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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4870/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4870/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIZZA JESSICA MICHELA, Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Carlo Bossi, 5 10100 Torino Italia, presso il difensore avv. RIZZA
JESSICA MICHELA
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARESCA LUISA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. MARESCA
LUISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Onorevole Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
NEL MERITO:
In via principale: visti: la L. n. 108 del 1996, l'art. 644 c.p., e gli artt. 1815 c.c. e 1419 c.c.:
pagina 1 di 10 Accertare e/o dichiarare la nullità dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento stipulato da parte attrice
(doc.1), nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, esclude la rimborsabilità di parte di costi per commissioni non maturate.
Accertare e/o dichiarare che il contratto di finanziamento stipulato da parte attrice (doc.1) prevede ed applica un Tasso Effettivo Globale – TEG - in caso di estinzione anticipata - superiore al tasso soglia di usura (TSU) vigente per il periodo di riferimento ed è quindi usurario, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Per l'effetto della violazione della normativa sull'usura: condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c., la convenuta a restituire a parte attrice le somme illegittimamente addebitate e percepite, per complessivi Euro 6.815,17, al netto delle somme già rimborsata come quantificate in narrativa, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
In via subordinata.
Accertare e/o dichiarare la nullità dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento stipulato da parte attrice
(doc.1) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, esclude la rimborsabilità di parte di costi per commissioni non maturate.
Accertare e/o dichiarare che, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n.
514165 (doc.1) la convenuta ha omesso di effettuare la corretta riduzione del “costo complessivo del credito” e conseguentemente ha omesso di restituire una quota di commissioni non maturate per Euro
2.366,14 in violazione dell'art. 125 sexies TUB, ratione temporis vigente.
Per l'effetto: condannare la convenuta a rimborsare a parte attrice la somma complessiva di Euro 2.366,14, al netto delle somme già rimborsate come quantificate in narrativa, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284, co, 4 c.c. dalla domanda.
In via istruttoria.
Convocare il CTU a chiarimenti sulle risultanze dell'indagine peritale e/o disporre l'integrazione della perizia;
Con vittoria di spese e competenze, anche di spese stragiudiziali di mediazione e di CTP, nonché di
CTU, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, CON DISTRAZIONE DELLE
STESSE IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DISTRATTARIO, ex art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 10 Per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
NEL MERITO
In via principale
1) rigettare le domande di parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
In via subordinata
Con 2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quanto alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione per le ragioni di cui alla narrativa o le altre ritenute di giustizia e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria con riferimento al rimborso della quota non maturata di tali commissioni;
IN OGNI CASO
3) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali al 15%, oltre oneri accessori di legge quali IVA e CA,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
riferendo di avere sottoscritto il 6.3.2011, con la convenuta, contratto di Controparte_1
finanziamento con cessione del quinto della pensione n. 514165 decorrente dal 1.4.2013. Specificava che il contratto prevedeva il finanziamento della somma complessiva di € 17.160,00, da rimborsare in n. 120 rate mensili, dell'importo di € 143,00 cadauna, pari al quinto del reddito mensile allora percepito dalla mutuataria e comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi, indicando un TAN del 4,70%, un TAEG del 17,82 % ed un TEG del 17,70 %; che l'importo del finanziamento era comprensivo dei seguenti costi: interessi (TAN): Euro 3.489,55, commissioni di attivazione: Euro
600,60, commissioni di gestione: Euro 1.724,20, oneri rete distributiva: Euro 2.574,00, spese di istruttoria: Euro 350,00, imposte e tasse: Euro 42,29; che il pagamento delle commissioni, per un importo complessivo di Euro 5.291,09 (comprensivo di imposte e tasse), era stato effettuato anticipatamente, all'atto dell'erogazione del credito e che l''importo erogato alla cliente, al netto dei costi e degli oneri di cui al precedente punto, ammontava a complessivi Euro 8.379,36; che il contratto prevedeva l'irripetibilità di alcuni costi in ipotesi di anticipata estinzione;
che il finanziamento veniva estinto anticipatamente dopo 50 rate su 120 totali e l'importo complessivo pagato al 30.05.2017 era pari ad Euro 8.249,77; che la deduceva dal residuo dovuto l'importo di Euro 1.269,80 per CP_2
interessi non maturati ed effettuava il rimborso di Euro 695,66 per commissioni di gestione e bancarie.
pagina 3 di 10 Evidenziava, quindi, che da una verifica effettuata risultava l'effettiva applicazione di un Teg superiore alla soglia di usura nonché la mancata restituzione della quota delle commissioni. Lamentava, in particolare, l'attrice che il Teg risultava essere ab origine superiore al tasso soglia per il caso di estinzione alla cinquantesima rata in conseguenza del mancato rimborso dei costi anticipati nel caso di estinzione anticipata e che, in particolare, il Teg, per il caso di chiusura anticipata al cinquantesimo mese risulta pari al 21,55% a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula pari al 18,83%.
In ogni caso evidenziava il diritto dell'attrice ad ottenere, ex art. 125 sexies TUB, il rimborso di tutti i costi sostenuti per il contratto. Chiedeva, pertanto, in via principale, la restituzione dell'importo di €
6.815,17 ex art. 1815 c.c. per il superamento del tasso soglia di usura e, in via subordinata, l'importo di
€ 2.366,14 per violazione dell'art. 125 sexies TUB.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, che ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi applicati bisognasse avere a riferimenti unicamente il momento della pattuizione in relazione all'intera durata del contratto.
Contestava, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB come novellato dalla L. 106/2021.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU e, all'esito, con provvedimento del 23.10.2024 la causa era trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
La domanda proposta con riferimento al superamento del tasso soglia di usura è infondata e deve essere respinta.
Afferma parte attrice l'avvenuto superamento del tasso soglia di usura tenuto conto del mancato rimborso dei costi e della conseguente compressione degli stessi in un numero inferiore di rate, attesa l'avvenuta estinzione anticipata del contratto alla cinquantesima rata.
Tale affermazione non è condivisibile atteso che la valutazione relativa al superamento del tasso soglia Part d'usura da parte del deve essere effettuata al momento della stipula del contratto con riferimento alle condizioni pattuite nel contratto ovvero, tenuto conto del regolare ed integrale svolgimento dello stesso. Nessun dubbio vi è sul fatto che spetti al cliente il diritto di estinguere anticipatamente il contratto ma ciò non può, comunque, incidere sulla valutazione relativa all'usurarietà del Teg trattandosi di evento ipotetico rimesso alla mera discrezionalità del cliente.
Questa interpretazione, più volte adottata da questo stesso Tribunale e a cui questo Giudice ritiene di continuare ad aderire, è da ritenersi coerente con i principi espressi dalla stessa Suprema Corte secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario
pagina 4 di 10 superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass.
SU 19.10.2017 n. 24675, Cass. 17.8.2023 n. 24743).
In linea con tale principio, l'avvenuto superamento del tasso soglia successivamente alla stipula del contratto e a seguito di un evento meramente ipotetico e rimesso alla volontà della sola parte mutuataria sopravvenuto rispetto al momento della genesi contrattuale non può essere ritenuto, quindi rilevante ai fini della usurarietà del contratto.
Nessun contrasto tra tale interpretazione e i principi espressi dalla Suprema Corte con le sentenze a SU
16303/2018 e 19597/2020 che hanno affermato principi relativi ad altre fattispecie, non pertinenti rispetto al caso di specie.
Alla luce di quanto sopra non si ritiene, pertanto, necessario il rinvio alla Suprema Corte essendo la questione sottoposta, ad avviso di questo giudice, risolvibile sulla base dei principi già espressi dalla
Suprema Corte sopra citati ed applicabili anche al caso di specie, né sono ravvisabili ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non ritenendosi ravvisabili contrasti con i principi comunitari in materia nell'affermare che la valutazione dell'usurarietà del Teg deve essere effettuata unicamente con riferimento alla momento della stipula del contratto in relazione all'intera durata dello stesso.
Ciò premesso si rileva che la CTU eseguita in corso di giudizio ha evidenziato che il Teg contrattuale, anche con riferimento agli interessi moratori è inferiore al tasso soglia al momento della stipulazione del contratto.
Alla luce dei principi sopra espressi si ritiene che le ipotesi formulate dal CTU con riferimento ad ipotetici diversi momenti di estinzione anticipata del contratto siano irrilevanti al fine di verificare l'effettiva usurarietà del contratto, essendo stato comunque accertato al momento della stipulazione la soglia d'usura non era stata superata.
Per tali ragioni la domanda proposta deve essere respinta.
In via subordinata parte attrice chiede il rimborso di tutti i costi sostenuti a seguito della stipulazione del contratto.
pagina 5 di 10 La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Si rileva in proposito che la direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore ha il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito. Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D.
Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies. Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ' non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d. LE, la quale ha chiarito, al punto 36, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi non soltanto di quelli c.d. recurring. Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n.
73/2021, convertito nella L. n. 106/2021. Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. LE, ma con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola doveva applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front. Nel corso del presente procedimento, si rileva che la Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2
D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata da questo Tribunale, con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021 chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza LE devono essere applicati a tutti i contratti anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
pagina 6 di 10 Per di più, l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di
Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. LE.
Né può ritenersi fondata la tesi secondo cui dovrebbe trovare applicazione l'art. 6 bis comma 3 lett. b)
DPR 180/1950 che prevede che la Banca d'Italia, definisce, tra l'altro, le disposizioni finalizzate a “b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”. In merito va evidenziato che la disciplina del rimborso dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto per volontà del consumatore è oggetto di provvedimenti legislativi e giurisdizionali (costituzionali e comunitari) che sovrastano una normativa di rango secondario come quella citata e richiamata e, per di più, la Corte
Costituzionale ha stabilito che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1” (cfr. Corte Cost. n. 263/2022).
In merito poi a quanto affermato dalla parte convenuta circa l'avvenuto superamento della sentenza
LE da parte della stessa Corte di Giustizia si rileva che trattasi di affermazione infondata.
La pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-555/21 (c.d. LE Immobiliare) è irrilevante in quanto relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. LE, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
In particolare, i giudici della CGUE hanno stabilito che: “Vero è che, nel contesto della direttiva
2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, LE, C-383/18,
EU:C:2019:702, punti 31 e 32). A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il
pagina 7 di 10 margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore
o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, LE, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.”
Per quanto poi attiene alla contestazione della convenuta relativa alla carenza di legittimazione della stessa per le commissioni di intermediazione in quanto mera accipiens e dovendo la domanda essere rivolta ai soggetti che hanno ricevuto gli importi corrisposti, si rileva che trattasi di contestazione infondata, atteso che trattandosi di rapporto intervenuto esclusivamente tra il cliente finanziato e la banca questa è l'unica legittimata rispetto all'azione di restituzione.
Per quanto attiene invece il criterio di calcolo dell'importo dovuto a titolo di rimborso ovvero quello del pro rata temporis, dovendosi, invece, procedere al calcolo dell'importo dovuto titolo di rimborso sulla base del criterio della curva degli interessi anche tenuto conto del fatto che il contratto non prevede espressamente un diverso criterio per il calcolo in questione.
Si rileva in proposito che sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c., il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare dovendosi applicare a tutti i costi il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile da piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione). Tale criterio non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene molto più adeguato e pagina 8 di 10 favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. LE, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati nella citata sentenza c.d. LE (In tal senso, Corte
d'Appello di Torino r.g. 336/2021 del 09.02.2023; Trib. di Torino n. 3762/2024; Trib. di Torino n.
570/2024).
La CTU eseguita in corso di causa ha calcolato che l'importo dovuto all'attrice per le spese in oggetto secondo il criterio del pro rata temporis è pari ad € 2.409,88 per cui alla restituzione di tale importo deve essere condannata la convenuta.
In merito agli interessi ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento più recente espresso dalla
Suprema Corte secondo cui “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto
o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass.
3.1.2023 n. 61).
Devono essere, pertanto, riconosciuti gli interessi ex art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo.
In conclusione, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a restituire all'attrice l'importo di €
2409,88, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 cc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 2409,88, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 cc. dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
2200,00 (di cui € 400,00 per fase studio, € 400,00 per fase introduttiva, € 700,00 per fase istruttoria ed
€ 700,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario. pagina 9 di 10 Spese di CTU a carico di parte convenuta
Torino, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4870/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIZZA JESSICA MICHELA, Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Carlo Bossi, 5 10100 Torino Italia, presso il difensore avv. RIZZA
JESSICA MICHELA
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARESCA LUISA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. MARESCA
LUISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Onorevole Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
NEL MERITO:
In via principale: visti: la L. n. 108 del 1996, l'art. 644 c.p., e gli artt. 1815 c.c. e 1419 c.c.:
pagina 1 di 10 Accertare e/o dichiarare la nullità dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento stipulato da parte attrice
(doc.1), nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, esclude la rimborsabilità di parte di costi per commissioni non maturate.
Accertare e/o dichiarare che il contratto di finanziamento stipulato da parte attrice (doc.1) prevede ed applica un Tasso Effettivo Globale – TEG - in caso di estinzione anticipata - superiore al tasso soglia di usura (TSU) vigente per il periodo di riferimento ed è quindi usurario, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Per l'effetto della violazione della normativa sull'usura: condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c., la convenuta a restituire a parte attrice le somme illegittimamente addebitate e percepite, per complessivi Euro 6.815,17, al netto delle somme già rimborsata come quantificate in narrativa, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
In via subordinata.
Accertare e/o dichiarare la nullità dell'art.
3.2 del contratto di finanziamento stipulato da parte attrice
(doc.1) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, esclude la rimborsabilità di parte di costi per commissioni non maturate.
Accertare e/o dichiarare che, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n.
514165 (doc.1) la convenuta ha omesso di effettuare la corretta riduzione del “costo complessivo del credito” e conseguentemente ha omesso di restituire una quota di commissioni non maturate per Euro
2.366,14 in violazione dell'art. 125 sexies TUB, ratione temporis vigente.
Per l'effetto: condannare la convenuta a rimborsare a parte attrice la somma complessiva di Euro 2.366,14, al netto delle somme già rimborsate come quantificate in narrativa, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284, co, 4 c.c. dalla domanda.
In via istruttoria.
Convocare il CTU a chiarimenti sulle risultanze dell'indagine peritale e/o disporre l'integrazione della perizia;
Con vittoria di spese e competenze, anche di spese stragiudiziali di mediazione e di CTP, nonché di
CTU, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, CON DISTRAZIONE DELLE
STESSE IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DISTRATTARIO, ex art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 10 Per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
NEL MERITO
In via principale
1) rigettare le domande di parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
In via subordinata
Con 2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quanto alla domanda di rimborso delle commissioni di intermediazione per le ragioni di cui alla narrativa o le altre ritenute di giustizia e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria con riferimento al rimborso della quota non maturata di tali commissioni;
IN OGNI CASO
3) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese generali al 15%, oltre oneri accessori di legge quali IVA e CA,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
riferendo di avere sottoscritto il 6.3.2011, con la convenuta, contratto di Controparte_1
finanziamento con cessione del quinto della pensione n. 514165 decorrente dal 1.4.2013. Specificava che il contratto prevedeva il finanziamento della somma complessiva di € 17.160,00, da rimborsare in n. 120 rate mensili, dell'importo di € 143,00 cadauna, pari al quinto del reddito mensile allora percepito dalla mutuataria e comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi, indicando un TAN del 4,70%, un TAEG del 17,82 % ed un TEG del 17,70 %; che l'importo del finanziamento era comprensivo dei seguenti costi: interessi (TAN): Euro 3.489,55, commissioni di attivazione: Euro
600,60, commissioni di gestione: Euro 1.724,20, oneri rete distributiva: Euro 2.574,00, spese di istruttoria: Euro 350,00, imposte e tasse: Euro 42,29; che il pagamento delle commissioni, per un importo complessivo di Euro 5.291,09 (comprensivo di imposte e tasse), era stato effettuato anticipatamente, all'atto dell'erogazione del credito e che l''importo erogato alla cliente, al netto dei costi e degli oneri di cui al precedente punto, ammontava a complessivi Euro 8.379,36; che il contratto prevedeva l'irripetibilità di alcuni costi in ipotesi di anticipata estinzione;
che il finanziamento veniva estinto anticipatamente dopo 50 rate su 120 totali e l'importo complessivo pagato al 30.05.2017 era pari ad Euro 8.249,77; che la deduceva dal residuo dovuto l'importo di Euro 1.269,80 per CP_2
interessi non maturati ed effettuava il rimborso di Euro 695,66 per commissioni di gestione e bancarie.
pagina 3 di 10 Evidenziava, quindi, che da una verifica effettuata risultava l'effettiva applicazione di un Teg superiore alla soglia di usura nonché la mancata restituzione della quota delle commissioni. Lamentava, in particolare, l'attrice che il Teg risultava essere ab origine superiore al tasso soglia per il caso di estinzione alla cinquantesima rata in conseguenza del mancato rimborso dei costi anticipati nel caso di estinzione anticipata e che, in particolare, il Teg, per il caso di chiusura anticipata al cinquantesimo mese risulta pari al 21,55% a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula pari al 18,83%.
In ogni caso evidenziava il diritto dell'attrice ad ottenere, ex art. 125 sexies TUB, il rimborso di tutti i costi sostenuti per il contratto. Chiedeva, pertanto, in via principale, la restituzione dell'importo di €
6.815,17 ex art. 1815 c.c. per il superamento del tasso soglia di usura e, in via subordinata, l'importo di
€ 2.366,14 per violazione dell'art. 125 sexies TUB.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda proposta e chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, che ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi applicati bisognasse avere a riferimenti unicamente il momento della pattuizione in relazione all'intera durata del contratto.
Contestava, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB come novellato dalla L. 106/2021.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU e, all'esito, con provvedimento del 23.10.2024 la causa era trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
La domanda proposta con riferimento al superamento del tasso soglia di usura è infondata e deve essere respinta.
Afferma parte attrice l'avvenuto superamento del tasso soglia di usura tenuto conto del mancato rimborso dei costi e della conseguente compressione degli stessi in un numero inferiore di rate, attesa l'avvenuta estinzione anticipata del contratto alla cinquantesima rata.
Tale affermazione non è condivisibile atteso che la valutazione relativa al superamento del tasso soglia Part d'usura da parte del deve essere effettuata al momento della stipula del contratto con riferimento alle condizioni pattuite nel contratto ovvero, tenuto conto del regolare ed integrale svolgimento dello stesso. Nessun dubbio vi è sul fatto che spetti al cliente il diritto di estinguere anticipatamente il contratto ma ciò non può, comunque, incidere sulla valutazione relativa all'usurarietà del Teg trattandosi di evento ipotetico rimesso alla mera discrezionalità del cliente.
Questa interpretazione, più volte adottata da questo stesso Tribunale e a cui questo Giudice ritiene di continuare ad aderire, è da ritenersi coerente con i principi espressi dalla stessa Suprema Corte secondo cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario
pagina 4 di 10 superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass.
SU 19.10.2017 n. 24675, Cass. 17.8.2023 n. 24743).
In linea con tale principio, l'avvenuto superamento del tasso soglia successivamente alla stipula del contratto e a seguito di un evento meramente ipotetico e rimesso alla volontà della sola parte mutuataria sopravvenuto rispetto al momento della genesi contrattuale non può essere ritenuto, quindi rilevante ai fini della usurarietà del contratto.
Nessun contrasto tra tale interpretazione e i principi espressi dalla Suprema Corte con le sentenze a SU
16303/2018 e 19597/2020 che hanno affermato principi relativi ad altre fattispecie, non pertinenti rispetto al caso di specie.
Alla luce di quanto sopra non si ritiene, pertanto, necessario il rinvio alla Suprema Corte essendo la questione sottoposta, ad avviso di questo giudice, risolvibile sulla base dei principi già espressi dalla
Suprema Corte sopra citati ed applicabili anche al caso di specie, né sono ravvisabili ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non ritenendosi ravvisabili contrasti con i principi comunitari in materia nell'affermare che la valutazione dell'usurarietà del Teg deve essere effettuata unicamente con riferimento alla momento della stipula del contratto in relazione all'intera durata dello stesso.
Ciò premesso si rileva che la CTU eseguita in corso di giudizio ha evidenziato che il Teg contrattuale, anche con riferimento agli interessi moratori è inferiore al tasso soglia al momento della stipulazione del contratto.
Alla luce dei principi sopra espressi si ritiene che le ipotesi formulate dal CTU con riferimento ad ipotetici diversi momenti di estinzione anticipata del contratto siano irrilevanti al fine di verificare l'effettiva usurarietà del contratto, essendo stato comunque accertato al momento della stipulazione la soglia d'usura non era stata superata.
Per tali ragioni la domanda proposta deve essere respinta.
In via subordinata parte attrice chiede il rimborso di tutti i costi sostenuti a seguito della stipulazione del contratto.
pagina 5 di 10 La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Si rileva in proposito che la direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore ha il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito. Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D.
Lgs. n. 141/2010 introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies. Secondo l'interpretazione data dalla Banca d'Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ' non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.
Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d. LE, la quale ha chiarito, al punto 36, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a carico riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi non soltanto di quelli c.d. recurring. Costituendo l'art. 125 sexies TUB la trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 16 della Direttiva n. 48/2008, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima Direttiva, così come interpretata dalla citata sentenza della CGUE.
Successivamente il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l'art. 125 sexies TUB introducendo l'art. 11 octies del D.L. n.
73/2021, convertito nella L. n. 106/2021. Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. LE, ma con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge in parola doveva applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d'Italia le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front. Nel corso del presente procedimento, si rileva che la Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies co. 2
D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata da questo Tribunale, con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021 chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza LE devono essere applicati a tutti i contratti anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.
pagina 6 di 10 Per di più, l'art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle pronunce della Corte di
Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. LE.
Né può ritenersi fondata la tesi secondo cui dovrebbe trovare applicazione l'art. 6 bis comma 3 lett. b)
DPR 180/1950 che prevede che la Banca d'Italia, definisce, tra l'altro, le disposizioni finalizzate a “b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”. In merito va evidenziato che la disciplina del rimborso dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto per volontà del consumatore è oggetto di provvedimenti legislativi e giurisdizionali (costituzionali e comunitari) che sovrastano una normativa di rango secondario come quella citata e richiamata e, per di più, la Corte
Costituzionale ha stabilito che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1” (cfr. Corte Cost. n. 263/2022).
In merito poi a quanto affermato dalla parte convenuta circa l'avvenuto superamento della sentenza
LE da parte della stessa Corte di Giustizia si rileva che trattasi di affermazione infondata.
La pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-555/21 (c.d. LE Immobiliare) è irrilevante in quanto relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. LE, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17.
In particolare, i giudici della CGUE hanno stabilito che: “Vero è che, nel contesto della direttiva
2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, LE, C-383/18,
EU:C:2019:702, punti 31 e 32). A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il
pagina 7 di 10 margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore
o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, LE, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33). Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.”
Per quanto poi attiene alla contestazione della convenuta relativa alla carenza di legittimazione della stessa per le commissioni di intermediazione in quanto mera accipiens e dovendo la domanda essere rivolta ai soggetti che hanno ricevuto gli importi corrisposti, si rileva che trattasi di contestazione infondata, atteso che trattandosi di rapporto intervenuto esclusivamente tra il cliente finanziato e la banca questa è l'unica legittimata rispetto all'azione di restituzione.
Per quanto attiene invece il criterio di calcolo dell'importo dovuto a titolo di rimborso ovvero quello del pro rata temporis, dovendosi, invece, procedere al calcolo dell'importo dovuto titolo di rimborso sulla base del criterio della curva degli interessi anche tenuto conto del fatto che il contratto non prevede espressamente un diverso criterio per il calcolo in questione.
Si rileva in proposito che sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c., il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare dovendosi applicare a tutti i costi il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile da piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione). Tale criterio non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene molto più adeguato e pagina 8 di 10 favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. LE, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della Direttiva 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati nella citata sentenza c.d. LE (In tal senso, Corte
d'Appello di Torino r.g. 336/2021 del 09.02.2023; Trib. di Torino n. 3762/2024; Trib. di Torino n.
570/2024).
La CTU eseguita in corso di causa ha calcolato che l'importo dovuto all'attrice per le spese in oggetto secondo il criterio del pro rata temporis è pari ad € 2.409,88 per cui alla restituzione di tale importo deve essere condannata la convenuta.
In merito agli interessi ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento più recente espresso dalla
Suprema Corte secondo cui “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto
o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass.
3.1.2023 n. 61).
Devono essere, pertanto, riconosciuti gli interessi ex art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo.
In conclusione, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a restituire all'attrice l'importo di €
2409,88, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 cc.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 2409,88, oltre interessi ex art. 1284, co. 4 cc. dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
2200,00 (di cui € 400,00 per fase studio, € 400,00 per fase introduttiva, € 700,00 per fase istruttoria ed
€ 700,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario. pagina 9 di 10 Spese di CTU a carico di parte convenuta
Torino, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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