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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
(cf. ), in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale RO LE ON (P. IVA n. , rappresentato e P.IVA_1 difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Luca Grassini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Roma n. 47, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 01.05.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 03.05.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, previa sospensione Parte_1 CP_1 dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 385 2024 00000244 19 000, formato il 23.03.2024 e notificato in data 27.03.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 12.508,35 per omessi contributi relativi al periodo 2018/2023, oltre che per sanzioni e per spese di notifica. Lamentava: l'erroneità dei conteggi relativamente all'anno 2018; l'inesigibilità delle somme relativamente all'anno 2019. Deduceva, infatti, che erano intervenute due rateazioni amministrative: la prima, in data 18.05.2023, poi revocata con comunicazione dell'11.03.2024, riferita alle pendenze 2018; la seconda, relativa all'anno 2019 e riguardante la comunicazione di verifica dell'Agenzia delle Entrate n. 0041631320051 del 26.05.2022, riferita alla dichiarazione fiscale 2020, rateizzata con comunicazione del 12.09.2022 in venti rate, tutt'ora in essere e scadente il 30.06.2027.
Rappresentava, in particolare, che: per l'annualità 2018, alla data della revoca della rateazione amministrativa (antecedente la formazione dell'avviso di addebito de quo), erano già state corrisposte nove rate, per un totale di € 2.451,96, residuandosi, così, il minor importo di € 3.436,72, contro €
6.377,03 richiesti;
per l'annualità 2019, era in essere una rateazione concordata direttamente con l'Agenzia delle Entrate e, alla data del 02.04.2024, erano già state regolarmente corrisposte sei rate per complessivi € 2.210,22.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_2 rappresentava che, nell'avviso di addebito oggetto di causa, risultava: un contributo eccedente il minimale per l'anno 2018, relativo alla posizione del titolare, per l'importo residuo (al netto dei versamenti in dilazione) di € 2.388,39, oltre sanzioni;
un contributo eccedente il minimale per l'anno
2018, relativo alla posizione del coadiuvante, per l'importo di € 2.055,58, oltre sanzioni;
contributi eccedenti il minimale per l'anno 2019, relativi alla posizione del titolare e del coadiuvante, partita poi
(successivamente alla formazione e notifica dell'avviso di addebito, ma prima della scadenza del termine di legge per la sua opposizione) sgravata totalmente per rateazione in essere con Agenzia delle
Entrate. Sosteneva che Tale circostanza era stata comunicata al contribuente tramite in data CP_3
17.04.2024 e tramite cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti in data 29.04.2024, allegando i relativi provvedimenti. Concludeva nel senso che l'avviso di addebito oggetto di causa era corretto nell'importo dallo stesso attualmente portato, da dichiararsi dovuto, poiché i versamenti effettuati in ordine alla dilazione 2018 (poi revocata) erano stati già detratti all'atto della formazione del titolo
(laddove era chiaramente scritto che trattasi di ”) e la partita di credito relativa al contributo Pt_2 eccedente il minimale per l'anno 2019 era stata oggetto di sgravio totale.
2/5 1.2) Con decreto del 03.05.2024, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito oggetto di causa. Con successiva ordinanza del 13.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 13.03.2025
(anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo informatico.
2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuto sgravio, da parte dell' , dei contributi relativi CP_1 all'annualità 2019, essendo pendente una precedente rateazione concordata direttamente dal ricorrente con l'Agenzia delle Entrate, tutt'ora in essere e scadente il 30.06.2027, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo ai relativi importi.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito della rideterminazione in autotutela, da parte dell' , di quanto dovuto dal ricorrente in base all'avviso di addebito n. 385 2024 00000244 19 000, CP_1
nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo a quest'ultimo, il quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la
3/5 situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, in ordine agli importi oggetto di sgravio da parte dell' . CP_1
2.1) Il ricorso deve essere, per il resto, rigettato, con conferma dell'avviso di addebito opposto per l'importo da esso attualmente portato, da dichiararsi dovuto, in quanto il ricorrente nulla ha contestato in punto di an delle debenze conseguenti all'iscrizione alla Gestione Commercianti, tanto in ordine alla posizione del titolare, quanto in ordine a quella del coadiuvante.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, l' ha allegato e documentato che, già dal 29.04.2024, quindi prima CP_1 dell'instaurazione del presente giudizio, la circostanza dello sgravio totale dei contributi relativi all'anno 2019 era stata debitamente e tempestivamente portata a conoscenza di . Parte_1
Tale circostanza, a parere di questo giudicante, unitamente all'esito del giudizio, costituisce una valida ragione per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente agli importi oggetto di sgravio da parte dell' , dovuti per contributi eccedenti il minimale per l'anno 2019, relativi alla posizione del CP_1
titolare e del coadiuvante;
4/5
2. rigetta, per il resto, il ricorso, confermando l'avviso di addebito n. 385 2024 00000244 19 000, formato il 23.03.2024, per l'importo da esso attualmente portato;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 14.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2024 promossa da:
(cf. ), in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale RO LE ON (P. IVA n. , rappresentato e P.IVA_1 difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Luca Grassini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Roma n. 47, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 01.05.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 03.05.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, previa sospensione Parte_1 CP_1 dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 385 2024 00000244 19 000, formato il 23.03.2024 e notificato in data 27.03.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 12.508,35 per omessi contributi relativi al periodo 2018/2023, oltre che per sanzioni e per spese di notifica. Lamentava: l'erroneità dei conteggi relativamente all'anno 2018; l'inesigibilità delle somme relativamente all'anno 2019. Deduceva, infatti, che erano intervenute due rateazioni amministrative: la prima, in data 18.05.2023, poi revocata con comunicazione dell'11.03.2024, riferita alle pendenze 2018; la seconda, relativa all'anno 2019 e riguardante la comunicazione di verifica dell'Agenzia delle Entrate n. 0041631320051 del 26.05.2022, riferita alla dichiarazione fiscale 2020, rateizzata con comunicazione del 12.09.2022 in venti rate, tutt'ora in essere e scadente il 30.06.2027.
Rappresentava, in particolare, che: per l'annualità 2018, alla data della revoca della rateazione amministrativa (antecedente la formazione dell'avviso di addebito de quo), erano già state corrisposte nove rate, per un totale di € 2.451,96, residuandosi, così, il minor importo di € 3.436,72, contro €
6.377,03 richiesti;
per l'annualità 2019, era in essere una rateazione concordata direttamente con l'Agenzia delle Entrate e, alla data del 02.04.2024, erano già state regolarmente corrisposte sei rate per complessivi € 2.210,22.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_2 rappresentava che, nell'avviso di addebito oggetto di causa, risultava: un contributo eccedente il minimale per l'anno 2018, relativo alla posizione del titolare, per l'importo residuo (al netto dei versamenti in dilazione) di € 2.388,39, oltre sanzioni;
un contributo eccedente il minimale per l'anno
2018, relativo alla posizione del coadiuvante, per l'importo di € 2.055,58, oltre sanzioni;
contributi eccedenti il minimale per l'anno 2019, relativi alla posizione del titolare e del coadiuvante, partita poi
(successivamente alla formazione e notifica dell'avviso di addebito, ma prima della scadenza del termine di legge per la sua opposizione) sgravata totalmente per rateazione in essere con Agenzia delle
Entrate. Sosteneva che Tale circostanza era stata comunicata al contribuente tramite in data CP_3
17.04.2024 e tramite cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti in data 29.04.2024, allegando i relativi provvedimenti. Concludeva nel senso che l'avviso di addebito oggetto di causa era corretto nell'importo dallo stesso attualmente portato, da dichiararsi dovuto, poiché i versamenti effettuati in ordine alla dilazione 2018 (poi revocata) erano stati già detratti all'atto della formazione del titolo
(laddove era chiaramente scritto che trattasi di ”) e la partita di credito relativa al contributo Pt_2 eccedente il minimale per l'anno 2019 era stata oggetto di sgravio totale.
2/5 1.2) Con decreto del 03.05.2024, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito oggetto di causa. Con successiva ordinanza del 13.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 13.03.2025
(anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo informatico.
2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuto sgravio, da parte dell' , dei contributi relativi CP_1 all'annualità 2019, essendo pendente una precedente rateazione concordata direttamente dal ricorrente con l'Agenzia delle Entrate, tutt'ora in essere e scadente il 30.06.2027, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo ai relativi importi.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito della rideterminazione in autotutela, da parte dell' , di quanto dovuto dal ricorrente in base all'avviso di addebito n. 385 2024 00000244 19 000, CP_1
nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo a quest'ultimo, il quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la
3/5 situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, in ordine agli importi oggetto di sgravio da parte dell' . CP_1
2.1) Il ricorso deve essere, per il resto, rigettato, con conferma dell'avviso di addebito opposto per l'importo da esso attualmente portato, da dichiararsi dovuto, in quanto il ricorrente nulla ha contestato in punto di an delle debenze conseguenti all'iscrizione alla Gestione Commercianti, tanto in ordine alla posizione del titolare, quanto in ordine a quella del coadiuvante.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, l' ha allegato e documentato che, già dal 29.04.2024, quindi prima CP_1 dell'instaurazione del presente giudizio, la circostanza dello sgravio totale dei contributi relativi all'anno 2019 era stata debitamente e tempestivamente portata a conoscenza di . Parte_1
Tale circostanza, a parere di questo giudicante, unitamente all'esito del giudizio, costituisce una valida ragione per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente agli importi oggetto di sgravio da parte dell' , dovuti per contributi eccedenti il minimale per l'anno 2019, relativi alla posizione del CP_1
titolare e del coadiuvante;
4/5
2. rigetta, per il resto, il ricorso, confermando l'avviso di addebito n. 385 2024 00000244 19 000, formato il 23.03.2024, per l'importo da esso attualmente portato;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 14.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5