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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4519 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'Avv. Donatella De Caria, giusta procura in atti
Ricorrente
E , nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Antonella Gentile e dall'avv. Alfonso Gentile, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento dell'Avv. Paola Tomarelli, n.q. di curatore speciale del minore Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 6.11.24
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso depositato da che, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 27.5.2011 a Roma con che Controparte_1
dall'unione coniugale era nato il figlio il 16.12.13; che in data Per_1
18.11.2019 veniva omologata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi lo scioglimento del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva della resistente che aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
visto il verbale di udienza del 6.11.24;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b]
della legge n. 898/1970 e successive modifiche) omologata in data
18.11.2019, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come dai coniugi riferito;
ritenuto che la causa vada rimessa dinnanzi al G.d. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti, giusta ordinanza del 28.11.24;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4519/ 2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
27.5.2011 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma
dell'anno 2011, atto n. 00538, parte I, serie 03; B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
C) rimette la causa sul ruolo come da ordinanza del G.D. del
28.11.24;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 19.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi