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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
IR NI, OR
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1392/2021 depositato il 08/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 06/04/2021
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2015FG01180079 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Foggia, proponeva appello avverso la sentenza n. 356/04/21 del 8.2.2021, depositata in segreteria il 6.4.2021, con cui la Commissione tributaria Provinciale di Foggia accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo proposta dalla società Resistente_3 S.r.l. e dai Sigg. Resistente_2 e Resistente_1 (in qualità di proprietari della sola particella 213 del foglio 10 di cui la società deteneva il diritto di superficie) avverso l'avviso di accertamento FG01180079/2015, notificato il
10.9.2015, recante il classamento e la rendita catastale relativa a complessivi undici aerogeneratori siti nel
Comune di Monteleone di Puglia.
In particolare, il primo giudice superando le questioni di diritto sollevate dalla difesa avversa, nel merito, rideterminava le rendite catastali degli aerogeneratori dimezzandone il valore del capitale fondiario rispetto a quello accertato dall'Ufficio.
L'Agenzia nel proprio appello, notificato in data 7/6/2021, riteneva la sentenza impugnabile in quanto fondata su interpretazioni e ragionamenti "non in linea con una corretta applicazione delle norme catastali". Sosteneva che la decisione del primo giudice era "appiattita sulle posizioni" della difesa avversa, il cui criterio di stima si basava su valori iniziali dell'aerogeneratore privi di elementi probatori e faceva riferimento ai costi di acquisto e non ai valori di mercato. L'Agenzia ribadiva che il valore unitario di € 480.000,00/MW utilizzato era congruo, già definito per altre vertenze e comprensivo dell'abbattimento per la vita utile (Circolare 6/2012).
In ogni caso forniva ampia descrizione e motivazione del criterio seguito per la stima.
Chiedeva di riformare la sentenza di primo grado ed accogliere le deduzioni acclarate dall'Ufficio appellante confermando le rendite catastali accertate. Con vittoria di spese.
La società si costituiva in giudizio contestando il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, eccepito dall'appellante per aver la CTP di Foggia fornito una motivazione adeguata e autosufficiente con richiami a normativa e giurisprudenza anche se non condivisa dall'Agenzia. Eccepiva la novità, tardività e inammissibilità della rendita catastale determinata in appello in quanto l'Agenzia introduceva per la prima volta in sede di appello una nuova metodologia di calcolo della rendita, basata su ricerche del Politecnico di Milano e pubblicazioni dell'Associazione_1 e dell'Società_1, mai presentata in primo grado e quindi non contraddette, rendendo il nuovo criterio di stima inammissibile;
eccepiva, inoltre, l'infondatezza della resa catastale determinata in appello: la metodologia di calcolo adottata, era arbitraria, immotivata e priva di fondamento scientifico, non corrispondente al costo reale di realizzazione degli impianti eolici e dei singoli componenti.
Proponeva, altresì, appello incidentale fondato su tre motivi:
I. Difetto di motivazione dell'avviso impugnato;
II. Violazione dell'obbligo del sopralluogo e del principio del contraddittorio;
III. Erronea determinazione della rendita catastale.
Chiedeva di respingere l'appello principale promosso dall'Ufficio, poiché inammissibile, infondato e non provato, in fatto e diritto;
di accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarare la nullità, l'annullamento e, comunque, l'inefficacia dell'avviso impugnato, poiché illegittimo ed infondato, in fatto ed in diritto, con ogni provvedimento consequenziale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria depositata in data 24/11/2025, la parte resistente, dopo aver svolto considerazioni preliminari in cui precisava che l'accertamento nel giudizio riguardava la rendita catastale valida fino al 31/12/2015 per essere intervenuta la legge 208/2015 a seguito della quale la società aveva presentate nuove dichiarazioni
DOCFA, ribadiva l'inammissibilità del nuovo criterio di stima della rendita catastale (basato su una ricerca del Politecnico di Milano) introdotto dall'Ufficio solo in appello, in violazione del principio di immutabilità della contestazione. In subordine, sosteneva che l'Agenzia non aveva assolto l'onere probatorio sulla congruità della rendita accertata. La rendita contestata era ritenuta esorbitante, in quanto la stessa Corte e la stessa
Agenzia (per impianti identici ad Avellino) avevano stabilito in precedenti definitivi un valore di circa
€ 9.000,00 - € 9.500,00, calcolato applicando abbattimenti e un saggio di fruttuosità dell'1,5% sul costo di acquisto documentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva nell'odierno giudizio il metodo di calcolo della rendita catastale degli aerogeneratori ove a fronte di quello seguito dall'Ufficio si contrappone quello indicato dalla società, in parte fatto proprio dal primo giudice.
Va subito precisato che l'inammissibilità dell'appello, motivo richiesto dall'appellato per quanto soprariportato, va rigettato in quanto tutta la determinazione della rendita dei vari immobili è intervenuta all'esito di una procedura DOCFA attivata dalla parte privata, così da rendersi applicabile il fermo indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale (Cass. n. 31809/18 ed innumerevoli altre): "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (vedi anche Cass.
n. 12777/18).
Nel caso in esame emerge che la maggiore rendita è stata attribuita dall'Ufficio all'esito di una rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto emergenti dal DOCFA senza mutazioni e contestazioni dello stato dei luoghi.
In definitiva, l'Ufficio non ha introdotto un metodo nuovo ma semplicemente, in una procedura altamente partecipata quale quella DOCFA, ha esplicitato il criterio di stima, peraltro perfettamente inteso dal primo giudice che lo riporta in sentenza pur disattendendolo. Nel merito, l'Ufficio in ordine ai valori indicati dalla società rappresenta che essi non sono comprovati e si basano sul solo costo di acquisto ma non sul valore di costruzione o di mercato che avrebbe richiesto un'analisi di tale valore comprensivo di area, opere civili, oneri, spese tecniche e profitto imprenditoriale. La metodologia che propone è invece ancorata a precisi riferimenti normativi della tecnica estimale: RDL
652/1939, DPR 1142/1949, Circolari 14/2007 e 6T/2012 (quest' ultima divenuta norma interpretativa ex
Legge 190/2014), il principio del valore venale rapportato all'epoca censuaria 1988/89. Secondo tale metodologia basata su studi del Politecnico di Milano, confermati da Associazione_1 ed Società_1 un aerogeneratore da 2 MW ha un valore congruo di circa 960.000,00 € attualizzato al biennio di riferimento e la rendita è calcolata applicando un saggio di fruttuosità del 2%. Non sono applicabili ulteriori riduzioni per vetustà o vita utile degli impianti, già considerate tramite l'attualizzazione o comunque incompatibili con la natura degli impianti eolici.
Il criterio seguito dall'Ufficio, in sintesi è basato sulla stima diretta degli immobili tenendo conto di tutti gli elementi di cui si compone, pervenendo ad una valutazione degli aerogeneratori, basato su un costo deprezzato di € 480.000,00 €/MW, ricavato da un costo di € 1.000.000,00 €/MW (nel 2004, poi attualizzato e depurato con coefficienti ISTAT e OMI), riportato all'epoca censuaria 1988/89.
L'odierna Corte condivide sia le critiche al metodo proposto dall'appellato sia il criterio di calcolo, specificamente dettagliato dall'Ufficio e ritiene congrui i valori dallo stesso utilizzati in quanto perfettamente in linea con i valori acclarati presso questa stessa Corte in numerose sentenze. Da esse emerge che il valore fondiario ante l. 285/2015 è stato ritenuto congruo nell'importo di €/MW 480.000,00 comprensivo dell'abbattimento per vita utile di cui alla circolare n.6T/2012 (Sentenze: 1791/2024, 1788/2024, 2021/2022,
1267/2022 e numerose altre recentissime).
La suprema Corte (Cass. Sentenza 23778/2022), in un caso perfettamente sovrapponibile, ha riconosciuto la correttezza metodologica dell'operato dell'Agenzia che “aveva stabilito il costo di costruzione a nuovo
(non assoggettabile a deprezzamento trattandosi di impianto successivo al biennio 1988 /1989) sulla base di dati concreti, oggettivi e di pubblico accesso, quali il valore del diritto di superficie sul fondo, i progetti esecutivi depositati in Regione, i prezziari ufficiali;
e ciò anche per quanto riguardava i costi rappresentati dalle spese tecniche (di progettazione, direzione lavori e calcolo)…”.
Più di recente, la Giurisprudenza (Cassazione civile Sez. Trib. Ordinanza n. 31583 del 3 dicembre 2025) fa riferimento al procedimento indiretto di stima con approccio di costo previsto dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, che mantiene validità anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Il saggio di capitalizzazione da applicare per gli immobili di categoria D è determinato normativamente nella misura fissa del 2%, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e del D.M. 14 dicembre 1991, senza che l'Agenzia delle Entrate disponga di alcun potere discrezionale nella sua individuazione. L'annullamento in autotutela di un avviso di accertamento a seguito di procedura di mediazione non preclude all'Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza e non vi sia sentenza passata in giudicato, di emettere un nuovo atto privo dei vizi del precedente o fondato su nuovi elementi.
Con l'appello incidentale la parte appellata ha prospettato:
- il difetto di motivazione dell'avviso impugnato: sostiene che l'avviso di rettifica della rendita catastale non
è motivato in modo sufficiente e chiaro, violando i principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi
(art. 7 della legge 212/2000 e principi costituzionali);
- la violazione dell'obbligo del sopralluogo e del principio del contraddittorio: lamenta che l'amministrazione ha effettuato le verifiche senza eseguire un sopralluogo diretto, contravvenendo alle norme che regolano il procedimento di classamento e assegnazione della rendita, che prevedono l'osservanza di tali obblighi;
- l'erronea determinazione della rendita catastale: critica l'utilizzo di metodologie di calcolo e parametri adottati dall'amministrazione, come il saggio di fruttuosità del 2% anziché il 1,5%, l'omissione di alcune detrazioni, e il coefficiente di deprezzamento applicato, che risultano infondati e non corretti alla luce della giurisprudenza e delle caratteristiche degli impianti, come corroborato anche dai precedenti giudizi passati in giudicato della stessa CTR di Foggia.
Il primo motivo va rigettato per quanto detto nella parte soprariportata in ordine ai requisiti dell'avviso di accertamento.
Il secondo motivo va anch'esso rigettato non esistendo un obbligo di sopralluogo per la stima degli aerogeneratori. Essa non richiede necessariamente un sopralluogo per la sua valutazione economica o tecnica. Le stime possono basarsi su dati tecnici già disponibili, come le specifiche del modello, la potenza nominale, l'ubicazione e i dati storici sulla ventosità dell'area, a seconda del tipo di valutazione. In casi di stime semplificate, per esempio, si possono usare dati esistenti, evitando la necessità di un sopralluogo fisico.
Il terzo motivo riprende la questione della stima già trattata ed il saggio di fruttuosità. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non sia possibile individuare alcuna discrezionalità nella scelta del saggio in quanto quest'ultimo è determinato applicando i moltiplicatori previsti dall'art.52 del DPR 131/86 attualmente stabiliti dal D.M.14 dicembre 1991. Nel caso specifico, la rendita catastale viene determinata moltiplicando il valore complessivo per un saggio di fruttuosità pari al 2% per gli immobili classificati in categoria D (Cass., Sez. 5,
n. 25555/2014, n. 14383 del 30/6/2011, n. 10037/2003).
Per quanto innanzi esposto, l'odierna Corte accoglie l'appello principale, respinge l'appello incidentale.
Le spese vengono compensate in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale. Respinge l'appello incidentale. Spese compensate.
Il Giudice OR Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
IR NI, OR
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1392/2021 depositato il 08/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 06/04/2021
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2015FG01180079 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Foggia, proponeva appello avverso la sentenza n. 356/04/21 del 8.2.2021, depositata in segreteria il 6.4.2021, con cui la Commissione tributaria Provinciale di Foggia accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo proposta dalla società Resistente_3 S.r.l. e dai Sigg. Resistente_2 e Resistente_1 (in qualità di proprietari della sola particella 213 del foglio 10 di cui la società deteneva il diritto di superficie) avverso l'avviso di accertamento FG01180079/2015, notificato il
10.9.2015, recante il classamento e la rendita catastale relativa a complessivi undici aerogeneratori siti nel
Comune di Monteleone di Puglia.
In particolare, il primo giudice superando le questioni di diritto sollevate dalla difesa avversa, nel merito, rideterminava le rendite catastali degli aerogeneratori dimezzandone il valore del capitale fondiario rispetto a quello accertato dall'Ufficio.
L'Agenzia nel proprio appello, notificato in data 7/6/2021, riteneva la sentenza impugnabile in quanto fondata su interpretazioni e ragionamenti "non in linea con una corretta applicazione delle norme catastali". Sosteneva che la decisione del primo giudice era "appiattita sulle posizioni" della difesa avversa, il cui criterio di stima si basava su valori iniziali dell'aerogeneratore privi di elementi probatori e faceva riferimento ai costi di acquisto e non ai valori di mercato. L'Agenzia ribadiva che il valore unitario di € 480.000,00/MW utilizzato era congruo, già definito per altre vertenze e comprensivo dell'abbattimento per la vita utile (Circolare 6/2012).
In ogni caso forniva ampia descrizione e motivazione del criterio seguito per la stima.
Chiedeva di riformare la sentenza di primo grado ed accogliere le deduzioni acclarate dall'Ufficio appellante confermando le rendite catastali accertate. Con vittoria di spese.
La società si costituiva in giudizio contestando il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, eccepito dall'appellante per aver la CTP di Foggia fornito una motivazione adeguata e autosufficiente con richiami a normativa e giurisprudenza anche se non condivisa dall'Agenzia. Eccepiva la novità, tardività e inammissibilità della rendita catastale determinata in appello in quanto l'Agenzia introduceva per la prima volta in sede di appello una nuova metodologia di calcolo della rendita, basata su ricerche del Politecnico di Milano e pubblicazioni dell'Associazione_1 e dell'Società_1, mai presentata in primo grado e quindi non contraddette, rendendo il nuovo criterio di stima inammissibile;
eccepiva, inoltre, l'infondatezza della resa catastale determinata in appello: la metodologia di calcolo adottata, era arbitraria, immotivata e priva di fondamento scientifico, non corrispondente al costo reale di realizzazione degli impianti eolici e dei singoli componenti.
Proponeva, altresì, appello incidentale fondato su tre motivi:
I. Difetto di motivazione dell'avviso impugnato;
II. Violazione dell'obbligo del sopralluogo e del principio del contraddittorio;
III. Erronea determinazione della rendita catastale.
Chiedeva di respingere l'appello principale promosso dall'Ufficio, poiché inammissibile, infondato e non provato, in fatto e diritto;
di accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarare la nullità, l'annullamento e, comunque, l'inefficacia dell'avviso impugnato, poiché illegittimo ed infondato, in fatto ed in diritto, con ogni provvedimento consequenziale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria depositata in data 24/11/2025, la parte resistente, dopo aver svolto considerazioni preliminari in cui precisava che l'accertamento nel giudizio riguardava la rendita catastale valida fino al 31/12/2015 per essere intervenuta la legge 208/2015 a seguito della quale la società aveva presentate nuove dichiarazioni
DOCFA, ribadiva l'inammissibilità del nuovo criterio di stima della rendita catastale (basato su una ricerca del Politecnico di Milano) introdotto dall'Ufficio solo in appello, in violazione del principio di immutabilità della contestazione. In subordine, sosteneva che l'Agenzia non aveva assolto l'onere probatorio sulla congruità della rendita accertata. La rendita contestata era ritenuta esorbitante, in quanto la stessa Corte e la stessa
Agenzia (per impianti identici ad Avellino) avevano stabilito in precedenti definitivi un valore di circa
€ 9.000,00 - € 9.500,00, calcolato applicando abbattimenti e un saggio di fruttuosità dell'1,5% sul costo di acquisto documentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva nell'odierno giudizio il metodo di calcolo della rendita catastale degli aerogeneratori ove a fronte di quello seguito dall'Ufficio si contrappone quello indicato dalla società, in parte fatto proprio dal primo giudice.
Va subito precisato che l'inammissibilità dell'appello, motivo richiesto dall'appellato per quanto soprariportato, va rigettato in quanto tutta la determinazione della rendita dei vari immobili è intervenuta all'esito di una procedura DOCFA attivata dalla parte privata, così da rendersi applicabile il fermo indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale (Cass. n. 31809/18 ed innumerevoli altre): "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (vedi anche Cass.
n. 12777/18).
Nel caso in esame emerge che la maggiore rendita è stata attribuita dall'Ufficio all'esito di una rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto emergenti dal DOCFA senza mutazioni e contestazioni dello stato dei luoghi.
In definitiva, l'Ufficio non ha introdotto un metodo nuovo ma semplicemente, in una procedura altamente partecipata quale quella DOCFA, ha esplicitato il criterio di stima, peraltro perfettamente inteso dal primo giudice che lo riporta in sentenza pur disattendendolo. Nel merito, l'Ufficio in ordine ai valori indicati dalla società rappresenta che essi non sono comprovati e si basano sul solo costo di acquisto ma non sul valore di costruzione o di mercato che avrebbe richiesto un'analisi di tale valore comprensivo di area, opere civili, oneri, spese tecniche e profitto imprenditoriale. La metodologia che propone è invece ancorata a precisi riferimenti normativi della tecnica estimale: RDL
652/1939, DPR 1142/1949, Circolari 14/2007 e 6T/2012 (quest' ultima divenuta norma interpretativa ex
Legge 190/2014), il principio del valore venale rapportato all'epoca censuaria 1988/89. Secondo tale metodologia basata su studi del Politecnico di Milano, confermati da Associazione_1 ed Società_1 un aerogeneratore da 2 MW ha un valore congruo di circa 960.000,00 € attualizzato al biennio di riferimento e la rendita è calcolata applicando un saggio di fruttuosità del 2%. Non sono applicabili ulteriori riduzioni per vetustà o vita utile degli impianti, già considerate tramite l'attualizzazione o comunque incompatibili con la natura degli impianti eolici.
Il criterio seguito dall'Ufficio, in sintesi è basato sulla stima diretta degli immobili tenendo conto di tutti gli elementi di cui si compone, pervenendo ad una valutazione degli aerogeneratori, basato su un costo deprezzato di € 480.000,00 €/MW, ricavato da un costo di € 1.000.000,00 €/MW (nel 2004, poi attualizzato e depurato con coefficienti ISTAT e OMI), riportato all'epoca censuaria 1988/89.
L'odierna Corte condivide sia le critiche al metodo proposto dall'appellato sia il criterio di calcolo, specificamente dettagliato dall'Ufficio e ritiene congrui i valori dallo stesso utilizzati in quanto perfettamente in linea con i valori acclarati presso questa stessa Corte in numerose sentenze. Da esse emerge che il valore fondiario ante l. 285/2015 è stato ritenuto congruo nell'importo di €/MW 480.000,00 comprensivo dell'abbattimento per vita utile di cui alla circolare n.6T/2012 (Sentenze: 1791/2024, 1788/2024, 2021/2022,
1267/2022 e numerose altre recentissime).
La suprema Corte (Cass. Sentenza 23778/2022), in un caso perfettamente sovrapponibile, ha riconosciuto la correttezza metodologica dell'operato dell'Agenzia che “aveva stabilito il costo di costruzione a nuovo
(non assoggettabile a deprezzamento trattandosi di impianto successivo al biennio 1988 /1989) sulla base di dati concreti, oggettivi e di pubblico accesso, quali il valore del diritto di superficie sul fondo, i progetti esecutivi depositati in Regione, i prezziari ufficiali;
e ciò anche per quanto riguardava i costi rappresentati dalle spese tecniche (di progettazione, direzione lavori e calcolo)…”.
Più di recente, la Giurisprudenza (Cassazione civile Sez. Trib. Ordinanza n. 31583 del 3 dicembre 2025) fa riferimento al procedimento indiretto di stima con approccio di costo previsto dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, che mantiene validità anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Il saggio di capitalizzazione da applicare per gli immobili di categoria D è determinato normativamente nella misura fissa del 2%, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e del D.M. 14 dicembre 1991, senza che l'Agenzia delle Entrate disponga di alcun potere discrezionale nella sua individuazione. L'annullamento in autotutela di un avviso di accertamento a seguito di procedura di mediazione non preclude all'Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza e non vi sia sentenza passata in giudicato, di emettere un nuovo atto privo dei vizi del precedente o fondato su nuovi elementi.
Con l'appello incidentale la parte appellata ha prospettato:
- il difetto di motivazione dell'avviso impugnato: sostiene che l'avviso di rettifica della rendita catastale non
è motivato in modo sufficiente e chiaro, violando i principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi
(art. 7 della legge 212/2000 e principi costituzionali);
- la violazione dell'obbligo del sopralluogo e del principio del contraddittorio: lamenta che l'amministrazione ha effettuato le verifiche senza eseguire un sopralluogo diretto, contravvenendo alle norme che regolano il procedimento di classamento e assegnazione della rendita, che prevedono l'osservanza di tali obblighi;
- l'erronea determinazione della rendita catastale: critica l'utilizzo di metodologie di calcolo e parametri adottati dall'amministrazione, come il saggio di fruttuosità del 2% anziché il 1,5%, l'omissione di alcune detrazioni, e il coefficiente di deprezzamento applicato, che risultano infondati e non corretti alla luce della giurisprudenza e delle caratteristiche degli impianti, come corroborato anche dai precedenti giudizi passati in giudicato della stessa CTR di Foggia.
Il primo motivo va rigettato per quanto detto nella parte soprariportata in ordine ai requisiti dell'avviso di accertamento.
Il secondo motivo va anch'esso rigettato non esistendo un obbligo di sopralluogo per la stima degli aerogeneratori. Essa non richiede necessariamente un sopralluogo per la sua valutazione economica o tecnica. Le stime possono basarsi su dati tecnici già disponibili, come le specifiche del modello, la potenza nominale, l'ubicazione e i dati storici sulla ventosità dell'area, a seconda del tipo di valutazione. In casi di stime semplificate, per esempio, si possono usare dati esistenti, evitando la necessità di un sopralluogo fisico.
Il terzo motivo riprende la questione della stima già trattata ed il saggio di fruttuosità. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non sia possibile individuare alcuna discrezionalità nella scelta del saggio in quanto quest'ultimo è determinato applicando i moltiplicatori previsti dall'art.52 del DPR 131/86 attualmente stabiliti dal D.M.14 dicembre 1991. Nel caso specifico, la rendita catastale viene determinata moltiplicando il valore complessivo per un saggio di fruttuosità pari al 2% per gli immobili classificati in categoria D (Cass., Sez. 5,
n. 25555/2014, n. 14383 del 30/6/2011, n. 10037/2003).
Per quanto innanzi esposto, l'odierna Corte accoglie l'appello principale, respinge l'appello incidentale.
Le spese vengono compensate in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale. Respinge l'appello incidentale. Spese compensate.
Il Giudice OR Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro