Ordinanza presidenziale 3 marzo 2023
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 21/01/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5202 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Arturo Maresca, Enrico Maria D'Onofrio e Marcello Bonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento e/o declaratoria
del diritto del ricorrente alla liquidazione dell’indennità di fine rapporto (IF) correlata all’anzianità di servizio maturata durante l’intero rapporto di lavoro con l’Autorità Nazionale Anticorruzione fino all’estinzione del rapporto stesso;
nonché per la condanna
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra gli importi dovuti a titolo di indennità di fine rapporto (IF) calcolata sull’intera anzianità di servizio e quelli riconosciuti a titolo di trattamento di fine servizio per il periodo fino al 31 dicembre 2019 e di indennità di fine rapporto per il periodo dall’1 gennaio 2020, in misura pari ad € 151.671,29 o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, anche secondo equità;
nonché, in via subordinata, per l’accertamento e/o declaratoria
del diritto del ricorrente al pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) per il periodo di servizio prestato fino al 31 dicembre 2019 calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro e condanna dell’Autorità nazionale anticorruzione al pagamento in favore del ricorrente delle differenze rispetto agli importi riconosciuti in misura pari ad € 23.334,72 o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, anche secondo equità;
con conseguente condanna
della parte resistente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme riconosciute in favore del ricorrente con decorrenza dal giorno di maturazione di ciascun diritto sino al saldo effettivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’ing. -OMISSIS- – già dipendente dell’AC – ha chiesto a questo Tribunale:
- in via principale, di accertare e dichiarare il suo diritto « alla liquidazione dell’indennità di fine rapporto (IF) correlata all’anzianità di servizio maturata durante l’intero rapporto di lavoro con l’Autorità nazionale anticorruzione fino all’estinzione del rapporto stesso », e quindi di « condannare l’Autorità nazionale anticorruzione al pagamento … delle differenze tra gli importi dovuti a titolo di indennità di fine rapporto (IF) calcolata sull’intera anzianità di servizio e quelli riconosciuti a titolo di trattamento di fine servizio per il periodo fino al 31 dicembre 2019 e di indennità di fine rapporto per il periodo dal 1 gennaio 2020, in misura pari ad € 151.671,29 o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia »;
- in via subordinata, di accertare e dichiarare il suo diritto « al pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) per il periodo di servizio prestato fino al 31 dicembre 2019 calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro e condannare l’Autorità nazionale anticorruzione al pagamento in favore del ricorrente delle differenze rispetto agli importi riconosciuti in misura pari ad € 23.334,72 o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, anche secondo equità »;
- e comunque di condannare l’Autorità resistente « al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme riconosciute in [suo] favore … con decorrenza dal giorno di maturazione … sino al saldo effettivo ».
1.1. A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente ha evidenziato:
- di essere stato un dipendente dell’Autorità dal 15 novembre 2001 al 30 settembre 2021;
- che al momento dell’estinzione del suo rapporto di lavoro, l’Autorità gli aveva erogato « il trattamento di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) maturato antecedentemente il 31 dicembre 2019, calcolato sulla retribuzione percepita a tale data e senza alcuna rivalutazione (ossia nella medesima misura trasferita dall’NP alla stessa Autorità )» e « l’indennità di fine rapporto (IF), calcolata soltanto a partire dal 1 gennaio 2020 ».
1.2. Ciò chiarito, l’ing. -OMISSIS- ha ricostruito la disciplina dell’IF (indennità di fine rapporto) vigente in AC al momento in cui lo stesso ha cessato il proprio rapporto con l’Autorità, evidenziando:
- che l’art. 52, quater , d. l. n. 50/2017 aveva attribuito all’Autorità il potere di definire « con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 »;
- che in applicazione della suddetta previsione, in data 9 gennaio 2019, l’AC aveva adottato il proprio Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale (d’ora in poi anche solo “Regolamento personale AC”) che all’art. 57 stabiliva che il trattamento di quiescenza e previdenza « è definito dal Regolamento in materia, approvato dall’Autorità, in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per l’AG, previo accordo con le OO.SS. »;
- che con decisione del 30 ottobre 2019, l’Autorità aveva istituito l’indennità di fine rapporto (IF), quale indennità da corrispondere ai dipendenti AC all’atto della cessazione dal servizio;
- che il 9 dicembre 2019, l’AC e le OO.SS. avevano sottoscritto una “pre-intesa” sul Regolamento per la disciplina dell’IF e che – nelle more del perfezionamento dell’accordo con le organizzazioni sindacali (ancora oggi non intervenuto) – il Consiglio dell’Autorità aveva deliberato, in data 18 dicembre 2019, l’applicazione al personale AC in via transitoria della disciplina in materia di quiescenza valida per il personale dell’AG per quanto compatibile;
- che con delibera 29 gennaio 2020, n. 87 l’Autorità aveva espressamente deliberato « l’applicazione al personale AC, in via transitoria e fino all’adozione, previo accordo con le OO.SS., del regolamento di quiescenza e previdenza del personale, nonché nelle more della ricezione del parere della Ragioneria generale dello Stato … della disciplina di quiescenza in vigore per il personale dell’AG, per quanto compatibile, e al fine di effettuare i dovuti accantonamenti validi ai fini dell’IF ».
1.3. Tanto evidenziato sull’applicabilità, ai fini della regolazione dell’IF secondo la normativa transitoria, della disciplina in vigore per l’AG, il ricorrente ha rilevato che « la disciplina relativa all’IF in vigore per l’AG, come da ultimo l’accordo sindacale dell’11 dicembre 2017, stabilisce quale trattamento di fine servizio da applicarsi al personale che cessa dal servizio l’istituto dell’indennità di anzianità (denominata specificamente Indennità di Fine Rapporto, cd. IF) e prevede, per il computo di tale indennità, che si considera il servizio utile ragguagliato alla complessiva anzianità maturata in tutto il corso del rapporto di lavoro fino alla sua estinzione », osservando che « l’art. 4 dell’accordo collettivo per l’adeguamento della disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti CG … prevede, infatti, il diritto all’indennità di fine rapporto … calcolata secondo la disciplina in vigore per i dipendenti della BA d’LI » e che « a sua volta, la disciplina in vigore per i dipendenti di BA d’LI (ossia il “Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale” di BA d’LI, adottato il 26 giugno 1992 e modificato il 27 giugno 2016) stabilisce che il servizio utile è costituito dalla durata del rapporto di lavoro con la BA ».
1.4. Alla luce di quanto sopra, il ricorrente ha evidenziato l’erroneità della decisione assunta dall’Autorità resistente nei suoi confronti, osservando che l’AC avrebbe dovuto erogargli una IF calcolata tenendo conto di tutta l’anzianità di servizio maturata durante il rapporto con l’Autorità e non avrebbe potuto invece frazionare la sua indennità di fine servizio (erogandogli, per il periodo fino al 31 dicembre 2019, il TFS e, per il periodo successivo, l’IF), richiamando a sostegno di tale tesi:
- le sopraindicate disposizioni normative in materia di IF per i dipendenti AG che considerano servizio utile ai fini del calcolo dell’IF l’intera « durata del rapporto di lavoro »;
- il principio di infrazionabilità dell’indennità di fine servizio in caso di rapporto di lavoro unitario (richiamando a tal riguardo quanto affermato da Cass. civ., SS.UU., 14 novembre 2014, n. 24280).
1.5. In via subordinata, infine, il ricorrente ha evidenziato che – in ogni caso – a l’AC avrebbe errato nel riconoscergli « l’indennità di buonuscita limitatamente all’importo lordo maturato fino alla data del 31 dicembre 2019 (nella stessa misura trasferita dall’NP all’Autorità) invece di considerare per la determinazione della base contributiva l’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro », così come richiesto dall’art. 3 l. n. 1032/1973.
2. Con memoria del 16 maggio 2022, l’Autorità resistente si è costituita in giudizio.
3. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, la Presidente della Sezione ha chiesto all’amministrazione resistente di depositare agli atti del giudizio « una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio ».
4. In data 31 agosto 2024, l’AC ha depositato agli atti del giudizio la richiesta relazione, nella quale ha evidenziato l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente, sottolineando, innanzitutto, che « la richiamata delibera n. 87 del 2020 prevede un preciso limite di compatibilità che … si ricollega direttamente alle specificità e peculiarità che caratterizzano la situazione previdenziale dei dipendenti dell’Autorità »; evidenziando che « la circostanza che circa la metà del personale dell’AC sia transitato in mobilità e possieda una pregressa anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni pone delle problematiche afferenti al trattamento previdenziale singolari, che non trovano una puntuale disciplina in fonti primarie e nemmeno in fonti secondarie » e rimarcando che « l’interpretazione di parte ricorrente – oltre a comportare notevoli ricadute sulla finanza pubblica – risulta di complessa attuazione e potrebbe determinare nella fase applicativa un problema di equità nell’estensione delle modalità di calcolo dell’IF al periodo antecedente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ».
Sotto altro profilo, l’Autorità ha evidenziato che il principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici richiamato dal ricorrente trova il proprio fondamento nell’art. 3, d.p.r. n. 1032/1973 e si applica solo nel caso in cui il soggetto continui ad essere iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, osservando che « la condizione di operatività prevista dalla disposizione, ossia la permanenza dell’iscrizione allo stesso fondo, non sussiste nel caso di specie, in quanto il mutamento del regime previdenziale, concretizzatosi con l’introduzione di un nuovo istituto previdenziale (c.d. indennità di fine rapporto – IF), gestito autonomamente dall’Autorità, in sostituzione del previgente sistema fondato sulla iscrizione alla gestione ex Enpas dell’NP (ex INPDAP), ha determinato l’interruzione del rapporto previdenziale con NP ».
Infine, con riferimento alla domanda subordinata, l’Autorità resistente – dopo aver richiamato i principi affermati da Consiglio di Stato, AP, 21 maggio 1996, 4 e 17 settembre 1996 n. 19 – ha precisato che gli artt. 3 e 38, d.p.r. n. 1032/1973, prevedono « la riserva di legge circa l’individuazione delle voci che concorrono alla definizione della base di calcolo ai fini del trattamento di fine servizio », osservando che ciò « rende inattuabile un computo del trattamento di fine servizio sull’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro (che non sia alla data del 31 dicembre 2019) » in quanto « le voci retributive del dipendente pubblico di cui al d.lgs. n. 165/2001 (e quindi del personale in servizio presso l’AC fino al 31 dicembre 2019) sono, infatti, completamente diverse rispetto al modello valido per il personale delle Autorità indipendenti (ivi inclusi i dipendenti dell’AC a far data dal 1 gennaio 2020) di cui alla l. n. 481/1995 ».
Sotto altro profilo, l’Autorità ha evidenziato la correttezza della propria condotta, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione in relazione alle questioni relative all’erogazione di indennità di buonuscita e TFR ai dipendenti di Poste LIne s.p.a. dopo la privatizzazione (cfr. Corte costituzionale, n. 366/2006 e Corte di Cassazione, n. 17471/2010), nonché un ulteriore decisione assunta dalla medesima Corte di Cassazione riguardo al mutamento del trattamento previdenziale che ha interessato i dipendenti dell’ENAC.
5. Con memoria del 4 ottobre 2024, l’odierno ricorrente – dopo aver depositato documentazione in data 24 settembre 2024 – ha insistito nelle domande spiegate nell’atto introduttivo del giudizio (indicando di aver depositato apposita tabella per precisare gli importi pretesi dall’AC, v. doc. 14 produzione documentale di parte ricorrente e), notando l’inconferenza della giurisprudenza richiamata dall’AC (sulle vicende che avevano interessato Poste LIne e ENAC) in quanto « diversamente dal caso di specie, nelle fattispecie richiamate vi erano delle specifiche norme di legge che disciplinavano l’indennità di buonuscita “maturata” dai dipendenti, ovvero rispettivamente per i dipendenti di Poste LIne s.p.a., l’art. 53 della l. n. 449/1997 e per i dipendenti di Enac l’art. 10 del d.lgs. n. 250/1997 ».
6. All’udienza pubblica del 5 novembre 2024 – vista la nota depositata da AC in data 4 novembre 2024 – il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
8. È in primo luogo infondata la domanda avanzata in via principale dal ricorrente, con cui lo stesso rivendica – in sostanza – il proprio diritto ad aver liquidata la propria IF con riferimento alla sua intera anzianità di servizio (contestando nella sostanza la scelta di AC di corrispondergli due diverse buonuscite, la prima, il TFS, per il servizio svolto fino al 31 dicembre 2019, e la seconda, l’IF, calcolata con riferimento al servizio svolto dall’1 gennaio 2020 fino alla sua collocazione in quiescenza).
8.1. Appare innanzitutto opportuno evidenziare:
- che a seguito della riforma di cui all’art. 52- quater , d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017, l’AC ha approvato il proprio Regolamento del personale, nell’ambito del quale, all’art. 57, ha previsto che «i l trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal Regolamento in materia, approvato dall’Autorità, in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per l’AG, previo accordo con le OO.SS. »;
- che, nelle more dell’approvazione del sopra richiamato Regolamento di previdenza e di quiescenza del personale, con delibera del 30 ottobre 2019, l’AC ha deciso di istituire l’Indennità di Fine Rapporto (IF) per tutti i propri dipendenti in servizio alla data dell’1 gennaio 2020;
- che con delibera 29 gennaio 2020, n. 87, l’Autorità – dopo aver « preso atto della documentazione trasmessa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con nota prot. n. 3190 del 15 gennaio 2020 in materia di “Trattamento di quiescenza del personale AG » – ha deliberato « l’applicazione al personale AC, in via transitoria e fino all’adozione, previo accordo con le OO.SS., del regolamento di quiescenza e previdenza del personale, nonché nelle more della ricezione del parere della Ragioneria dello Stato, della disciplina di quiescenza in vigore per il personale dell’AG, per quanto compatibile, e al fine di effettuare i dovuti accantonamenti ai fini dell’IF »;
- che in sede di applicazione della predetta delibera l’AC ha ritenuto che il nuovo regime previdenziale legato all’IF decorresse dall’1 gennaio 2020, provvedendo a liquidare nei confronti dei dipendenti progressivamente andati in quiescenza il TFR/TFS fino al 31 dicembre 2019 e l’IF a partire dall’1 gennaio 2020.
8.2. Tale valutazione dell’amministrazione appare ragionevole e conforme al quadro normativo sopra individuato, non rinvenendosi nell’ordinamento alcun principio o alcuna disposizione – applicabile alla concreta vicenda oggetto del presente giudizio – idonea ad affermare la sussistenza di un diritto del ricorrente ad aver applicato retroattivamente il regime IF istituito dall’AC con delibera 30 ottobre 2019 e, allo stato, regolato con delibera 29 gennaio 2020, n. 87.
8.2.1. Non è innanzitutto possibile sostenere che il diritto del ricorrente a ottenere l’applicazione “retroattiva” della disciplina dell’IF (ovvero la corresponsione della sua buonuscita integralmente in termini di IF, considerando l’intero periodo di servizio svolto presso l’AVCP, prima, e l’AC, poi) discenda dalla previsione contenuta all’art. 8 del Regolamento per il trattamento di quiescenza della BA d’LI (d’ora in poi Regolamento della BA d’LI) – pacificamente applicate in AG in relazione alla disciplina dell’IF – secondo cui deve intendersi per servizio utile ai fini del calcolo dell’IF « la durata del rapporto di lavoro con la BA ».
A tal riguardo, va innanzitutto evidenziato che l’Autorità, con la delibera n. 87/2020 ha deciso di recepire in via transitoria la normativa vigente in AG, « per quanto compatibile », prevedendo una clausola di compatibilità che costituisce sia un imprescindibile canone ermeneutico (atteso che l’interpretazione delle disposizioni vigenti in AG da applicare transitoriamente in AC deve considerare le specificità dell’Autorità resistente), sia un espresso limite all’introduzione di regole incompatibili (anche sotto il profilo degli eventuali esiti irragionevoli che le stesse determinerebbero) con le specificità dell’Autorità.
Tanto premesso, nel caso di specie, l’Autorità ha evidenziato che all’applicazione letterale dell’art. 8 del Regolamento della BA d’LI osta « la circostanza che circa la metà dell’attuale personale dell’AC sia transitato in mobilità e possieda una pregressa anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni » la quale « pone delle problematiche afferenti al trattamento previdenziale singolari, che non trovano una puntuale disciplina in fonti primarie e nemmeno in fonti secondari », notando, a tal proposito, che – al di là delle incertezze legate all’interpretazione della locuzione « intera durata del rapporto con [l’Autorità] (avuto riguardo alle note vicende giuridiche che avevano nel tempo interessato l’Autorità medesima, istituita con d.l. n. 90/2014, ma nel quale era confluito e x lege il persona dipendente dalla soppressa AVCP e il personale comandato della ex CIVIT) – l’applicazione del criterio proposto da parte ricorrente « oltre a comportare notevoli ricadute sulla finanza pubblica … risulta di complessa attuazione » ed appare idonea a determinare « un problema di equità nell’estensione delle modalità di calcolo dell’IF al periodo antecedente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico del personale » (evidenziando, in particolare, specifiche problematiche applicative e rischi di disparità di trattamento connessi all’applicazione della cd. maggiorazione prevista dalla disciplina dell’IF, cfr. relazione dell’amministrazione, pagg. 12).
Alla luce di tali criticità espresse dall’Autorità – che con non state efficacemente contestate dal ricorrente (che si è limitato ad evidenziare che i problemi applicativi della maggiorazione sarebbero superati dal fatto che l’Autorità « è in grado di conoscere le anzianità dirigenziali maturate al suo interno attraverso il foglio matricolare delle qualifiche », cfr. memoria del 4 ottobre 2024, pag. 3 sub IV.1) – e considerata la clausola di compatibilità richiamata dalla delibera AC n. 87/2020, il Collegio ritiene sia corretto ritenere che, ai fini dell’applicazione della disciplina AG in AC disposta con delibera AC n. 87/2020, la locuzione « durata del rapporto di lavoro» (di cui all’art. 8 del Regolamento della BA d’LI, richiamato a sua volta dalla disciplina AG) debba intendersi quale durata del rapporto di lavoro con AC “in regime di diritto pubblico”, conseguente alla riforma di cui all’art. 52- quater , d.l. n. 50/2017 e all’approvazione del Regolamento del 2019 (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 25 febbraio 2019, n. 506) con esclusione del periodo di durata del rapporto “in regime di diritto privato” (cfr. sul punto Cassazione civile, S.U, 13 ottobre 2021, n. 27888).
D’altra parte non può non osservarsi che una siffatta conclusione – oltre a tenere conto delle specifiche esigenze legate all’organizzazione di AC (che è pacifico possano giustificare degli scostamenti dal sistema di regole previsto in CG, cfr. a tal riguardo l’art. 52- quater , d.l. n. 50/2017, l’art. 2, comma 28, l. n. 481/1995 e il già citato parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 506/2019) – è altresì coerente con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica sottesa alla prescrizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 52- quater , d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017 (secondo cui « dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica »).
8.2.2. Non è poi possibile ritenere che il diritto del ricorrente ad aver calcolata l’IF con riferimento alla sua integrale anzianità di servizio discenda dal principio di non frazionabilità del trattamento di fine servizio ex art. 3, d.p.r. n. 1032/1973.
A tal riguardo è dirimente quanto osservato dall’Autorità resistente in ordine al fatto che « la condizione di operatività prevista dalla [predetta] disposizione, ossia la permanenza dell’iscrizione allo stesso fondo, non sussiste nel caso di specie in quanto il mutamento del regime previdenziale, concretizzatosi con l’introduzione di un nuovo istituto (c.d. indennità di fine rapporto – IF), gestito autonomamente dall’Autorità in sostituzione del previgente sistema fondato sulla iscrizione alla gestione ex Enpas dell’NP (ex INPDAP), ha determinato l’interruzione del rapporto previdenziale con l’NP) » (relazione dell’amministrazione, pagg. 13).
8.3. Da ciò l’infondatezza della domanda avanzata in via principale dal ricorrente.
9. Infine, è infondata anche la doglianza articolata in via subordinata del ricorrente, con cui lo stesso ha sostenuto che l’Autorità avrebbe in ogni caso errato a corrispondergli il TFS, calcolandolo sulla retribuzione percepita alla data del 31 dicembre 2019, atteso che tale buonuscita avrebbe dovuto essergli comunque liquidata avendo riferimento « all'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti ».
A tal riguardo, il Collegio osserva che è vero che l’art. 3, l. n. 1032/1973 prevede che per determinare l’indennità di buonuscita dallo stesso disciplinata si debba tenere conto della « base contributiva di cui all'art. 38 [determinata considerando] l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti »).
Epperò – come puntualmente evidenziato dall’Autorità resistente nella sua relazione – l’elenco (tassativo, cfr. Consiglio di Stato, AP, n. 4 e 19 del 1996 e Cassazione civile, VI, 31 luglio 2014, n.17512) delle voci che ai sensi degli artt. 3 e 38 d.p.r. n. 1032/1973 costituiscono la base contributiva del TFS fa riferimento a voci che non corrispondono a quelle del trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti (v. art. 35, Regolamento personale AC) applicate a partire dall’1 gennaio 2020 (v. art. 65 del Regolamento personale AC), che – ai sensi dell’art. 52- quater , d.l. n. 60/2017, convertito in l. n. 96/2017 – fanno riferimento al modello delle Autorità indipendenti di cui alla l. n. 481/1995.
Del tutto correttamente, quindi, l’Autorità resistente ha erogato il TFS al ricorrente considerando l’ultimo stipendio corrisposto all’odierno ricorrente secondo il regime di diritto privato cui erano sottoposti i dipendenti dell’Autorità prima della riforma di cui all’art. 52- quater , d.l. n. 50/2017 (cfr. sul punto Cassazione civile, SS.UU, 13 ottobre 2021, n. 27888), ovvero lo stipendio del mese di dicembre 2019 (atteso che solo fino a quella data il trattamento economico del ricorrente era articolato secondo le voci previste dall’elenco tassativo di cui all’art. 38, d.p.r. n. 1032/1973).
Ciò appare sufficiente ad affermare l’infondatezza della domanda subordinata di parte ricorrente.
Fermo quanto sopra, tuttavia, non è superfluo evidenziare che:
- ad aderire alla domanda formulata in via subordinata dal ricorrente si addiverrebbe all’esito irragionevole di valorizzare due volte (ai fini della cd. “buonuscita”) gli incrementi retributivi di cui il ricorrente ha beneficiato tra l’1 gennaio 2020 e la data in cui lo stesso è andato in quiescenza, avuto riguardo al fatto che gli stessi sarebbero considerati sia ai fini della liquidazione del TFS, sia ai fini dell’erogazione della IF (che l’Autorità ha liquidato al ricorrente, per il periodo tra l’1 gennaio 2020 e il suo collocamento in quiescenza, utilizzando appunto come base di calcolo il trattamento economico annuo del ricorrente al momento della cessazione del suo rapporto con AC);
- più in generale, la circostanza che il ricorrente abbia avuto liquidato il TFS sulla retribuzione percepita alla data del 31 dicembre 2019 (e non sul suo ultimo stipendio prima di andare in quiescenza) trova ampia compensazione nella circostanza che per il periodo successivo gli è stato applicato il più favorevole istituto dell’IF (il cui maggior favor è dimostrato dalla domanda avanzata in via principale dal ricorrente di vedersi applicare tale istituto retroattivamente con riferimento all’intera durata del suo servizio).
10. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. Le spese processuali – avuto riguardo alla peculiarità e complessità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Agatino Giuseppe Lanzafame, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame |
IL SEGRETARIO