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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. VG 30111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 30111/2024 vg promossa da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GILI ANNARITA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. REMOGNA PAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno
[...] Controparte_1 cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 23/12/2024 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale
[...] Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la residenza della madre, alla quale viene assegnato l'immobile sito in Torino, via Buenos
Aires 42, con gli arredi esistenti.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e congiuntamente adottino le decisioni relative alla sua istruzione, educazione e cura, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno adottate dal genitore con il quale il minore si troverà in quel momento;
DA' ATTO che a seguito dell'assegnazione del suddetto immobile a favore della SI.ra
[...]
, le parti s'impegnano a comunicare al locatore la successione nel contratto di locazione CP_1 da parte della SI.ra ex art. 6 Legge 392/1978, con ogni effetto di legge;
al Controparte_1 termine della locazione la SI.ra s'impegna a restituire senza indugio al SI. Controparte_1
l'importo di € 800,00 da questi versato a titolo di deposito cauzionale, nel caso Parte_1 in cui le venga restituito dalla proprietaria;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi da prendersi liberamente dai genitori. In assenza di accordo, il diritto di visita del SI. nei confronti del Parte_1 minore sarà esercitato secondo il seguente calendario: - fine settimana: a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola (o dalle ore 12 nei giorni di vacanza scolastica) fino alla domenica alle ore 18,00 nel periodo scolastico o alle ore 21,00 nei periodi di vacanza, con accompagnamento dalla madre;
- nel corso della settimana: il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 20,30, con accompagnamento dalla madre;
- vacanze di Natale: negli anni pari, la Vigilia di Natale con il padre, da Natale alla Vigilia di
Capodanno (30.12) con la madre, da Capodanno (31.12) alla Vigilia dell'Epifania con il padre,
l'Epifania con la madre;
viceversa negli anni dispari;
-vacanze di Pasqua: negli anni dispari, Pasqua con la madre, il Lunedì dell'Angelo con il padre;
viceversa negli anni pari;
altre festività, ponti infrannuali: verranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza nel corso dello stesso anno.
- il minore starà con il padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo e con la madre nel giorno del compleanno della SI.ra . Controparte_1
- festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, anche separatamente;
Persona_1
- vacanze estive: due settimane anche consecutive con ciascuno dei genitori.
- Entrambi i periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che ciascun genitore provvede al mantenimento e all'educazione del figlio quando l'ha con sé;
DISPONE che il SI. versi alla SI.ra , entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, € 300,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio, fino a quando quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente e/o sino a quando questo vivrà con la madre. Il suddetto importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale automatica in base al 100% degli indici ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative per i figli, previamente concordate (qualora non necessitate) e in ogni caso documentate, così come identificate nel Protocollo d'intesa in data 15.3.2016 tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino a cui si rinvia.
DA' ATTO che i genitori devono sempre preferire le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. Nel caso in cui il trattamento necessario al minore non sia coperto dal S.S.N. in tempi congrui rispetto alla patologia, i genitori devono concordare lo specialista e/o la struttura medica privata a cui rivolgersi, previo preventivo scritto. In assenza di accordo, il genitore che ha deciso unilateralmente di avvalersi della prestazione medica privata (fatti salvi comprovati motivi di urgenza da documentare), si farà carico integralmente del relativo costo;
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico universale per i figli erogato dall' verrà CP_2 percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
DA' ATTO che i genitori s'impegnano a non coinvolgere il minore nelle loro discussioni e a non screditare la figura dell'altro genitore agli occhi dello stesso;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 30111/2024 vg promossa da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GILI ANNARITA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. REMOGNA PAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno
[...] Controparte_1 cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 23/12/2024 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale
[...] Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la residenza della madre, alla quale viene assegnato l'immobile sito in Torino, via Buenos
Aires 42, con gli arredi esistenti.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e congiuntamente adottino le decisioni relative alla sua istruzione, educazione e cura, mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno adottate dal genitore con il quale il minore si troverà in quel momento;
DA' ATTO che a seguito dell'assegnazione del suddetto immobile a favore della SI.ra
[...]
, le parti s'impegnano a comunicare al locatore la successione nel contratto di locazione CP_1 da parte della SI.ra ex art. 6 Legge 392/1978, con ogni effetto di legge;
al Controparte_1 termine della locazione la SI.ra s'impegna a restituire senza indugio al SI. Controparte_1
l'importo di € 800,00 da questi versato a titolo di deposito cauzionale, nel caso Parte_1 in cui le venga restituito dalla proprietaria;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi da prendersi liberamente dai genitori. In assenza di accordo, il diritto di visita del SI. nei confronti del Parte_1 minore sarà esercitato secondo il seguente calendario: - fine settimana: a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola (o dalle ore 12 nei giorni di vacanza scolastica) fino alla domenica alle ore 18,00 nel periodo scolastico o alle ore 21,00 nei periodi di vacanza, con accompagnamento dalla madre;
- nel corso della settimana: il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 20,30, con accompagnamento dalla madre;
- vacanze di Natale: negli anni pari, la Vigilia di Natale con il padre, da Natale alla Vigilia di
Capodanno (30.12) con la madre, da Capodanno (31.12) alla Vigilia dell'Epifania con il padre,
l'Epifania con la madre;
viceversa negli anni dispari;
-vacanze di Pasqua: negli anni dispari, Pasqua con la madre, il Lunedì dell'Angelo con il padre;
viceversa negli anni pari;
altre festività, ponti infrannuali: verranno suddivisi tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza nel corso dello stesso anno.
- il minore starà con il padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo e con la madre nel giorno del compleanno della SI.ra . Controparte_1
- festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, anche separatamente;
Persona_1
- vacanze estive: due settimane anche consecutive con ciascuno dei genitori.
- Entrambi i periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che ciascun genitore provvede al mantenimento e all'educazione del figlio quando l'ha con sé;
DISPONE che il SI. versi alla SI.ra , entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, € 300,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio, fino a quando quest'ultimo non sarà economicamente autosufficiente e/o sino a quando questo vivrà con la madre. Il suddetto importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale automatica in base al 100% degli indici ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative per i figli, previamente concordate (qualora non necessitate) e in ogni caso documentate, così come identificate nel Protocollo d'intesa in data 15.3.2016 tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino a cui si rinvia.
DA' ATTO che i genitori devono sempre preferire le prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. Nel caso in cui il trattamento necessario al minore non sia coperto dal S.S.N. in tempi congrui rispetto alla patologia, i genitori devono concordare lo specialista e/o la struttura medica privata a cui rivolgersi, previo preventivo scritto. In assenza di accordo, il genitore che ha deciso unilateralmente di avvalersi della prestazione medica privata (fatti salvi comprovati motivi di urgenza da documentare), si farà carico integralmente del relativo costo;
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico universale per i figli erogato dall' verrà CP_2 percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
DA' ATTO che i genitori s'impegnano a non coinvolgere il minore nelle loro discussioni e a non screditare la figura dell'altro genitore agli occhi dello stesso;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.