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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5357 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5173/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5173/2021 r.g promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Ester Aquilino
parte ricorrente
contro
CP_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Barbara Novelli
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 16 giugno
2007. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (n. il 3 dicembre 2009) e Per_1 Per_2
(n. il 30 maggio 2014).
ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo al tribunale di Parte_1
dichiarare la separazione personale tra i coniugi nonché di disporre l'affidamento esclusivo della prole al padre, con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
in subordine, ha chiesto il collocamento alternato dei minori con l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento degli stessi in forma diretta o, in via ulteriormente subordinata, il collocamento prevalente presso la madre con obbligo per il ricorrente di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande ha dedotto che: sin dalla nascita dei figli si è sempre occupato prevalentemente di questi ultimi e che la crisi coniugale è sorta a causa dei comportamenti maltrattanti posti in essere dalla resistente, non solo nei confronti del marito ma anche dei minori, soprattutto nei riguardi del primogenito . A causa delle condotte della Per_1
resistente, il ricorrente si è trovato costretto a lasciare la casa coniugale prendendo in locazione altro immobile, sito nello stesso quartiere.
costituitasi in giudizio, ha aderito alla richiesta di pronuncia della CP_1
separazione personale tra i coniugi ma ha contestato le altre richieste ex adverso formulate,
chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e il collocamento prevalente della prole con la madre presso la casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, con disciplina delle frequentazioni paterne ed obbligo a carico del ricorrente del pagamento, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, di un assegno mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la resistente ha contestato recisamente le presunte condotte maltrattanti asseritamente da lei perpetrate nei confronti dei figli rappresentando, per contro, che le disfunzioni nella dinamica della coppia genitoriale siano piuttosto da ascrivere ai comportamenti del ricorrente il quale ha sempre screditato, dinanzi i figli, la figura materna apostrofandola con frasi “mamma è matta, non le date retta, mamma vi sta sempre a strillare, lasciatela perdere non l'ascoltate” così instaurando un clima familiare di tensione, di umiliazione, di alienazione e di incomprensione reciproca, soprattutto in ordine all'educazione da impartire alla prole.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f. ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale, ha regolamentato la frequentazione della prole con il padre, prevedendo a carico di ciascuno dei genitori il mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, con ripartizione tra i coniugi in egual misura delle spese straordinarie afferenti la prole.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale, il ricorrente non ha reiterato la domanda di affido esclusivo della prole e di collocamento paterno bensì ha chiesto al Tribunale di confermare i provvedimenti provvisori assunti, modificando soltanto il regime di frequentazione padre figli nel periodo delle vacanze estive.
La resistente ha chiesto di modificare la decorrenza delle frequentazioni paterne, nei fine settimana di spettanza del dal giovedì dall'uscita di scuola sino al lunedì Pt_1
mattina all'entrata di scuola e ha insistito per la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, in misura di € 400,00, con conferma, per il resto dei provvedimenti presidenziali.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status in data 6 giugno 2022 l'unica questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi è quella relativa al mantenimento dei figli delle parti e . Per_2 Per_1
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
La forma di affidamento congiunto - che comporta l'esercizio della responsabilità
genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura -
rappresenta la scelta prioritaria nell'interesse della prole da disattendere solo in casi eccezionali ossia quando sia inequivocabilmente dimostrato che l'affidamento condiviso possa costituire pregiudizio agli interessi o al benessere psicofisico della prole.
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni che consentano di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, atteso che non può dirsi dimostrata la sussistenza di una inidoneità educativa da parte dei genitori.
In particolare, non vi è alcun riscontro in atti delle presunte condotte maltrattanti della madre verso i figli e, in specie, verso il quale invece, ascoltato all'udienza del 28 Per_1
ottobre 2021, è apparso legato ad entrambi i genitori dichiarando che la tendenza della madre ad innervosirsi per banalità e a urlare è stata circoscritta al periodo della separazione dei genitori e si è manifestata soprattutto quando le parti ancora vivevano insieme.
Devono pertanto essere confermati i provvedimenti presidenziali in ordine all'affido condiviso e al collocamento dei figli presso il domicilio della madre, stante l'età ancora tenera dei figli, in specie di , come peraltro richiesto da entrambi i genitori. Per_2
Alla resistente, quale genitore collocatario della prole, deve essere assegnata la casa coniugale sita in Roma, Largo Beltramelli n. 1 b, in comproprietà in egual misura tra le parti.
Riguardo al regime di frequentazioni paterne, appare opportuno determinare il periodo di frequentazione paterna infrasettimanale nei giorni del martedì e del mercoledì al fine di evitare, nelle settimane in cui il week end è di pertinenza paterna, che i minori permangano per cinque giorni consecutivi lontani dall'abitazione di loro stabile residenza.
Inoltre, non ravvisandosi elementi ostativi a una frequentazione continuativa padre figli durante le vacanze estive, appare opportuno predeterminare i giorni di pertinenza di ciascun genitore nel periodo estivo, salvo diverso accordo.
Assegno di mantenimento per i figli
Con riferimento alle questioni economiche, dalla documentazione complessivamente versata in atti è emerso che:
il ricorrente: vive nell'abitazione di via Ottoboni 66 che conduce in locazione. Ha
dichiarato in sede presidenziale di lavorare alle dipendenze della e di CP_2
percepire il reddito di euro 2.000 su tredici mensilità. Dalla documentazione reddituale in atti è emerso che il ricorrente abbia percepito nell'anno 2021 un reddito netto di circa euro 28.182 pari a un netto mensile di euro 2.348 su 12 mensilità; nell'anno 2020 un reddito netto di circa € 27.584 pari a un netto mensile di euro 2.298 su 12 mensilità (CU in atti).
Tuttavia, dalla documentazione successivamente acquisita, è emerso un significativo aumento del reddito del che, nell'anno 2022, è ammontato a circa € 31.267 pari Pt_1
a un netto mensile su 12 mensilità di circa € 2.605. Lo stesso è altresì titolare del libretto postale n. 50654805 con saldo di € 31.000 e di un buono postale BFP3X2 pari ad € 35.000.
Ha dichiarato in sede presidenziale di essere gravato da un canone di locazione di euro
700 mensili. Dal contratto di locazione depositato in data 5 settembre 2022 risulta tuttavia che il canone di locazione di cui il è gravato ammonta a euro 7.200 annui, pari Pt_1
a euro 600 mensili. E', inoltre, gravato dal mutuo ventennale cointestato con la moglie acceso per l'acquisto, in comproprietà tra i coniugi, della casa coniugale, con rata complessiva di circa € 840,00, di cui versa il 50% dell'importo;
la resistente: è assegnataria della casa coniugale per la quale versa il 50% della rata mensile di mutuo a tasso variabile di circa € 800,00; ha dichiarato di lavorare alle dipendenze del
Ministero dell'Economia e Finanze, con retribuzione netta mensile di circa € 1.700 su 13
mensilità (v. verbale di udienza del 28 ottobre 2021); dalla documentazione reddituale in atti è emerso che nell'anno 2022 la resistente ha percepito un reddito annuo netto di circa
€ 23.054 pari a un netto mensile su 12 mensilità di circa € 1.921; nell'anno 2021 un reddito netto di circa € 22.001; nell'anno 2020 un reddito netto di circa € 22.912; è titolare del libretto di risparmio postale n. 16285624 cointestato con la di lei madre, Persona_3
, ove confluisce la pensione di quest'ultima e con saldo al 14/04/2021 di € 62.197,27;
[...]
del deposito titoli con la pari ad € 26.000 e controvalore alla data del 9/10/2021 di € CP_3
25.804,87 (v. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del 10 giugno 2021).
Ciò posto, considerato che all'esito dell'istruttoria è emerso che nelle more del processo il reddito del ricorrente sia significativamente aumentato, tenuto conto dei tempi quasi paritetici di permanenza dei figli presso i genitori e considerato che il già Pt_1
contribuisce alle esigenze abitative della prole in conseguenza dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale, deve fissarsi nella misura di euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando, per il passato, quanto disposto nei provvedimenti provvisori;
ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel
quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie,
perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione,
che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo).
Spese di lite
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente non risultando che il ricorrente abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
- dispone che i minori siano collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, Largo Antonio Beltramelli, 1/b;
- dispone che il padre veda e tenga con sé i figli, in difetto di diversi accordi che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze dei minori medesimi e dei turni di lavoro di entrambi, con le seguenti modalità: a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle 13.00 se non c'è scuola) sino alla domenica accompagnandoli al domicilio materno alle ore 21,30 dopo cena.
- per due giorni a settimana, salvo diverso accordo il martedì e il mercoledì, dall'uscita da scuola e con possibilità di pernotto;
- durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dall'1 al 16 agosto o, ad anni alterni,
dal 17 al 31 Agosto;
- secondo il criterio dell'alternatività per i restanti giorni di festività e per il compleanno dei figli;
- indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere,
comunque, con sé i figli il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà: analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
- determina in euro 300,00 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento dei figli (150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi a
[...]
resso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza CP_1
dalla pubblicazione della sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per i figli, come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, di cui alla parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
formulata dalla parte resistente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18 febbraio
2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5173/2021 r.g promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Ester Aquilino
parte ricorrente
contro
CP_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Barbara Novelli
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 16 giugno
2007. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (n. il 3 dicembre 2009) e Per_1 Per_2
(n. il 30 maggio 2014).
ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo al tribunale di Parte_1
dichiarare la separazione personale tra i coniugi nonché di disporre l'affidamento esclusivo della prole al padre, con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale;
in subordine, ha chiesto il collocamento alternato dei minori con l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento degli stessi in forma diretta o, in via ulteriormente subordinata, il collocamento prevalente presso la madre con obbligo per il ricorrente di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande ha dedotto che: sin dalla nascita dei figli si è sempre occupato prevalentemente di questi ultimi e che la crisi coniugale è sorta a causa dei comportamenti maltrattanti posti in essere dalla resistente, non solo nei confronti del marito ma anche dei minori, soprattutto nei riguardi del primogenito . A causa delle condotte della Per_1
resistente, il ricorrente si è trovato costretto a lasciare la casa coniugale prendendo in locazione altro immobile, sito nello stesso quartiere.
costituitasi in giudizio, ha aderito alla richiesta di pronuncia della CP_1
separazione personale tra i coniugi ma ha contestato le altre richieste ex adverso formulate,
chiedendo di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e il collocamento prevalente della prole con la madre presso la casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, con disciplina delle frequentazioni paterne ed obbligo a carico del ricorrente del pagamento, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, di un assegno mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la resistente ha contestato recisamente le presunte condotte maltrattanti asseritamente da lei perpetrate nei confronti dei figli rappresentando, per contro, che le disfunzioni nella dinamica della coppia genitoriale siano piuttosto da ascrivere ai comportamenti del ricorrente il quale ha sempre screditato, dinanzi i figli, la figura materna apostrofandola con frasi “mamma è matta, non le date retta, mamma vi sta sempre a strillare, lasciatela perdere non l'ascoltate” così instaurando un clima familiare di tensione, di umiliazione, di alienazione e di incomprensione reciproca, soprattutto in ordine all'educazione da impartire alla prole.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f. ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale, ha regolamentato la frequentazione della prole con il padre, prevedendo a carico di ciascuno dei genitori il mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, con ripartizione tra i coniugi in egual misura delle spese straordinarie afferenti la prole.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale, il ricorrente non ha reiterato la domanda di affido esclusivo della prole e di collocamento paterno bensì ha chiesto al Tribunale di confermare i provvedimenti provvisori assunti, modificando soltanto il regime di frequentazione padre figli nel periodo delle vacanze estive.
La resistente ha chiesto di modificare la decorrenza delle frequentazioni paterne, nei fine settimana di spettanza del dal giovedì dall'uscita di scuola sino al lunedì Pt_1
mattina all'entrata di scuola e ha insistito per la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, in misura di € 400,00, con conferma, per il resto dei provvedimenti presidenziali.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status in data 6 giugno 2022 l'unica questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi è quella relativa al mantenimento dei figli delle parti e . Per_2 Per_1
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni.
La forma di affidamento congiunto - che comporta l'esercizio della responsabilità
genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura -
rappresenta la scelta prioritaria nell'interesse della prole da disattendere solo in casi eccezionali ossia quando sia inequivocabilmente dimostrato che l'affidamento condiviso possa costituire pregiudizio agli interessi o al benessere psicofisico della prole.
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni che consentano di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, atteso che non può dirsi dimostrata la sussistenza di una inidoneità educativa da parte dei genitori.
In particolare, non vi è alcun riscontro in atti delle presunte condotte maltrattanti della madre verso i figli e, in specie, verso il quale invece, ascoltato all'udienza del 28 Per_1
ottobre 2021, è apparso legato ad entrambi i genitori dichiarando che la tendenza della madre ad innervosirsi per banalità e a urlare è stata circoscritta al periodo della separazione dei genitori e si è manifestata soprattutto quando le parti ancora vivevano insieme.
Devono pertanto essere confermati i provvedimenti presidenziali in ordine all'affido condiviso e al collocamento dei figli presso il domicilio della madre, stante l'età ancora tenera dei figli, in specie di , come peraltro richiesto da entrambi i genitori. Per_2
Alla resistente, quale genitore collocatario della prole, deve essere assegnata la casa coniugale sita in Roma, Largo Beltramelli n. 1 b, in comproprietà in egual misura tra le parti.
Riguardo al regime di frequentazioni paterne, appare opportuno determinare il periodo di frequentazione paterna infrasettimanale nei giorni del martedì e del mercoledì al fine di evitare, nelle settimane in cui il week end è di pertinenza paterna, che i minori permangano per cinque giorni consecutivi lontani dall'abitazione di loro stabile residenza.
Inoltre, non ravvisandosi elementi ostativi a una frequentazione continuativa padre figli durante le vacanze estive, appare opportuno predeterminare i giorni di pertinenza di ciascun genitore nel periodo estivo, salvo diverso accordo.
Assegno di mantenimento per i figli
Con riferimento alle questioni economiche, dalla documentazione complessivamente versata in atti è emerso che:
il ricorrente: vive nell'abitazione di via Ottoboni 66 che conduce in locazione. Ha
dichiarato in sede presidenziale di lavorare alle dipendenze della e di CP_2
percepire il reddito di euro 2.000 su tredici mensilità. Dalla documentazione reddituale in atti è emerso che il ricorrente abbia percepito nell'anno 2021 un reddito netto di circa euro 28.182 pari a un netto mensile di euro 2.348 su 12 mensilità; nell'anno 2020 un reddito netto di circa € 27.584 pari a un netto mensile di euro 2.298 su 12 mensilità (CU in atti).
Tuttavia, dalla documentazione successivamente acquisita, è emerso un significativo aumento del reddito del che, nell'anno 2022, è ammontato a circa € 31.267 pari Pt_1
a un netto mensile su 12 mensilità di circa € 2.605. Lo stesso è altresì titolare del libretto postale n. 50654805 con saldo di € 31.000 e di un buono postale BFP3X2 pari ad € 35.000.
Ha dichiarato in sede presidenziale di essere gravato da un canone di locazione di euro
700 mensili. Dal contratto di locazione depositato in data 5 settembre 2022 risulta tuttavia che il canone di locazione di cui il è gravato ammonta a euro 7.200 annui, pari Pt_1
a euro 600 mensili. E', inoltre, gravato dal mutuo ventennale cointestato con la moglie acceso per l'acquisto, in comproprietà tra i coniugi, della casa coniugale, con rata complessiva di circa € 840,00, di cui versa il 50% dell'importo;
la resistente: è assegnataria della casa coniugale per la quale versa il 50% della rata mensile di mutuo a tasso variabile di circa € 800,00; ha dichiarato di lavorare alle dipendenze del
Ministero dell'Economia e Finanze, con retribuzione netta mensile di circa € 1.700 su 13
mensilità (v. verbale di udienza del 28 ottobre 2021); dalla documentazione reddituale in atti è emerso che nell'anno 2022 la resistente ha percepito un reddito annuo netto di circa
€ 23.054 pari a un netto mensile su 12 mensilità di circa € 1.921; nell'anno 2021 un reddito netto di circa € 22.001; nell'anno 2020 un reddito netto di circa € 22.912; è titolare del libretto di risparmio postale n. 16285624 cointestato con la di lei madre, Persona_3
, ove confluisce la pensione di quest'ultima e con saldo al 14/04/2021 di € 62.197,27;
[...]
del deposito titoli con la pari ad € 26.000 e controvalore alla data del 9/10/2021 di € CP_3
25.804,87 (v. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del 10 giugno 2021).
Ciò posto, considerato che all'esito dell'istruttoria è emerso che nelle more del processo il reddito del ricorrente sia significativamente aumentato, tenuto conto dei tempi quasi paritetici di permanenza dei figli presso i genitori e considerato che il già Pt_1
contribuisce alle esigenze abitative della prole in conseguenza dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale, deve fissarsi nella misura di euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando, per il passato, quanto disposto nei provvedimenti provvisori;
ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento,
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel
quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie,
perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione,
che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo).
Spese di lite
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente non risultando che il ricorrente abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé;
- dispone che i minori siano collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Roma, Largo Antonio Beltramelli, 1/b;
- dispone che il padre veda e tenga con sé i figli, in difetto di diversi accordi che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze dei minori medesimi e dei turni di lavoro di entrambi, con le seguenti modalità: a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o dalle 13.00 se non c'è scuola) sino alla domenica accompagnandoli al domicilio materno alle ore 21,30 dopo cena.
- per due giorni a settimana, salvo diverso accordo il martedì e il mercoledì, dall'uscita da scuola e con possibilità di pernotto;
- durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua in alternanza con il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dall'1 al 16 agosto o, ad anni alterni,
dal 17 al 31 Agosto;
- secondo il criterio dell'alternatività per i restanti giorni di festività e per il compleanno dei figli;
- indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere,
comunque, con sé i figli il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà: analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno dei di lei compleanno e per la festa della mamma;
- determina in euro 300,00 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento dei figli (150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi a
[...]
resso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza CP_1
dalla pubblicazione della sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per i figli, come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014, di cui alla parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
formulata dalla parte resistente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18 febbraio
2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi