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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 20314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20314/2024
V.G. instaurato da c.f con l'avv. FRANCESCA SCAGLIOLA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. FRANCESCA SCAGLIOLA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Considerate le attuali esigenze dei figli che, seppur maggiorenni, ancora non risultano autosufficienti, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i ricorrenti, le parti concordano che il padre verserà alla madre, a mezzo di bonifico bancario con valuta al giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile nella misura di euro 2.100,00 (euro duemilacento/00), e precisamente € 1.050,00
(euro millecinquanta/00) per ciascun figlio, per 12 mensilità, con decorrenza dal mese di novembre
2024; la predetta somma sarà da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che i figli non saranno economicamente autonomi;
1 2. i coniugi concordano altresì che nel contributo di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che saranno a carico del padre al 100% e che saranno in ogni caso da: a) documentare;
b) rimborsare alla madre entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario, qualora la stessa abbia provveduto ad anticipare la spesa: - Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
- Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
3. Il marito si impegna a versare a titolo di assegno divorzile un importo mensile di € 850,00 per 12 mensilità; tale somma dovrà essere versata dal sig. a mezzo di bonifico bancario con valuta Pt_1
al giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra e dovrà essere rivalutata Pt_2
annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Felice del Benaco (BS), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/04/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di San Felice del Benaco (atto n. 2, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_2
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20314/2024
V.G. instaurato da c.f con l'avv. FRANCESCA SCAGLIOLA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. FRANCESCA SCAGLIOLA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Considerate le attuali esigenze dei figli che, seppur maggiorenni, ancora non risultano autosufficienti, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le risorse economiche di entrambi i ricorrenti, le parti concordano che il padre verserà alla madre, a mezzo di bonifico bancario con valuta al giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile nella misura di euro 2.100,00 (euro duemilacento/00), e precisamente € 1.050,00
(euro millecinquanta/00) per ciascun figlio, per 12 mensilità, con decorrenza dal mese di novembre
2024; la predetta somma sarà da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che i figli non saranno economicamente autonomi;
1 2. i coniugi concordano altresì che nel contributo di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che saranno a carico del padre al 100% e che saranno in ogni caso da: a) documentare;
b) rimborsare alla madre entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario, qualora la stessa abbia provveduto ad anticipare la spesa: - Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
- Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
3. Il marito si impegna a versare a titolo di assegno divorzile un importo mensile di € 850,00 per 12 mensilità; tale somma dovrà essere versata dal sig. a mezzo di bonifico bancario con valuta Pt_1
al giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra e dovrà essere rivalutata Pt_2
annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Felice del Benaco (BS), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/04/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di San Felice del Benaco (atto n. 2, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_2
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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