Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 851/2022 R.G.L., vertente TRA
, CF , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. corrente in Roma, elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli (c.f.
–pec t), che lo rappresenta e C.F._1 Email_1 difende in virtù di mandato generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dott. Persona_1 Notaio in Roma appellante CONTRO
nato in [...] il [...] e ivi residente alla c.da Moschetta Controparte_1 13 ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Murdaca C.F._2 ( ), giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di C.F._3 primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Bovalino alla via Spagnolo Morisciano n. 12, pec fax 0964/61106. Email_2 appellato E
, in liquidazione coatta Controparte_2 amministrativa, in persona del Commissario liquidatore appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato in data 18/06/2020, esponeva di aver Controparte_1 lavorato alle dipendenze dell' dal 7 gennaio 2004 a tempo indeterminato, come CP_2 operaio qualificato, fino al mese di aprile 2014, e da tale data in poi di aver lavorato e lavorare tutt'oggi alle dipendenze di Azienda Calabria Verde. A seguito di un controllo operato sul proprio estratto contributivo, aveva scoperto che, per gli anni 2005 e 2006, vi era stato solo un parziale riconoscimento della contribuzione per l'attività lavorativa svolta: per l'anno 2005 risultavano accreditate 152 giornate lavorative,
a fronte di 244 effettive, e per l'anno 2006 risultavano accreditate 174 giornate lavorative a fronte di 251 effettive. Avendo diritto al riconoscimento completo della contribuzione per gli anni 2005 e 2006 chiedeva: “Accertare e dichiarare il mancato adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro col versamento solo parziale a favore del ricorrente dei contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006; Per l'effetto condannare l alla CP_2 regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa in favore del ricorrente, rispettivamente per l'anno 2005 con il riconoscimento. di 244 giornate contributive e per l'anno 2006 con il riconoscimento di 251 giornate contributive per come si evince dalle buste paga allegate. In subordine voler disporre a carico dell' la costituzione presso l'ente CP_2 previdenziale di una rendita vitalizia (riserva matematica) ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, pari alla quota di pensione spettante in forza degli omessi contributi;
In estremo subordine, condannare l al risarcimento del danno da irregolarità contributiva subito CP_2 da parte del ricorrente ex art. 2116 cc secondo comma in forza degli omessi contributi, da quantificarsi nella somma di €. 3.000,00, ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU contabile o in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice. Condannare l al pagamento delle CP_2 spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore costituito antistatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l restava contumace. CP_2
Si costituiva l , confermando che risultavano registrate solo 152 giornate per CP_3
l'anno 2005 e 174 per il 2006 ed evidenziando che, una volta maturata la prescrizione, il lavoratore aveva soltanto una ragione di danno risarcibile, venendo meno ogni obbligo in capo all'istituto e formulando le seguenti conclusioni: “all'esito del positivo accoglimento della domanda, previo accertamento di tutti i suoi presupposti legittimanti , condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite”.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Locri. Con sentenza emessa il 09.06.2022, il Tribunale di Locri, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava che l era tenuta alla regolarizzazione della posizione CP_2 contributiva del ricorrente per l'anno 2005, con il riconoscimenti di complessive 244 giornate e per l'anno 2006, con il riconoscimento di complessive 251 giornate contributive.
Compensava le spese di lite nei confronti dell' ; condannava l alla rifusione CP_3 CP_2 delle spese di lite, liquidate in € 1180,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Osservava che, con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva, l CP_3 era litisconsorte necessario, poiché l'obbligo di versamento dei contributi si configurava come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, doveva trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso era idonea a produrre effetti (Sez. L., Sentenza n. 20827 del 11/09/2013; Sez. L - , Sentenza n. 17320 del 19/08/2020). Nel merito, osservava che, come dedotto dall' , i contributi obbligatori dei CP_3 lavoratori dipendenti si prescrivevano in cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto esser versati (termine valido dal 01.01.1996). Decorso il quinquennio, i contributi non potevano essere più versati e qualora il lavoratore denunciasse l'omissione contributiva del datore di lavoro, il termine di prescrizione diventa decennale. In ogni caso, una volta spirato il termine prescrizionale, l non solo non poteva CP_3 richiedere i contributi, ma neanche riceverli, qualora il lavoratore avesse inteso versarli 3
spontaneamente, non essendo la prescrizione rinunciabile, operando di diritto (Cassazione civile, Sez. L -, Sentenza n. 8956 del 14/05/2020) Nel caso di specie, il ricorrente aveva agito per la regolarizzazione contributiva relativamente agli anni 2005 e 2006 in ordine ai quali, non essendo stata allegata tempestiva denuncia, il termine prescrizionale sarebbe decorso, salvo a tenersi conto del disposto dell'art. 19 D.L. n. 4 del 2019, convertito in legge 28/2019, che aveva inserito, nell'ambito dell'art. 3 L. 335/1995 il comma 10 bis, a mente del quale: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_3 amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Tale termine era stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in L. 8/2020, fino al 31. 12.2020. La norma non poteva essere intesa come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, in quanto tale ricostruzione contrastava con il tenore letterale della stessa, laddove l'inciso “non si applica” lasciava intendere che, per tutti i periodi contributivi antecedenti al 31.12.2014: il termine di prescrizione non era sospeso, ma non trovava affatto applicazione fino al 31.12.2022, con la conseguenza che il datore di lavoro poteva versare i contributi e l doveva riceverli. CP_3 La norma si applicava all' , che rientrava nel novero delle pubbliche CP_2 amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. n. 165/2001, nella sua veste di ente pubblico non economico. Pertanto, essendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, come da buste paga versate in atti, confermato dall' , che aveva pure confermato l'omissione contributiva, e CP_3 non oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro (che non si era costituito), la domanda principale era fondata. Dalle buste paga emergeva il numero di giornate contributive spettanti nel periodo oggetto di causa, mentre l aveva confermato il numero di giornate concretamente CP_3 accreditate. Risultava, dunque, allegata e provata l'omissione contributiva dell' nella sua CP_2 qualità di datore di lavoro e l'ente datore di lavoro era tenuto a procedere alla regolarizzazione contributiva, che l' doveva ricevere. CP_3 L'accoglimento della domanda principale assorbiva l'esame delle domande formulate in via subordinata, che postulavano l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione contributiva, posto che il presupposto dell'applicazione della norma era l'impossibilitò di versare i contributi per sopravvenuta prescrizione, che non si era verificata. L'art. 2116 c.c., secondo comma, recitava: “Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”. Il presupposto per l'azione risarcitoria disciplinata dall'art. 2116 c.c. era costituito dalla prescrizione del credito contributivo, dal momento che, una volta che si erano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determinava l'attualizzarsi del danno risarcibile per il lavoratore, che consisteva nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass. Sez. L -, 27660/2018), circostanza non ricorrente. Decideva, quindi, come in premessa riportato. 4
3 Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la CP_3 riforma. Con il primo motivo affermava l'erroneità della sentenza sulla posizione del convenuto datore di lavoro rimasto contumace che, in corso di causa con deliberazione della CP_2 Giunta n. 539 del 7 dicembre 2021, era stato posto in liquidazione coatta Controparte_2 amministrativa e il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione, o quanto meno avrebbe dovuto disporre l'interruzione del processo. Con il secondo motivo, sulla prescrizione dei contributi previdenziali, lamentava l'erronea applicazione della normativa introdotta dall'art. 19 del D.L. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019. La sentenza era errata dovendosi escludere l'applicabilità del comma 10 bis dell'art. 3 L. 335/95. Poiché la sospensione potesse trovare applicazione era necessario che il corrispondente obbligo contributivo sorgesse in relazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche ex D. Lgs. 165/01, la cui iscrizione risultasse presso una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari CPUG, Cassa per le pensioni dei sanitari CPS, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato CTPS), mentre l'odierno appellato non era iscritto ad alcuna delle gestioni previdenziali esclusive dei dipendenti pubblici, risultando invece iscritto nel “regime generale” ovvero nell'AGO, assicurazione generale obbligatoria. L' , ora Calabria Verde, aveva proceduto all'assunzione, con contratti CP_2 CP_2 di diritto privato, di operai, come il ricorrente, per lo svolgimento di attività agricola, quale era appunto l'attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, inquadrandoli, sotto ogni profilo, anche previdenziale/assicurativo, come salariati fissi/agricoli nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 375/1993. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, le giornate di lavoro effettuate e la retribuzione corrisposta venivano dichiarate/denunciate, secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 375/1993, trimestralmente dal datore di lavoro con il modello DMAG (dichiarazione di manodopera agricola) e la posizione assicurativa veniva costituita in base ai predetti DMAG pervenuti all' . CP_3
Per quanto sopra, la contribuzione oggetto di causa – riferita agli anni 2005/2006 – era CP_ irrimediabilmente prescritta, e l - stante il particolare atteggiarsi dell'istituto della prescrizione – si doveva astenere dalla ricezione di contributi in relazione ai quali, come nel caso di specie, fosse già decorso il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, nono comma, L. 335/1995. Con il terzo motivo deduceva l'infondatezza della domanda di regolarizzazione contributiva e il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla domanda di condanna CP_3 ex art. 2116 c.c., nonché l'improponibilità per mancanza di previa domanda amministrativa della domanda di costituzione di rendita. In via subordinata, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti. Concludeva chiedendo: in via principale, dichiarare la nullità della sentenza resa nei confronti di datore di lavoro in liquidazione coatta amministrativa;
gradatamente, rilevata la prescrizione dei contributi relativi agli anni 2005/2006 e la conseguente infondatezza della domanda di regolarizzazione contributiva, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla domanda ex art. 2116 c.c. nei confronti di;
dichiarare, altresì, CP_3 CP_2
l'improponibilità, per mancanza di previa domanda amministrativa, della domanda di costituzione di rendita vitalizia, accertandone, in subordine, la fondatezza solo in caso di 5
rigoroso assolvimento degli oneri probatori imposti dall'art. 13 L. 1338/62 e rigettandola, invece, ove tale onere non risultasse assolto o la stessa risultasse a sua volta prescritta;
in subordine, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva , resistendo all'appello. Controparte_1 Eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, in quanto proposto dalla parte non soccombente. L' , quale soggetto meramente interessato al giudizio, CP_3 non era stato in alcun modo soccombente nel giudizio di primo grado, anzi aveva solo beneficiato della statuizione avverso la quale aveva promosso appello, pur non avendo alcun interesse a farlo. In merito alla maturata prescrizione dei contributi previdenziali, sembrava di comprendere che l'Ente, pur non disconoscendo in capo all'odierno appellato, la natura di dipendente pubblico, in quanto alle dipendente di una delle amministrazioni di cui al D. L. 165/2001, affermava che il suo regime previdenziale non poteva che essere quello dell'AGO, atteso che l , nonostante la sua condizione di ente pubblico non economico, CP_2 lo aveva iscritto nel regime generale. Stando così le cose, nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'odierno appellato, vittima tanto del comportamento illegittimo dell' , quanto del comportamento CP_2 passivo e permissivo dell'ente previdenziale che aveva tollerato tutto ciò. Infondata era l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della Corte dei Conti. La controversia riguardava in via immediata il rapporto di lavoro in essere e non poteva che essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del difensore anticipatario.
Non si costituiva l in liquidazione coatta amministrativa, della quale con CP_2 ordinanza del 05.10.2023, veniva dichiarata la contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Inammissibile è la questione prospettata dall' con il primo motivo di appello, CP_3 che, se pur non esplicitandola, invoca una declaratoria di improcedibilità della domanda per essere stata l' posta in liquidazione coatta amministrativa. CP_2 Sul punto va richiamato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui: “Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio
d'appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento interruttivo)”. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021).
5. Nel prosieguo, esaminando la questione della carenza di interesse sollevata dall'appellato, va considerato che – pur in assenza di impugnazione della sentenza da parte del datore di lavoro, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado - sussiste l'interesse dell'istituto previdenziale a far valere l'insussistenza del credito contributivo, per 6
intervenuta prescrizione, alla luce del principio consolidato, ribadito anche di recente, secondo cui “… la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento (Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023). Più in generale, la Suprema Corte ha precisato che l'interesse a impugnare dell'ente previdenziale trova fondamento “In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra e assicurati in coerenza con il principio di legalità' dell'azione Controparte_4 della pubblica amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003).
6. È infondato il motivo di appello con cui è stato dedotta l'inapplicabilità dell'art. 3 L. 335/1995 comma 10 bis. Esso muove dall'assunto secondo cui la norma - che esclude l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 - non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto riguarderebbe soltanto ”… una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari CPUG, Cassa per le pensioni dei sanitari CPS, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato CTPS). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente "dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario". (Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015). Proprio in considerazione di tale collocazione all'interno della contrattazione collettiva di diritto pubblico, la stessa pronuncia ha accertato la nullità di clausole di contratti collettivi di diritto privato che garantivano benefici ulteriori ai lavoratori, non previsti dalla contrattazione pubblica, con ciò confermando la soluzione già adottata da altra pronuncia di legittimità, con cui erano state dichiarate “… nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell' ( , ente Parte_2 CP_2 pubblico non economico, un trattamento economico di migliore favore (nella specie, con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato - abilitato con legge regionale (nella specie, la legge reg. Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20) a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell' -, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti CP_2 negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 14530 del 26/06/2014).
Pertanto, trattandosi di rapporti di lavoro a tutti gli effetti soggetti ai contratti collettivi per gli enti locali, non vi è ragione per escluderli dal trattamento contributivo sancito dal comma 10 bis, non potendo ipotizzarsi che al lavoratore sia riservato un trattamento regolato dal contratto collettivo pubblico solo parzialmente, che lo sottragga ad alcuni benefici non riconosciuti da tale normativa e lo privi di quelli che la medesima normativa assicura. 7
Anche l'assunto del difetto di giurisdizione è infondato, dovendosi ritenere la giurisdizione del giudice ordinario, pur essendosi accertata la natura pubblica del rapporto di lavoro, alla luce dei principi affermati dalle SS.UU della Corte di Cassazione, con cui è stato chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
(Sez. U , Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta nel corso del rapporto di lavoro e facendo valere l'inadempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo del versamento dei contributi, pur a fronte dello svolgimento di attività lavorativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari e vanno distratte in favore del difensore dell'appellato, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di Controparte_1 Controparte_5
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri in
[...] data 09.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2) Condanna l alla rifusione, in favore dell'appellato , delle spese CP_3 Controparte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Nulla sulle spese tra e CP_3 CP_2
4) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti