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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2060/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'avv. Daniele Drago, giusta procura in atti;
- ricorrenti –
dei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F.: ) P_ C.F._3
- resistente –
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 14/11/2024, sulle conclusioni precisate come in atti;
OGGETTO: INTERDIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.2024, gli odierni ricorrenti, madre e fratello di P_
(unici parenti prossimi in vita, essendo il padre dell'interdicenda deceduto il 6.5.2015),
[...] hanno chiesto a Questo Tribunale di pronunciarne l'interdizione, assumendo che costei sia incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, essendo affetta da “schizofrenia paranoidea in fase difettuale” per la quale è stata dichiarata invalida al 100% e portatrice di
Handicap in situazione di gravità.
Fissata l'udienza di comparizione dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 712 c.p.c., in data 14/11/2024 sono comparsi e , assistiti dal loro Parte_1 Parte_2
procuratore, che hanno confermato quanto sostenuto in ricorso e hanno chiesto di procedere all'esame dell'interdicenda all'interno dell'autovettura, in considerazione dell'impossibilità per di raggiungere l'Ufficio del Giudice. P_
Dall'esame dell'interdicenda, che ha risposto esattamente ma con voce flebile, quasi impercettibile, alle domande del Giudice, è emerso che la stessa interagisce appena con il mondo esterno;
il suo aspetto è risultato particolarmente dimesso e le condizioni igieniche manifestamente precarie, essendosi appurato che la stessa non aveva avuto in tale circostanza il controllo sfinterico.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa è stata rimessa al Collegio, che la decide sulle conclusioni precisate come in atti.
Il Pubblico Ministero in sede ha apposto il proprio visto.
****
Non ricorrono nella specie i presupposti per l'interdizione, pur avendo l'istruttoria condotta in corso di causa senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore di . P_
Dai documenti in atti risulta infatti che la parte resistente è affetta da “schizofrenia paranoidea in fase difettuale con ripetuti pousses” e che la patologia determina disabilità di grado elevato ed invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. certificato commissione medica per l'accertamento dell'handicap a seguito di visita del 20/06/2016).
Orbene, in ordine all'individuazione della misura più adeguata alla tutela del soggetto debole, occorre chiarire che il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di extrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto, con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il
Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 4866/2010).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità della patologia, bensì in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è pertanto qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, bensì, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mira a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione
(cfr. Cass. Civ., sez. I, n.18171/2013; n. 22332/2011; n. 9628/2009)
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto - quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. - consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva (anche sul piano etico-sociale) misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
Di contro, può ritenersi applicabile la misura dell'interdizione nel caso in cui il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, anche alla luce dell'eventuale ingente entità del patrimonio del beneficiario, o nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, o comunque allorché si ritenga che lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione sia l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede (Cass. n. 13584/2006 cit. supra).
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione per la tutelanda, la quale versava peraltro in condizioni igieniche precarie innanzi al Giudice istruttore nel corso dell'esame, va osservato che ella ha comunque risposto correttamente, pu con tono flebile, alle semplici domande postele e risulta inserita in una rete familiare di protezione, risultando assistita dall'intera famiglia (in particolare dalla madre e dal fratello).
Non emerge, inoltre, che la tutelanda possa essere di nocumento ad altri né che la stessa rifiuti le cure cui deve essere sottoposta.
A ciò si aggiunga che non è stata dedotta la titolarità di patrimonio immobiliare.
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, il Collegio ritiene quindi non giustificata la misura dell'interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostegno, consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse della beneficiaria, considerata la semplicità delle operazioni da svolgere.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Collegio rigetta la richiesta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per l'adeguata protezione del soggetto debole, risultando l'obiettivo di tutela perseguibile in modo parimenti efficace mediante il più agile, flessibile e meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno, trasmettendo gli atti al Giudice
Tutelare in sede, per quanto di sua competenza.
Va infine nominato, in via provvisoria, un amministratore di sostegno, nella persona del ricorrente nato a [...] il [...], come da concorde Parte_2
richiesta dei ricorrenti.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, nella contumacia della resistente, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: RIGETTA la domanda di interdizione proposta nei confronti di nata a P_
OR il 4.9.1973 (C.F.: ) e residente nella via Tenente C.F._3
Alessandrello n. 130 a OR;
NOMINA, in via provvisoria nato a [...] il [...], Parte_2
quale amministratore di sostegno di P_
MANDA la Cancelleria di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza;
DISPONE che le spese processuali rimangano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
10.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'avv. Daniele Drago, giusta procura in atti;
- ricorrenti –
dei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F.: ) P_ C.F._3
- resistente –
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza del 14/11/2024, sulle conclusioni precisate come in atti;
OGGETTO: INTERDIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.2024, gli odierni ricorrenti, madre e fratello di P_
(unici parenti prossimi in vita, essendo il padre dell'interdicenda deceduto il 6.5.2015),
[...] hanno chiesto a Questo Tribunale di pronunciarne l'interdizione, assumendo che costei sia incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, essendo affetta da “schizofrenia paranoidea in fase difettuale” per la quale è stata dichiarata invalida al 100% e portatrice di
Handicap in situazione di gravità.
Fissata l'udienza di comparizione dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 712 c.p.c., in data 14/11/2024 sono comparsi e , assistiti dal loro Parte_1 Parte_2
procuratore, che hanno confermato quanto sostenuto in ricorso e hanno chiesto di procedere all'esame dell'interdicenda all'interno dell'autovettura, in considerazione dell'impossibilità per di raggiungere l'Ufficio del Giudice. P_
Dall'esame dell'interdicenda, che ha risposto esattamente ma con voce flebile, quasi impercettibile, alle domande del Giudice, è emerso che la stessa interagisce appena con il mondo esterno;
il suo aspetto è risultato particolarmente dimesso e le condizioni igieniche manifestamente precarie, essendosi appurato che la stessa non aveva avuto in tale circostanza il controllo sfinterico.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa è stata rimessa al Collegio, che la decide sulle conclusioni precisate come in atti.
Il Pubblico Ministero in sede ha apposto il proprio visto.
****
Non ricorrono nella specie i presupposti per l'interdizione, pur avendo l'istruttoria condotta in corso di causa senza dubbio confermato la necessità di una misura di protezione in favore di . P_
Dai documenti in atti risulta infatti che la parte resistente è affetta da “schizofrenia paranoidea in fase difettuale con ripetuti pousses” e che la patologia determina disabilità di grado elevato ed invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. certificato commissione medica per l'accertamento dell'handicap a seguito di visita del 20/06/2016).
Orbene, in ordine all'individuazione della misura più adeguata alla tutela del soggetto debole, occorre chiarire che il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di extrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto, con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il
Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 4866/2010).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità della patologia, bensì in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è pertanto qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, bensì, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mira a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione
(cfr. Cass. Civ., sez. I, n.18171/2013; n. 22332/2011; n. 9628/2009)
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto - quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. - consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva (anche sul piano etico-sociale) misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
Di contro, può ritenersi applicabile la misura dell'interdizione nel caso in cui il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, anche alla luce dell'eventuale ingente entità del patrimonio del beneficiario, o nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, o comunque allorché si ritenga che lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione sia l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede (Cass. n. 13584/2006 cit. supra).
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione per la tutelanda, la quale versava peraltro in condizioni igieniche precarie innanzi al Giudice istruttore nel corso dell'esame, va osservato che ella ha comunque risposto correttamente, pu con tono flebile, alle semplici domande postele e risulta inserita in una rete familiare di protezione, risultando assistita dall'intera famiglia (in particolare dalla madre e dal fratello).
Non emerge, inoltre, che la tutelanda possa essere di nocumento ad altri né che la stessa rifiuti le cure cui deve essere sottoposta.
A ciò si aggiunga che non è stata dedotta la titolarità di patrimonio immobiliare.
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, il Collegio ritiene quindi non giustificata la misura dell'interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostegno, consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse della beneficiaria, considerata la semplicità delle operazioni da svolgere.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il Collegio rigetta la richiesta di interdizione, misura non necessaria nel caso in esame per l'adeguata protezione del soggetto debole, risultando l'obiettivo di tutela perseguibile in modo parimenti efficace mediante il più agile, flessibile e meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno, trasmettendo gli atti al Giudice
Tutelare in sede, per quanto di sua competenza.
Va infine nominato, in via provvisoria, un amministratore di sostegno, nella persona del ricorrente nato a [...] il [...], come da concorde Parte_2
richiesta dei ricorrenti.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, nella contumacia della resistente, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: RIGETTA la domanda di interdizione proposta nei confronti di nata a P_
OR il 4.9.1973 (C.F.: ) e residente nella via Tenente C.F._3
Alessandrello n. 130 a OR;
NOMINA, in via provvisoria nato a [...] il [...], Parte_2
quale amministratore di sostegno di P_
MANDA la Cancelleria di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza;
DISPONE che le spese processuali rimangano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
10.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti