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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/08/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott. Diego Dinardo - Giudice –
Dott.ssa Renata Russo - Giudice relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 2591/2019, avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA
, (CF: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente e IA (Na) alla via Selva n.57, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione per querela di falso dall'avv. Francesco Esposito (CF: ), presso il cui C.F._2 studio in Nola (Na) alla via Nicola DE Lucia n.5, elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
(CF: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Scagliola (CF: ) e Francesco C.F._4 CP_2
(CF: in virtù di procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._5 studio dei difensori sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Fiore n.32 (ai sensi dell'art. 176 comma 2 cpc dichiarano di voler ricevere le comunicazioni dalla cancelleria al fax n.338.06605828 ovvero agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
CONVENUTA
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]in Controparte_3
Contrada Ravi c.a.p. 81051;
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
(CF: nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._6 rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Piccirillo (CF: ) presso il cui studio in Santa C.F._7
Maria Capua Vetere alla piazza Mazzini n.45 è elettivamente domiciliato;
(CF: !&H501V) nato a [...] il [...] e residente in Pietravairano CP_5 C.F._8 alla San Michele n.1, rappresentato e difeso (come da procura in calce all'atto di costituzione) dall'avv.
Costantino Parisi (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi C.F._9 sito in Vairano Patenora fraz. Vairano Scalo alla via Abruzzi n.90.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusive di discussione depositate.
Per il P.M.: conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo con l'adozione dei provvedimenti già disposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Premessa sistematica nel genetico atto di citazione per querela di falso ha dedotto di aver ricevuto in data 30.01.2019, Parte_1 in veste di acquirente di un terreno non edificabile acquisito nell'anno 2012, un atto (segnatamente indicato al
n.2012[...]) da parte della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza delle agevolazioni fiscali concesse all'acquirente atteso che la stessa, prima del decorso del termine di anni cinque dall'acquisto, più precisamente in data 05.05.2016, aveva concesso in fitto il predetto “fondo agevolato”, venendo meno all'obbligo di coltivarlo in prima persona per almeno cinque anni. Nel predetto atto si indicavano gli estremi del contratto di fitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 22.06.2016 al numero
6046 serie 3T.
L'attrice, assumendo di non aver mai sottoscritto alcun atto di locazione del predetto fondo, avanzava in data
01.02.2019 istanza di accesso agli atti per acquisire la copia conforme del richiamato contratto di fitto;
in data
04.02.2019, la Agenzia delle Entrate comunicava di essere in possesso della denuncia cumulativa dei contratti di affitto dei fondi rustici, trasmessa per via telematica, ma non del contratto di affitto stesso (non depositato); nell'occasione indicava il nominativo del conduttore, nonché il nominativo del Controparte_3 professionista che si era occupato della trasmissione telematica, dott.ssa , commercialista. Controparte_1
L'attrice citava dunque in giudizio e , chiedendo di dichiarare la Controparte_3 Controparte_1 falsità, ideologica e materiale, del contratto di affitto di fondo rustico registrato presso l'Ufficio territoriale della
Agenzia delle Entrate di Caserta in data 22.06.2016 al numero 6046 serie 3T. Il convenuto regolarmente citato, rimaneva contumace mentre si costituiva in Controparte_3 giudizio la dott.ssa con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo ex Controparte_1 art. 269 cpc;
in via preliminare la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva poiché la stessa si era occupata della sola trasmissione di file di denunce cumulative in ossequio al disposto dell'art. 13 legge 431/98 attraverso il canale Entratel;
la convenuta evidenziava che la sottoscrizione del contratto non era avvenuta alla sua presenza ma che la stessa aveva ricevuto la copia del contratto di locazione, in uno alla copia del documento di riconoscimento del conduttore dal dott. intermediario, che aveva CP_3 Controparte_4 regolarmente sottoscritto lettera di incarico professionale alla convenuta richiedendo la trasmissione telematica di denunce cumulative di affitti di fondi rustici già predisposte e sottoscritte presso lo studio del dott. CP_4 quest'ultimo, inoltre, così come riportato espressamente nel mandato conferito e sottoscritto, esonerava la convenuta da qualsivoglia responsabilità professionale in ordine alla verifica della documentazione CP_1 trasmessa. La convenuta evidenziava inoltre che con vi era un rapporto fiduciario (depositando Controparte_4 fatture onde comprovare la regolarità dei loro rapporti professionali) e, quindi, in ragione di ciò, alcuna percezione avrebbe potuto avere della falsità della documentazione consegnata dal La convenuta CP_4 CP_1 evidenziava inoltre che il conduttore con protocollo n.0064625 del 08.08.2016 aveva Controparte_3 trasmesso la risoluzione anticipata di contratto di cui alla denunzia cumulativa di contratti di fondi rustici;
la stessa convenuta richiedeva la chiamata in causa del dott. al fine di essere garantita e manlevata Controparte_4 da qualsivoglia responsabilità, così come pattuito nella lettera di incarico del 04.01.2016.
Ammessa dal Tribunale la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il dott. ;nella Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata in causa del terzo questi in via preliminare eccepiva la inammissibilità e/o nullità della querela di falso prodotta, evidenziando che ai sensi dell'art. 221 cpc dovevano essere tassativamente indicati tutti gli elementi e le prove della falsità , non potendo alcun altro elemento essere introdotto nel corso del giudizio.; eccepiva, sempre in via preliminare, la inammissibilità della domanda atteso che la parte attrice avrebbe richiesto l'accertamento della falsità ideologica dell'atto ma, trattandosi di scrittura privata, la falsità eccepita doveva limitarsi a quella materiale e alla provenienza dell'atto. Nel merito eccepiva dapprima la prorpia estranietà alla vicenda e dunque il difetto di titolarità passiva, non essendovi alcun collegamento tra la propria persona e l'atto impugnato, trattandosi egli stesso di mero intermediario. Chiedeva di essere autorizzato a citare il terzo, ovvero il dott. con cui CP_5 aveva avuto rapporti di lavoro quale consulente di aziende agricole;
esponeva che, a titolo amicale, utilizzava lo studio ed i relativi strumenti informatici del dott. e la dott.ssa aveva chiesto al dott. di CP_4 CP_1 CP_4 intercedere con la commercialista per la trasmissione della documentazione, tra cui il contratto di fitto di fondo rustico oggetto di querela di falso. Il dott precisava di riconoscere la grafia del nell'atto inviato CP_4 CP_5 all'Agenzia delle Entratee;
chiedeva quindi di essere autorizzato alla chiamata in causa del dott. e, CP_5 nel merito, richiedeva di dichiarare inammissibile o nulla la querela per i motivi esposti ovvero di rigettarla.
Autorizzata la citazione, si costituiva in giudizio nella comparsa depositata questi dapprima CP_5 richiedeva in via preliminare di dichiarare la inammissibilità della domanda di manleva avanzata dal CP_4 nei propri confronti, domanda da ritenersi inammissibile in assenza di alcuna richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice la quale aveva richiesto di accertare la sola falsità del contratto di fitto ma non aveva avanzato alcuna richiesta risarcitoria.;chiedeva di ritenere nulla o inammissibile la querela di falso stante la mancanza di elencazione tassativa degli elementi per ritenere falso il contratto di fitto (in violazione a quanto statuito dal
221 comma 2^ cpc) ovvero di dichiarare inammissibile la domanda avanzata poiché era stata richiesta di accertare la falsità ideologica dell'atto sebbene, trattandosi di scrittura privata, poteva essere accertata la sola falsità materiale dello stesso ma non anche la falsità ideologica. Nel merito , evidenziava di non avere posto in essere alcuna condotta ovvero responsabilità nella falsità dell'atto in questione atteso che lui stesso lo aveva ricevuto dalDel suo cliente, che gli aveva consegnato tutta la documentazione già completa Controparte_3 chiedendone la semplice trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Confermava quanto ricostruito dal dott. CP_4 ovvero di aver lui stesso ricevuto la documentazione dal e di aver richiesto al di portarla CP_3 CP_4 alla dott.ssa al fine di provvedere all'inoltro alla Agenzia delle Entrate. Avanzava poi domanda CP_1 riconvenzionale nei confronti del convenuto volta a essere manlevato e/o garantito da Controparte_3 quest'ultimo in caso di accoglimento per qualsivoglia titolo ragione, totale o parziale della domanda.
Nella espletata istruttoria si disponeva il sequestro del contratto di fitto oggetto di querela di falso nonché veniva nominato TU (nella persona della dott.ssa ) al fine di espletare perizia grafologica onde Persona_1 verificare la autenticità della firma apposta in calce al contratto di fitto e la sua riconducibilità alla attrice.
Esaurita quindi l'istruttoria, la causa era assegnata in decisione e quindi rimessa al Collegio all'esito della udienza del 05.05.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc con la concessione dei termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e di replica (giorni 60+20) e con riserva di riferire al Collegio.
§ Profili preliminari
1. Preliminarmente va dato atto che il presente fascicolo, iscritto nell'anno 2019, perveniva allo scrivente relatore solamente in data 12.7.2022, con decreto del Presidente del Tribunale del 7.7.2022; dunque, a seguito dell'istruttoria condotta dai precedenti Giudici assegnatari del procedimento.
2. Va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato in giudizio con atto Controparte_3 di citazione notificato a cura della parte attrice.
Sempre in via preliminare, va osservato come in tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il
P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27402 del 29 ottobre 2018).
Nel procedimento in esame, risulta agli atti la comunicazione al P.M., la memoria dallo stesso depositata in data 27.1.2022 e le conclusioni dallo stesso rassegnate in data 21.5.2025, volte all'accoglimento del ricorso introduttivo con l'adozione dei provvedimenti già disposti. 3. In tema di querela di falso, va osservato che ai sensi dell'art. 221 comma 1 c.p.c. essa “può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.
È noto che l'art. 2700 c.c. stabilisce che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La scrittura privata, invece, ai sensi dell'art. 2702 c.c. “fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. La querela di falso costituisce dunque il rimedio che l'ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere il collegamento con colui che appare essere il suo autore. Non assume dunque rilievo il contenuto della scrittura perché ad esso l'art. 2702
c.c. non attribuisce il valore di piena prova sicché non è rilevante la circostanza che si tratti di una dichiarazione di volontà oppure di una dichiarazione di scienza. In altre parole, il riconoscimento tacito di una scrittura privata, ai sensi del'art. 215 c.p.c. e la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità. La querela di falso
è dunque esperibile nel caso di falsità materiale della scrittura privata al fine di scindere il collegamento quanto alla provenienza tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (cfr. sul punto Cass. sez. V ordinanza n.24841 del 06.11.2020 ; da ultimo Cass. sezione I n. 35649 del 05.12.2022).
§ Sulla proposta querela di falso
4. Passando al caso di specie, l'attrice ha avanzato la querela di falso nei limiti dell'accertamento della falsità materiale del contratto di fitto indicato in atti, ovvero in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione dello stesso alla medesima.
Nello specifico, ha domandato dichiararsi la falsità del contratto di fitto di fondo rustico Parte_1 registrato presso l'ufficio territoriale Agenzia delle Entrate di Caserta in data 22.06.2016 al numero
6046 serie 3T. A sostegno della domanda ha sostenuto pervicacemente di non aver mai concesso in locazione tale fondo, disconoscendo in maniera ferma la sottoscrizione in calce al predetto contratto, precisando di non essere riuscita a reperire il documento poiché non trasmesso dalla Agenzia delle
Entrate.
La domanda è stata dunque avanzata al fine di scindere il collegamento quanto alla provenienza tra dichiarazione e sottoscrizione.
5. Ritiene il Collegio che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente (cfr. per questi rilievi Cass.
12002/2014; Cass. 17214/2016). Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr. Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia ed al suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica - che il giudice può e deve compiere d'ufficio - in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in una affermazione di un principio, di massima o accademica, imponendo invece che essa sia, necessariamente, idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. 14574/2010).
5.1. Tanto doverosamente premesso, la prima questione essenziale da trattare attiene all'eccepito difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
5.2. I convenuti costituiti hanno contestato – ciascuno per le rispettive ragioni - la propria legittimazione passiva, assumendo che la domanda andasse rivolta all'ente Agenzia delle Entrate, quale soggetto emanante l'atto indicato al n.2012[...], avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza delle agevolazioni fiscali concesse all'acquirente.
Ebbene, sul punto va ricordato il principio secondo cui nel procedimento per querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr: Cass n. 330/1967;
Cass. n. 223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del
17.07.2019). Dunque, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è il soggetto che intenda avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione, non già chi in concreto non intenda avvalersene ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità (sul punto cfr. Cass
.19281 del 17.07.2019 ; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sentenza n.1441 del 23.02.2023;
Trib. di Napoli sentenza n. 867 del 25.01.2023).
Ancora, in tema di querela di falso civile, la legittimazione passiva spetta al soggetto che abbia interesse a valersi del documento per fondare una pretesa, a prescindere dall'identità dell'autore del falso. Proprio per effetto della natura e dell'oggetto della querela di falso, tale giudizio non può essere rivolto nei confronti dell'autore della supposta falsificazione dell'atto pubblico, ma solo- perché loscopo di tale giudizio consiste nell'accertamento della falsità o meno di tale atto dotato dell'efficacia attribuitagli dall'art. 2700 c.c. - nei riguardi dell'Amministrazione (dalla quale il pubblico uficiale dipende) che ha interesse ad avvalersi dell'eficacia probatoria dell'atto pubblico stesso, ragion per cui l'unica parte passivamente legittimata era, nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie,
è evidente che, proprio in virtù dell'impostazione in cui era stato strutturato l'originario atto avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza delle agevolazioni fiscali concesse all'acquirente, quest'ultima rivestisse la qualità di partenecessaria.
Dunque, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile, quindi, è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del supposto falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio, sempreche non siano stati propriamente citati direttamente in giudizio dal querelante (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 14.2.2024, n. 4036).
L'eccezione è dunque fondata, in quanto la domanda andava rivolta nei riguardi dell'
[...]
. Controparte_6
Alla stregua della medesima motivazione deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti di tutte le parti processuali, ovvero della convenuta del conventuo Controparte_1 [...]
e dei terzi chiamati e atteso che, tutti questi, al più, Controparte_3 Controparte_4 CP_5 potrebbero aver “concorso nella falsità” ma, per giurisprudenza costante, tali soggetti non possono essere ritenuti legittimati passivi rispetto alla querela di falso civile.
L'accoglimento dell'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva comporta l'assorbimento delle domande di manleva avanzata verso e da quest'ultimo verso , Controparte_4 CP_5 implicitaente assorbite nella richiamata statuizione.
§ Le spese di lite
6. In ordine alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la loro compensazione. In particolare, il Collegio ravvisa le circostanze previste all'art. 92 c.p.c nelle risultanze della disposta consulenza tecnica, dove tra le firme confrontate sono emerse discordanze di natura sostanziale tali da non consentire di attribuire, in termini di certezza, la firma oggetto di verifica alla mano della signora (il giudizio è espresso dal ctu a pag. 25 dell'elaborato). Parte_1
Le spese di ctu vanno poste a carico di parte attrice, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda r.g.n. 2591/2019 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_3
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva del conventuo della Controparte_3 convenuta e dei terzi chiamati e;
Controparte_1 Controparte_4 CP_5
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice. Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 30.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Renata Russo
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott. Diego Dinardo - Giudice –
Dott.ssa Renata Russo - Giudice relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 2591/2019, avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA
, (CF: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente e IA (Na) alla via Selva n.57, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione per querela di falso dall'avv. Francesco Esposito (CF: ), presso il cui C.F._2 studio in Nola (Na) alla via Nicola DE Lucia n.5, elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
(CF: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Scagliola (CF: ) e Francesco C.F._4 CP_2
(CF: in virtù di procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._5 studio dei difensori sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Fiore n.32 (ai sensi dell'art. 176 comma 2 cpc dichiarano di voler ricevere le comunicazioni dalla cancelleria al fax n.338.06605828 ovvero agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
CONVENUTA
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]in Controparte_3
Contrada Ravi c.a.p. 81051;
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
(CF: nato a [...] il [...], Controparte_4 C.F._6 rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Piccirillo (CF: ) presso il cui studio in Santa C.F._7
Maria Capua Vetere alla piazza Mazzini n.45 è elettivamente domiciliato;
(CF: !&H501V) nato a [...] il [...] e residente in Pietravairano CP_5 C.F._8 alla San Michele n.1, rappresentato e difeso (come da procura in calce all'atto di costituzione) dall'avv.
Costantino Parisi (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi C.F._9 sito in Vairano Patenora fraz. Vairano Scalo alla via Abruzzi n.90.
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusive di discussione depositate.
Per il P.M.: conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo con l'adozione dei provvedimenti già disposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Premessa sistematica nel genetico atto di citazione per querela di falso ha dedotto di aver ricevuto in data 30.01.2019, Parte_1 in veste di acquirente di un terreno non edificabile acquisito nell'anno 2012, un atto (segnatamente indicato al
n.2012[...]) da parte della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza delle agevolazioni fiscali concesse all'acquirente atteso che la stessa, prima del decorso del termine di anni cinque dall'acquisto, più precisamente in data 05.05.2016, aveva concesso in fitto il predetto “fondo agevolato”, venendo meno all'obbligo di coltivarlo in prima persona per almeno cinque anni. Nel predetto atto si indicavano gli estremi del contratto di fitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 22.06.2016 al numero
6046 serie 3T.
L'attrice, assumendo di non aver mai sottoscritto alcun atto di locazione del predetto fondo, avanzava in data
01.02.2019 istanza di accesso agli atti per acquisire la copia conforme del richiamato contratto di fitto;
in data
04.02.2019, la Agenzia delle Entrate comunicava di essere in possesso della denuncia cumulativa dei contratti di affitto dei fondi rustici, trasmessa per via telematica, ma non del contratto di affitto stesso (non depositato); nell'occasione indicava il nominativo del conduttore, nonché il nominativo del Controparte_3 professionista che si era occupato della trasmissione telematica, dott.ssa , commercialista. Controparte_1
L'attrice citava dunque in giudizio e , chiedendo di dichiarare la Controparte_3 Controparte_1 falsità, ideologica e materiale, del contratto di affitto di fondo rustico registrato presso l'Ufficio territoriale della
Agenzia delle Entrate di Caserta in data 22.06.2016 al numero 6046 serie 3T. Il convenuto regolarmente citato, rimaneva contumace mentre si costituiva in Controparte_3 giudizio la dott.ssa con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo ex Controparte_1 art. 269 cpc;
in via preliminare la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva poiché la stessa si era occupata della sola trasmissione di file di denunce cumulative in ossequio al disposto dell'art. 13 legge 431/98 attraverso il canale Entratel;
la convenuta evidenziava che la sottoscrizione del contratto non era avvenuta alla sua presenza ma che la stessa aveva ricevuto la copia del contratto di locazione, in uno alla copia del documento di riconoscimento del conduttore dal dott. intermediario, che aveva CP_3 Controparte_4 regolarmente sottoscritto lettera di incarico professionale alla convenuta richiedendo la trasmissione telematica di denunce cumulative di affitti di fondi rustici già predisposte e sottoscritte presso lo studio del dott. CP_4 quest'ultimo, inoltre, così come riportato espressamente nel mandato conferito e sottoscritto, esonerava la convenuta da qualsivoglia responsabilità professionale in ordine alla verifica della documentazione CP_1 trasmessa. La convenuta evidenziava inoltre che con vi era un rapporto fiduciario (depositando Controparte_4 fatture onde comprovare la regolarità dei loro rapporti professionali) e, quindi, in ragione di ciò, alcuna percezione avrebbe potuto avere della falsità della documentazione consegnata dal La convenuta CP_4 CP_1 evidenziava inoltre che il conduttore con protocollo n.0064625 del 08.08.2016 aveva Controparte_3 trasmesso la risoluzione anticipata di contratto di cui alla denunzia cumulativa di contratti di fondi rustici;
la stessa convenuta richiedeva la chiamata in causa del dott. al fine di essere garantita e manlevata Controparte_4 da qualsivoglia responsabilità, così come pattuito nella lettera di incarico del 04.01.2016.
Ammessa dal Tribunale la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il dott. ;nella Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di chiamata in causa del terzo questi in via preliminare eccepiva la inammissibilità e/o nullità della querela di falso prodotta, evidenziando che ai sensi dell'art. 221 cpc dovevano essere tassativamente indicati tutti gli elementi e le prove della falsità , non potendo alcun altro elemento essere introdotto nel corso del giudizio.; eccepiva, sempre in via preliminare, la inammissibilità della domanda atteso che la parte attrice avrebbe richiesto l'accertamento della falsità ideologica dell'atto ma, trattandosi di scrittura privata, la falsità eccepita doveva limitarsi a quella materiale e alla provenienza dell'atto. Nel merito eccepiva dapprima la prorpia estranietà alla vicenda e dunque il difetto di titolarità passiva, non essendovi alcun collegamento tra la propria persona e l'atto impugnato, trattandosi egli stesso di mero intermediario. Chiedeva di essere autorizzato a citare il terzo, ovvero il dott. con cui CP_5 aveva avuto rapporti di lavoro quale consulente di aziende agricole;
esponeva che, a titolo amicale, utilizzava lo studio ed i relativi strumenti informatici del dott. e la dott.ssa aveva chiesto al dott. di CP_4 CP_1 CP_4 intercedere con la commercialista per la trasmissione della documentazione, tra cui il contratto di fitto di fondo rustico oggetto di querela di falso. Il dott precisava di riconoscere la grafia del nell'atto inviato CP_4 CP_5 all'Agenzia delle Entratee;
chiedeva quindi di essere autorizzato alla chiamata in causa del dott. e, CP_5 nel merito, richiedeva di dichiarare inammissibile o nulla la querela per i motivi esposti ovvero di rigettarla.
Autorizzata la citazione, si costituiva in giudizio nella comparsa depositata questi dapprima CP_5 richiedeva in via preliminare di dichiarare la inammissibilità della domanda di manleva avanzata dal CP_4 nei propri confronti, domanda da ritenersi inammissibile in assenza di alcuna richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice la quale aveva richiesto di accertare la sola falsità del contratto di fitto ma non aveva avanzato alcuna richiesta risarcitoria.;chiedeva di ritenere nulla o inammissibile la querela di falso stante la mancanza di elencazione tassativa degli elementi per ritenere falso il contratto di fitto (in violazione a quanto statuito dal
221 comma 2^ cpc) ovvero di dichiarare inammissibile la domanda avanzata poiché era stata richiesta di accertare la falsità ideologica dell'atto sebbene, trattandosi di scrittura privata, poteva essere accertata la sola falsità materiale dello stesso ma non anche la falsità ideologica. Nel merito , evidenziava di non avere posto in essere alcuna condotta ovvero responsabilità nella falsità dell'atto in questione atteso che lui stesso lo aveva ricevuto dalDel suo cliente, che gli aveva consegnato tutta la documentazione già completa Controparte_3 chiedendone la semplice trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Confermava quanto ricostruito dal dott. CP_4 ovvero di aver lui stesso ricevuto la documentazione dal e di aver richiesto al di portarla CP_3 CP_4 alla dott.ssa al fine di provvedere all'inoltro alla Agenzia delle Entrate. Avanzava poi domanda CP_1 riconvenzionale nei confronti del convenuto volta a essere manlevato e/o garantito da Controparte_3 quest'ultimo in caso di accoglimento per qualsivoglia titolo ragione, totale o parziale della domanda.
Nella espletata istruttoria si disponeva il sequestro del contratto di fitto oggetto di querela di falso nonché veniva nominato TU (nella persona della dott.ssa ) al fine di espletare perizia grafologica onde Persona_1 verificare la autenticità della firma apposta in calce al contratto di fitto e la sua riconducibilità alla attrice.
Esaurita quindi l'istruttoria, la causa era assegnata in decisione e quindi rimessa al Collegio all'esito della udienza del 05.05.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc con la concessione dei termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e di replica (giorni 60+20) e con riserva di riferire al Collegio.
§ Profili preliminari
1. Preliminarmente va dato atto che il presente fascicolo, iscritto nell'anno 2019, perveniva allo scrivente relatore solamente in data 12.7.2022, con decreto del Presidente del Tribunale del 7.7.2022; dunque, a seguito dell'istruttoria condotta dai precedenti Giudici assegnatari del procedimento.
2. Va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato in giudizio con atto Controparte_3 di citazione notificato a cura della parte attrice.
Sempre in via preliminare, va osservato come in tema d'intervento obbligatorio del P.M., ai fini della validità del procedimento per querela di falso non sono necessarie né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il
P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27402 del 29 ottobre 2018).
Nel procedimento in esame, risulta agli atti la comunicazione al P.M., la memoria dallo stesso depositata in data 27.1.2022 e le conclusioni dallo stesso rassegnate in data 21.5.2025, volte all'accoglimento del ricorso introduttivo con l'adozione dei provvedimenti già disposti. 3. In tema di querela di falso, va osservato che ai sensi dell'art. 221 comma 1 c.p.c. essa “può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.
È noto che l'art. 2700 c.c. stabilisce che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La scrittura privata, invece, ai sensi dell'art. 2702 c.c. “fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. La querela di falso costituisce dunque il rimedio che l'ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere il collegamento con colui che appare essere il suo autore. Non assume dunque rilievo il contenuto della scrittura perché ad esso l'art. 2702
c.c. non attribuisce il valore di piena prova sicché non è rilevante la circostanza che si tratti di una dichiarazione di volontà oppure di una dichiarazione di scienza. In altre parole, il riconoscimento tacito di una scrittura privata, ai sensi del'art. 215 c.p.c. e la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità. La querela di falso
è dunque esperibile nel caso di falsità materiale della scrittura privata al fine di scindere il collegamento quanto alla provenienza tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato (cfr. sul punto Cass. sez. V ordinanza n.24841 del 06.11.2020 ; da ultimo Cass. sezione I n. 35649 del 05.12.2022).
§ Sulla proposta querela di falso
4. Passando al caso di specie, l'attrice ha avanzato la querela di falso nei limiti dell'accertamento della falsità materiale del contratto di fitto indicato in atti, ovvero in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione dello stesso alla medesima.
Nello specifico, ha domandato dichiararsi la falsità del contratto di fitto di fondo rustico Parte_1 registrato presso l'ufficio territoriale Agenzia delle Entrate di Caserta in data 22.06.2016 al numero
6046 serie 3T. A sostegno della domanda ha sostenuto pervicacemente di non aver mai concesso in locazione tale fondo, disconoscendo in maniera ferma la sottoscrizione in calce al predetto contratto, precisando di non essere riuscita a reperire il documento poiché non trasmesso dalla Agenzia delle
Entrate.
La domanda è stata dunque avanzata al fine di scindere il collegamento quanto alla provenienza tra dichiarazione e sottoscrizione.
5. Ritiene il Collegio che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente (cfr. per questi rilievi Cass.
12002/2014; Cass. 17214/2016). Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr. Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia ed al suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica - che il giudice può e deve compiere d'ufficio - in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in una affermazione di un principio, di massima o accademica, imponendo invece che essa sia, necessariamente, idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. 14574/2010).
5.1. Tanto doverosamente premesso, la prima questione essenziale da trattare attiene all'eccepito difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
5.2. I convenuti costituiti hanno contestato – ciascuno per le rispettive ragioni - la propria legittimazione passiva, assumendo che la domanda andasse rivolta all'ente Agenzia delle Entrate, quale soggetto emanante l'atto indicato al n.2012[...], avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza delle agevolazioni fiscali concesse all'acquirente.
Ebbene, sul punto va ricordato il principio secondo cui nel procedimento per querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (cfr: Cass n. 330/1967;
Cass. n. 223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n. 19281 del
17.07.2019). Dunque, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è il soggetto che intenda avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione, non già chi in concreto non intenda avvalersene ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità (sul punto cfr. Cass
.19281 del 17.07.2019 ; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sentenza n.1441 del 23.02.2023;
Trib. di Napoli sentenza n. 867 del 25.01.2023).
Ancora, in tema di querela di falso civile, la legittimazione passiva spetta al soggetto che abbia interesse a valersi del documento per fondare una pretesa, a prescindere dall'identità dell'autore del falso. Proprio per effetto della natura e dell'oggetto della querela di falso, tale giudizio non può essere rivolto nei confronti dell'autore della supposta falsificazione dell'atto pubblico, ma solo- perché loscopo di tale giudizio consiste nell'accertamento della falsità o meno di tale atto dotato dell'efficacia attribuitagli dall'art. 2700 c.c. - nei riguardi dell'Amministrazione (dalla quale il pubblico uficiale dipende) che ha interesse ad avvalersi dell'eficacia probatoria dell'atto pubblico stesso, ragion per cui l'unica parte passivamente legittimata era, nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie,
è evidente che, proprio in virtù dell'impostazione in cui era stato strutturato l'originario atto avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza delle agevolazioni fiscali concesse all'acquirente, quest'ultima rivestisse la qualità di partenecessaria.
Dunque, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile, quindi, è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del supposto falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio, sempreche non siano stati propriamente citati direttamente in giudizio dal querelante (da ultimo, cfr. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 14.2.2024, n. 4036).
L'eccezione è dunque fondata, in quanto la domanda andava rivolta nei riguardi dell'
[...]
. Controparte_6
Alla stregua della medesima motivazione deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti di tutte le parti processuali, ovvero della convenuta del conventuo Controparte_1 [...]
e dei terzi chiamati e atteso che, tutti questi, al più, Controparte_3 Controparte_4 CP_5 potrebbero aver “concorso nella falsità” ma, per giurisprudenza costante, tali soggetti non possono essere ritenuti legittimati passivi rispetto alla querela di falso civile.
L'accoglimento dell'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva comporta l'assorbimento delle domande di manleva avanzata verso e da quest'ultimo verso , Controparte_4 CP_5 implicitaente assorbite nella richiamata statuizione.
§ Le spese di lite
6. In ordine alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la loro compensazione. In particolare, il Collegio ravvisa le circostanze previste all'art. 92 c.p.c nelle risultanze della disposta consulenza tecnica, dove tra le firme confrontate sono emerse discordanze di natura sostanziale tali da non consentire di attribuire, in termini di certezza, la firma oggetto di verifica alla mano della signora (il giudizio è espresso dal ctu a pag. 25 dell'elaborato). Parte_1
Le spese di ctu vanno poste a carico di parte attrice, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda r.g.n. 2591/2019 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_3
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva del conventuo della Controparte_3 convenuta e dei terzi chiamati e;
Controparte_1 Controparte_4 CP_5
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice. Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 30.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Renata Russo
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio