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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/09/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile Unica
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3305/2023
Il Giudice Francesca Caselli, all'udienza del giorno 10.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3305/2023 reg. gen. lav., e vertente:
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Graziano Rossi che lo rappresenta e difende come da procura in atti, ricorrente
E
[...]
Controparte_1
, (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis del c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro dal dott. , dal dott. e Controparte_2 CP_3
dal dott. funzionari dello stesso , Controparte_4 CP_1
elettivamente domiciliati presso l' Controparte_1
Via Sant'Anna II tronco
[...] Controparte_1 resistente
Oggetto: ricostruzione carriera scolastica.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.10.2023, deduceva: - di Parte_1
essere docente classe di concorso - MATEMATICA E SCIENZE - (A028), attualmente in servizio presso l'I.C. di Platì “De Amicis” RC IC83700B, e di essere stato assunto a tempo indeterminato il 02/09/2019, con conferma nel ruolo in data 01/09/2020; - di aver presentato nell'aprile 2022 istanza volta al riconoscimento di 10 anni di servizio preruolo;
- che in data
23/8/2022 l'I.C. De Amicis con atto avente prot. n. 3497, emetteva provvedimento di ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 485 D.lgs.
297/1994; - che in siffatto provvedimento non veniva riconosciuto l'anno scolastico 2017/2018 poiché “prestato senza titolo”; - che durante tale anno scolastico prestava servizio dal 20/8/2017 al 31/8/2018 quale docente di sostegno presso la scuola;
- che intimava l'annullamento in autotutela del provvedimento con riconoscimento dell'anno preruolo senza ottenere riscontro;
- che tale provvedimento era da considerarsi illegittimo per violazione dell'art. 7 comma 2 della L. n. 124/1999; - che aveva ricoperto la cattedra di “sostegno” presso la scuola secondaria di I grado di Ardore, dal
20 settembre 2017 al 31 agosto 2018; - che l'anno d'insegnamento oggetto di causa era posteriore di 18 anni rispetto all'entrata in vigore della legge
Pag. 2 di 6 124/1999 ed era in possesso del titolo di laurea e abilitazione per l'insegnamento presso le scuole secondarie di primo grado.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: “...
Annullare/Disapplicare il provvedimento avente prot. n. 3497 del 23 agosto
2022 emesso dall'I.C. “De Amicis” di Platì e vistato dalla Tesoreria dello
Stato ; B) Ordinare a parte convenuta il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizi o pre -ruolo prestato nell'anno scolastico 2017/2018 presso l'istituto scolastico A r d o r e - R c I 8 1 5 0 0 E;
C)
Conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione CP_5
dell'anzianità di servizio del Prof. sia ai fini della corretta Pt_1
ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del
TFR dovuto;
D) Condannare parte convenuta a corrispondere all'odierno ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra, a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
E)
In ogni caso, con vittoria di spese pari al versamento di €. 261,00 per contributo unificato e di compensi quantificati in €. 11.327,00 oltre accessori come per legge -giusta notula redatta ai sensi del DM 55/2014 - , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Pag. 3 di 6 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il CP_1
resistente eccependo: - l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere o, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse avendo l'Istituto Comprensivo “E. De Amicis” provveduto all'annullamento del decreto di ricostruzione n. 3497 del 23 agosto 2022, sostituito dal decreto di ricostruzione n. 3507 del 4 aprile 2024.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere o, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese per i motivi esposti.
Nei successivi scritti difensivi, anche il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere insistendo però per la vittoria delle spese di lite.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile
Pag. 4 di 6 d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto a seguito della costituzione in giudizio del resistente, è CP_1
stato documentato l'annullamento del decreto di ricostruzione n. 3497 del 23 agosto 2022, sostituito dal decreto di ricostruzione n. 3507 del 4 aprile 2024, con riconoscimento altresì del periodo di attività riferito all'A.S. 2017/2018
(v. documenti comparsa).
Alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, alla luce delle risultanze documentali in atti, si è poi associata la parte ricorrente.
Venuta meno la materia del contendere, persistendo però tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996;
Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso in esame, da un lato, deve evidenziarsi che il ha CP_1
provveduto all'annullamento e all'emanazione del successivo decreto di ricostruzione n. 3507 del 4 aprile 2024, in epoca successiva alla notifica del ricorso, giustificando solo genericamente l'adozione tardiva e integrata del nuovo decreto di ricostruzione della carriera e quindi del riconoscimento altresì dell'attività svolta durante l'A.S. 2017/2018.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite in capo al resistente, dovendosi liquidare i CP_1
compensi secondo i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità ed in considerazione dell'attività concretamente prestata.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3305/2023, disattesa ogni contraria C.F._1
istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente, in persona del L.R.P.T., alla CP_1
refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 3.164,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e
CPA come per legge nonché, oltre rimborso CUF di € 261,00; importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 10.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 6 di 6
Sezione Civile Unica
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3305/2023
Il Giudice Francesca Caselli, all'udienza del giorno 10.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3305/2023 reg. gen. lav., e vertente:
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Graziano Rossi che lo rappresenta e difende come da procura in atti, ricorrente
E
[...]
Controparte_1
, (C.F.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis del c.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro dal dott. , dal dott. e Controparte_2 CP_3
dal dott. funzionari dello stesso , Controparte_4 CP_1
elettivamente domiciliati presso l' Controparte_1
Via Sant'Anna II tronco
[...] Controparte_1 resistente
Oggetto: ricostruzione carriera scolastica.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.10.2023, deduceva: - di Parte_1
essere docente classe di concorso - MATEMATICA E SCIENZE - (A028), attualmente in servizio presso l'I.C. di Platì “De Amicis” RC IC83700B, e di essere stato assunto a tempo indeterminato il 02/09/2019, con conferma nel ruolo in data 01/09/2020; - di aver presentato nell'aprile 2022 istanza volta al riconoscimento di 10 anni di servizio preruolo;
- che in data
23/8/2022 l'I.C. De Amicis con atto avente prot. n. 3497, emetteva provvedimento di ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 485 D.lgs.
297/1994; - che in siffatto provvedimento non veniva riconosciuto l'anno scolastico 2017/2018 poiché “prestato senza titolo”; - che durante tale anno scolastico prestava servizio dal 20/8/2017 al 31/8/2018 quale docente di sostegno presso la scuola;
- che intimava l'annullamento in autotutela del provvedimento con riconoscimento dell'anno preruolo senza ottenere riscontro;
- che tale provvedimento era da considerarsi illegittimo per violazione dell'art. 7 comma 2 della L. n. 124/1999; - che aveva ricoperto la cattedra di “sostegno” presso la scuola secondaria di I grado di Ardore, dal
20 settembre 2017 al 31 agosto 2018; - che l'anno d'insegnamento oggetto di causa era posteriore di 18 anni rispetto all'entrata in vigore della legge
Pag. 2 di 6 124/1999 ed era in possesso del titolo di laurea e abilitazione per l'insegnamento presso le scuole secondarie di primo grado.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: “...
Annullare/Disapplicare il provvedimento avente prot. n. 3497 del 23 agosto
2022 emesso dall'I.C. “De Amicis” di Platì e vistato dalla Tesoreria dello
Stato ; B) Ordinare a parte convenuta il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizi o pre -ruolo prestato nell'anno scolastico 2017/2018 presso l'istituto scolastico A r d o r e - R c I 8 1 5 0 0 E;
C)
Conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione CP_5
dell'anzianità di servizio del Prof. sia ai fini della corretta Pt_1
ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del
TFR dovuto;
D) Condannare parte convenuta a corrispondere all'odierno ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra, a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
E)
In ogni caso, con vittoria di spese pari al versamento di €. 261,00 per contributo unificato e di compensi quantificati in €. 11.327,00 oltre accessori come per legge -giusta notula redatta ai sensi del DM 55/2014 - , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Pag. 3 di 6 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il CP_1
resistente eccependo: - l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere o, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse avendo l'Istituto Comprensivo “E. De Amicis” provveduto all'annullamento del decreto di ricostruzione n. 3497 del 23 agosto 2022, sostituito dal decreto di ricostruzione n. 3507 del 4 aprile 2024.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere o, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese per i motivi esposti.
Nei successivi scritti difensivi, anche il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere insistendo però per la vittoria delle spese di lite.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile
Pag. 4 di 6 d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto a seguito della costituzione in giudizio del resistente, è CP_1
stato documentato l'annullamento del decreto di ricostruzione n. 3497 del 23 agosto 2022, sostituito dal decreto di ricostruzione n. 3507 del 4 aprile 2024, con riconoscimento altresì del periodo di attività riferito all'A.S. 2017/2018
(v. documenti comparsa).
Alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, alla luce delle risultanze documentali in atti, si è poi associata la parte ricorrente.
Venuta meno la materia del contendere, persistendo però tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996;
Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso in esame, da un lato, deve evidenziarsi che il ha CP_1
provveduto all'annullamento e all'emanazione del successivo decreto di ricostruzione n. 3507 del 4 aprile 2024, in epoca successiva alla notifica del ricorso, giustificando solo genericamente l'adozione tardiva e integrata del nuovo decreto di ricostruzione della carriera e quindi del riconoscimento altresì dell'attività svolta durante l'A.S. 2017/2018.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite in capo al resistente, dovendosi liquidare i CP_1
compensi secondo i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità ed in considerazione dell'attività concretamente prestata.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3305/2023, disattesa ogni contraria C.F._1
istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente, in persona del L.R.P.T., alla CP_1
refusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 3.164,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e
CPA come per legge nonché, oltre rimborso CUF di € 261,00; importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 10.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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