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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5/2022 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5/2022 R..G., posta in decisione con provvedimento del
30.9.2025 emesso in esito alla udienza del 25.9.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, con concessione dei termini ex art. 190 cpc abbreviati, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. MANGIOLA BENIAMINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
c.fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CROCE' P.IVA_1
IT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.. Appello avverso la sentenza n. 807/2021, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, pubbl. il 01/06/2021, non notificata, nel procedimento n. 2444/2014 RG
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Reggio Calabria il , onde ottenere Controparte_1 pronuncia di accertamento della responsabilità del convenuto da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e gradatamente ex art. 2043 c.c. e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni biologico e morale subiti, ammontanti ad € 21.182,83 o alla maggiore o minore
1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo,
e con vittoria di spese e compensi.
Esponeva l'attore che, mentre si trovava a percorrere, alla guida della propria mountaine bike, la Via Lembo in , giunto al civico 38/40, la ruota della bicicletta Controparte_1 era rimasta incastrata in un taglio dell'asfalto, creatosi in adiacenza ad un tombino di ghisa e che, a seguito di ciò, era stato sbalzato di sella, sbattendo con il capo e la spalla sinistra sull'asfalto e riportando, per questo, lesioni con postumi permanenti. Rilevava la non visibilità del taglio dell'asfalto sul manto stradale, privo di qualsivoglia segnalazione, costituente una vera e propria insidia per la sua invisibilità, imprevedibilità ed inevitabilità.
Deduceva pertanto, la responsabilità esclusiva all'Ente sopra menzionato per aver contravvenuto, quale proprietario e custode della strada comunale, agli obblighi di manutenzione e custodia del proprio patrimonio viario impostogli ex art. 2051 c.c., formulando in via gradata, domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c.. A sostegno delle rassegnate conclusioni, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e
CTU medico legale.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando ed impugnando la domanda attrice, poiché infondata in fatto ed in
[...] diritto, oltre che sfornita di prova. Rilevava la responsabilità esclusiva del danneggiato nella causazione del sinistro, da imputarsi al comportamento colposo dello stesso, stante la visibilità e la evitabilità del pericolo con l'uso dell'ordinaria diligenza, la conoscibilità dei luoghi di causa e la buona visibilità stante l'ora diurna nella quale il fatto si era verificato.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio ed in subordine, per il riconoscimento della corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell'incidente, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento del danno.
Espletata l'istruttoria e depositata CTU medico-legale, la causa veniva decisa con sentenza n. 807/2021, pubblicata il 01/06/2021, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda attorea e, ritenendo una responsabilità concorrente del danneggiato, condannava il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € Parte_1
7.489,00, pari al 50% dei danni dallo stesso subiti, per come accertati dal CTU, e al rimborso delle spese di € 91,36, oltre interessi legali con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza citata proponeva appello lamentando la erroneità Parte_1 della stessa nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente una sua concorrente responsabilità e chiedendo che, in parziale riforma della stessa, fosse riconosciuta l'esclusiva responsabilità, in ordine al sinistro occorsogli, del
[...]
, con condanna di detto ente all'integrale risarcimento dei danni subiti e Controparte_1 con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
2 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata e con condanna del alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Pt_1
Precisate le conclusioni, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Lamenta parte appellante che erroneamente il giudice di primo grado, dopo avere correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell'alveo dell'art.2051 c.c. ed escluso la ricorrenza dell'esimente per il custode del caso fortuito, ha ravvisato una condotta negligente dell'appellante che, ex art. 1227, comma 1, c.c., avrebbe concorso ad aggravare le conseguenze lesive derivanti dal sinistro, nella percentuale del 50%, non sussistendo alcun elemento probatorio a sostegno di tale conclusione e nulla essendo stato motivato in proposito in sentenza.
Lamenta inoltre parte appellante, la violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt.
2051 e 2697 c.c. poiché il Tribunale, ricondotta correttamente la fattispecie sotto la disciplina dell'art. 2051 c.c., di fatto ha applicato al caso in esame le norme di cui all'art. 2043 c.c., con erronea ripartizione dell'onere probatorio fra le parti, spostando sull'attore la prova della non visibilità del pericolo, della non prevedibilità dell'evento dannoso, ponendo a suo carico una prova negativa, finendo così per svuotare l'onere probatorio gravante sul custode in ordine alla ricorrenza del caso fortuito.
Contesta altresì, la mancata pronuncia da parte del Tribunale, sulla domanda subordinata, di accertamento della responsabilità extracontrattuale del appellato, ex art. 2043 CP_1
c.c., ritenuta assorbita dall'accoglimento parziale della domanda principale.
Censura, da ultimo l'appellante il capo della sentenza con cui il Tribunale ha compensato le spese del giudizio, in assenza di una cooperazione colposa del nella Pt_1 produzione del danno, e per avere ritenuto sussistenti eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Il presupposto di tale responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, inteso quale fattore idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso. La prova del nesso causale grava necessariamente sul danneggiato ed essa non va considerata quale mera dimostrazione dell'effettività del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia. Perché, dunque, possa configurarsi in concreto tale responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in
3 custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso, il quale, ai fini dell'esonero da responsabilità, ha l'onere di offrire la prova liberatoria del caso fortuito
(così da ultimo Cass. civ. Ordinanza n. 26478/24).
Inoltre, secondo la Suprema Corte, la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. 8450/2025).
Si tratta dunque di una ipotesi di responsabilità oggettiva, nella quale sul danneggiato incomberà esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e la riconducibilità causale dello stesso all'oggetto della custodia mentre sul custode graverà l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., sez. unite 30 giugno 2022 n.20943; in senso conforme, Cass. civ., sez.
III, 27 aprile 2023 n.11152).
Ancora, il caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale, può consistere tanto nel fatto naturale (la c.d. forza maggiore), che nel fatto del terzo o nel fatto dello stesso danneggiato.
La responsabilità del custode, dunque, potrà anche essere totalmente esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente facendone un uso improprio, con la precisazione, tuttavia, che per determinare l'effettiva completa esclusione della responsabilità in capo al custode, siffatta condotta deve rappresentare la causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. 8449/2025).
Inoltre ha affermato la Suprema Corte - con principio che può essere affermato mutaatis mutandosi anche nel caso di specie - in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass 37059/2022).
4 Alla luce degli enunciati principi, deve procedersi alla rivalutazione degli elementi fattuali per come emersi dall'istruttoria svolta.
La documentazione in atti e le deposizioni acquisite consentono di ritenere provati i fatti così come riferiti dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
Le dichiarazioni testimoniali, concordanti quanto al fatto storico occorso al danneggiato, alla sua dinamica e alle conseguenze lesive derivate, hanno confermato che il sinistro si è verificato su strada di proprietà comunale, in centro urbano, in orario diurno;
i tesi hanno altresì confermato la presenza di una fessurazione in verticale del manto stradale, in cui è avvenuto il sinistro, posta fra l'asfalto e il tombino in ghisa, senza alcun dislivello fra essi, della larghezza di circa 10 cm e di poco minore della lunghezza del lato del tombino, di circa 65 cm, privo di segnalazione.
Può pertanto ritenersi accertato che l'incidente ha trovato causa nella cattiva manutenzione della strada, senza che alcuna prova sia stata dedotta e fornita dal Controparte_1
di possibili eventi integranti il caso fortuito.
[...]
Il , nel costituirsi in primo grado, ha affermato che la Controparte_1 responsabilità doveva essere attribuita al atteso che, se lo stesso avesse usato la Pt_1 ordinaria diligenza, si sarebbe potuto avvedere del pericolo, evitando il danno.
Si rileva, in proposito che la allegazione del convenuto appare del tutto generica, CP_1 non avendo indicato nessuna condotta specifica da attribuire al conducente della bicicletta.
L'ente, invero, si è limitato ad affermare che se il si fosse attenuto a ordinarie Pt_1 regole di prudenza, avrebbe potuto evitare il verificarsi del sinistro.
Tuttavia, tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata e considerato che l'onere della prova sul punto incombe sull'ente convenuto, deve affermarsi che il non ha fornito alcun elemento utile che consenta di ritenere che la condotta del CP_1 abbia inciso sul verificarsi del sinistro e, conseguentemente, deve escludersi che Pt_1 la condotta del danneggiato incida sulla responsabilità né nel senso di limitarla né, tanto meno, di escluderla.
Alla luce di queste premesse, la sentenza impugnata non resiste alle censure prospettate.
Accertata, dunque, la responsabilità esclusiva del in ordine Controparte_1 al sinistro per cui è causa, devono essere liquidati i danni alla salute subiti dall'appellante, risultato affetto, sulla base dell'accertamento medico legale effettuato nel giudizio di primo grado dal CTU, da “esiti algico-disfunzionali di trauma contusivo e lussazione spalla sx, con limitazione funzionale dei movimenti della spalla di circa 1/4, da cui sono derivati postumi permanenti quantificabili come danno biologico nella misura dell'7%, nonché un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 7, di inabilità temporanea parziale di giorni
20 al 75%, di giorni 30 al 50% e, di ulteriori giorni 32 al 25%.
I calcoli, effettuati correttamente dal Tribunale di Reggio Calabria, in applicazione delle
Tabelle elaborate dagli uffici giudiziari milanesi, considerata l' età del danneggiato al momento del sinistro (62 anni), consentono di liquidare in favore del danneggiato la somma complessiva € 15.160,72 comprensiva delle seguenti voci: € 10.658,00 per danno
5 biologico permanente al 7%; € 672,00 per 7 giorni di inabilità temporanea totale, €
1.440,00 per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.440,00 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, € 768,00 per 32 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, pari ad € 14978,00, a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legali da calcolarsi sul capitale devalutato alla data del sinistro (15.04.2013), rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione. Dalla detta somma deve essere detratto l'importo di € 7.489,00, riconosciuto dal giudice di prime cure e portato dalla sentenza impugnata, ove già corrisposto dal appellato al danneggiato. CP_1
Il convenuto va altresì condannato al rimborso, in favore del delle CP_1 Pt_1 intere spese mediche dallo stesso sostenute in esito al sinistro, pari ad € 182,72.
In ordine a dette spese, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte, In tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto medesimo, l'obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado d'appello ed anche d'ufficio, adeguando l'ammontare degli indicati esborsi al mutato potere d'acquisto della moneta;
tale adeguamento va effettuato non con riferimento alla data del fatto ma a quella dei singoli esborsi (Cass. 12671/2001).
Pertanto, la somma per le spese mediche va rivalutata dai singoli esborsi, e sulla somma così rivalutata calcolati gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Resta assorbito dall'integrale accoglimento della domanda principale, il terzo motivo di appello, con cui parte appellante ha richiesto, in via gradata, l'accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del appellato. CP_1
Trova accoglimento altresì la censura sulle spese, che, in base alla soccombenza ed in riforma della sentenza impugnata, devono essere poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto del D.M. CP_1
n.147/2022.
Tenuto conto del valore liquidato, dette spese devono essere determinate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00 e nei valori minimi, stante la modesta complessità della causa, nei seguenti termini:
Primo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00, Fase decisionale, valore minimo: € 851,00, compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00.
Secondo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
6 Infine, devono essere poste a carico del in via definitiva le Controparte_1 spese della consulenza come già liquidate in primo grado.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado n. 807/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione civile, del 10/06/2021, condanna il in persona del al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dall'appellante, della complessiva somma di € 14.978,00 (detratto l'importo di € 7.489,00 ove già corrisposto), oltre interessi legali da calcolarsi sul capitale devalutato alla data del sinistro (15.04.2013), rivalutato annualmente, oltre che della somma a titolo di rimborso di spese mediche di € 182,72 (detratta la somma di
€ 91,36 ove già corrisposta) da rivalutarsi dalla data dei singoli esborsi, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 284,67 per spese
[...] vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa;
3) condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in € 382,00 per
[...] spese vive ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa;
4) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica, come liquidate in primo grado, a carico del . Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
21/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5/2022 R..G., posta in decisione con provvedimento del
30.9.2025 emesso in esito alla udienza del 25.9.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, con concessione dei termini ex art. 190 cpc abbreviati, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. MANGIOLA BENIAMINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
c.fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CROCE' P.IVA_1
IT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.. Appello avverso la sentenza n. 807/2021, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, pubbl. il 01/06/2021, non notificata, nel procedimento n. 2444/2014 RG
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Reggio Calabria il , onde ottenere Controparte_1 pronuncia di accertamento della responsabilità del convenuto da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e gradatamente ex art. 2043 c.c. e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni biologico e morale subiti, ammontanti ad € 21.182,83 o alla maggiore o minore
1 somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo,
e con vittoria di spese e compensi.
Esponeva l'attore che, mentre si trovava a percorrere, alla guida della propria mountaine bike, la Via Lembo in , giunto al civico 38/40, la ruota della bicicletta Controparte_1 era rimasta incastrata in un taglio dell'asfalto, creatosi in adiacenza ad un tombino di ghisa e che, a seguito di ciò, era stato sbalzato di sella, sbattendo con il capo e la spalla sinistra sull'asfalto e riportando, per questo, lesioni con postumi permanenti. Rilevava la non visibilità del taglio dell'asfalto sul manto stradale, privo di qualsivoglia segnalazione, costituente una vera e propria insidia per la sua invisibilità, imprevedibilità ed inevitabilità.
Deduceva pertanto, la responsabilità esclusiva all'Ente sopra menzionato per aver contravvenuto, quale proprietario e custode della strada comunale, agli obblighi di manutenzione e custodia del proprio patrimonio viario impostogli ex art. 2051 c.c., formulando in via gradata, domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c.. A sostegno delle rassegnate conclusioni, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e
CTU medico legale.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
contestando ed impugnando la domanda attrice, poiché infondata in fatto ed in
[...] diritto, oltre che sfornita di prova. Rilevava la responsabilità esclusiva del danneggiato nella causazione del sinistro, da imputarsi al comportamento colposo dello stesso, stante la visibilità e la evitabilità del pericolo con l'uso dell'ordinaria diligenza, la conoscibilità dei luoghi di causa e la buona visibilità stante l'ora diurna nella quale il fatto si era verificato.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio ed in subordine, per il riconoscimento della corresponsabilità del danneggiato nella causazione dell'incidente, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento del danno.
Espletata l'istruttoria e depositata CTU medico-legale, la causa veniva decisa con sentenza n. 807/2021, pubblicata il 01/06/2021, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda attorea e, ritenendo una responsabilità concorrente del danneggiato, condannava il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € Parte_1
7.489,00, pari al 50% dei danni dallo stesso subiti, per come accertati dal CTU, e al rimborso delle spese di € 91,36, oltre interessi legali con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza citata proponeva appello lamentando la erroneità Parte_1 della stessa nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente una sua concorrente responsabilità e chiedendo che, in parziale riforma della stessa, fosse riconosciuta l'esclusiva responsabilità, in ordine al sinistro occorsogli, del
[...]
, con condanna di detto ente all'integrale risarcimento dei danni subiti e Controparte_1 con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
2 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata e con condanna del alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Pt_1
Precisate le conclusioni, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Lamenta parte appellante che erroneamente il giudice di primo grado, dopo avere correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell'alveo dell'art.2051 c.c. ed escluso la ricorrenza dell'esimente per il custode del caso fortuito, ha ravvisato una condotta negligente dell'appellante che, ex art. 1227, comma 1, c.c., avrebbe concorso ad aggravare le conseguenze lesive derivanti dal sinistro, nella percentuale del 50%, non sussistendo alcun elemento probatorio a sostegno di tale conclusione e nulla essendo stato motivato in proposito in sentenza.
Lamenta inoltre parte appellante, la violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt.
2051 e 2697 c.c. poiché il Tribunale, ricondotta correttamente la fattispecie sotto la disciplina dell'art. 2051 c.c., di fatto ha applicato al caso in esame le norme di cui all'art. 2043 c.c., con erronea ripartizione dell'onere probatorio fra le parti, spostando sull'attore la prova della non visibilità del pericolo, della non prevedibilità dell'evento dannoso, ponendo a suo carico una prova negativa, finendo così per svuotare l'onere probatorio gravante sul custode in ordine alla ricorrenza del caso fortuito.
Contesta altresì, la mancata pronuncia da parte del Tribunale, sulla domanda subordinata, di accertamento della responsabilità extracontrattuale del appellato, ex art. 2043 CP_1
c.c., ritenuta assorbita dall'accoglimento parziale della domanda principale.
Censura, da ultimo l'appellante il capo della sentenza con cui il Tribunale ha compensato le spese del giudizio, in assenza di una cooperazione colposa del nella Pt_1 produzione del danno, e per avere ritenuto sussistenti eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 secondo comma c.p.c.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Il presupposto di tale responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, inteso quale fattore idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso. La prova del nesso causale grava necessariamente sul danneggiato ed essa non va considerata quale mera dimostrazione dell'effettività del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia. Perché, dunque, possa configurarsi in concreto tale responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in
3 custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso, il quale, ai fini dell'esonero da responsabilità, ha l'onere di offrire la prova liberatoria del caso fortuito
(così da ultimo Cass. civ. Ordinanza n. 26478/24).
Inoltre, secondo la Suprema Corte, la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. 8450/2025).
Si tratta dunque di una ipotesi di responsabilità oggettiva, nella quale sul danneggiato incomberà esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e la riconducibilità causale dello stesso all'oggetto della custodia mentre sul custode graverà l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., sez. unite 30 giugno 2022 n.20943; in senso conforme, Cass. civ., sez.
III, 27 aprile 2023 n.11152).
Ancora, il caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale, può consistere tanto nel fatto naturale (la c.d. forza maggiore), che nel fatto del terzo o nel fatto dello stesso danneggiato.
La responsabilità del custode, dunque, potrà anche essere totalmente esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente facendone un uso improprio, con la precisazione, tuttavia, che per determinare l'effettiva completa esclusione della responsabilità in capo al custode, siffatta condotta deve rappresentare la causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. 8449/2025).
Inoltre ha affermato la Suprema Corte - con principio che può essere affermato mutaatis mutandosi anche nel caso di specie - in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass 37059/2022).
4 Alla luce degli enunciati principi, deve procedersi alla rivalutazione degli elementi fattuali per come emersi dall'istruttoria svolta.
La documentazione in atti e le deposizioni acquisite consentono di ritenere provati i fatti così come riferiti dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
Le dichiarazioni testimoniali, concordanti quanto al fatto storico occorso al danneggiato, alla sua dinamica e alle conseguenze lesive derivate, hanno confermato che il sinistro si è verificato su strada di proprietà comunale, in centro urbano, in orario diurno;
i tesi hanno altresì confermato la presenza di una fessurazione in verticale del manto stradale, in cui è avvenuto il sinistro, posta fra l'asfalto e il tombino in ghisa, senza alcun dislivello fra essi, della larghezza di circa 10 cm e di poco minore della lunghezza del lato del tombino, di circa 65 cm, privo di segnalazione.
Può pertanto ritenersi accertato che l'incidente ha trovato causa nella cattiva manutenzione della strada, senza che alcuna prova sia stata dedotta e fornita dal Controparte_1
di possibili eventi integranti il caso fortuito.
[...]
Il , nel costituirsi in primo grado, ha affermato che la Controparte_1 responsabilità doveva essere attribuita al atteso che, se lo stesso avesse usato la Pt_1 ordinaria diligenza, si sarebbe potuto avvedere del pericolo, evitando il danno.
Si rileva, in proposito che la allegazione del convenuto appare del tutto generica, CP_1 non avendo indicato nessuna condotta specifica da attribuire al conducente della bicicletta.
L'ente, invero, si è limitato ad affermare che se il si fosse attenuto a ordinarie Pt_1 regole di prudenza, avrebbe potuto evitare il verificarsi del sinistro.
Tuttavia, tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata e considerato che l'onere della prova sul punto incombe sull'ente convenuto, deve affermarsi che il non ha fornito alcun elemento utile che consenta di ritenere che la condotta del CP_1 abbia inciso sul verificarsi del sinistro e, conseguentemente, deve escludersi che Pt_1 la condotta del danneggiato incida sulla responsabilità né nel senso di limitarla né, tanto meno, di escluderla.
Alla luce di queste premesse, la sentenza impugnata non resiste alle censure prospettate.
Accertata, dunque, la responsabilità esclusiva del in ordine Controparte_1 al sinistro per cui è causa, devono essere liquidati i danni alla salute subiti dall'appellante, risultato affetto, sulla base dell'accertamento medico legale effettuato nel giudizio di primo grado dal CTU, da “esiti algico-disfunzionali di trauma contusivo e lussazione spalla sx, con limitazione funzionale dei movimenti della spalla di circa 1/4, da cui sono derivati postumi permanenti quantificabili come danno biologico nella misura dell'7%, nonché un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 7, di inabilità temporanea parziale di giorni
20 al 75%, di giorni 30 al 50% e, di ulteriori giorni 32 al 25%.
I calcoli, effettuati correttamente dal Tribunale di Reggio Calabria, in applicazione delle
Tabelle elaborate dagli uffici giudiziari milanesi, considerata l' età del danneggiato al momento del sinistro (62 anni), consentono di liquidare in favore del danneggiato la somma complessiva € 15.160,72 comprensiva delle seguenti voci: € 10.658,00 per danno
5 biologico permanente al 7%; € 672,00 per 7 giorni di inabilità temporanea totale, €
1.440,00 per 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, € 1.440,00 per 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, € 768,00 per 32 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, pari ad € 14978,00, a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi legali da calcolarsi sul capitale devalutato alla data del sinistro (15.04.2013), rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione. Dalla detta somma deve essere detratto l'importo di € 7.489,00, riconosciuto dal giudice di prime cure e portato dalla sentenza impugnata, ove già corrisposto dal appellato al danneggiato. CP_1
Il convenuto va altresì condannato al rimborso, in favore del delle CP_1 Pt_1 intere spese mediche dallo stesso sostenute in esito al sinistro, pari ad € 182,72.
In ordine a dette spese, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte, In tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto medesimo, l'obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado d'appello ed anche d'ufficio, adeguando l'ammontare degli indicati esborsi al mutato potere d'acquisto della moneta;
tale adeguamento va effettuato non con riferimento alla data del fatto ma a quella dei singoli esborsi (Cass. 12671/2001).
Pertanto, la somma per le spese mediche va rivalutata dai singoli esborsi, e sulla somma così rivalutata calcolati gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Resta assorbito dall'integrale accoglimento della domanda principale, il terzo motivo di appello, con cui parte appellante ha richiesto, in via gradata, l'accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del appellato. CP_1
Trova accoglimento altresì la censura sulle spese, che, in base alla soccombenza ed in riforma della sentenza impugnata, devono essere poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto del D.M. CP_1
n.147/2022.
Tenuto conto del valore liquidato, dette spese devono essere determinate avendo riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00 e nei valori minimi, stante la modesta complessità della causa, nei seguenti termini:
Primo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00, Fase decisionale, valore minimo: € 851,00, compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00.
Secondo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
6 Infine, devono essere poste a carico del in via definitiva le Controparte_1 spese della consulenza come già liquidate in primo grado.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado n. 807/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione civile, del 10/06/2021, condanna il in persona del al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dall'appellante, della complessiva somma di € 14.978,00 (detratto l'importo di € 7.489,00 ove già corrisposto), oltre interessi legali da calcolarsi sul capitale devalutato alla data del sinistro (15.04.2013), rivalutato annualmente, oltre che della somma a titolo di rimborso di spese mediche di € 182,72 (detratta la somma di
€ 91,36 ove già corrisposta) da rivalutarsi dalla data dei singoli esborsi, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 284,67 per spese
[...] vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa;
3) condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in € 382,00 per
[...] spese vive ed € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa;
4) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica, come liquidate in primo grado, a carico del . Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
21/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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