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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato CERNIGLIARO DELIA Pt_1
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - All'udienza del 29/05/2025 il procuratore dell'appellante concludeva come da atto di appello
FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 138/2024 depositata il 16 gennaio 2024, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da Controparte_1 all'avviso di addebito n. 59620180007652253000, dichiarando prescritti i contributi IVS relativi all'anno 2013, da versarsi alla gestione separata artigiani, ed, invece, dovuti quelli maturati dal 2014 al 2018, che ha condannato l'opponente a pagare all' con gli accessori di legge (interessi e sanzioni); preliminarmente Pt_1 accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione della ha ritenuto, nel CP_2 merito, che le testimonianze acquisite non consentissero di affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto tra l'opponente e la Cooperativa AutoRadio Taxi di Palermo, quanto piuttosto quella autonoma, conformemente alle conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori dell' all'esito del verbale unico Pt_1 di accertamento e notificazione n. 000683548/DDL del 4/10/2016; ha nondimeno ritenuti prescritti i contributi relativi al periodo da settembre a dicembre 2013, per
1 essere decorso, alla data di notifica dell'avviso di addebito (18.01.2019), il relativo termine quinquennale. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma Pt_1 quanto all'affermata prescrizione parziale del credito contributivo.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 29/05/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_1 pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Nel merito, l'appello è fondato. Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato la prescrizione parziale del credito di cui all'avviso di addebito opposto, omettendo di applicare le norme che regolano il versamento della contribuzione dei lavoratori autonomi, in particolare il disposto dell'art. 2 della legge n.233/90, come modificato dall'art.10 del D.lgs. n. 241 del 9.7.1997, nonché le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto, in virtù dei quali il versamento dei contributi dell'ultimo trimestre dell'anno va effettuato entro il 16 febbraio dell'anno successivo. A tale proposito va ricordato come sia del tutto consolidato l'orientamento secondo cui “l'obbligazione tributaria e l'obbligazione contributiva, quand'anche l'efficacia del rispettivo fatto costitutivo sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento … sono pur sempre obbligazioni la cui genesi è collegata dalla legge ad un fatto la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo (art. 1, comma 4, I. n. 233/1990). Ed essendo pur sempre questo fatto economico giuridicamente rilevante a costituire il fatto costitutivo dell'obbligazione, oltre che il fatto determinativo della misura del debito, il procedimento di accertamento, che è procedimento di verificazione del presupposto del debito, non attinge mai la sostanza di accertamento con valore costitutivo, non creandosi per suo tramite certezze legali di alcun tipo, ma resta semplicemente un elemento condizionante l'efficacia del fatto costitutivo dell'obbligazione, nel senso che, qualora esso non sia stato definito entro il termine di prescrizione all'uopo previsto dalla legge, il fatto costitutivo dell'obbligazione legale non può più produrre i suoi effetti, salvo quelli eventualmente prodottisi per iniziativa del contribuente.” (Cass. n. 13463 del 29/05/2017 e successive conformi). Ne consegue che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dalla scadenza dei termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la
2 prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935); è, inoltre, operativa in materia la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge;
alla dichiarazione in parola, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può al più riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo;
così come, non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un Controparte_3 determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. Pt_1
13463/2017 cit.; v. anche Cass. n. 4899/2021, n. 3367/20121, n. 14410/2019). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 233/1990, “I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, (contributi fissi dovuti sul minimale di reddito, n.d.e.) sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono”. Ne consegue che essi vanno versati alle seguenti scadenze: 16 maggio (I° trimestre), 16 agosto (II° trimestre) , 16 novembre (III° trimestre) e 16 febbraio (IV° trimestre); venendo qui in considerazione i contributi dell'ultimo trimestre del 2013, la scadenza del loro versamento cadeva il 16 febbraio 2014, con la conseguenza che alla data di notifica dell'avviso di addebito (18.01.2019), il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato. Essendosi formato, in difetto di appello incidentale, il giudicato in ordine alla natura autonoma/artigiana dell'attività svolta dall'appellato, il ricorso di primo grado va, dunque, integralmente rigettato. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella contumacia di , qui Controparte_1 dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. 138/2024 resa dal Tribunale di Palermo in data 16.01.2024, rigetta integralmente il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato a rifondere all' le spese processuali che liquida per Pt_1 compensi in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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