. 09720170192588585000, avente a oggetto sanzione amministrativa comminata per violazione del codice della strada, oltre accessori.
Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione ritenendo non maturato il termine di prescrizione del credito esattoriale e infondata la contestazione relativa all'illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art. 27 legge n. 689/1981.
Avverso tale statuizione ha proposto appello contestando la sentenza di prime cure Parte_1 per non aver esaminato la doglianza relativa alla nullità della notificazione della cartella di pagamento opposta, in quanto eseguita presso un indirizzo non più riferibile all'opponente, con conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione. L'appellante ha quindi chiesto una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio. ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
L'appellata ha rilevato il rituale perfezionamento del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze relative alla notificazione della cartella di pagamento, trattandosi di attività di competenza del . Controparte_3
L' è rimasta contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure per non aver esaminato la doglianza relativa alla nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720170192588585000 e per aver conseguentemente rigettato la domanda di accertamento della prescrizione del credito dell'amministrazione.
Nella contumacia dell' lo stesso ricorrente ha prodotto la Controparte_2 documentazione attestante che la notificazione della cartella di pagamento n. 09720170192588585000
è stata eseguita presso l'indirizzo di via AN RI n. 76, in Roma.
Nella relazione di notifica, lo stesso incaricato della notificazione ha dato atto che, dalla verifica su supporto anagrafico, il destinatario risultava trasferito.
pagina 2 di 4 L'opponente ha depositato in atti certificazione anagrafica dalla quale emerge di essere stato residente in [...], in Roma sino al 3.08.2011, e di essersi successivamente trasferito in via
Maddalena Raineri 34, in Roma.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che la notificazione eseguita il 2.03.2018, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., dopo il tentativo vanamente eseguito presso l'indirizzo di via
AN RI n. 76 in Roma, sia nulla, in difetto del requisito della irreperibilità assoluta del destinatario, non risultando alcun tentativo di notifica eseguito presso l'indirizzo di via Maddalena
Raineri 34, correttamente riportato nelle certificazioni anagrafiche.
Dalla accertata nullità della notificazione della cartella di pagamento discende la prescrizione del credito dell'amministrazione, relativo a sanzione amministrativa comminata per violazione del codice della strada nell'anno 2014.
Anche la notificazione del relativo verbale di accertamento risulta infatti eseguita nel 2014 (cfr. al riguardo la documentazione prodotta da nel primo grado di giudizio). Nel discende che CP_1 il termine di prescrizione di cinque anni, al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, era già decorso al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239082257822000 il 14.09.2023.
In difetto di prova della notificazione di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione, il credito oggetto della cartella di pagamento n. 09720170192588585000 deve pertanto essere dichiarato prescritto e l'intimazione di pagamento n. 09720239082257822000 inefficace.
Le eccezioni sollevate in primo grado e non riproposte in sede di appello devono intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza dell' nei confronti dell'appellante. Le stesse sono liquidate in base al Controparte_2
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria per il giudizio di appello in quanto non svolta.
Le spese processuali devono invece essere compensate tra l'appellante e considerate le CP_1 ragioni della decisione, fondata sulla nullità della notificazione della cartella di pagamento e sulla conseguente prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione, alla luce dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di Controparte_2 pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza pagina 3 di 4 dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. n. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2143/2025, ogni Parte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720170192588585000, sottesa all'intimazione di pagamento n. 09720239082257822000, che dichiara inefficace. condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore Controparte_2 di avv. Daniel Del Monte, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di Parte_1 giudizio in euro 43,00 per esborsi e in euro 250,00 per compensi e per l'appello in euro 91,50 per esborsi e in euro per compensi 350,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
compensa integralmente le spese processuali tra e Parte_1 CP_1
Roma, 18.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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