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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 9 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10946/2024 R.G. promossa da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Caldarella Parte_1
ZO AN giusta procura in atti
- ricorrente -
contro p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataudella Stefania
- resistente -
Avente ad oggetto: contratti di lavoro a progetto – corresponsione compensi
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, la ricorrente come indicata in epigrafe, premettendo di avere prestato servizio in favore della società resistente in virtù di plurimi contratti di collaborazione (segnatamente i contratti riportanti le seguenti date: A. 17.03.2017 – fine delle attività in aula;
B. 17.03.2017 – fine delle attività in aula;
C. 14.09.2017 – 30.06.2018; D. 14.09.2017 –
30.06.2018; E. 03.09.2018 – 30.06.2019; F. 18.12.2019 – 30.10.2020; G. 18.12.2019 – 30.10.2020), con mansioni di insegnante, ha esposto: di avere maturato in relazione ai superiori rapporti un credito complessivo di € 25.848,00; che l'importo in questione derivava dalla somma complessiva di € 2.664,00 per il contratto sub A,
2.208,00 per il contratto sub B, 3.120,00 per il contratto sub C, 1.200,00 per il contratto sub D,
9.920,00 per il contratto sub E, 5.280,00 per il contratto sub F, 1.456,00 per il contratto sub G;
1 che tenuto del parziale adempimento, era a lei ancora dovuta a saldo la somma complessiva di €
10.885,20, non corrisposta, neppure a seguito delle missive inoltrate alla società convenuta, rendendosi per ciò necessario adire la presente sede giudiziale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto conclusivamente all'odierno decidente di: “...accertare e dichiarare che la sig.ra non ha ricevuto il saldo delle proprie spettanze in conseguenza Parte_1 del rapporto di lavoro Co.Co,Co., Qualifica 42 – Insegnante. - Condannare la
[...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con Controparte_2 sede in Motta Sant'Anastasia, viale della Regione n. 30, a versare alla ricorrente la somma di euro
10.885,20 o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Spese e compensi del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
1.2. Fissata la prima udienza per il 14/1/2025, la società convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio con memoria depositata il 2/1/2025, con la quale ha, in breve, eccepito: che nei contratti in essere “la corresponsione del corrispettivo, come sopra determinato, per espresso accordo e volontà delle parti rimane condizionato alla effettiva erogazione e agli accrediti effettuati dall' Regionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Parte_2
Professionale, per le ore effettivamente prestate” e che la condizione pattuita non si è, allo stato, avverata in conseguenza della mancata erogazione integrale dei fondi da parte dell'Assessorato regionale;
che la quantificazione delle somme formulata dalla parte ricorrente si appalesa errata in considerazione dell'avere questa preteso le somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltreché dalla inesatta quantificazione degli importi ricevuti, da parametrare alle effettive ore di lezione rese, rappresentando, all'opposto: quanto al rapporto sub A), che a fronte di un contratto per un totale di 92 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 89 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di €
1.728,00, come da busta paga Maggio 2019, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 72 ore (€ 24,00 l'ora); quanto al rapporto sub B), che a fronte di un contratto per un totale di 111 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 79 ore come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.896,00, come da busta paga
Agosto 2019, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 79 ore;
quanto al rapporto sub C), che a fronte di un contratto per un totale di 50 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per
2 complessive 49 ore come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.176,00, come da busta paga Maggio 2019 e Giugno 2024, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 49 ore;
quanto al rapporto sub D), che a fronte di un contratto per un totale di 130 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 125 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 3.000,00, come da busta paga Maggio 2019 e Giugno 2024, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 125 ore;
quanto al rapporto sub E), che a fronte di un contratto per un totale di 310 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 258 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 4.928,00, come da busta paga Giugno 2020, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 154 ore (€
32,00 l'ora); quanto al rapporto sub F), che a fronte di un contratto per un totale di 220 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 204 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma lorda di € 2.424,00, come da busta paga 13a mensilità 2020 e Novembre 2021, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 101 ore (€ 24,00 l'ora); quanto al rapporto sub G), che a fronte di un contratto per un totale di 56 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 56 e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma lorda di € 832,00, come da busta paga Giugno 2020, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 32 ore (€ 26,00 l'ora).
Pertanto ha chiesto conclusivamente di: “…rigettare integralmente tutte le domande di parte ricorrente;
Condannare la ricorrente alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, rimborso forfettario per spese generali , CPA ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prima e di non avere ricevuto acconti sui secondi”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 9 dicembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., depositate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita nei termini che seguono.
*** 2. Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei limiti e per le ragioni di seguito riportate.
2.1. In via preliminare non è peregrino evidenziare come non osta all'accoglimento della domanda la prevista condizione sospensiva invocata dalla parte resistente a mente della quale “La corresponsione del corrispettivo, come sopra determinato, per espresso accordo e volontà delle parti rimane condizionato alla effettiva erogazione e agli accrediti effettuati dall'
[...]
, per le ore effettivamente Parte_3 prestate”.
3 Tenuta accantonata ogni valutazione in merito alla liceità ovvero vessatorietà della clausola invocata
– rispetto alla quale in ogni caso risulta documentata la specifica sottoscrizione richiesta dall'art. 1341
c.c. – va in primo luogo rammentato che l'efficacia della condizione in parola deve ancorarsi al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ai sensi degli artt. 1375 c.c. e 1175 c.c. nella lettura datane dalla copiosa giurisprudenza di legittimità; l'efficacia della condizione invocata deve essere connotata dalla buona fede, versandosi in esecuzione del contratto, non potendo la parte che ne trae giovamento limitarsi a dedurre un altrui inadempimento – ben potendo tale deduzione protrarsi all'infinito - dovendo questa, all'opposto, attivarsi e cooperare per la realizzazione dell'interesse del debitore.
Tenuto conto di tale elemento sotto il profilo sostanziale, nel caso a mano tale premessa si traduce, sotto il profilo processuale, nell'onere, gravante su parte resistente, di provare la mancata erogazione degli accrediti da parte dell'ente regionale ovvero di essersi attivata al fine di ottenerli.
Non è di ostacolo la circostanza per la quale, trattandosi di un fatto negativo, l'incombente probatorio posto a carico della resistente sarebbe oneroso, né, tantomeno, sarebbe di ostacolo la prescrizione di cui all'art. 1359 c.c. (la quale imporrebbe su parte ricorrente un onere del tutto irrispettoso del principio di vicinanza e disponibilità della prova), e ciò in quanto, secondo il “...consolidato insegnamento della giurisprudenza” di legittimità “…. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012,
Rv. 622990 - 01), ai sensi del quale l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo (come nel caso di specie) a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l'esercizio dell'azione in giudizio;
in tal caso, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere fornita mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (così
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 2021).
Orbene, nel caso in oggetto, la parte resistente si è limitata ad asserire il mancato versamento delle somme da parte dell'Assessorato, senza dimostrare, in linea con le coordinate esegetiche sopra citate, elementi dai quali la predetta circostanza possa desumersi, sì come l'essersi essa parte attivata onde ottenere la copertura finanziaria.
4 Ne deriva che, non potendo tradursi l'inerzia della parte resistente in danno per l'azione della ricorrente, l'eccezione afferente il mancato avveramento della condizione non è suscettibile di paralizzare la pretesa avversaria.
3. Ciò posto, la sussistenza dei contratti di lavoro è pacifica e documentata;
a fronte del parziale adempimento del dovuto, costituisce oggetto di specifico dibattito la circostanza, eccepita da parte resistente, intesa a circoscrivere gli importi pretesi dalla ricorrente alle ore di lavoro effettivamente rese nonché, in conseguenza, a quanto effettivamente versato dal datore di lavoro medesimo.
3.1 Più nel dettaglio si osserva, secondo quanto dedotto dalla resistente ed espressamente considerato da parte della che ha rielaborato il conteggio del dovuto come da allegato alle note del 14 Pt_1 aprile 2025, che:
- in merito al rapporto sub A), a fronte di un contratto per un totale di 92 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 89 ore, come risulterebbe dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.728,00 per un totale di 72 ore (€ 24,00
l'ora);
- in merito al rapporto sub B), a fronte di un contratto per un totale di 111 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 79 ore e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.896,00, per un totale di 79 ore;
- in merito al rapporto sub C), che a fronte di un contratto per un totale di 50 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 49 ore come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.176,00 per un totale di 49 ore;
- in merito al rapporto sub D), che a fronte di un contratto per un totale di 130 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 125 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 3.000,00 per un totale di 125 ore;
- in merito al rapporto sub E), che a fronte di un contratto per un totale di 310 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 258 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 4.928,00 per un totale di 154 ore (€
32,00 l'ora);
- in merito al rapporto sub F), che a fronte di un contratto per un totale di 220 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 204 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma lorda di € 2.424,00, per un totale di 101 ore
(€ 24,00 l'ora);
- in merito al rapporto sub G), che a fronte di un contratto per un totale di 56 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 56 e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma lorda di € 832,00, per un totale di 32 ore (€ 26,00 l'ora).
5 D'alto verso, parte ricorrente non ha sostanzialmente censurato il contenuto della pattuizione inteso a ricalibrare la retribuzione alle ore di lavoro effettivamente rese, seppure ribadendo che ove non fossero stati prodotti i timesheet a riprova del monte ore prestato, dovesse implicitamente ritenersi dovuta la retribuzione relativa al numero di ore lavorative contrattualmente pattuita.
3.2 Tuttavia, a fronte della spiegata eccezione da parte del datore di lavoro, in conformità al principio generale in base al quale grava su chi intende fare valere i diritti derivanti da una prestazione lavorativa l'onere di allegare e provare di avere effettivamente reso la prestazione per il numero di ore invocato, parte ricorrente avrebbe ella dovuto comprovare l'effettiva prestazione delle ore concordate, diversamente ritenendosi provato l'ammontare orario riferito dalla parte datoriale, ora in quanto documentato dai c.d. timesheet versati in atti (riferiti al periodo da settembre 2018 in poi, v. documentazione allegata alla memoria difensiva di p.te resistente), ora poiché dalla stessa resistente allegato e riconosciuto in memoria.
3.3. Da quanto delineatosi nel contradditorio tra le parti oltreché da quanto si evince dalle risultanze probatorie;
considerato il parziale adempimento sì come dedotto;
tenuto conto del numero di ora la cui effettiva prestazione può ritenersi dimostrata o riconosciuta;
sono ancora dovuti alla ricorrente i seguenti compensi:
- in relazione al contratto sub A) €24/h per 17 ore;
- in relazione al contratto sub E) €32/h per 104 ore;
- in relazione al contratto sub F) €24/h per 103 ore;
- in relazione al contratto sub G) €26/h per 24. ore;
per un ammontare complessivo di € 6.832,00 (euro 408+euro3328+euro2472+euro624).
Tale somma deve essere corrisposta “...al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro
è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. . ...Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). In motivazione, si precisa che, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n.
6 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8017 del
2019).
4. In definitiva, la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 6.832,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione sino al soddisfo.
5. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per un quarto nel resto seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D. M. n.147/2022, con distrazione in favore della difesa della ricorrente la quale ha rilasciato relativa dichiarazione ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara il diritto di alla corresponsione dei compensi dovuti in relazione ai contratti di Parte_1 cui in parte motiva e per l'effetto condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore della ricorrente della somma complessiva di € 6.832,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione sino al soddisfo;
dichiara compensate per un quarto le spese di lite che per il residuo pone a carico della parte resistente e liquida in favore della ricorrente in misura pari a € 2.021,35 oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania il 11 dicembre 2025
Il giudice del lavoro Laura Renda
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Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 9 dicembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10946/2024 R.G. promossa da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Caldarella Parte_1
ZO AN giusta procura in atti
- ricorrente -
contro p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataudella Stefania
- resistente -
Avente ad oggetto: contratti di lavoro a progetto – corresponsione compensi
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, la ricorrente come indicata in epigrafe, premettendo di avere prestato servizio in favore della società resistente in virtù di plurimi contratti di collaborazione (segnatamente i contratti riportanti le seguenti date: A. 17.03.2017 – fine delle attività in aula;
B. 17.03.2017 – fine delle attività in aula;
C. 14.09.2017 – 30.06.2018; D. 14.09.2017 –
30.06.2018; E. 03.09.2018 – 30.06.2019; F. 18.12.2019 – 30.10.2020; G. 18.12.2019 – 30.10.2020), con mansioni di insegnante, ha esposto: di avere maturato in relazione ai superiori rapporti un credito complessivo di € 25.848,00; che l'importo in questione derivava dalla somma complessiva di € 2.664,00 per il contratto sub A,
2.208,00 per il contratto sub B, 3.120,00 per il contratto sub C, 1.200,00 per il contratto sub D,
9.920,00 per il contratto sub E, 5.280,00 per il contratto sub F, 1.456,00 per il contratto sub G;
1 che tenuto del parziale adempimento, era a lei ancora dovuta a saldo la somma complessiva di €
10.885,20, non corrisposta, neppure a seguito delle missive inoltrate alla società convenuta, rendendosi per ciò necessario adire la presente sede giudiziale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto conclusivamente all'odierno decidente di: “...accertare e dichiarare che la sig.ra non ha ricevuto il saldo delle proprie spettanze in conseguenza Parte_1 del rapporto di lavoro Co.Co,Co., Qualifica 42 – Insegnante. - Condannare la
[...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con Controparte_2 sede in Motta Sant'Anastasia, viale della Regione n. 30, a versare alla ricorrente la somma di euro
10.885,20 o quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Spese e compensi del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
1.2. Fissata la prima udienza per il 14/1/2025, la società convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio con memoria depositata il 2/1/2025, con la quale ha, in breve, eccepito: che nei contratti in essere “la corresponsione del corrispettivo, come sopra determinato, per espresso accordo e volontà delle parti rimane condizionato alla effettiva erogazione e agli accrediti effettuati dall' Regionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Parte_2
Professionale, per le ore effettivamente prestate” e che la condizione pattuita non si è, allo stato, avverata in conseguenza della mancata erogazione integrale dei fondi da parte dell'Assessorato regionale;
che la quantificazione delle somme formulata dalla parte ricorrente si appalesa errata in considerazione dell'avere questa preteso le somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltreché dalla inesatta quantificazione degli importi ricevuti, da parametrare alle effettive ore di lezione rese, rappresentando, all'opposto: quanto al rapporto sub A), che a fronte di un contratto per un totale di 92 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 89 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di €
1.728,00, come da busta paga Maggio 2019, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 72 ore (€ 24,00 l'ora); quanto al rapporto sub B), che a fronte di un contratto per un totale di 111 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 79 ore come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.896,00, come da busta paga
Agosto 2019, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 79 ore;
quanto al rapporto sub C), che a fronte di un contratto per un totale di 50 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per
2 complessive 49 ore come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.176,00, come da busta paga Maggio 2019 e Giugno 2024, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 49 ore;
quanto al rapporto sub D), che a fronte di un contratto per un totale di 130 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 125 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 3.000,00, come da busta paga Maggio 2019 e Giugno 2024, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 125 ore;
quanto al rapporto sub E), che a fronte di un contratto per un totale di 310 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 258 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 4.928,00, come da busta paga Giugno 2020, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 154 ore (€
32,00 l'ora); quanto al rapporto sub F), che a fronte di un contratto per un totale di 220 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 204 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma lorda di € 2.424,00, come da busta paga 13a mensilità 2020 e Novembre 2021, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 101 ore (€ 24,00 l'ora); quanto al rapporto sub G), che a fronte di un contratto per un totale di 56 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 56 e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma lorda di € 832,00, come da busta paga Giugno 2020, prospetto allegato e relativo bonifico, per un totale di 32 ore (€ 26,00 l'ora).
Pertanto ha chiesto conclusivamente di: “…rigettare integralmente tutte le domande di parte ricorrente;
Condannare la ricorrente alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, rimborso forfettario per spese generali , CPA ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prima e di non avere ricevuto acconti sui secondi”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 9 dicembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127 ter c.p.c., depositate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita nei termini che seguono.
*** 2. Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei limiti e per le ragioni di seguito riportate.
2.1. In via preliminare non è peregrino evidenziare come non osta all'accoglimento della domanda la prevista condizione sospensiva invocata dalla parte resistente a mente della quale “La corresponsione del corrispettivo, come sopra determinato, per espresso accordo e volontà delle parti rimane condizionato alla effettiva erogazione e agli accrediti effettuati dall'
[...]
, per le ore effettivamente Parte_3 prestate”.
3 Tenuta accantonata ogni valutazione in merito alla liceità ovvero vessatorietà della clausola invocata
– rispetto alla quale in ogni caso risulta documentata la specifica sottoscrizione richiesta dall'art. 1341
c.c. – va in primo luogo rammentato che l'efficacia della condizione in parola deve ancorarsi al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ai sensi degli artt. 1375 c.c. e 1175 c.c. nella lettura datane dalla copiosa giurisprudenza di legittimità; l'efficacia della condizione invocata deve essere connotata dalla buona fede, versandosi in esecuzione del contratto, non potendo la parte che ne trae giovamento limitarsi a dedurre un altrui inadempimento – ben potendo tale deduzione protrarsi all'infinito - dovendo questa, all'opposto, attivarsi e cooperare per la realizzazione dell'interesse del debitore.
Tenuto conto di tale elemento sotto il profilo sostanziale, nel caso a mano tale premessa si traduce, sotto il profilo processuale, nell'onere, gravante su parte resistente, di provare la mancata erogazione degli accrediti da parte dell'ente regionale ovvero di essersi attivata al fine di ottenerli.
Non è di ostacolo la circostanza per la quale, trattandosi di un fatto negativo, l'incombente probatorio posto a carico della resistente sarebbe oneroso, né, tantomeno, sarebbe di ostacolo la prescrizione di cui all'art. 1359 c.c. (la quale imporrebbe su parte ricorrente un onere del tutto irrispettoso del principio di vicinanza e disponibilità della prova), e ciò in quanto, secondo il “...consolidato insegnamento della giurisprudenza” di legittimità “…. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 06/06/2012,
Rv. 622990 - 01), ai sensi del quale l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se
l'applicazione di tale regola dia luogo (come nel caso di specie) a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l'esercizio dell'azione in giudizio;
in tal caso, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere fornita mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (così
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 2021).
Orbene, nel caso in oggetto, la parte resistente si è limitata ad asserire il mancato versamento delle somme da parte dell'Assessorato, senza dimostrare, in linea con le coordinate esegetiche sopra citate, elementi dai quali la predetta circostanza possa desumersi, sì come l'essersi essa parte attivata onde ottenere la copertura finanziaria.
4 Ne deriva che, non potendo tradursi l'inerzia della parte resistente in danno per l'azione della ricorrente, l'eccezione afferente il mancato avveramento della condizione non è suscettibile di paralizzare la pretesa avversaria.
3. Ciò posto, la sussistenza dei contratti di lavoro è pacifica e documentata;
a fronte del parziale adempimento del dovuto, costituisce oggetto di specifico dibattito la circostanza, eccepita da parte resistente, intesa a circoscrivere gli importi pretesi dalla ricorrente alle ore di lavoro effettivamente rese nonché, in conseguenza, a quanto effettivamente versato dal datore di lavoro medesimo.
3.1 Più nel dettaglio si osserva, secondo quanto dedotto dalla resistente ed espressamente considerato da parte della che ha rielaborato il conteggio del dovuto come da allegato alle note del 14 Pt_1 aprile 2025, che:
- in merito al rapporto sub A), a fronte di un contratto per un totale di 92 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 89 ore, come risulterebbe dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.728,00 per un totale di 72 ore (€ 24,00
l'ora);
- in merito al rapporto sub B), a fronte di un contratto per un totale di 111 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 79 ore e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.896,00, per un totale di 79 ore;
- in merito al rapporto sub C), che a fronte di un contratto per un totale di 50 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 49 ore come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 1.176,00 per un totale di 49 ore;
- in merito al rapporto sub D), che a fronte di un contratto per un totale di 130 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 125 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 3.000,00 per un totale di 125 ore;
- in merito al rapporto sub E), che a fronte di un contratto per un totale di 310 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 258 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma di € 4.928,00 per un totale di 154 ore (€
32,00 l'ora);
- in merito al rapporto sub F), che a fronte di un contratto per un totale di 220 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 204 ore, come risultante dai timesheet versati in atti e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma lorda di € 2.424,00, per un totale di 101 ore
(€ 24,00 l'ora);
- in merito al rapporto sub G), che a fronte di un contratto per un totale di 56 ore, la ricorrente ha svolto la propria attività per complessive 56 e che per l'attività svolta la resistente ha corrisposto la somma lorda di € 832,00, per un totale di 32 ore (€ 26,00 l'ora).
5 D'alto verso, parte ricorrente non ha sostanzialmente censurato il contenuto della pattuizione inteso a ricalibrare la retribuzione alle ore di lavoro effettivamente rese, seppure ribadendo che ove non fossero stati prodotti i timesheet a riprova del monte ore prestato, dovesse implicitamente ritenersi dovuta la retribuzione relativa al numero di ore lavorative contrattualmente pattuita.
3.2 Tuttavia, a fronte della spiegata eccezione da parte del datore di lavoro, in conformità al principio generale in base al quale grava su chi intende fare valere i diritti derivanti da una prestazione lavorativa l'onere di allegare e provare di avere effettivamente reso la prestazione per il numero di ore invocato, parte ricorrente avrebbe ella dovuto comprovare l'effettiva prestazione delle ore concordate, diversamente ritenendosi provato l'ammontare orario riferito dalla parte datoriale, ora in quanto documentato dai c.d. timesheet versati in atti (riferiti al periodo da settembre 2018 in poi, v. documentazione allegata alla memoria difensiva di p.te resistente), ora poiché dalla stessa resistente allegato e riconosciuto in memoria.
3.3. Da quanto delineatosi nel contradditorio tra le parti oltreché da quanto si evince dalle risultanze probatorie;
considerato il parziale adempimento sì come dedotto;
tenuto conto del numero di ora la cui effettiva prestazione può ritenersi dimostrata o riconosciuta;
sono ancora dovuti alla ricorrente i seguenti compensi:
- in relazione al contratto sub A) €24/h per 17 ore;
- in relazione al contratto sub E) €32/h per 104 ore;
- in relazione al contratto sub F) €24/h per 103 ore;
- in relazione al contratto sub G) €26/h per 24. ore;
per un ammontare complessivo di € 6.832,00 (euro 408+euro3328+euro2472+euro624).
Tale somma deve essere corrisposta “...al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro
è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. . ...Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). In motivazione, si precisa che, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n.
6 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8017 del
2019).
4. In definitiva, la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 6.832,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione sino al soddisfo.
5. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per un quarto nel resto seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D. M. n.147/2022, con distrazione in favore della difesa della ricorrente la quale ha rilasciato relativa dichiarazione ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara il diritto di alla corresponsione dei compensi dovuti in relazione ai contratti di Parte_1 cui in parte motiva e per l'effetto condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore della ricorrente della somma complessiva di € 6.832,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione sino al soddisfo;
dichiara compensate per un quarto le spese di lite che per il residuo pone a carico della parte resistente e liquida in favore della ricorrente in misura pari a € 2.021,35 oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania il 11 dicembre 2025
Il giudice del lavoro Laura Renda
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