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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 21-01-2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17946/2024 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lorena Prandi, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lecco, alla p.zza degli Affari n. 12, presso il difensore ricorrente contro
- Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] P.IVA_1
di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato resistente
Oggetto: opposizione al diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida ex art. 120, prima comma,
CdS.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21-01-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11-05-2024 il sig. conveniva avanti questo Tribunale il Parte_1
di , sezione Controparte_2 CP_1
di Lecco, chiedendo, in via principale, di disapplicare il provvedimento dell'Ufficio resistente con il pagina 1 di 6 quale si disponeva l'annullamento della patente di guida , cat. rilasciata il 26- NumeroD_1 Nume_2
02-2024, nonché del provvedimento di diniego all'ammissione all'esame per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida, in realtà già sostenuto in data 26-02-2024; inoltre, chiedeva di accertare il diritto del ricorrente al rilascio della patente di guida cat. con scadenza al 04-03-2028 e Nume_3
ordinare al resistente la restituzione della patente di guida , cat. rilasciata il 26- NumeroD_1 Nume_2
02-2024 ovvero l'emissione di nuovo titolo abilitativo alla guida;
in via cautelare, chiedeva la sospensione del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente deduceva, in particolare che:
- in data 12-04-2023 il sig. presentava la domanda di esame di guida cat. A2, ottenendo Parte_1
il rilascio del foglio rosa con validità sino al 11-04-2024;
- in data 26-02-2024 il ricorrente sosteneva e superava l'esame di guida, ottenendo così la patente
, cat. AM-A2-B: tale nuovo titolo di guida comportava l'automatica proroga sino al 03-04- NumeroD_1
2028 della scadenza della precedente patente di categoria (rilasciata il 05.07.2013 con scadenza N_4
al 18.01.2025);
- in data 11-03-2024, a distanza di 15 giorni dal conseguimento della nuova patente, il sig. Pt_1
riceveva la notificazione del provvedimento con il quale la Motorizzazione civile annullava e
[...]
ritirava la patente in questione, fondato sulla sussistenza di un provvedimento ostativo acquisito dal
Sistema Informativo Interministeriale nel Sistema Informatico, per mero errore materiale, solo in data successiva all'avvenuto conseguimento del documento di guida;
- unitamente a detto provvedimento, veniva notificato al ricorrente quello di diniego al sostenimento dell'esame di guida, peraltro già sostenuto;
- tra i 16 e i 19 anni e cioè tra il 2010 e il 2014, il ricorrente aveva subito tre condanne, tutte contenute entro il limite della sospensione condizionale della pena, con pacifica estinzione dei reati con il decorso di anni cinque e delle contravvenzioni in anni due;
- pur ricorrendone tutti i presupposti e requisiti sin dal 2017 (con il decorso di anni tre, non essendovi alcuna spesa di giustizia, né obbligazioni civile o restituzioni da sostenere, né tanto meno pene accessorie da riabilitare), il ricorrente non era stato informato dal legale che lo aveva assistito a quei tempi in sede penale di poter richiedere tempestivamente la riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p., ancor prima (appena dopo 3 anni) e in alternativa al compimento del quinquennio ex art. 445, comma
2, c.p.p. operante ipso iure quale titolo riabilitativo ed estintivo del reato;
- pur non essendovene alcuna necessità, data l'avvenuta estinzione ipso jure del reato, il ricorrente pagina 2 di 6 depositava in data 24-04-2024 sia istanza di riabilitazione ex art. 178 c.p., sia istanza volta ad ottenere in maniera espressa dal Giudice dell'Esecuzione la declaratoria di estinzione;
- il termine “provvedimenti riabilitativi”, utilizzato genericamente e al plurale dall'art. 120, primo comma, CdS, non si riferisce soltanto all'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., bensì ad un più ampio ventaglio di fattispecie, tra le quali l'art. 445, comma 2, c.p.p.;
- pertanto, in caso di patteggiamento, come nel caso in esame, l'estinzione del reato, che opera ipso iure, estingue ogni effetto penale, cosicché gli effetti riabilitativi si verificano in automatico al verificarsi delle condizioni richieste dalla norma.
Con decreto pronunciato in data 28-05-2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 11-10-2024, riservandosi all'esito della costituzione della parte resistente la decisione sulla sospensione del provvedimento avversato.
In data 04-07-2024 si costituiva ritualmente in giudizio il CP_1 Controparte_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande formulate dal sig. , deducendo quanto segue: Parte_1
- il provvedimento di diniego avversato è stato emesso in quanto difettavano in capo all'istante i requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S., considerato che l'istante aveva subito una condanna per aver commesso un reato in materia di stupefacenti, per la quale non è sopravvenuta la riabilitazione;
- inoltre, il potere di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. è di carattere vincolato;
pertanto, il ha CP_1
applicato pedissequamente la disposizione normativa, che non riconosce alcun tipo di discrezionalità in capo all'autorità amministrativa, mentre un simile potere è stato introdotto con un intervento della
Corte Costituzionale nella disciplina della revoca della patente di cui all'art. 120, comma 2, C.d.S.;
- solo la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.c. e di cui all'art. 70 d. lgs. n. 159/2011 esclude l'ostatività al rilascio della patente perché concessa solo dopo una valutazione giudiziale, non così per l'estinzione del reato di cui all'art. 445, secondo comma, c.p.p.
All'udienza del 11-10-2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 10-12-2024 per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. A seguito di rinvio alla successiva udienza del 21-10-2025, il Giudice, all'esito della discussione, si riservava di pronunciare la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
2. La domanda proposta dal sig. è fondata e deve essere accolta per le ragioni che Parte_1
seguono.
2.1. Per quanto qui rileva, l'art. 120, comma 1. C.d.S. prevede che “non possono conseguire la patente
pagina 3 di 6 di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.
Ciò posto, la norma in esame, se collega al verificarsi di determinate condizioni personali il venir meno dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida, ne esclude, però,
l'applicazione nel caso di soggetti che abbiano ottenuto provvedimenti riabilitativi.
Nel caso in esame, il sig. ha documentato di aver ottenuto la riabilitazione dal Tribunale Parte_1
di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 26-06-2024, successivamente alla proposizione del ricorso e al decreto di fissazione d'udienza.
Ne deriva che, essendo intervenuto un provvedimento avente effetto riabilitativo, va accertata la insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in capo al ricorrente.
2.2. Nel ricorso introduttivo del presente procedimento e anche in sede di discussione, avvenuta dopo l'emissione del provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano, parte ricorrente ha insistito nell'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida e di contestuale ritiro della patente di guida n. emesso in data 26-02-2024 e NumeroD_5
notificato in data 11-03-2024, chiedendo al Tribunale di accertare il diritto del sig. al Parte_1
rilascio della patente di guida e ordinando alla resistente la restituzione della patente NumeroD_1
conseguita il 26-02-2024 ovvero l'emissione di una nuova patente con le medesime caratteristiche e la medesima scadenza.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, il provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p. non era necessario nel caso in esame, dal momento che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, secondo comma c.p.p. opera ipso iure, e gli effetti riabilitativi si verificano in automatico in presenza delle condizioni richieste dalla norma, che per il ricorrente sussistevano già dal 2017.
Secondo il ricorrente, alla riabilitazione può equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta patteggiamento, attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2,
pagina 4 di 6 c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta.
La doglianza non è condivisibile.
Ritiene il Tribunale che gli effetti dell'estinzione del reato disciplinata dalla particolare norma del patteggiamento prevista dall'art 445 c.p.p., nella loro automaticità, siano distinti e non sovrapponibili a quelli conseguenti alla riabilitazione.
L'istituto della riabilitazione, menzionato dall'art. 120, primo comma, CdS quale condizione di deroga, riporta all'art 179 c.p., il quale specifica le condizioni necessarie affinché si possa richiedere la riabilitazione. Si può essere riabilitati quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia stata estinta ed il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine di tre anni viene aumentato ad otto anni se si tratta di recidivi, a dieci anni in caso di delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Se, invece, con la sentenza di condanna il Giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena, il termine per la riabilitazione decorre dal momento in cui decorre tale termine (3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza). Inoltre, oltre al termine di tre anni previsto dalla legge, il condannato deve dare prova di aver tenuto una buona condotta.
Nel caso del patteggiamento, tra i vari benefici previsti dall'ordinamento per l'imputato che ne faccia richiesta, vi è la possibilità di ottenere l'estinzione del reato trascorsi cinque anni in caso di delitto o due anni in caso di contravvenzione. Pertanto, per neutralizzare gli effetti negativi del precedente penale, l'interessato potrà presentare richiesta al Giudice dell'esecuzione.
La richiesta di riabilitazione, da rivolgere al Magistrato di Sorveglianza, postula il decorso di un diverso termine, anche più breve, ma rende necessaria una valutazione di meritevolezza da parte del Giudice.
E' per questo - anche tenuto conto del fatto che l'art 120 CdS parla espressamente di riabilitazione, mentre non fa alcun cenno alla fattispecie di cui all'art 445 c.p.p. - che deve ritenersi l'autorità amministrativa obbligata al diniego del rilascio della patente a soggetto che ha precedentemente patteggiato la pena per uno dei reati inerenti gli stupefacenti di cui è richiamo nel medesimo articolo, salvo il caso della pronuncia di riabilitazione.
La sovrapposizione tra effetti estintivi della pena patteggiata e della riabilitazione non si reputa condivisibile, ostandovi le ragioni di cautela cui si ispira l'art 120 CdS in relazione a condanne e sentenze patteggiate per reati di rilevante allarme sociale, nonché l'automaticità dell'estinzione conseguente al patteggiamento, che sottrae al Giudice la verifica del caso specifico.
2.3. In considerazione di quanto sopra e del fatto che il provvedimento riabilitativo necessario per pagina 5 di 6 superare l'ostativo al rilascio della patente è intervenuto dopo l'emissione del decreto di diniego da parte della Motorizzazione che, quindi, alla data di pronuncia si palesava legittimo, deve ritenersi legittimo e fondato il diritto del ricorrente alla restituzione della patente di guida già NumeroD_1
conseguita, avendo superato la prova pratica.
3. Quando alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano i requisiti per la loro integrale compensazione, considerata la natura interpretativa della vicenda e la reciproca soccombenza (parte ricorrente in ordine alle ragioni fondanti il ricorso e parte resistente sul richiesto rigetto della domanda pur in presenza di un provvedimento riabilitativo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda formulata dal sig. previa disapplicazione del Parte_1
provvedimento emesso in data 26-02-2024 dal Controparte_2
di , sezione di Lecco e notificato al ricorrente in data 11-03-2024,
[...] CP_1
accerta il diritto del ricorrente al rilascio/restituzione/mantenimento del titolo abilitativo alla guida
, avendo già superato la prova pratica. NumeroD_1
2) compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 21-01-2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17946/2024 promossa da:
- (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lorena Prandi, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lecco, alla p.zza degli Affari n. 12, presso il difensore ricorrente contro
- Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...] P.IVA_1
di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato resistente
Oggetto: opposizione al diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida ex art. 120, prima comma,
CdS.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21-01-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11-05-2024 il sig. conveniva avanti questo Tribunale il Parte_1
di , sezione Controparte_2 CP_1
di Lecco, chiedendo, in via principale, di disapplicare il provvedimento dell'Ufficio resistente con il pagina 1 di 6 quale si disponeva l'annullamento della patente di guida , cat. rilasciata il 26- NumeroD_1 Nume_2
02-2024, nonché del provvedimento di diniego all'ammissione all'esame per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida, in realtà già sostenuto in data 26-02-2024; inoltre, chiedeva di accertare il diritto del ricorrente al rilascio della patente di guida cat. con scadenza al 04-03-2028 e Nume_3
ordinare al resistente la restituzione della patente di guida , cat. rilasciata il 26- NumeroD_1 Nume_2
02-2024 ovvero l'emissione di nuovo titolo abilitativo alla guida;
in via cautelare, chiedeva la sospensione del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente deduceva, in particolare che:
- in data 12-04-2023 il sig. presentava la domanda di esame di guida cat. A2, ottenendo Parte_1
il rilascio del foglio rosa con validità sino al 11-04-2024;
- in data 26-02-2024 il ricorrente sosteneva e superava l'esame di guida, ottenendo così la patente
, cat. AM-A2-B: tale nuovo titolo di guida comportava l'automatica proroga sino al 03-04- NumeroD_1
2028 della scadenza della precedente patente di categoria (rilasciata il 05.07.2013 con scadenza N_4
al 18.01.2025);
- in data 11-03-2024, a distanza di 15 giorni dal conseguimento della nuova patente, il sig. Pt_1
riceveva la notificazione del provvedimento con il quale la Motorizzazione civile annullava e
[...]
ritirava la patente in questione, fondato sulla sussistenza di un provvedimento ostativo acquisito dal
Sistema Informativo Interministeriale nel Sistema Informatico, per mero errore materiale, solo in data successiva all'avvenuto conseguimento del documento di guida;
- unitamente a detto provvedimento, veniva notificato al ricorrente quello di diniego al sostenimento dell'esame di guida, peraltro già sostenuto;
- tra i 16 e i 19 anni e cioè tra il 2010 e il 2014, il ricorrente aveva subito tre condanne, tutte contenute entro il limite della sospensione condizionale della pena, con pacifica estinzione dei reati con il decorso di anni cinque e delle contravvenzioni in anni due;
- pur ricorrendone tutti i presupposti e requisiti sin dal 2017 (con il decorso di anni tre, non essendovi alcuna spesa di giustizia, né obbligazioni civile o restituzioni da sostenere, né tanto meno pene accessorie da riabilitare), il ricorrente non era stato informato dal legale che lo aveva assistito a quei tempi in sede penale di poter richiedere tempestivamente la riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p., ancor prima (appena dopo 3 anni) e in alternativa al compimento del quinquennio ex art. 445, comma
2, c.p.p. operante ipso iure quale titolo riabilitativo ed estintivo del reato;
- pur non essendovene alcuna necessità, data l'avvenuta estinzione ipso jure del reato, il ricorrente pagina 2 di 6 depositava in data 24-04-2024 sia istanza di riabilitazione ex art. 178 c.p., sia istanza volta ad ottenere in maniera espressa dal Giudice dell'Esecuzione la declaratoria di estinzione;
- il termine “provvedimenti riabilitativi”, utilizzato genericamente e al plurale dall'art. 120, primo comma, CdS, non si riferisce soltanto all'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., bensì ad un più ampio ventaglio di fattispecie, tra le quali l'art. 445, comma 2, c.p.p.;
- pertanto, in caso di patteggiamento, come nel caso in esame, l'estinzione del reato, che opera ipso iure, estingue ogni effetto penale, cosicché gli effetti riabilitativi si verificano in automatico al verificarsi delle condizioni richieste dalla norma.
Con decreto pronunciato in data 28-05-2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 11-10-2024, riservandosi all'esito della costituzione della parte resistente la decisione sulla sospensione del provvedimento avversato.
In data 04-07-2024 si costituiva ritualmente in giudizio il CP_1 Controparte_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande formulate dal sig. , deducendo quanto segue: Parte_1
- il provvedimento di diniego avversato è stato emesso in quanto difettavano in capo all'istante i requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S., considerato che l'istante aveva subito una condanna per aver commesso un reato in materia di stupefacenti, per la quale non è sopravvenuta la riabilitazione;
- inoltre, il potere di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. è di carattere vincolato;
pertanto, il ha CP_1
applicato pedissequamente la disposizione normativa, che non riconosce alcun tipo di discrezionalità in capo all'autorità amministrativa, mentre un simile potere è stato introdotto con un intervento della
Corte Costituzionale nella disciplina della revoca della patente di cui all'art. 120, comma 2, C.d.S.;
- solo la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.c. e di cui all'art. 70 d. lgs. n. 159/2011 esclude l'ostatività al rilascio della patente perché concessa solo dopo una valutazione giudiziale, non così per l'estinzione del reato di cui all'art. 445, secondo comma, c.p.p.
All'udienza del 11-10-2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 10-12-2024 per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. A seguito di rinvio alla successiva udienza del 21-10-2025, il Giudice, all'esito della discussione, si riservava di pronunciare la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
2. La domanda proposta dal sig. è fondata e deve essere accolta per le ragioni che Parte_1
seguono.
2.1. Per quanto qui rileva, l'art. 120, comma 1. C.d.S. prevede che “non possono conseguire la patente
pagina 3 di 6 di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.
Ciò posto, la norma in esame, se collega al verificarsi di determinate condizioni personali il venir meno dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida, ne esclude, però,
l'applicazione nel caso di soggetti che abbiano ottenuto provvedimenti riabilitativi.
Nel caso in esame, il sig. ha documentato di aver ottenuto la riabilitazione dal Tribunale Parte_1
di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 26-06-2024, successivamente alla proposizione del ricorso e al decreto di fissazione d'udienza.
Ne deriva che, essendo intervenuto un provvedimento avente effetto riabilitativo, va accertata la insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in capo al ricorrente.
2.2. Nel ricorso introduttivo del presente procedimento e anche in sede di discussione, avvenuta dopo l'emissione del provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano, parte ricorrente ha insistito nell'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida e di contestuale ritiro della patente di guida n. emesso in data 26-02-2024 e NumeroD_5
notificato in data 11-03-2024, chiedendo al Tribunale di accertare il diritto del sig. al Parte_1
rilascio della patente di guida e ordinando alla resistente la restituzione della patente NumeroD_1
conseguita il 26-02-2024 ovvero l'emissione di una nuova patente con le medesime caratteristiche e la medesima scadenza.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, il provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p. non era necessario nel caso in esame, dal momento che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, secondo comma c.p.p. opera ipso iure, e gli effetti riabilitativi si verificano in automatico in presenza delle condizioni richieste dalla norma, che per il ricorrente sussistevano già dal 2017.
Secondo il ricorrente, alla riabilitazione può equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta patteggiamento, attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2,
pagina 4 di 6 c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta.
La doglianza non è condivisibile.
Ritiene il Tribunale che gli effetti dell'estinzione del reato disciplinata dalla particolare norma del patteggiamento prevista dall'art 445 c.p.p., nella loro automaticità, siano distinti e non sovrapponibili a quelli conseguenti alla riabilitazione.
L'istituto della riabilitazione, menzionato dall'art. 120, primo comma, CdS quale condizione di deroga, riporta all'art 179 c.p., il quale specifica le condizioni necessarie affinché si possa richiedere la riabilitazione. Si può essere riabilitati quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia stata estinta ed il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine di tre anni viene aumentato ad otto anni se si tratta di recidivi, a dieci anni in caso di delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Se, invece, con la sentenza di condanna il Giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena, il termine per la riabilitazione decorre dal momento in cui decorre tale termine (3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza). Inoltre, oltre al termine di tre anni previsto dalla legge, il condannato deve dare prova di aver tenuto una buona condotta.
Nel caso del patteggiamento, tra i vari benefici previsti dall'ordinamento per l'imputato che ne faccia richiesta, vi è la possibilità di ottenere l'estinzione del reato trascorsi cinque anni in caso di delitto o due anni in caso di contravvenzione. Pertanto, per neutralizzare gli effetti negativi del precedente penale, l'interessato potrà presentare richiesta al Giudice dell'esecuzione.
La richiesta di riabilitazione, da rivolgere al Magistrato di Sorveglianza, postula il decorso di un diverso termine, anche più breve, ma rende necessaria una valutazione di meritevolezza da parte del Giudice.
E' per questo - anche tenuto conto del fatto che l'art 120 CdS parla espressamente di riabilitazione, mentre non fa alcun cenno alla fattispecie di cui all'art 445 c.p.p. - che deve ritenersi l'autorità amministrativa obbligata al diniego del rilascio della patente a soggetto che ha precedentemente patteggiato la pena per uno dei reati inerenti gli stupefacenti di cui è richiamo nel medesimo articolo, salvo il caso della pronuncia di riabilitazione.
La sovrapposizione tra effetti estintivi della pena patteggiata e della riabilitazione non si reputa condivisibile, ostandovi le ragioni di cautela cui si ispira l'art 120 CdS in relazione a condanne e sentenze patteggiate per reati di rilevante allarme sociale, nonché l'automaticità dell'estinzione conseguente al patteggiamento, che sottrae al Giudice la verifica del caso specifico.
2.3. In considerazione di quanto sopra e del fatto che il provvedimento riabilitativo necessario per pagina 5 di 6 superare l'ostativo al rilascio della patente è intervenuto dopo l'emissione del decreto di diniego da parte della Motorizzazione che, quindi, alla data di pronuncia si palesava legittimo, deve ritenersi legittimo e fondato il diritto del ricorrente alla restituzione della patente di guida già NumeroD_1
conseguita, avendo superato la prova pratica.
3. Quando alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano i requisiti per la loro integrale compensazione, considerata la natura interpretativa della vicenda e la reciproca soccombenza (parte ricorrente in ordine alle ragioni fondanti il ricorso e parte resistente sul richiesto rigetto della domanda pur in presenza di un provvedimento riabilitativo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda formulata dal sig. previa disapplicazione del Parte_1
provvedimento emesso in data 26-02-2024 dal Controparte_2
di , sezione di Lecco e notificato al ricorrente in data 11-03-2024,
[...] CP_1
accerta il diritto del ricorrente al rilascio/restituzione/mantenimento del titolo abilitativo alla guida
, avendo già superato la prova pratica. NumeroD_1
2) compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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