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Articolo 2 della Legge 28 giugno 1961, n. 514
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Legge 28 giugno 1961, n. 514
Articolo 2 della Legge 28 giugno 1961, n. 514
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1 luglio 1961
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1961.
Entrata in vigore il 1 luglio 1961
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