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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2933/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2933/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/10 MILANO presso lo studio dell'avv. MARINONI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PADRE REGINALDO GIULIANI 33 LISSONE presso lo studio dell'avv. PAGANELLI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO e contro
pagina 1 di 3 .F. Controparte_2 P.IVA_2
.F. CP_3 C.F._2
.F. Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 83338/2024 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26/2/2025 parte appellante e parte resistente costituita CP_1
hanno concluso avanti al Consigliere Istruttore chiedendo dichiararsi
[...]
l'estinzione del giudizio, dando atto dell'intervenuta dichiarazione ex art. 306 cpc della rinuncia agli atti formalizzata dal e dell'accettazione da Parte_2 parte del resistente costituito CP_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE unitamente all' e a (ora CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_2
, quali titolari dell'intero capitale sociale dell' Immobiliare Villa Toys srl,
[...] hanno proposto opposizione ex art. 2797, comma 2, cod. civ. avanti al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa – contro l'intimazione di pagamento che aveva notificato in data 14/12/2018 nei Controparte_1 confronti di quale debitore di pegno sulla quota di Immobiliare Villa Toys CP_2 srl, e degli attori, quali terzi titolari delle quote di Villa Toys srl, acquistate in forza di atto sottoscritto in data 15/11/2020.
Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa - con la sentenza impugnata:
- ha rigettato l'opposizione e ha accertato il diritto in capo al di agire in via CP_1 esecutiva e di escutere il pegno sulle quote dell' Immobiliare Villa Toys srl;
- ha accolto la domanda ex art. 2798 cod. civ. assegnando al la titolarità delle CP_1 quote della predetta società;
- ha rigettato le ulteriori domande e regolamentato le spese di lite, ponendole in via solidale a carico degli attori, ivi comprese le anticipazioni della CTU.
Solo il previa autorizzazione ex art. 25 L.F. del G.D., ha Parte_2 interposto appello concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'invalidità dell'intimazione notificata dal e, comunque, l'insussistenza del diritto di CP_1 escutere il pegno. Instaurato il contraddittorio, si è costituito , concludendo per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per la sua infondatezza.
pagina 2 di 3 e l'impresa non si sono costituiti e, attesa la CP_2 CP_3 CP_4 regolarità delle notifiche dell'atto di appello in data 21/10/2024, ne viene dichiarata la contumacia. L'appellante non ha rassegnato conclusioni nei confronti di Parte_2
dell' e di CP_3 Controparte_4 CP_2
Alla prima udienza - presenti i Curatori fallimentari Controparte_5 Controparte_6
e unitamente all'appellato personalmente – il Controparte_7 CP_1 Parte_2 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 cpc e ha chiesto Parte_2 procedersi con la dichiarazione di estinzione del giudizio, a spese di lite compensate.
Parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti, aderendo alla CP_1 richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio a spese di lite compensate. La difesa del appellante ha depositato autorizzazione del G.D. a transigere Parte_2 la controversia ex art. 41 quarter comma L.F., datata 14/2/2025. Il Consigliere Istruttore, all'esito dell'udienza, ha riferito al Collegio che, nella composizione in epigrafe indicata, ha provveduto alla decisione della causa nell'odierna Camera di Consiglio. La Corte preso atto della regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti e della regolarità della dichiarazione di accettazione dell'appellato costituito, e dell'intervenuta autorizzazione del G.D. in precedenza richiamata, procede alla dichiarazione di estinzione del presente giudizio a spese di lite compensate, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello promosso dal Parte_2 avverso la sentenza n. 8338/2024 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa pubblicata in data 26/9/2024, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc;
2. dichiara le spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso in Milano il 26/2/2025 Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente Mariana Galioto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2933/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/10 MILANO presso lo studio dell'avv. MARINONI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PADRE REGINALDO GIULIANI 33 LISSONE presso lo studio dell'avv. PAGANELLI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATO e contro
pagina 1 di 3 .F. Controparte_2 P.IVA_2
.F. CP_3 C.F._2
.F. Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 83338/2024 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26/2/2025 parte appellante e parte resistente costituita CP_1
hanno concluso avanti al Consigliere Istruttore chiedendo dichiararsi
[...]
l'estinzione del giudizio, dando atto dell'intervenuta dichiarazione ex art. 306 cpc della rinuncia agli atti formalizzata dal e dell'accettazione da Parte_2 parte del resistente costituito CP_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE unitamente all' e a (ora CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_2
, quali titolari dell'intero capitale sociale dell' Immobiliare Villa Toys srl,
[...] hanno proposto opposizione ex art. 2797, comma 2, cod. civ. avanti al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa – contro l'intimazione di pagamento che aveva notificato in data 14/12/2018 nei Controparte_1 confronti di quale debitore di pegno sulla quota di Immobiliare Villa Toys CP_2 srl, e degli attori, quali terzi titolari delle quote di Villa Toys srl, acquistate in forza di atto sottoscritto in data 15/11/2020.
Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa - con la sentenza impugnata:
- ha rigettato l'opposizione e ha accertato il diritto in capo al di agire in via CP_1 esecutiva e di escutere il pegno sulle quote dell' Immobiliare Villa Toys srl;
- ha accolto la domanda ex art. 2798 cod. civ. assegnando al la titolarità delle CP_1 quote della predetta società;
- ha rigettato le ulteriori domande e regolamentato le spese di lite, ponendole in via solidale a carico degli attori, ivi comprese le anticipazioni della CTU.
Solo il previa autorizzazione ex art. 25 L.F. del G.D., ha Parte_2 interposto appello concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per l'invalidità dell'intimazione notificata dal e, comunque, l'insussistenza del diritto di CP_1 escutere il pegno. Instaurato il contraddittorio, si è costituito , concludendo per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per la sua infondatezza.
pagina 2 di 3 e l'impresa non si sono costituiti e, attesa la CP_2 CP_3 CP_4 regolarità delle notifiche dell'atto di appello in data 21/10/2024, ne viene dichiarata la contumacia. L'appellante non ha rassegnato conclusioni nei confronti di Parte_2
dell' e di CP_3 Controparte_4 CP_2
Alla prima udienza - presenti i Curatori fallimentari Controparte_5 Controparte_6
e unitamente all'appellato personalmente – il Controparte_7 CP_1 Parte_2 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 cpc e ha chiesto Parte_2 procedersi con la dichiarazione di estinzione del giudizio, a spese di lite compensate.
Parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti, aderendo alla CP_1 richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio a spese di lite compensate. La difesa del appellante ha depositato autorizzazione del G.D. a transigere Parte_2 la controversia ex art. 41 quarter comma L.F., datata 14/2/2025. Il Consigliere Istruttore, all'esito dell'udienza, ha riferito al Collegio che, nella composizione in epigrafe indicata, ha provveduto alla decisione della causa nell'odierna Camera di Consiglio. La Corte preso atto della regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti e della regolarità della dichiarazione di accettazione dell'appellato costituito, e dell'intervenuta autorizzazione del G.D. in precedenza richiamata, procede alla dichiarazione di estinzione del presente giudizio a spese di lite compensate, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello promosso dal Parte_2 avverso la sentenza n. 8338/2024 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa pubblicata in data 26/9/2024, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 cpc;
2. dichiara le spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso in Milano il 26/2/2025 Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente Mariana Galioto
pagina 3 di 3