Sentenza 13 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2020, n. 14956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14956 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2020 |
Testo completo
a seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AN CR n. a Bra il 16/12/1972 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 23/10/2018 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott.Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, Avv. Dario Masini in sostituzione dell'Avv. Parola Michele, che ha depositato note d'udienza e si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 49524/17, resa il 3/10/2017, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullava la decisione del Gup del Tribunale di Cuneo in data 28/9/2015 che, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, aveva assolto SO LA dall'accusa di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio con la formula perché il fatto non sussiste. La sentenza rescindente evidenziava plurimi e radicali vizi della motivazione sia con riguardo all'avvenuta consegna da parte del prevenuto di buoni pasto e benzina al funzionario TA TE TO, sia con riferimento alla ritenuta esiguità del valore dei beni elargiti, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Torino per il giudizio di merito al fine di valutare, alla luce dell'intero materiale istruttorio, se LA SO avesse consegnato indebitamente utilità al funzionario TO in ragione del compimento di uno o più atti d'ufficio da parte di quest'ultimo. Il giudice di rinvio con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 318 e 321 cod.pen., così riqualificata l'originaria incolpazione, e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, accordando i doppi benefici di legge.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.Michele Parola, deducendo:
2.1 l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. e l'erronea ricostruzione dei fatti. Assume la difesa che la Corte territoriale non ha analizzato con la dovuta accuratezza il materiale probatorio nella sua disponibilità, pervenendo ad un giudizio di responsabilità che non appare conforme ai principi fissati dalla sentenza rescindente. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale si è limitata a prendere atto dell'assoluta difformità delle dichiarazioni rese dal teste ON nella fase delle indagini, nel parallelo procedimento dinanzi al Tribunale di Cuneo e nel corso del dibattimento d'appello, rimettendo gli atti alla Procura della Repubblica senza, tuttavia, considerare che risulta ormai assodato che il collaudo presso l'officina di Fossano fu effettuato e detta circostanza sconfessa le contrarie dichiarazioni del ON sulla dazione di buoni benzina al funzionario da parte dell'imputato. La Corte, poiché non possono escludersi imprecisioni derivanti da suggestioni accusatorie da parte della P.g. nell'ascolto e nella trascrizione delle conversazioni intercettate, avrebbe dovuto analizzare detti materiali con estrema ponderazione ed effettuare un'analisi critica, nella specie omessa. Inoltre, la sentenza impugnata è incorsa nella ricostruzione degli accadimenti in errori ed imprecisioni particolarmente rilevanti, affermando che lo LA chiese al TO se fosse a dieta con tono allusivo, in assenza di evidenze al riguardo;
collegando arbitrariamente uno scambio di battute temporalmente successivo ai fatti alla condotta oggetto di contestazione;
ponendo il collaudo in epoca immediatamente precedente la compilazione dei documenti quando in realtà lo stesso si era svolto tre giorni prima. Segnala, inoltre, la difesa che, nel corso del parallelo giudizio in corso dinanzi la Tribunale di Cuneo, il P.m. ha chiesto la trascrizione di alcune intercettazioni, tra cui quelle concernenti i fatti di causa, il cui tenore, alla stregua dell'elaborato depositato solo nel gennaio 2019, evidenzia significative discrasie nella trasposizione delle frasi maggiormente incriminanti. Siffatta sopravvenienza conferma che, alla luce delle dichiarazioni del teste ON, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all'ascolto e alla trascrizione delle intercettazioni per verificare l'esattezza di quanto riportato nei brogliacci e nell'informativa di P.g., anche nell'ottica di prevenire possibili contrasti tra giudicati;
2.2 il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione erronea ed incompleta del materiale probatorio in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che l'elargizione dei buoni benzina fosse direttamente collegata alla definizione della pratica di collaudo da parte del TO sebbene il funzionario si fosse risolto a procedere alla compilazione della documentazione relativa in un momento antecedente alla dazione e senza che la stessa abbia in alcun modo influito sulla sua volontà mentre solamente la mera esecuzione del proponimento è successiva all'elargizione. La dazione dei buoni benzina, secondo la difesa, trova plausibile alternativa spiegazione quale forma di cortesia per la collaborazione prestata dal funzionario a fronte della difficile situazione dell'imputato rispetto ai propri superiori;
2.3 la violazione degli artt. 318 e 321 cod.pen. e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della fattispecie di corruzione impropria antecedente. Secondo la difesa la sequenza temporale che emerge dagli atti prova che, diversamente da quanto implicitamente dedotto dalla Corte d'Appello, il fatto a giudizio debba essere sussunto nel paradigma della corruzione impropria susseguente che, sulla base della normativa vigente al momento della commissione del fatto, prevedeva la non punibilità del privato. La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che vi fosse contestualità tra la consegna dei buoni benzina e il completamento delle pratiche di collaudo.
2.4 In data 14/2/2020 il difensore dell'imputato depositava copia della sentenza n. 769/2019, resa in data 9/7/2019 dal Tribunale di Cuneo che ha assolto il TO per insussistenza del fatto dagli addebiti connessi ai fatti a giudizio, statuizione non impugnata dall'accusa e da ritenersi coperta da giudicato. Con le note d'udienza depositate il 3 marzo 2020 il difensore svolgeva osservazioni ulteriori ad illustrazione del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Rilievo preliminare ed assorbente riveste la questione relativa all'apprezzamento della produzione documentale effettuata dalla difesa, ai sensi dell'art. 238 bis cod.proc.pen., della sentenza del Tribunale di Cuneo in data 9/7/2019 nei confronti di TO TA TE, concorrente necessario del prevenuto in relazione ai fatti di corruzione impropria a giudizio nell'odierno processo, mandato assolto dall'addebito ascrittogli per insussistenza del fatto ma condannato per diverse ipotesi di reato di cui all'art. 479 cod.pen. Osserva la Corte che la produzione difensiva deve ritenersi ammissibile, trattandosi di decisione sopravvenuta alla proposizione del ricorso da parte del difensore dello LA, le cui statuizioni assolutorie in relazione al delitto ex art. 319 cod.pen. non risultano oggetto di impugnazione. In ordine alla rilevanza di tale circostanza, ai fini del giudizio sulla fondatezza del ricorso, osserva il Collegio che appare possibile il profilarsi di un contrasto fra i fatti accertati nella sentenza qui impugnata e quella pronunciata nei confronti del coimputato nel giudizio ordinario, trattandosi di decisioni pervenute a conclusioni parzialmente diverse sulla complessiva vicenda e sulla prova della sussistenza dello stesso fatto contestato.La sopravvenienza temporale costituita dalla pronunzia del Tribunale di Cuneo nella parte in cui deve ritenersi irrevocabile, strettamente connessa con la regiudicanda oggetto dell'odierno processo, pone il problema della valutazione dei contenuti della stessa secondo i parametri di cui all'art. 238 bis cod.proc.pen.e, quindi, in una prospettiva tipica del giudizio di merito che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. E', infatti, pacificamente preclusa alla Corte adita la possibilità di scrutinare l'effettiva portata della predetta sentenza parzialmente assolutoria nei confronti del TO e di valutare le ricadute di quelle statuizioni sul contrastante accertamento dei fatti contenuto nella decisione impugnata, emessa -come già ricordato-, a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte in relazione alla precedente pronunzia assolutoria. Deve ulteriormente osservarsi che la potenziale situazione di contrasto in ordine alla sussistenza del fatto di reato a giudizio potrebbe essere idonea a produrre in caso di definitività della sentenza impugnata un contrasto tra giudicati da risolvere, nella ricorrenza delle ulteriori condizioni legittimanti, mediante un giudizio di revisione ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod.proc.pen., stante l'impossibilità di valutare in sede di legittimità se lo stesso si fondi sull'accertamento di fatti realmente inconciliabili, anche alla luce della circostanza relativa alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica a carico del teste IO in ordine al delitto di falsa testimonianza e tenuto conto del principio affermato da Sez. 2, n. 9167 del 18/09/2007, dep. 2008, Atterrato e altri, Rv. 239803. A tanto consegue che il palesarsi di siffatta situazione in sede di legittimità impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dal momento che ragioni di economia processuale e di ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo orientano a comporre una divergenza che è fisiologicamente possibile nell'attuale assetto sistematico, il quale prevede l'eventualità che imputati di uno stesso fatto criminoso optino per riti procedimentali differenziati. In tal senso depone la giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua va annullata con rinvio la sentenza in cui un medesimo fatto è oggetto di valutazioni opposte rispetto a quelle effettuate in separati procedimenti nei riguardi di coimputati dello stesso reato quando le condizioni per l'applicabilità della previsione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. si realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito, in quanto la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito (Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014; Rv. 261988;Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep.2013, Capasso e altri, Rv. 254766). Il principio è espressione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile (anche parziale) quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 238bis cod. proc. pen., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di una rivalutazione nel merito della situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate (Sez. 2, n. 19409 del 13/02/2019, PG c/ Biscotti, Rv. 276653;Sez.5,n.38569 del 07/05/2014, Dell'Orefice, Rv. 259904).
4. La sentenza impugnata deve -pertanto- essere annullata, previo assorbimento dei residui motivi, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio che valuti l'effettiva incidenza, ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, degli accertamenti di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 796/19 del 9/7/2019 nei confronti di TO TA TE, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio e considerando la disposta trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in relazione alla deposizione del teste IO. Per debito di completezza ritiene la Corte di dover segnalare l'assenza di statuizioni nella cennata sentenza n. 796/2019 in relazione al capo 23 della rubrica, concernente l'addebito ex art. 81, 479 cod.pen. a carico del TO con riguardo alle false attestazioni di regolare revisione dei veicoli pesanti di proprietà della AN srl, attività causalmente connessa alla condotta corruttiva a giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma, Camera di Consigli