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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 191-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni GA Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1 con l'Avv. Katia Cristini, di Città di Castello, Perugia, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Katia Coleschi, di Arezzo, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Arezzo;
in materia di contratto di appalto – adempimento.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello adita, contrariis reiectis,previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 57/2022delTribunale
[...]
per tutti i motivi illustrati, accogliere il presente appello CP_2 per le ragioni e i motivi sopra e sposti in fatto e in diritto e, in riforma totale della sentenza n.57/22del Tribunale di Arezzo – Dr.Fabrizio Pieschi–resa nel giudizio civile RG n.2692/2016il 17gennaio 2022, pubblicata in pari data, Rep. 83/22, accogliere
1 le seguenti conclusioni rassegnate in primo grado all'udienza del 21.10.21: IN VIA PRELIMINARE gradatim, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in ordine alla domanda Controparte_1 riconvenzionale svolta, con ogni conseguenziale pronuncia di legge in ordine al decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la decadenza di dalla denuncia dei vizi con Controparte_1 conseguente rigetto delle avverse domande e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la prescrizione dell'azione e dei diritti di e, per l'effetto, rigettare Controparte_1 tutte le avverse domande con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: rigettare integralmente l'avversa opposizione con domanda riconvenzionale in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE: confermare il decreto ingiuntivo n.696/16 opposto con ogni conseguente statuizione;
IN VIA SUBORDINATA: condannare in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 in persona del suo legale rapp.te p.t., della somma di € 28.630,37 aumentata degli interessi moratori ed dlgs 231/02 dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO con vittoria di compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso forfetario e accessori di legge.“
- Per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, IN VIA PRELIMINARE: -Dichiarare Inammissibile l'appello proposto dalla società avverso la sentenza Parte_2
n. 57/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 17.01.2022 e pubblicata il medesimo giorno nel procedimento iscritto al n. 2692/2016 R.G. per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento. NEL MERITO: -Rigettare l'appello proposto dalla società
[...] avverso la sentenza n. 57/2022 emessa dal Parte_2
Tribunale di Arezzo in data 17.01.2022 e pubblicata il medesimo giorno nel procedimento iscritto al n. 2692/2016 R.G. ritenendolo comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto -Confermare: in ogni sua parte la sentenza n. 57/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 17.01.2022 e pubblicata il medesimo giorno nel procedimento
2 iscritto al n. 2692/2016 R.G. NEL RITO ED IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti con memorie ex art. 183 c.p.c. comma 6 nn. II e III non ammessi dal G.I. con ordinanza del 19.10.2017; Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc.
(committente) conveniva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Arezzo la soc. (appaltatrice), Parte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo da quest'ultima ottenuto per ottenere il pagamento di euro 28.63,17 quale saldo de corrispettivo degli eseguiti lavori di rifacimento facciata e sistemazione esterna ingresso effettuati su un immobile ubicato in Perugia.
La società opponente premetteva che l'immobile in questione era composto da una pare denominata Torre (destinata ad abitazioni) e da una parte denominata Sala (adibita a mostre e altri usi) e che i lavori eseguiti dalla convenuta opposta non si erano limitati a quelli esposti nella fattura azionata in via monitoria.
La deduceva che l'appaltatrice aveva nel tempo CP_1 effettuato vari lavori di rifacimento della facciata e impermeabilizzazione del manto di copertura sulla base di “altri contratti di appalto”, allegando e producendo in merito una serie di fatture (doc. num. 3).
L'opponente assumeva poi:
- che era la convenuta appaltatrice ad essere inadempiente poiché non aveva eseguito quei lavori di ristrutturazione a regola d'arte, in quanto si erano verificate infiltrazioni dal tetto soprastante i locali adibiti a sala mostre , come era stato prontamente contestato con missiva email del
15.11.2010, alla quale era seguita la sospensione dei pagamenti;
- che successivamente l'appaltatrice aveva riconosciuto
“di fatto” l'esistenza di tali vizi/difetti, essendo intervenuta più 3 vote per “eliminare le problematiche” senza però riuscirvi come contestato con altre missive e -mail (doc. da 5 a 7);
- che ai solleciti di pagamento ricevuti nel 2013 e 2016, aveva risposto tramite il proprio legale respingendo le richieste;
- che, come stabilito in una consulenza redatta da un tecnico di propria fiducia (ing. , per l'eliminazione delle Per_1 predette “problematiche” ancora presenti, sarebbe occorsa una spesa di oltre 72mila euro.
Pertanto, l'atto di opposizione sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. al fine di ritenere legittimo il proprio rifiuto di adempiere al saldo, concludendo affinché il
Tribunale dichiarasse, attesa la gravità dei vizi/difetti rilevati, risolto il contratto di appalto e condannata la convenuta opp osta al ristoro dei danni, previa revoca del decreto ingiuntivo.
-
Si costituiva in giudizio la che Parte_1 contestava le domande avversarie, deducendo:
- che dalla documentazione prodotta dall'opponente non risultava dimostrato che tra le parti fossero intercorsi altri contratti d'appalto, atteso che l'opponente aveva in proposito prodotto 3 fatture, di cui le prime due riguardavano proprio le lavorazioni di cui al decreto ingiuntivo (una emessa in acconto e saldata, l'altra a saldo), mentre la terza riguardava lavori e prestazioni di smaltimento di 28 mq di lastre di copertura in cemento armato, analisi e trasporto in discarica;
- che, prima del contratto del 28.1.2010, non aveva mai intrattenuto rapporti con la che avessero ad oggetto CP_1 la copertura della sala mostre;
- che le opere svolte e di cui era stato chiesto il pagamento avevano riguardato, come da contratto e preventivo, unicamente interventi di rifacimento facciata, sistemazione ed ingresso ed impermeabilizzazione del solaio dei locali della;
Pt_3
- che riguardo a tali opere effettivamente appaltate non era mai stata, prima del presente giudizio, sollevata alcuna contestazione, dal momento che quella contenuta nelle missive
4 email di cui ai documenti prodotti unitamente all'atto d opposizione, non riguardavano la parte di edificio costituita dalla
(in ordine a tali produzioni documentali, la convenuta Pt_3 dichiarava peraltro di “disconoscere” la conformità della copia all'originale riguardo ai documenti da 4 a 7 , ai sensi dell'art. 2712
c.c. e degli artt. 20,1-bis e 23 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale );
- non vi era, quindi, stato alcun riconoscimento di vizi in merito ai lavori effettuati alla , né impegno a eliminare i vizi Pt_3 alla copertura della Sala mostre, come doveva ritenersi dimostrato proprio dalle citate produzioni effettuate dall'opponente che riguardavano esclusivamente la torre.
L'opposta proseguiva affermando di non aver mai ricevuto risposta al proprio sollecito di pagamento inviato nel 2013, eccependo poi la “carenza di legittimazione attiva” della in merito ai lavori aventi ad oggetto la sala mostre, CP_1
“non realizzati nel 2010” e per i quali non c'era stato affidamento e in secondo luogo, la decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. in ordine ai vizi di cui alla consulenza di parte prodotta con la citazione in quanto risalenti al 2010.
Quanto alla domanda di risoluzione contrattuale, la stessa doveva ritenersi inammissibile, perché l'immobile risultava
“adatto” alla sua destinazione, dal momento che i lavori alla Pt_3 erano da ritenersi privi di vizi ed eseguiti a regola d'art e, mentre quelli relativi alla Sala mostre non avevano comunque impedito al bene di essere nel tempo “ininterrottamente utilizzato”.
Inoltre, trattandosi di difetti tali da non rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, anche la domanda di risarcimento danni era da ritenersi inammissibile , poiché in base all'art. 1668 c.c. la committenza avrebbe potuto chiedere unicamente l'eliminazione del vizio o la riduzione del prezzo.
Inammissibile era, infine, anche la sollevata eccezione di inadempimento, sia in quanto relativa a un contratto inesistente e sia per aver, come appena detto, la committenza chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento del d anno senza che si
5 fosse “messo in discussione” il credito dell'appaltatore per il corrispettivo.
-
Con la 1ma memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c.,
l'opponente precisava che la si era “occupata” della Parte_1 ristrutturazione dell'intero immobile (sia che ), Pt_3 Parte_4 oltre ad essere successivamente intervenuta “per verificare ed eliminare le infiltrazioni”, rendendo così “irrilevante” l'eccezione di prescrizione e decadenza sollevate, atteso l'avvenuto riconoscimento implicito dei vizi che rendeva superflua la denuncia del committente con conseguente assunzione da parte dell'appaltatore della diversa obbligazione.
IA ribadiva che nell'anno 2010 non aveva Parte_1 effettuato alcun intervento di ristrutturazione della copertura della porzione di immobile destinato a “ , ma Parte_5 solo – come da contratto 28.1.201 e preventivo – interventi sulla
“ ”. Tali interventi avevano riguardato “fornitura e posa in Pt_3 opera di rivestimento facciata costituita da intelaiatura metallica in acciaio da ancorare alla struttura esistente per sostenere pannelli, pannelli tipo sandwich in lamiera preverniciata sui due lati… 256 mq.; “fornituira e posa in opera di rivestimento facciata per vano scala e ascensore e facciata verso sala mostra... mq.562.; “fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione costituita da membrana bitume polimero plastometro, armata in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato spessore 4mm...”
L'appaltatrice evidenziava ulteriormente che la stessa consulenza di parte prodotta dall'opponente dava conto del fatto che la superficie della copertura della sola sala mostra era pari a mq 2073,50, a fronte dei complessivi mq 818 delle facciate della di cui al contratto e preventivo del 28.1.10, oltre a Pt_3 confermare sia che la copertura della Sala mostra non fosse stata interessata da “alcun intervento di impermeabilizzazione con membrana bitume polimero, essendo costituita solo da lamiera grecata preverniciata, come dimostrato anche dalle fotografie” e
6 sia che i due corpi di fabbrica – e sala mostra – pur essendo Pt_3 contigui, fossero comunque indipendenti e interessati da due distinti interventi, non effettuati contemporaneamente.
-
Svolta l'istruttoria (per testi e CTU) e fissata quindi udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata all'esito decisa con la pronuncia dell'impugnata sentenza che ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo dichiarato risolto il contratto e condannato al ristoro dei danni. Parte_1
Nella sentenza, dopo una premessa in merito alla normativa ed ai principi applicabili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguardo il riparto degli oneri probatori, il primo giudice ha evidenziato come l'opponente avesse unicamente sollevato contestazioni circa una cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione che avevano riguardato la Sala mostre e che avevano causato le lamentate infiltrazioni.
Alcuni dei testimoni assunti in corso di causa avevano dichiarato che l'appaltatrice era intervenuta “più volte” sul manto di copertura della dopo che i lavori di ristrutturazione erano Pt_4 stati ultimati (2010) e ciò al fine di porre rimedio alle infiltrazioni verificatesi ed escludendo che il tetto fosse solo stato utilizzato come “base d'appoggio” per eseguire altri lavori.
Inoltre, lo stesso contratto di appalto prevedeva che la
[...] eseguisse lavori di impermeabilizzazione al solaio di Pt_1 copertura, senza che vi fosse distinzione tra e , Parte_4 Pt_3 locali entrambi facenti parte del medesimo compl esso immobiliare.
Ed anche il preventivo prodotto dalla stessa Parte_1 contemplava l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione “con dizione del tutto generale”.
Pertanto il giudice affermava di aver maturato il Part convincimento che le lavorazioni effettuate dalla avessero ad oggetto anche l'impermeabilizzazione della copertura della
[...]
, con la conseguenza che non erano tardive le denunce dei Pt_4 vizi/contestazioni tardive (anche in mancanza della prova di una
7 data certa relativa all'ultimazione dei lavori) e comunque essendo queste irrilevanti per aver l'appaltatore riconosciuto i vizi medesimi, dando così vita a una nuova obbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza ex artt. 1667 e 1669 c.c.
Rigettate quindi le eccezioni di carenza di legittimazione attiva, di decadenza e di prescrizione sollevate dall'opposta (sulla base delle risultanze istruttor ie emerse in causa), l'opposizione proposta dalla veniva ritenuta fondata nel merito , CP_1 avendo la CTU riscontrato l'effettiva esistenza di difetti nell'esecuzione dei lavori alla copertura dell'edificio.
Tale difettosa esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice “giustificava” sia il mancato pagamento del corrispettivo da parte della committenza e l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sia la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla . CP_1
Atteso che i costi per rimediare a difetti come sopra rilevato ammontavano ad euro 86.189,38, veniva pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato risolto il contratto “inter partes”, con condanna della al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice/opponente sia della predetta somma a titolo di ristoro del danno e sia delle spese di lite e di
CTU.
-
Con l'odierno appello, la società ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal
Tribunale di Arezzo.
La , costituitasi in giudizio, ha resistito CP_1 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e oi chiesto la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 4.6.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
8 -
Considerazioni preliminari.
La convenuta ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per essersi la limitata riproporre “le Parte_1 medesime considerazioni eccepite in primo grado” e ciò in difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'appello, per quanto si dirà oltre, è ammissibile non sussistendo i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e nemmeno la carenza di specificità ex art. 342 c.p.c. in quanto nell'atto di appello la ha esposto in m aniera specifica, sia pur Parte_1 con passaggi talvolta ridondanti e confusi, le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo.
L'impugnazione, infatti, contiene un'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, aff iancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni che il primo giudice ha posto a base delle sue valutazioni e determinazioni.
Non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
L'odierna appellante, nonostante la genericità e non pertinenza di alcune difese, ha articolato elementi di critica senz'altro sufficienti a consentire alla Corte di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze per cui è stato ben possibile coglie rne natura, portata e senso.
-
Prima di passare al merito dell'appello, la Corte ritiene opportuno ricordare che la legittimazione ad agire (la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere
9 rilevata d'ufficio dal giudice) attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare ed è cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire elemento questo che esprime e rimanda all a posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa.
La , affermando l'inadempimento di CP_1 [...]
in base agli accordi contrattuali o in base Parte_1 all'obbligazione assunta in conseguenza del riconoscimento dei vizi ai lavori appaltati e mal eseguiti, possiede certo la legittimazione attiva cioè l'astratta titolarità della posizione soggettiva dedotta in causa, elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che ha l'onere non solo di allegare, ma anche di provare.
I primi tre motivi di appello.
L'appello esordisce affermando che nella sentenz a impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in violaz ione di legge per aver respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, i n quanto dagli atti di causa risultava che :
A)- IA era stata incaricata, sulla base del Parte_1 contratto di appalto del 28.10.10 e del preventivo ivi richiamato, di eseguire lavori di rifacimento facciata alla sola porzione dell'edificio denominata Torre;
B)- i lavori al manto di copertura della erano Parte_4 stati oggetto di altro appalto intercorso con altra società committente ( , come confermato dalle Controparte_3 risultanze di CTU e dalla stessa consulenza di parte
, dalle quali risultava peraltro che la superficie CP_1 della copertura della sola “ ” era pari a mq. Parte_5
2073,50, a fronte dei complessivi mq 818 delle facciate della
“Torre” di cui al contratto 28.1.10 e che la copertura della sala mostra non era stata interessata da alcun intervento di impermeabilizzazione con membrana bitume polimero, essendo costituita solo da lamiera grecata preverniciata;
C)- il CTU, anche a mezzo documenti amministrativi la cui acquisizione al giudizio era stata autorizzata dal Giudice,
10 aveva accertato che i due edifici erano stati interessati da diversi e distinti interventi, “lontani anche temporalmente”;
D)- secondo il perito, inoltre, le contestazioni di CP_1 non avrebbero riguardato la parte di copertura relativa alle porzioni di immobile multipiano della “ ”, coperta con Pt_3 impermeabilizzazioni con manto bituminoso (pag. 12 perizia) e che la fattura azionata in via monitoria, recante il n. 353 del 29/10/2010, riguardava lavori di rivestimento della facciata, sistemazione ingresso e ad impermeabilizzazioni in guaina bituminosa e non la posa in opera di lamiere grecate di copertura per la porzione oggetto del contendere realizzata nel periodo anni
2005/2006;
E)- tali lavori di rifacimento della copertura della Sala mostra, consistevano nella sostituzione degli originali pannelli con nuove lamiere grecate preverniciate ed era Cont intervento operato a seguito di presentazione di per opere di manutenzione n. 664 del 4.3.2005 e del successivo permesso a costruire n. 1495 del 9.8.2005 (in ordine a quale progettista e direttore dei lavori era indicato l'Arch.
mentre le ditte esecutrici erano: F.lli Persona_2
TA TA e “in qualità di Controparte_5 subappaltatrice della ditta esecutrice (pag. Controparte_6
13 perizia).
-
Con il secondo motivo di impugnazione, ribadito nuovamente che il contratto di appalto 28.1.2010 aveva ad oggetto lavori relativi unicamente all'edificio e non alla Pt_3
Sala mostra, l'appellante ha lamentato l'errore commesso dal primo giudice nell'aver accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto proposta per l'esistenza dei vizi /difetti alla copertura dello stabile .
L'appellante, censurando l'errore in cui era incorso il primo giudice che, infatti, avrebbe dichiarato risolto un contratto diverso da quello oggetto della domanda e non quello che aveva
11 ad oggetto i lavori eseguiti alla che era un'opera completata Pt_3
e consegnata senza contestazioni, ha riproposto in sostanza le medesime tesi sostenute in primo grado ribadendo:
A)- che doveva ritenersi che in base all'art. 1668 c.c. la risoluzione potesse essere pronunciata solo nell'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, di sussistenza nell'opera medesima di difformità e vizi tali da renderla totalmente “inadatta” alla sua destinazione;
B)- che la , come era emerso sia attraverso la Parte_4
CTU che dalle prove testimoniali, era stata ininterrottamente utilizzata, a partire dal 2005 (e quindi dall'ultimazione dei lavori lì eseguiti), per esposizioni di mobili e arredi;
C)- che andava aggiunto (“per scrupolo”) che non ricorressero gli estremi tali da giustificare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla committente
, poiché il credito dell'appaltatore a vedersi pagato il CP_1 corrispettivo non era stato posto in discussione avendo la committenza chiesto il risarcimento del danno e non preteso l'eliminazione diretta dei difetti/vizi dell'opera da parte dell'appaltatore.
Il motivo di appello prosegue ancora formulando ulteriori argomentazioni, invero confuse e senza una comprensibile connessione logico-giuridica con le questioni poste dalla causa, in base alle quali doveva ritenersi che:
1- il corrispettivo del subappalto del 20 05 era stato integralmente pagato dalla soc. alla;
CP_6 Parte_1
2- la sentenza aveva arricchito ingiustamente la
, avendo cumulato “in suo favore sia l'importo residuo CP_1 dovuto per l'appalto del 2010 che l'importo riconosciutogli a titolo di risarcimento danni per i lavori sulla copertura della sala mostra completati nel 2005 e non appaltati a ; Parte_1
3- il tribunale aveva omesso di ritenere accertato che IA in relazione i lavori alla sala mostra era solo Parte_1 subappaltatrice;
12 4- non risultava che la committente avesse Controparte_1 mai contestato i lavori e/o vizi all'appaltatrice Controparte_6 soggetti giuridici autonomi ed indipendenti, con distinte partite iva.
-
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate sulla base delle contestate varie missive e-mail del
2010 e del 2011, confermate dal teste (definito, non en Tes_1 comprensibilmente, “all'epoca dei fatti imprenditore dipendente dell'opponente”) e sul fatto che quale appaltatrice convenuta opposta non avesse dato dimostrazione circa “la data precisa di ultimazione dei lavori alla copertura del tetto della “ Parte_5
.
[...]
Ha dedotto una violazione di legge, un'omessa, erronea, illogica e contraddittoria motivazione, oltre a un malgoverno nella valutazione delle prove, sostenendo che , in via “meramente subordinata”, il Tribunale avesse errato a non valutare adeguatamente le risultanze istruttorie di causa , in base alle quali vi era la “la prova documentale relativa a lla ultimazione dei lavori che avevano interessato la copertura della “ Parte_5
essendo stata in atti prodotta - con la memoria 183 VI
[...] comma n. 2 c.p.c. (Doc. 2)- la fattura emessa saldo, n. 109 del
31.10.2005.
Anche il CTU aveva confermato che tali lavori erano oggetto della DIA per opere di manutenzione n. 664 del 4.3.2005 e del successivo Permesso a costruire n. 1495 del 9.8.2005, erano stati ultimati regolarmente terminati in data 30.8.2005.
Secondo l'appellante le prove testimoniali non avevano consentito di ritenere dimostrato il preteso riconoscimento dei vizi relativi alla copertura della Sala mostra, né l'impegno dell'appaltatrice all'eliminazione dei vizi medesimi.
Inoltre, trattandosi di infiltrazioni e, quindi, di un vizio qualificabile grave, avrebbe dovuto trovar applicazione l'art. 13 1669 cc che prevede un termine di decadenza per la denuncia di un anno dalla scoperta e un termine di prescrizione del diritto di un anno dalla denuncia.
Le missive email prodotte non avrebbero comunque dato prova certa del rispetto del termine di un anno dalla scoperta e il termine di prescrizione dell'azione doveva ritenersi spirato in quanto la causa era stata introdotta in data 6.7.2016 e la scoperta del vizio era risalente alla data della perizia di parte, documento datato 27.6.2016, data successiva alla scadenza del termine decennale.
Le difese della convenuta.
La convenuta in questo grado si è difesa depositando comparsa nella quale, in premessa, ha genericamente ribadito la tesi già esposta in primo grado e secondo la quale Parte_1 era stata incaricata di effettuare “una molteplicità di lavori di ristrutturazione” in varie riprese (“in un lungo lasso temporale”).
Tali lavori avevano riguardato l'impermeabilizzazione del tetto dell'intero immobile e non erano stati eseguiti a regola d'arte, talché si era resa necessaria la sospensione di pagamenti dopo le contestazioni inviate all'appaltatrice che era poi intervenuta a eseguire interventi “di ripristino” che non avevano avuto l'effetto di eliminare le lamentate infiltrazioni.
E' seguita la già ricordata eccezione di inammissibilità dell'appello.
Quanto alla pretesa carenza di legittimazione attiva, la convenuta ha ribadito che “le opere eseguite dalla Parte_1
avevano ad oggetto lavorazioni molto più ampie rispetto a
[...] quelle indicate nella fattura n. 353/B del 29.10.2010 e che vi erano “vari contratti di appalto per la ristrutturazione ed impermeabilizzazione dell'intero complesso immobiliare (
[...]
).” Parte_6
La difesa della convenuta ha nuovamente dedotto che la proprietaria dell'intero complesso immobiliare, Controparte_1
“nella sostanza è la società “immobiliare” della famigli a . Pt_5
Questo per dire che è vero che altri contratti erano sottoscritti
14 dalla ma questa è società riconducibile alla Controparte_6 stessa famiglia. Infatti all'epoca dei fatti il Sig. era CP_7 amministratore unico sia della società che della Parte_7
e risultava anche socio assieme ai genitori di Controparte_6 entrambe le società”.
La convenuta ha ancora evidenziato come fosse stato provato che IA era intervenuta per eliminare le Parte_1 infiltrazioni senza sollevare contestazioni su chi fosse il reale soggetto committente le opere effettuate alla Sala mostre .
Il primo giudice aveva quindi ben valutato “la situazione complessiva”, maturando il proprio convincimento in considerazione del comportamento dell'appaltatrice interve nuta
“fattivamente” per eliminare i vizi alla sala mostre, si era assunta l'obbligo di eliminarli, “a prescindere dal contratto di appalto” del
28.10.2010 (argomentazione incomprensibile atteso che il
Tribunale anziché prescindere dal contratto di appalto in parola ha ritenuto che dall'esame del suo contenuto e dal comportamento tenuto dall'appaltatrice, la committenza le avesse affidato proprio i lavori alla copertura della Sala ). Pt_4
L'appellante ha ribadito che il primo giudice aveva esattamente “individuato” la sussistenza della propria legittimazione attiva, ritenendo che le opere eseguite da
[...]
“avessero ad oggetto lavorazioni molto più ampie” Parte_1 rispetto a quelle indicate nella fattura 353 \B del 29.10.10 e che se era vero che la avesse sottoscritto altri contratti, CP_6 si trattava di una società “riconducibile alla stessa famiglia”
(anche per tale argomentazione, vale quanto detto sopra).
E quindi il primo motivo di appello sarebbe infondato perché IA aveva sostenuto di non aver effettuato Parte_1 lavori alla , quando era invece stato provato che era Parte_4
“intervenuta” anche su quella parte dell'edificio.
Secondo la , inoltre, il Tribunale non si sarebbe CP_1 limitato “a disciplinare il rapporto che ha dato luogo a lla fattura azionata con il decreto ingiuntivo”, ma avrebbe esaminato l'intero rapporto contrattuale tra le parti analizzandolo nel suo insieme e
15 considerando gli altri rapporti pregressi, tutti attinenti alla ristrutturazione del complesso immobiliare in oggetto.
Correttamente pertanto era quindi stata pronunciata la risoluzione del “contratto in essere tra le parti che, come già detto, era solamente uno dei tanti altri lavori eseguiti dalla
[...]
Parte_1
La ha poi dedotto come, essendo stata CP_1 sostanzialmente convenuta quale committente per il pagamento del prezzo, fosse da considerarsi legittima la propria eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata in primo grado al fine di paralizzare la pretesa dell'appaltatore che aveva realizzato un'opera “in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche ”, anche quando non avesse proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa fosse prescritta.
'avvenuto riconoscimento dell'esistenza delle infiltrazioni da parte della rendeva peraltro superflua la Parte_1 denuncia del committente, per essersi determinata per l'appaltatore l'assunzione di una nuova ed ulteriore obbligazione, sempre di garanzia, diversa da quella originaria, svincolata da altri termini di decadenza e soggetta solo al termine prescrizionale ordinario.
La convenuta ha infine dedotto di aver, non appena si era resa conto dell'esistenza delle infiltrazioni , immediatamente contestato la mancata esecuzione ad opera d'arte dei lavori di impermeabilizzazione.
-
Le considerazioni e statuizioni della Corte.
I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto, per le questioni poste, impongono una ricostruzione della confusa esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche a sostegno delle rispettive tesi che sono state trattate molto sommariamente nella motivazione della sentenza appellata.
La ha ottenuto il decreto ingiuntivo al fine di Parte_1 vedersi pagato il saldo del corrispettivo dei lavori di rifacimento
16 della facciata della e di cui al contratto di appalto del Pt_3
28.1.2010 (e più dettagliatamente descritti nel preventivo correlato), poiché dopo aver pagato l'acconto la committente non aveva adempiuto, nonostante i solleciti inviati. CP_1
Quest'ultima, opponendosi al decreto ingiuntivo in questione, aveva poi dedotto, testualmente, che la Parte_1 avesse “nel tempo” effettuato altre ed ulteriori lavorazioni di cui ad “altri contratti di appalto”, lavorazioni consistenti anche nell'impermeabilizzazione del manto di copertura dell'intero edificio e “lavori vari”, ritenendo che tale assunto fosse suffragato da documentazione allegata .
Secondo la i lavori di ristrutturazione del tetto CP_1 con riguardo alla parte destinata a Sala non erano stati Pt_4 eseguiti a regola d'arte, causando infiltrazioni e quindi danni ai vani sottostanti come prontamente contestato all'appaltatrice con varie missive e-mail del 2010.
A seguito di tali contestazioni, la era Parte_1 intervenuta per porre rimedio all'inconveniente riconoscendo di fatto l'esistenza dei vizi/difetti denunciati.
Pertanto la committenza aveva opposto il rifiuto ad adempiere ex art. 1460 c.c. e chiesto, sulla base della gravità dei danni allegati, la risoluzione de i “rapporti di appalto intercorsi tra le parti”, non meglio descritti e nuovamente definiti con tale espressione del tutto generica.
IA , costituendosi in giudizio, aveva contestato Parte_1
l'allegazione dell'opponente in merito all'esistenza tra le part i di altri “rapporti” di appalto di cui aveva negato l'esistenza, ribadendo di aver eseguito unicamente le opere di rifacimento facciata alla porzione Torre di cui al contratto di appalto del
28.1.2010 in ordine alle quali non risultava alcuna contestazion e.
I vizi denunciati avevano ad oggetto infatti, presunti vizi e difetti riferiti al “capannone” adibito a Sala mostre, “estraneo” al contratto.
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., la aveva allora confermato e precisato, invero CP_1
17 utilizzando espressione ancor più generica di quelle adoperate nella citazione, che si era “occupata” di Parte_1 ristrutturare l'intero immobile, senza minimamente circostanziare quali fossero gli accordi contrattuali sulla base dei quali tali lavori sarebbero stati appaltati alla creditrice opposta.
Dal canto suo, nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., IA deduceva prova diretta sul lavori di Parte_1 rifacimento della copertura della porzione di immobile destinata a erano stati effettuati nei mesi di settembre e Parte_5 ottobre 2005 su incarico di assumendo come Controparte_6 quei lavori – di cui alle fatture 87 del 30.9.05 e n. 109 del
31.10.05 fossero stati saldati.
Nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., la assumeva di essere la proprietaria (nella sostanza la CP_1
“immobiliare” della famiglia dell'intero complesso Pt_5 immobiliare su cui a più riprese era intervenuta la Parte_2 sia su incarico diretto della che, “per suo conto”,
[...] CP_1 della che nel frattempo aveva in uso la Sala Controparte_6 mostre e deduceva che “la prova della riconducibilità delle opere alla consegue anche al fatto che il soggetto che Controparte_1 curava la realizzazione dei lavori e che verrà chiamato a testimoniare sul punto, in tutti gli interventi si è sempre posto come direttore dei lavori della società ” Controparte_1
Questo è l'esatto perimetro in cui vanno iscritte le domande delle parti e le varie questioni di causa.
-
E' quindi dirimente ai fini di causa accertare se e quando alla venne affidato da l'incarico di Parte_1 CP_1 eseguire lavori aventi ad oggetto l'impermeabilizzazione del manto di copertura della . Pt_4
Il primo giudice, come si è premesso, ha risolto la questione ritenendo che il contratto del 2010, così come il preventivo, avessero contemplato anche le opere di impermeabilizzazione della copertura della , perché Parte_4 questa era parte del medesimo complesso, con la conseguenza
18 che le denunce/contestazioni del 2010 in ordine all'esistenza dei relativi vizi/difetti non potessero considerarsi tardive e che erano comunque irrilevanti per aver l'appaltatore riconosciuto i vizi medesimi, dando così vita a una nuova obbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza ex artt. 1667 e 1669 c.c.
In realtà nemmeno la si era spinta a tanto, CP_1 avendo affermato che la , per quanto concerneva i Parte_1 lavori di copertura alla , era inadempiente non al Parte_4 contratto del 2010 ma ad “altri” contra tti di appalto di cui non è stata neppure genericamente circostanziata la stipulazione, né offerta alcuna prova.
E' infatti incomprensibile (e comunque di per sé inidoneo a dimostrare l'esistenza di un appalto affidato da a CP_1 [...]
avente ad oggetto i lavori alla copertura della Sala Parte_1
) l'aver affermato che l'appellante si era nel tempo Pt_4
“occupata” di ulteriori lavorazioni o che era “intervenuta” sul tetto.
A pag. 8 della sentenza, inoltre, il giudice facendo riferimento alle risultanze della prova orale, aveva tenuto a precisare di non condividere le risultanze e valutazioni del CTU nel punto in cui questi aveva rilevato come in ordine ai lavori alla copertura della aveva avuto il ruolo di Pt_8 Parte_1
“semplice subappaltatrice”.
La sentenza impugnata è, ad avviso della Corte, frutto di un errato inquadramento delle domande e questioni di causa e conseguentemente di valutazioni non pertinenti.
Le risultanze della CTU devono ritenersi dirimenti riguardo a quali sono stati i lavori oggetto del contratto del 2010 (e del relativo preventivo) di cui alla fattura azionata in via monitoria , essendo emerso chiaramente come questi riguardassero esclusivamente la facciata della e che alla Pt_3 Parte_1 erano stati contestati vizi e difetti relativi a una cattiva esecuzione dei lavori eseguiti al manto di copertura della Sala mostre.
19 Questi però erano stati realizzati nell'anno 20 05 e in merito il perito ha compiuto un accurato accertamento in base al quale ha potuto dare atto che all'esito delle operazioni peritali, compiute nel pieno contraddittorio anche con i consulenti tecnici di parte, era risultato confermato come “la porzione dello stabile su cui si sono verificate le difettosità oggetto del co ntendere è la copertura della sala mostra su cui è attualmente insediata la ditta ad insegna (identificata catastalmente: foglio n. 298, CP_8 particella n. 129, subalterno 34) con esclusione dalle contestazioni sia “della parte di copertura relativa alle porzioni di immobile coperte anch'esse con lamiere grecate preverniciate ma conformate a shed cioè con conformazione a “dente di sega”
(quelle per intendersi con maggiore pendenza), relativa a locali di altre proprietà e/o utilizzati da altre ditte ad altre insegne o attualmente inoccupati..” e sia della “parte di copertura relativa alle porzioni di immobile multipiano della “torre” abitativa e ad uffici, coperta con impermeabilizzazione con manto bituminoso”.
La , inotre, nel corso degli anni era stata “oggetto di Pt_4 interventi edilizi di varia natura che ne hanno modificato
l'originario assetto a più riprese” e la porzione di immobile di cui fa parte è risultata “parzialmente demolita rispetto alla sua originaria configurazione risultante al momento delle attività edilizie di rifacimento della copertura.”
L'accertamento peritale (incontestato e incontrovertibile per l'oggettività della documentazione richiamata nell'elaborato) consente - v. in particolare pag. 13 di ritenere quindi definitivamente accertato in causa che “i lavori di rifacimento della copertura oggetto del contendere, consistenti in sostituzione degli originali pannelli in lamiera di copertura con nuove lamiere grecate preverniciate è avvenuto a seguito di presentazione di DIA per opere di manutenzione n. 664 del 04 03
2005 e del successivo Permesso a Costruire n. 1495 del 09 08 Cont 2005 per estensione del precedente titolo.
6.1. In merito alla , tra gli altri lavori edili previsti, vi era anche la manutenzione straordinaria del manto di copertura e del rivestimento esterno
20 con riverniciatura ed eventuale sostituzione delle lamiere di copertura esistenti - in merito a questo titolo edilizio i soggetti coinvolti sono: - progettista e direttore dei lavori Arch. Per_2
- ditte esecutrici – impresa edile TA
[...] Controparte_6
TA - seppur non appaia tra i soggetti coinvolti nei documenti visionati, è incontestato tra le parti inoltre che la ditta
[...] abbia operato in seno a questa pratica in qualità di Parte_1 subappaltatrice della ditta esecutrice 6.2. In Controparte_6 merito al Permesso a Costruire, tra gli altri lavori edili previsti, vi era riconfermata anche la sostituzione delle lamiere di copertura esistenti. - in merito a questo titolo edilizio i soggetti coinvolti sono: - progettista e direttore dei lavori Arch. Per_2
- ditte F.lli – impresa edile TA
[...] CP_9 CP_6
TA - seppur non appaia tra i soggetti coinvolti nei documenti visionati, è incontestato tra le parti inoltre che la ditt a
[...] abbia operato in seno a questa pratica in qualità di Parte_1 subappaltatrice della ditta esecutrice 6.3. i lavori Controparte_6 dei precedenti titoli sono stati dichiarati congiuntamente regolarmente terminati in data 30 08 2005. 6.4. tra i documenti di questi incartamenti visionati vi è anche la dichiarazione di agibilità della porzione oggetto di indagine che, all'epoca, anziché essere individuata con il subalterno catastale 34, era individuata con subalterno n. 9. 7. all'epoca delle attiv ità edili sulla copertura per manutenzione con sostituzione dei pannelli, la proprietà dell'immobile oggetto di indagine era della società
CE NG PA. La presentazione dell'istanza edilizia di riferimento è avvenuta a nome di congiu ntamente Controparte_1
a società CE NG PA (proprietaria in virtù di contratto di leasing immobiliare).”
E quindi è risultato non solo confermato quanto
[...]
aveva sostenuto e cioè che il contratto del 2010 aveva Parte_1 riguardato l'esecuzione di altre opere diverse dal rifacimento della copertura della Sala mostre, opere rimaste non contestate nei termini di legge, rendendo quindi fondata a pretesa creditoria azionata in via monitoria (risulta ndo, infatti, provato il titolo del
21 proprio credito e l'avvenuta esecuzione della prestazione senza contestazioni sollevate nei termini di legge , con riconoscimento del diritto a pretendere a somma di cui al decreto ingiuntivo in quanto saldo del corrispettivo dovuto;
il quantum non è stato nemmeno contestato).
La tesi della convenuta è, come premesso, risultata infondata in quanto rimasta del tutto priva di elementi a sostegno.
Già dall'introduzione della presente causa, la CP_1 aveva invocato documentazione costituita da tre fatture, di cui le prime due fanno proprio riferimento all'appalto di cui all'ingiunzione opposta e la terza riguarda lavori non oggetto del contenzioso (come premesso si trattava di smaltimento di 28 mq di lastre di copertura in cemento armato, analisi e trasporto in discarica).
Nessuna dimostrazione è stata poi offerta dell' affermata esistenza tra le parti di altri contratti/rapporti di appalto i cui termini non sono stati nemmeno genericamente individuati o descritti.
L'affermazione, peraltro, sin da subito è apparsa talmente lacunosa avendo dedotto che, al di fuori degli accordi CP_1 scritti (cioè il contratto appalto 2010, risultato l'unico accordo scritto inter partes), erano state appaltate senza dire come alla altre “lavorazioni”. Parte_1
Del tutto generica, a tacer d'altro, la precisazione contenuta poi nella prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., nella quale si affermava che si era “occupata” Parte_1
(termine di cui, attese le questioni poste dalla causa, è arduo comprendere il reale significato giuridico) della ristrutturazione dell'intero immobile.
Va quindi affermato che sin dalla fase introduttiva del giudizio, del tutto generica risultava l'allegazione e prospettazione da parte della circa gli asseriti vari CP_1 rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, rapporti che non risultano descritti, circostanziati e collocati nel tempo, in ordine
22 ai quali non esiste alcuna prova a sostegno al di là della già carente prospettazione.
Confuse e contraddittorie le argomentazioni della secondo le quali il primo giudice avrebbe “esaminato CP_1
l'intero rapporto contrattuale tra le parti analizzandolo nel suo insieme e considerando gli altri rapporti pregressi, tutti attinenti alla ristrutturazione del complesso immobiliare in oggetto”, frase che non tiene minimamente conto di quanto è stato realmente affermato in sentenza.
Incomprensibile poi l'affermazione secondo la quale correttamente pertanto il Tribunale di Arezzo avrebbe “risolto il contratto in essere tra le parti”, che era solamente uno dei tanti altri lavori eseguiti dalla . Parte_1
Quanto alla questione relativa all'individuazione del committente dei lavori alla copertura della Sala mostre , va preliminarmente chiarito che, all'esito della causa deve ritenersi accertato che effettivamente intervenne Parte_1 nell'esecuzione di quei lavori di impermeabilizzazione nell'anno
2005, ma operando in qualità di subappaltatrice (v. documenti prodotti in atti dalla e le risultanze di CTU). Parte_1
La società appellante aveva rivestito unicamente la qualità di subappaltatrice con riguardo a un appalto stipulato tra soggetti aventi personalità giuridica distinta .
La pertanto, come è ovvio, non ha alcuna Controparte_1 azione diretta contro la che per l'esecuzione di quei Parte_1 lavori, atteso che la convenuta li aveva ricevuti in subappalto nel rapporto intercorso con l'appaltatrice CP_1 Parte_9
Trattasi quindi di un'opera commissionata dalla società dei alla quale subappaltatrice, Controparte_10 Parte_1 nell'ambito di un distinto contratto di appalto, oggetto di un rapporto contrattuale intervenuto tra soggetti (società) aventi diversa personalità giuridica e per il quale non sono giuridicamente ipotizzabili valide azioni dirette della CP_1 conto il subappaltatore.
23 Del tutto infondata la tesi prospettata oggi in appello secondo la quale la proprietaria dell'intero Controparte_1 complesso immobiliare, “nella sostanza è la società “immobiliare” della famiglia . Questo per dire che è vero che altri Pt_5 contratti erano sottoscritti dalla ma questa è Controparte_6 società riconducibile alla stessa famiglia. Infatti all'epoca dei fatti il Sig. era amministratore unico sia della CP_7 società che della e risult ava anche Controparte_1 Controparte_6 socio assieme ai genitori di entrambe le società”.
Di tale argomento, usato quale difesa dalla convenuta, non
è dato comprendere il significato giuridico, trattandosi di società di capitali soggetti con personalità giuridica distinta, elemento che mal si concilia con l'aver prospettato l'avvenuta negoziazione tra e di un contratto di appalto avente CP_1 Parte_1 ad oggetto sia lavori alla torre che alla sala mostre (quello cioè che è stato erroneamente, ad avviso della Corte, ritenuto dal
Tribunale nella sentenza appellata) .
Può essere aggiunto che è davvero incomprensibile anche come il primo giudice abbia potuto ritenere le risultanze della prova orale assunta in causa, facessero escludere che
[...]
avesse avuto solo il ruolo di subappaltatrice per le Parte_1 opere eseguite al manto di copertura della . Pt_4
Le deposizioni richiamate in sentenza, infatti, sono nella loro genericità oltre che in sé insufficienti allo scopo, decisamente contrastate dalle incontrovertibili risultanze documentali evidenziate dal CTU.
E pertanto agli interventi che sarebbero stati posti in essere dalla nel 2010 (sulla cui reale natura e Parte_1 consistenza non è dato ricavare alcun decisivo elemento dalle generiche testimonianze richiamate dal primo giudice in sentenza), non può certo attribuirsi il significato di un riconoscimento di vizi risalenti a un'opera consegnata nel 2005, che non risultano essere stati mai denunciati nei termini.
Né da quelle deposizioni testimoniali si può desumere un valido riconoscimento di lavori eseguiti anni prima e men che
24 meno il significato dell'assunzione di un'obbligazione ad eliminarli (fermo restando che era solo Parte_1 subappaltatrice).
Ne consegue che contrariamente a quanto deci so dal
Tribunale di Arezzo, l'opposizione a decreto ingiuntivo andava respinta, in quanto i denunciati vizi dell'opera di cui veniva chiesto il saldo del corrispettivo, non possono essere ricondotti alle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice ai locali tor re e di conseguenza anche e domande di risoluzione contrattuale e risarcitorie andavano respinte.
-
Con ulteriore (quarto) motivo di appello, proposto in via
“meramente subordinata”, premettendo che il Tribunale avesse errato nel riconoscere alla o la rivalutazione monetaria CP_11 sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, poiché la aveva “chiesto la condanna di al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno corrispondente al costo delle opere necessarie al ripristino della funzional ità dell'immobile, formulando, quindi, sostanzialmente, una domanda volta ad ottenere gli effetti dell'azione per l'eliminazione dei vizi e difetti”
e non aveva “formulato alcuna domanda di risarcimento danni ulteriori per la presenza di vizi e difetti” l'appellante ha ancora molto confusamente censurato la sentenza impugnata poiché stando alla CTU “la quantificazione del costo delle opere necessarie è stata effettuata dal CTU ai prezzi correnti”.
La questione posta è assorbita dalle statuizioni rese dalla
Corte in riforma della decisione di primo grado.
Gli altri motivi di appello.
Con l'ultimo (quinto) motivo di appello, intestato “in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo non potesse essere “adottata” per la carenza di legittimazione attiva della quale parte opponente, CP_1 perché la fattura “azionata” si riferiva ad un contratto diverso, perché i lavori indicati nel documento medesim o non erano stati
25 contestati e per l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. 14 60
c.c.
E pertanto il Tribunale, oltre a non revocare il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto riconoscere in favore della
[...]
“la somma azionata in via monitoria, aumentata Parte_1 degli interessi moratori come da domanda.”
Trattasi, all'evidenza, di un motivo di appello contenente argomentazione del tutto ridondante e ripetitiva di doglianze già in precedenza formulate.
La questione posta deve comunque ritenersi assorbita dalle statuizioni rese dalla Corte e che precedono in base alle quali la sentenza appellata è stata oggetto di totale riforma, così come assorbita deve ritenersi ogni altra questione.
Regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400 \2018) e quindi la Corte, in applicazione dei principi di causal ità e soccombenza, in base all'esito complessivo della lite, ritiene che queste debbano esser poste a carico della che sarà pertanto tenuta a Controparte_1 rimborsarle alla soc. appellante.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi vicini ai medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore di euro da 52.000 a 260.000 (poco oltre i
90.000 euro, applicando il criterio che fa riferimento al decisum) oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria del giudizio di appello che non si è svolta.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
PQM
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, n. 57\2022 emessa inter partes dal Tribunale di
Arezzo, pubbl. il g. 17.1.2022: 26 - RESPINGE l'opposizione a decreto ingiuntivo num.
696\16 emesso dal Tribunale di Arezzo il 13.5.2016, confermando il decreto medesimo.
- RESPINGE le altre domande proposte da Parte_10 con l'atto di citazione in opposizione al predetto decreto
[...] ingiuntivo.
- CONDANNA la a rimborsare alla Controparte_1 convenuta delle spese del giudizio, che liquida:
- quanto al primo grado, in complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- quanto al presente grado di appello, in complessivi Euro
9.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- PONE definitivamente le spese di CTU a carico della
Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. GA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
27
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni GA Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1 con l'Avv. Katia Cristini, di Città di Castello, Perugia, appellante nei confronti di
Controparte_1 con l'Avv. Katia Coleschi, di Arezzo, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Arezzo;
in materia di contratto di appalto – adempimento.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello adita, contrariis reiectis,previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata n. 57/2022delTribunale
[...]
per tutti i motivi illustrati, accogliere il presente appello CP_2 per le ragioni e i motivi sopra e sposti in fatto e in diritto e, in riforma totale della sentenza n.57/22del Tribunale di Arezzo – Dr.Fabrizio Pieschi–resa nel giudizio civile RG n.2692/2016il 17gennaio 2022, pubblicata in pari data, Rep. 83/22, accogliere
1 le seguenti conclusioni rassegnate in primo grado all'udienza del 21.10.21: IN VIA PRELIMINARE gradatim, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di in ordine alla domanda Controparte_1 riconvenzionale svolta, con ogni conseguenziale pronuncia di legge in ordine al decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la decadenza di dalla denuncia dei vizi con Controparte_1 conseguente rigetto delle avverse domande e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la prescrizione dell'azione e dei diritti di e, per l'effetto, rigettare Controparte_1 tutte le avverse domande con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: rigettare integralmente l'avversa opposizione con domanda riconvenzionale in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE: confermare il decreto ingiuntivo n.696/16 opposto con ogni conseguente statuizione;
IN VIA SUBORDINATA: condannare in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 in persona del suo legale rapp.te p.t., della somma di € 28.630,37 aumentata degli interessi moratori ed dlgs 231/02 dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO con vittoria di compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso forfetario e accessori di legge.“
- Per la convenuta: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, IN VIA PRELIMINARE: -Dichiarare Inammissibile l'appello proposto dalla società avverso la sentenza Parte_2
n. 57/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 17.01.2022 e pubblicata il medesimo giorno nel procedimento iscritto al n. 2692/2016 R.G. per carenza dei requisiti di cui agli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento. NEL MERITO: -Rigettare l'appello proposto dalla società
[...] avverso la sentenza n. 57/2022 emessa dal Parte_2
Tribunale di Arezzo in data 17.01.2022 e pubblicata il medesimo giorno nel procedimento iscritto al n. 2692/2016 R.G. ritenendolo comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto -Confermare: in ogni sua parte la sentenza n. 57/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 17.01.2022 e pubblicata il medesimo giorno nel procedimento
2 iscritto al n. 2692/2016 R.G. NEL RITO ED IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti con memorie ex art. 183 c.p.c. comma 6 nn. II e III non ammessi dal G.I. con ordinanza del 19.10.2017; Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc.
(committente) conveniva in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Arezzo la soc. (appaltatrice), Parte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo da quest'ultima ottenuto per ottenere il pagamento di euro 28.63,17 quale saldo de corrispettivo degli eseguiti lavori di rifacimento facciata e sistemazione esterna ingresso effettuati su un immobile ubicato in Perugia.
La società opponente premetteva che l'immobile in questione era composto da una pare denominata Torre (destinata ad abitazioni) e da una parte denominata Sala (adibita a mostre e altri usi) e che i lavori eseguiti dalla convenuta opposta non si erano limitati a quelli esposti nella fattura azionata in via monitoria.
La deduceva che l'appaltatrice aveva nel tempo CP_1 effettuato vari lavori di rifacimento della facciata e impermeabilizzazione del manto di copertura sulla base di “altri contratti di appalto”, allegando e producendo in merito una serie di fatture (doc. num. 3).
L'opponente assumeva poi:
- che era la convenuta appaltatrice ad essere inadempiente poiché non aveva eseguito quei lavori di ristrutturazione a regola d'arte, in quanto si erano verificate infiltrazioni dal tetto soprastante i locali adibiti a sala mostre , come era stato prontamente contestato con missiva email del
15.11.2010, alla quale era seguita la sospensione dei pagamenti;
- che successivamente l'appaltatrice aveva riconosciuto
“di fatto” l'esistenza di tali vizi/difetti, essendo intervenuta più 3 vote per “eliminare le problematiche” senza però riuscirvi come contestato con altre missive e -mail (doc. da 5 a 7);
- che ai solleciti di pagamento ricevuti nel 2013 e 2016, aveva risposto tramite il proprio legale respingendo le richieste;
- che, come stabilito in una consulenza redatta da un tecnico di propria fiducia (ing. , per l'eliminazione delle Per_1 predette “problematiche” ancora presenti, sarebbe occorsa una spesa di oltre 72mila euro.
Pertanto, l'atto di opposizione sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. al fine di ritenere legittimo il proprio rifiuto di adempiere al saldo, concludendo affinché il
Tribunale dichiarasse, attesa la gravità dei vizi/difetti rilevati, risolto il contratto di appalto e condannata la convenuta opp osta al ristoro dei danni, previa revoca del decreto ingiuntivo.
-
Si costituiva in giudizio la che Parte_1 contestava le domande avversarie, deducendo:
- che dalla documentazione prodotta dall'opponente non risultava dimostrato che tra le parti fossero intercorsi altri contratti d'appalto, atteso che l'opponente aveva in proposito prodotto 3 fatture, di cui le prime due riguardavano proprio le lavorazioni di cui al decreto ingiuntivo (una emessa in acconto e saldata, l'altra a saldo), mentre la terza riguardava lavori e prestazioni di smaltimento di 28 mq di lastre di copertura in cemento armato, analisi e trasporto in discarica;
- che, prima del contratto del 28.1.2010, non aveva mai intrattenuto rapporti con la che avessero ad oggetto CP_1 la copertura della sala mostre;
- che le opere svolte e di cui era stato chiesto il pagamento avevano riguardato, come da contratto e preventivo, unicamente interventi di rifacimento facciata, sistemazione ed ingresso ed impermeabilizzazione del solaio dei locali della;
Pt_3
- che riguardo a tali opere effettivamente appaltate non era mai stata, prima del presente giudizio, sollevata alcuna contestazione, dal momento che quella contenuta nelle missive
4 email di cui ai documenti prodotti unitamente all'atto d opposizione, non riguardavano la parte di edificio costituita dalla
(in ordine a tali produzioni documentali, la convenuta Pt_3 dichiarava peraltro di “disconoscere” la conformità della copia all'originale riguardo ai documenti da 4 a 7 , ai sensi dell'art. 2712
c.c. e degli artt. 20,1-bis e 23 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale );
- non vi era, quindi, stato alcun riconoscimento di vizi in merito ai lavori effettuati alla , né impegno a eliminare i vizi Pt_3 alla copertura della Sala mostre, come doveva ritenersi dimostrato proprio dalle citate produzioni effettuate dall'opponente che riguardavano esclusivamente la torre.
L'opposta proseguiva affermando di non aver mai ricevuto risposta al proprio sollecito di pagamento inviato nel 2013, eccependo poi la “carenza di legittimazione attiva” della in merito ai lavori aventi ad oggetto la sala mostre, CP_1
“non realizzati nel 2010” e per i quali non c'era stato affidamento e in secondo luogo, la decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. in ordine ai vizi di cui alla consulenza di parte prodotta con la citazione in quanto risalenti al 2010.
Quanto alla domanda di risoluzione contrattuale, la stessa doveva ritenersi inammissibile, perché l'immobile risultava
“adatto” alla sua destinazione, dal momento che i lavori alla Pt_3 erano da ritenersi privi di vizi ed eseguiti a regola d'art e, mentre quelli relativi alla Sala mostre non avevano comunque impedito al bene di essere nel tempo “ininterrottamente utilizzato”.
Inoltre, trattandosi di difetti tali da non rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, anche la domanda di risarcimento danni era da ritenersi inammissibile , poiché in base all'art. 1668 c.c. la committenza avrebbe potuto chiedere unicamente l'eliminazione del vizio o la riduzione del prezzo.
Inammissibile era, infine, anche la sollevata eccezione di inadempimento, sia in quanto relativa a un contratto inesistente e sia per aver, come appena detto, la committenza chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento del d anno senza che si
5 fosse “messo in discussione” il credito dell'appaltatore per il corrispettivo.
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Con la 1ma memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c.,
l'opponente precisava che la si era “occupata” della Parte_1 ristrutturazione dell'intero immobile (sia che ), Pt_3 Parte_4 oltre ad essere successivamente intervenuta “per verificare ed eliminare le infiltrazioni”, rendendo così “irrilevante” l'eccezione di prescrizione e decadenza sollevate, atteso l'avvenuto riconoscimento implicito dei vizi che rendeva superflua la denuncia del committente con conseguente assunzione da parte dell'appaltatore della diversa obbligazione.
IA ribadiva che nell'anno 2010 non aveva Parte_1 effettuato alcun intervento di ristrutturazione della copertura della porzione di immobile destinato a “ , ma Parte_5 solo – come da contratto 28.1.201 e preventivo – interventi sulla
“ ”. Tali interventi avevano riguardato “fornitura e posa in Pt_3 opera di rivestimento facciata costituita da intelaiatura metallica in acciaio da ancorare alla struttura esistente per sostenere pannelli, pannelli tipo sandwich in lamiera preverniciata sui due lati… 256 mq.; “fornituira e posa in opera di rivestimento facciata per vano scala e ascensore e facciata verso sala mostra... mq.562.; “fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione costituita da membrana bitume polimero plastometro, armata in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato spessore 4mm...”
L'appaltatrice evidenziava ulteriormente che la stessa consulenza di parte prodotta dall'opponente dava conto del fatto che la superficie della copertura della sola sala mostra era pari a mq 2073,50, a fronte dei complessivi mq 818 delle facciate della di cui al contratto e preventivo del 28.1.10, oltre a Pt_3 confermare sia che la copertura della Sala mostra non fosse stata interessata da “alcun intervento di impermeabilizzazione con membrana bitume polimero, essendo costituita solo da lamiera grecata preverniciata, come dimostrato anche dalle fotografie” e
6 sia che i due corpi di fabbrica – e sala mostra – pur essendo Pt_3 contigui, fossero comunque indipendenti e interessati da due distinti interventi, non effettuati contemporaneamente.
-
Svolta l'istruttoria (per testi e CTU) e fissata quindi udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata all'esito decisa con la pronuncia dell'impugnata sentenza che ha accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo dichiarato risolto il contratto e condannato al ristoro dei danni. Parte_1
Nella sentenza, dopo una premessa in merito alla normativa ed ai principi applicabili nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguardo il riparto degli oneri probatori, il primo giudice ha evidenziato come l'opponente avesse unicamente sollevato contestazioni circa una cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione che avevano riguardato la Sala mostre e che avevano causato le lamentate infiltrazioni.
Alcuni dei testimoni assunti in corso di causa avevano dichiarato che l'appaltatrice era intervenuta “più volte” sul manto di copertura della dopo che i lavori di ristrutturazione erano Pt_4 stati ultimati (2010) e ciò al fine di porre rimedio alle infiltrazioni verificatesi ed escludendo che il tetto fosse solo stato utilizzato come “base d'appoggio” per eseguire altri lavori.
Inoltre, lo stesso contratto di appalto prevedeva che la
[...] eseguisse lavori di impermeabilizzazione al solaio di Pt_1 copertura, senza che vi fosse distinzione tra e , Parte_4 Pt_3 locali entrambi facenti parte del medesimo compl esso immobiliare.
Ed anche il preventivo prodotto dalla stessa Parte_1 contemplava l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione “con dizione del tutto generale”.
Pertanto il giudice affermava di aver maturato il Part convincimento che le lavorazioni effettuate dalla avessero ad oggetto anche l'impermeabilizzazione della copertura della
[...]
, con la conseguenza che non erano tardive le denunce dei Pt_4 vizi/contestazioni tardive (anche in mancanza della prova di una
7 data certa relativa all'ultimazione dei lavori) e comunque essendo queste irrilevanti per aver l'appaltatore riconosciuto i vizi medesimi, dando così vita a una nuova obbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza ex artt. 1667 e 1669 c.c.
Rigettate quindi le eccezioni di carenza di legittimazione attiva, di decadenza e di prescrizione sollevate dall'opposta (sulla base delle risultanze istruttor ie emerse in causa), l'opposizione proposta dalla veniva ritenuta fondata nel merito , CP_1 avendo la CTU riscontrato l'effettiva esistenza di difetti nell'esecuzione dei lavori alla copertura dell'edificio.
Tale difettosa esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatrice “giustificava” sia il mancato pagamento del corrispettivo da parte della committenza e l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sia la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla . CP_1
Atteso che i costi per rimediare a difetti come sopra rilevato ammontavano ad euro 86.189,38, veniva pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato risolto il contratto “inter partes”, con condanna della al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice/opponente sia della predetta somma a titolo di ristoro del danno e sia delle spese di lite e di
CTU.
-
Con l'odierno appello, la società ha Parte_1 impugnato davanti a questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado emessa inter partes dal
Tribunale di Arezzo.
La , costituitasi in giudizio, ha resistito CP_1 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e oi chiesto la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 4.6.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
8 -
Considerazioni preliminari.
La convenuta ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per essersi la limitata riproporre “le Parte_1 medesime considerazioni eccepite in primo grado” e ciò in difetto dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'appello, per quanto si dirà oltre, è ammissibile non sussistendo i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e nemmeno la carenza di specificità ex art. 342 c.p.c. in quanto nell'atto di appello la ha esposto in m aniera specifica, sia pur Parte_1 con passaggi talvolta ridondanti e confusi, le ragioni per le quali l'iter logico-giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo.
L'impugnazione, infatti, contiene un'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, aff iancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni che il primo giudice ha posto a base delle sue valutazioni e determinazioni.
Non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
L'odierna appellante, nonostante la genericità e non pertinenza di alcune difese, ha articolato elementi di critica senz'altro sufficienti a consentire alla Corte di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze per cui è stato ben possibile coglie rne natura, portata e senso.
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Prima di passare al merito dell'appello, la Corte ritiene opportuno ricordare che la legittimazione ad agire (la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere
9 rilevata d'ufficio dal giudice) attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare ed è cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire elemento questo che esprime e rimanda all a posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa.
La , affermando l'inadempimento di CP_1 [...]
in base agli accordi contrattuali o in base Parte_1 all'obbligazione assunta in conseguenza del riconoscimento dei vizi ai lavori appaltati e mal eseguiti, possiede certo la legittimazione attiva cioè l'astratta titolarità della posizione soggettiva dedotta in causa, elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che ha l'onere non solo di allegare, ma anche di provare.
I primi tre motivi di appello.
L'appello esordisce affermando che nella sentenz a impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in violaz ione di legge per aver respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, i n quanto dagli atti di causa risultava che :
A)- IA era stata incaricata, sulla base del Parte_1 contratto di appalto del 28.10.10 e del preventivo ivi richiamato, di eseguire lavori di rifacimento facciata alla sola porzione dell'edificio denominata Torre;
B)- i lavori al manto di copertura della erano Parte_4 stati oggetto di altro appalto intercorso con altra società committente ( , come confermato dalle Controparte_3 risultanze di CTU e dalla stessa consulenza di parte
, dalle quali risultava peraltro che la superficie CP_1 della copertura della sola “ ” era pari a mq. Parte_5
2073,50, a fronte dei complessivi mq 818 delle facciate della
“Torre” di cui al contratto 28.1.10 e che la copertura della sala mostra non era stata interessata da alcun intervento di impermeabilizzazione con membrana bitume polimero, essendo costituita solo da lamiera grecata preverniciata;
C)- il CTU, anche a mezzo documenti amministrativi la cui acquisizione al giudizio era stata autorizzata dal Giudice,
10 aveva accertato che i due edifici erano stati interessati da diversi e distinti interventi, “lontani anche temporalmente”;
D)- secondo il perito, inoltre, le contestazioni di CP_1 non avrebbero riguardato la parte di copertura relativa alle porzioni di immobile multipiano della “ ”, coperta con Pt_3 impermeabilizzazioni con manto bituminoso (pag. 12 perizia) e che la fattura azionata in via monitoria, recante il n. 353 del 29/10/2010, riguardava lavori di rivestimento della facciata, sistemazione ingresso e ad impermeabilizzazioni in guaina bituminosa e non la posa in opera di lamiere grecate di copertura per la porzione oggetto del contendere realizzata nel periodo anni
2005/2006;
E)- tali lavori di rifacimento della copertura della Sala mostra, consistevano nella sostituzione degli originali pannelli con nuove lamiere grecate preverniciate ed era Cont intervento operato a seguito di presentazione di per opere di manutenzione n. 664 del 4.3.2005 e del successivo permesso a costruire n. 1495 del 9.8.2005 (in ordine a quale progettista e direttore dei lavori era indicato l'Arch.
mentre le ditte esecutrici erano: F.lli Persona_2
TA TA e “in qualità di Controparte_5 subappaltatrice della ditta esecutrice (pag. Controparte_6
13 perizia).
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Con il secondo motivo di impugnazione, ribadito nuovamente che il contratto di appalto 28.1.2010 aveva ad oggetto lavori relativi unicamente all'edificio e non alla Pt_3
Sala mostra, l'appellante ha lamentato l'errore commesso dal primo giudice nell'aver accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto proposta per l'esistenza dei vizi /difetti alla copertura dello stabile .
L'appellante, censurando l'errore in cui era incorso il primo giudice che, infatti, avrebbe dichiarato risolto un contratto diverso da quello oggetto della domanda e non quello che aveva
11 ad oggetto i lavori eseguiti alla che era un'opera completata Pt_3
e consegnata senza contestazioni, ha riproposto in sostanza le medesime tesi sostenute in primo grado ribadendo:
A)- che doveva ritenersi che in base all'art. 1668 c.c. la risoluzione potesse essere pronunciata solo nell'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, di sussistenza nell'opera medesima di difformità e vizi tali da renderla totalmente “inadatta” alla sua destinazione;
B)- che la , come era emerso sia attraverso la Parte_4
CTU che dalle prove testimoniali, era stata ininterrottamente utilizzata, a partire dal 2005 (e quindi dall'ultimazione dei lavori lì eseguiti), per esposizioni di mobili e arredi;
C)- che andava aggiunto (“per scrupolo”) che non ricorressero gli estremi tali da giustificare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla committente
, poiché il credito dell'appaltatore a vedersi pagato il CP_1 corrispettivo non era stato posto in discussione avendo la committenza chiesto il risarcimento del danno e non preteso l'eliminazione diretta dei difetti/vizi dell'opera da parte dell'appaltatore.
Il motivo di appello prosegue ancora formulando ulteriori argomentazioni, invero confuse e senza una comprensibile connessione logico-giuridica con le questioni poste dalla causa, in base alle quali doveva ritenersi che:
1- il corrispettivo del subappalto del 20 05 era stato integralmente pagato dalla soc. alla;
CP_6 Parte_1
2- la sentenza aveva arricchito ingiustamente la
, avendo cumulato “in suo favore sia l'importo residuo CP_1 dovuto per l'appalto del 2010 che l'importo riconosciutogli a titolo di risarcimento danni per i lavori sulla copertura della sala mostra completati nel 2005 e non appaltati a ; Parte_1
3- il tribunale aveva omesso di ritenere accertato che IA in relazione i lavori alla sala mostra era solo Parte_1 subappaltatrice;
12 4- non risultava che la committente avesse Controparte_1 mai contestato i lavori e/o vizi all'appaltatrice Controparte_6 soggetti giuridici autonomi ed indipendenti, con distinte partite iva.
-
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate sulla base delle contestate varie missive e-mail del
2010 e del 2011, confermate dal teste (definito, non en Tes_1 comprensibilmente, “all'epoca dei fatti imprenditore dipendente dell'opponente”) e sul fatto che quale appaltatrice convenuta opposta non avesse dato dimostrazione circa “la data precisa di ultimazione dei lavori alla copertura del tetto della “ Parte_5
.
[...]
Ha dedotto una violazione di legge, un'omessa, erronea, illogica e contraddittoria motivazione, oltre a un malgoverno nella valutazione delle prove, sostenendo che , in via “meramente subordinata”, il Tribunale avesse errato a non valutare adeguatamente le risultanze istruttorie di causa , in base alle quali vi era la “la prova documentale relativa a lla ultimazione dei lavori che avevano interessato la copertura della “ Parte_5
essendo stata in atti prodotta - con la memoria 183 VI
[...] comma n. 2 c.p.c. (Doc. 2)- la fattura emessa saldo, n. 109 del
31.10.2005.
Anche il CTU aveva confermato che tali lavori erano oggetto della DIA per opere di manutenzione n. 664 del 4.3.2005 e del successivo Permesso a costruire n. 1495 del 9.8.2005, erano stati ultimati regolarmente terminati in data 30.8.2005.
Secondo l'appellante le prove testimoniali non avevano consentito di ritenere dimostrato il preteso riconoscimento dei vizi relativi alla copertura della Sala mostra, né l'impegno dell'appaltatrice all'eliminazione dei vizi medesimi.
Inoltre, trattandosi di infiltrazioni e, quindi, di un vizio qualificabile grave, avrebbe dovuto trovar applicazione l'art. 13 1669 cc che prevede un termine di decadenza per la denuncia di un anno dalla scoperta e un termine di prescrizione del diritto di un anno dalla denuncia.
Le missive email prodotte non avrebbero comunque dato prova certa del rispetto del termine di un anno dalla scoperta e il termine di prescrizione dell'azione doveva ritenersi spirato in quanto la causa era stata introdotta in data 6.7.2016 e la scoperta del vizio era risalente alla data della perizia di parte, documento datato 27.6.2016, data successiva alla scadenza del termine decennale.
Le difese della convenuta.
La convenuta in questo grado si è difesa depositando comparsa nella quale, in premessa, ha genericamente ribadito la tesi già esposta in primo grado e secondo la quale Parte_1 era stata incaricata di effettuare “una molteplicità di lavori di ristrutturazione” in varie riprese (“in un lungo lasso temporale”).
Tali lavori avevano riguardato l'impermeabilizzazione del tetto dell'intero immobile e non erano stati eseguiti a regola d'arte, talché si era resa necessaria la sospensione di pagamenti dopo le contestazioni inviate all'appaltatrice che era poi intervenuta a eseguire interventi “di ripristino” che non avevano avuto l'effetto di eliminare le lamentate infiltrazioni.
E' seguita la già ricordata eccezione di inammissibilità dell'appello.
Quanto alla pretesa carenza di legittimazione attiva, la convenuta ha ribadito che “le opere eseguite dalla Parte_1
avevano ad oggetto lavorazioni molto più ampie rispetto a
[...] quelle indicate nella fattura n. 353/B del 29.10.2010 e che vi erano “vari contratti di appalto per la ristrutturazione ed impermeabilizzazione dell'intero complesso immobiliare (
[...]
).” Parte_6
La difesa della convenuta ha nuovamente dedotto che la proprietaria dell'intero complesso immobiliare, Controparte_1
“nella sostanza è la società “immobiliare” della famigli a . Pt_5
Questo per dire che è vero che altri contratti erano sottoscritti
14 dalla ma questa è società riconducibile alla Controparte_6 stessa famiglia. Infatti all'epoca dei fatti il Sig. era CP_7 amministratore unico sia della società che della Parte_7
e risultava anche socio assieme ai genitori di Controparte_6 entrambe le società”.
La convenuta ha ancora evidenziato come fosse stato provato che IA era intervenuta per eliminare le Parte_1 infiltrazioni senza sollevare contestazioni su chi fosse il reale soggetto committente le opere effettuate alla Sala mostre .
Il primo giudice aveva quindi ben valutato “la situazione complessiva”, maturando il proprio convincimento in considerazione del comportamento dell'appaltatrice interve nuta
“fattivamente” per eliminare i vizi alla sala mostre, si era assunta l'obbligo di eliminarli, “a prescindere dal contratto di appalto” del
28.10.2010 (argomentazione incomprensibile atteso che il
Tribunale anziché prescindere dal contratto di appalto in parola ha ritenuto che dall'esame del suo contenuto e dal comportamento tenuto dall'appaltatrice, la committenza le avesse affidato proprio i lavori alla copertura della Sala ). Pt_4
L'appellante ha ribadito che il primo giudice aveva esattamente “individuato” la sussistenza della propria legittimazione attiva, ritenendo che le opere eseguite da
[...]
“avessero ad oggetto lavorazioni molto più ampie” Parte_1 rispetto a quelle indicate nella fattura 353 \B del 29.10.10 e che se era vero che la avesse sottoscritto altri contratti, CP_6 si trattava di una società “riconducibile alla stessa famiglia”
(anche per tale argomentazione, vale quanto detto sopra).
E quindi il primo motivo di appello sarebbe infondato perché IA aveva sostenuto di non aver effettuato Parte_1 lavori alla , quando era invece stato provato che era Parte_4
“intervenuta” anche su quella parte dell'edificio.
Secondo la , inoltre, il Tribunale non si sarebbe CP_1 limitato “a disciplinare il rapporto che ha dato luogo a lla fattura azionata con il decreto ingiuntivo”, ma avrebbe esaminato l'intero rapporto contrattuale tra le parti analizzandolo nel suo insieme e
15 considerando gli altri rapporti pregressi, tutti attinenti alla ristrutturazione del complesso immobiliare in oggetto.
Correttamente pertanto era quindi stata pronunciata la risoluzione del “contratto in essere tra le parti che, come già detto, era solamente uno dei tanti altri lavori eseguiti dalla
[...]
Parte_1
La ha poi dedotto come, essendo stata CP_1 sostanzialmente convenuta quale committente per il pagamento del prezzo, fosse da considerarsi legittima la propria eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata in primo grado al fine di paralizzare la pretesa dell'appaltatore che aveva realizzato un'opera “in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche ”, anche quando non avesse proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa fosse prescritta.
'avvenuto riconoscimento dell'esistenza delle infiltrazioni da parte della rendeva peraltro superflua la Parte_1 denuncia del committente, per essersi determinata per l'appaltatore l'assunzione di una nuova ed ulteriore obbligazione, sempre di garanzia, diversa da quella originaria, svincolata da altri termini di decadenza e soggetta solo al termine prescrizionale ordinario.
La convenuta ha infine dedotto di aver, non appena si era resa conto dell'esistenza delle infiltrazioni , immediatamente contestato la mancata esecuzione ad opera d'arte dei lavori di impermeabilizzazione.
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Le considerazioni e statuizioni della Corte.
I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto, per le questioni poste, impongono una ricostruzione della confusa esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche a sostegno delle rispettive tesi che sono state trattate molto sommariamente nella motivazione della sentenza appellata.
La ha ottenuto il decreto ingiuntivo al fine di Parte_1 vedersi pagato il saldo del corrispettivo dei lavori di rifacimento
16 della facciata della e di cui al contratto di appalto del Pt_3
28.1.2010 (e più dettagliatamente descritti nel preventivo correlato), poiché dopo aver pagato l'acconto la committente non aveva adempiuto, nonostante i solleciti inviati. CP_1
Quest'ultima, opponendosi al decreto ingiuntivo in questione, aveva poi dedotto, testualmente, che la Parte_1 avesse “nel tempo” effettuato altre ed ulteriori lavorazioni di cui ad “altri contratti di appalto”, lavorazioni consistenti anche nell'impermeabilizzazione del manto di copertura dell'intero edificio e “lavori vari”, ritenendo che tale assunto fosse suffragato da documentazione allegata .
Secondo la i lavori di ristrutturazione del tetto CP_1 con riguardo alla parte destinata a Sala non erano stati Pt_4 eseguiti a regola d'arte, causando infiltrazioni e quindi danni ai vani sottostanti come prontamente contestato all'appaltatrice con varie missive e-mail del 2010.
A seguito di tali contestazioni, la era Parte_1 intervenuta per porre rimedio all'inconveniente riconoscendo di fatto l'esistenza dei vizi/difetti denunciati.
Pertanto la committenza aveva opposto il rifiuto ad adempiere ex art. 1460 c.c. e chiesto, sulla base della gravità dei danni allegati, la risoluzione de i “rapporti di appalto intercorsi tra le parti”, non meglio descritti e nuovamente definiti con tale espressione del tutto generica.
IA , costituendosi in giudizio, aveva contestato Parte_1
l'allegazione dell'opponente in merito all'esistenza tra le part i di altri “rapporti” di appalto di cui aveva negato l'esistenza, ribadendo di aver eseguito unicamente le opere di rifacimento facciata alla porzione Torre di cui al contratto di appalto del
28.1.2010 in ordine alle quali non risultava alcuna contestazion e.
I vizi denunciati avevano ad oggetto infatti, presunti vizi e difetti riferiti al “capannone” adibito a Sala mostre, “estraneo” al contratto.
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., la aveva allora confermato e precisato, invero CP_1
17 utilizzando espressione ancor più generica di quelle adoperate nella citazione, che si era “occupata” di Parte_1 ristrutturare l'intero immobile, senza minimamente circostanziare quali fossero gli accordi contrattuali sulla base dei quali tali lavori sarebbero stati appaltati alla creditrice opposta.
Dal canto suo, nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., IA deduceva prova diretta sul lavori di Parte_1 rifacimento della copertura della porzione di immobile destinata a erano stati effettuati nei mesi di settembre e Parte_5 ottobre 2005 su incarico di assumendo come Controparte_6 quei lavori – di cui alle fatture 87 del 30.9.05 e n. 109 del
31.10.05 fossero stati saldati.
Nella terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., la assumeva di essere la proprietaria (nella sostanza la CP_1
“immobiliare” della famiglia dell'intero complesso Pt_5 immobiliare su cui a più riprese era intervenuta la Parte_2 sia su incarico diretto della che, “per suo conto”,
[...] CP_1 della che nel frattempo aveva in uso la Sala Controparte_6 mostre e deduceva che “la prova della riconducibilità delle opere alla consegue anche al fatto che il soggetto che Controparte_1 curava la realizzazione dei lavori e che verrà chiamato a testimoniare sul punto, in tutti gli interventi si è sempre posto come direttore dei lavori della società ” Controparte_1
Questo è l'esatto perimetro in cui vanno iscritte le domande delle parti e le varie questioni di causa.
-
E' quindi dirimente ai fini di causa accertare se e quando alla venne affidato da l'incarico di Parte_1 CP_1 eseguire lavori aventi ad oggetto l'impermeabilizzazione del manto di copertura della . Pt_4
Il primo giudice, come si è premesso, ha risolto la questione ritenendo che il contratto del 2010, così come il preventivo, avessero contemplato anche le opere di impermeabilizzazione della copertura della , perché Parte_4 questa era parte del medesimo complesso, con la conseguenza
18 che le denunce/contestazioni del 2010 in ordine all'esistenza dei relativi vizi/difetti non potessero considerarsi tardive e che erano comunque irrilevanti per aver l'appaltatore riconosciuto i vizi medesimi, dando così vita a una nuova obbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza ex artt. 1667 e 1669 c.c.
In realtà nemmeno la si era spinta a tanto, CP_1 avendo affermato che la , per quanto concerneva i Parte_1 lavori di copertura alla , era inadempiente non al Parte_4 contratto del 2010 ma ad “altri” contra tti di appalto di cui non è stata neppure genericamente circostanziata la stipulazione, né offerta alcuna prova.
E' infatti incomprensibile (e comunque di per sé inidoneo a dimostrare l'esistenza di un appalto affidato da a CP_1 [...]
avente ad oggetto i lavori alla copertura della Sala Parte_1
) l'aver affermato che l'appellante si era nel tempo Pt_4
“occupata” di ulteriori lavorazioni o che era “intervenuta” sul tetto.
A pag. 8 della sentenza, inoltre, il giudice facendo riferimento alle risultanze della prova orale, aveva tenuto a precisare di non condividere le risultanze e valutazioni del CTU nel punto in cui questi aveva rilevato come in ordine ai lavori alla copertura della aveva avuto il ruolo di Pt_8 Parte_1
“semplice subappaltatrice”.
La sentenza impugnata è, ad avviso della Corte, frutto di un errato inquadramento delle domande e questioni di causa e conseguentemente di valutazioni non pertinenti.
Le risultanze della CTU devono ritenersi dirimenti riguardo a quali sono stati i lavori oggetto del contratto del 2010 (e del relativo preventivo) di cui alla fattura azionata in via monitoria , essendo emerso chiaramente come questi riguardassero esclusivamente la facciata della e che alla Pt_3 Parte_1 erano stati contestati vizi e difetti relativi a una cattiva esecuzione dei lavori eseguiti al manto di copertura della Sala mostre.
19 Questi però erano stati realizzati nell'anno 20 05 e in merito il perito ha compiuto un accurato accertamento in base al quale ha potuto dare atto che all'esito delle operazioni peritali, compiute nel pieno contraddittorio anche con i consulenti tecnici di parte, era risultato confermato come “la porzione dello stabile su cui si sono verificate le difettosità oggetto del co ntendere è la copertura della sala mostra su cui è attualmente insediata la ditta ad insegna (identificata catastalmente: foglio n. 298, CP_8 particella n. 129, subalterno 34) con esclusione dalle contestazioni sia “della parte di copertura relativa alle porzioni di immobile coperte anch'esse con lamiere grecate preverniciate ma conformate a shed cioè con conformazione a “dente di sega”
(quelle per intendersi con maggiore pendenza), relativa a locali di altre proprietà e/o utilizzati da altre ditte ad altre insegne o attualmente inoccupati..” e sia della “parte di copertura relativa alle porzioni di immobile multipiano della “torre” abitativa e ad uffici, coperta con impermeabilizzazione con manto bituminoso”.
La , inotre, nel corso degli anni era stata “oggetto di Pt_4 interventi edilizi di varia natura che ne hanno modificato
l'originario assetto a più riprese” e la porzione di immobile di cui fa parte è risultata “parzialmente demolita rispetto alla sua originaria configurazione risultante al momento delle attività edilizie di rifacimento della copertura.”
L'accertamento peritale (incontestato e incontrovertibile per l'oggettività della documentazione richiamata nell'elaborato) consente - v. in particolare pag. 13 di ritenere quindi definitivamente accertato in causa che “i lavori di rifacimento della copertura oggetto del contendere, consistenti in sostituzione degli originali pannelli in lamiera di copertura con nuove lamiere grecate preverniciate è avvenuto a seguito di presentazione di DIA per opere di manutenzione n. 664 del 04 03
2005 e del successivo Permesso a Costruire n. 1495 del 09 08 Cont 2005 per estensione del precedente titolo.
6.1. In merito alla , tra gli altri lavori edili previsti, vi era anche la manutenzione straordinaria del manto di copertura e del rivestimento esterno
20 con riverniciatura ed eventuale sostituzione delle lamiere di copertura esistenti - in merito a questo titolo edilizio i soggetti coinvolti sono: - progettista e direttore dei lavori Arch. Per_2
- ditte esecutrici – impresa edile TA
[...] Controparte_6
TA - seppur non appaia tra i soggetti coinvolti nei documenti visionati, è incontestato tra le parti inoltre che la ditta
[...] abbia operato in seno a questa pratica in qualità di Parte_1 subappaltatrice della ditta esecutrice 6.2. In Controparte_6 merito al Permesso a Costruire, tra gli altri lavori edili previsti, vi era riconfermata anche la sostituzione delle lamiere di copertura esistenti. - in merito a questo titolo edilizio i soggetti coinvolti sono: - progettista e direttore dei lavori Arch. Per_2
- ditte F.lli – impresa edile TA
[...] CP_9 CP_6
TA - seppur non appaia tra i soggetti coinvolti nei documenti visionati, è incontestato tra le parti inoltre che la ditt a
[...] abbia operato in seno a questa pratica in qualità di Parte_1 subappaltatrice della ditta esecutrice 6.3. i lavori Controparte_6 dei precedenti titoli sono stati dichiarati congiuntamente regolarmente terminati in data 30 08 2005. 6.4. tra i documenti di questi incartamenti visionati vi è anche la dichiarazione di agibilità della porzione oggetto di indagine che, all'epoca, anziché essere individuata con il subalterno catastale 34, era individuata con subalterno n. 9. 7. all'epoca delle attiv ità edili sulla copertura per manutenzione con sostituzione dei pannelli, la proprietà dell'immobile oggetto di indagine era della società
CE NG PA. La presentazione dell'istanza edilizia di riferimento è avvenuta a nome di congiu ntamente Controparte_1
a società CE NG PA (proprietaria in virtù di contratto di leasing immobiliare).”
E quindi è risultato non solo confermato quanto
[...]
aveva sostenuto e cioè che il contratto del 2010 aveva Parte_1 riguardato l'esecuzione di altre opere diverse dal rifacimento della copertura della Sala mostre, opere rimaste non contestate nei termini di legge, rendendo quindi fondata a pretesa creditoria azionata in via monitoria (risulta ndo, infatti, provato il titolo del
21 proprio credito e l'avvenuta esecuzione della prestazione senza contestazioni sollevate nei termini di legge , con riconoscimento del diritto a pretendere a somma di cui al decreto ingiuntivo in quanto saldo del corrispettivo dovuto;
il quantum non è stato nemmeno contestato).
La tesi della convenuta è, come premesso, risultata infondata in quanto rimasta del tutto priva di elementi a sostegno.
Già dall'introduzione della presente causa, la CP_1 aveva invocato documentazione costituita da tre fatture, di cui le prime due fanno proprio riferimento all'appalto di cui all'ingiunzione opposta e la terza riguarda lavori non oggetto del contenzioso (come premesso si trattava di smaltimento di 28 mq di lastre di copertura in cemento armato, analisi e trasporto in discarica).
Nessuna dimostrazione è stata poi offerta dell' affermata esistenza tra le parti di altri contratti/rapporti di appalto i cui termini non sono stati nemmeno genericamente individuati o descritti.
L'affermazione, peraltro, sin da subito è apparsa talmente lacunosa avendo dedotto che, al di fuori degli accordi CP_1 scritti (cioè il contratto appalto 2010, risultato l'unico accordo scritto inter partes), erano state appaltate senza dire come alla altre “lavorazioni”. Parte_1
Del tutto generica, a tacer d'altro, la precisazione contenuta poi nella prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., nella quale si affermava che si era “occupata” Parte_1
(termine di cui, attese le questioni poste dalla causa, è arduo comprendere il reale significato giuridico) della ristrutturazione dell'intero immobile.
Va quindi affermato che sin dalla fase introduttiva del giudizio, del tutto generica risultava l'allegazione e prospettazione da parte della circa gli asseriti vari CP_1 rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, rapporti che non risultano descritti, circostanziati e collocati nel tempo, in ordine
22 ai quali non esiste alcuna prova a sostegno al di là della già carente prospettazione.
Confuse e contraddittorie le argomentazioni della secondo le quali il primo giudice avrebbe “esaminato CP_1
l'intero rapporto contrattuale tra le parti analizzandolo nel suo insieme e considerando gli altri rapporti pregressi, tutti attinenti alla ristrutturazione del complesso immobiliare in oggetto”, frase che non tiene minimamente conto di quanto è stato realmente affermato in sentenza.
Incomprensibile poi l'affermazione secondo la quale correttamente pertanto il Tribunale di Arezzo avrebbe “risolto il contratto in essere tra le parti”, che era solamente uno dei tanti altri lavori eseguiti dalla . Parte_1
Quanto alla questione relativa all'individuazione del committente dei lavori alla copertura della Sala mostre , va preliminarmente chiarito che, all'esito della causa deve ritenersi accertato che effettivamente intervenne Parte_1 nell'esecuzione di quei lavori di impermeabilizzazione nell'anno
2005, ma operando in qualità di subappaltatrice (v. documenti prodotti in atti dalla e le risultanze di CTU). Parte_1
La società appellante aveva rivestito unicamente la qualità di subappaltatrice con riguardo a un appalto stipulato tra soggetti aventi personalità giuridica distinta .
La pertanto, come è ovvio, non ha alcuna Controparte_1 azione diretta contro la che per l'esecuzione di quei Parte_1 lavori, atteso che la convenuta li aveva ricevuti in subappalto nel rapporto intercorso con l'appaltatrice CP_1 Parte_9
Trattasi quindi di un'opera commissionata dalla società dei alla quale subappaltatrice, Controparte_10 Parte_1 nell'ambito di un distinto contratto di appalto, oggetto di un rapporto contrattuale intervenuto tra soggetti (società) aventi diversa personalità giuridica e per il quale non sono giuridicamente ipotizzabili valide azioni dirette della CP_1 conto il subappaltatore.
23 Del tutto infondata la tesi prospettata oggi in appello secondo la quale la proprietaria dell'intero Controparte_1 complesso immobiliare, “nella sostanza è la società “immobiliare” della famiglia . Questo per dire che è vero che altri Pt_5 contratti erano sottoscritti dalla ma questa è Controparte_6 società riconducibile alla stessa famiglia. Infatti all'epoca dei fatti il Sig. era amministratore unico sia della CP_7 società che della e risult ava anche Controparte_1 Controparte_6 socio assieme ai genitori di entrambe le società”.
Di tale argomento, usato quale difesa dalla convenuta, non
è dato comprendere il significato giuridico, trattandosi di società di capitali soggetti con personalità giuridica distinta, elemento che mal si concilia con l'aver prospettato l'avvenuta negoziazione tra e di un contratto di appalto avente CP_1 Parte_1 ad oggetto sia lavori alla torre che alla sala mostre (quello cioè che è stato erroneamente, ad avviso della Corte, ritenuto dal
Tribunale nella sentenza appellata) .
Può essere aggiunto che è davvero incomprensibile anche come il primo giudice abbia potuto ritenere le risultanze della prova orale assunta in causa, facessero escludere che
[...]
avesse avuto solo il ruolo di subappaltatrice per le Parte_1 opere eseguite al manto di copertura della . Pt_4
Le deposizioni richiamate in sentenza, infatti, sono nella loro genericità oltre che in sé insufficienti allo scopo, decisamente contrastate dalle incontrovertibili risultanze documentali evidenziate dal CTU.
E pertanto agli interventi che sarebbero stati posti in essere dalla nel 2010 (sulla cui reale natura e Parte_1 consistenza non è dato ricavare alcun decisivo elemento dalle generiche testimonianze richiamate dal primo giudice in sentenza), non può certo attribuirsi il significato di un riconoscimento di vizi risalenti a un'opera consegnata nel 2005, che non risultano essere stati mai denunciati nei termini.
Né da quelle deposizioni testimoniali si può desumere un valido riconoscimento di lavori eseguiti anni prima e men che
24 meno il significato dell'assunzione di un'obbligazione ad eliminarli (fermo restando che era solo Parte_1 subappaltatrice).
Ne consegue che contrariamente a quanto deci so dal
Tribunale di Arezzo, l'opposizione a decreto ingiuntivo andava respinta, in quanto i denunciati vizi dell'opera di cui veniva chiesto il saldo del corrispettivo, non possono essere ricondotti alle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice ai locali tor re e di conseguenza anche e domande di risoluzione contrattuale e risarcitorie andavano respinte.
-
Con ulteriore (quarto) motivo di appello, proposto in via
“meramente subordinata”, premettendo che il Tribunale avesse errato nel riconoscere alla o la rivalutazione monetaria CP_11 sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, poiché la aveva “chiesto la condanna di al CP_1 Parte_1 risarcimento del danno corrispondente al costo delle opere necessarie al ripristino della funzional ità dell'immobile, formulando, quindi, sostanzialmente, una domanda volta ad ottenere gli effetti dell'azione per l'eliminazione dei vizi e difetti”
e non aveva “formulato alcuna domanda di risarcimento danni ulteriori per la presenza di vizi e difetti” l'appellante ha ancora molto confusamente censurato la sentenza impugnata poiché stando alla CTU “la quantificazione del costo delle opere necessarie è stata effettuata dal CTU ai prezzi correnti”.
La questione posta è assorbita dalle statuizioni rese dalla
Corte in riforma della decisione di primo grado.
Gli altri motivi di appello.
Con l'ultimo (quinto) motivo di appello, intestato “in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo non potesse essere “adottata” per la carenza di legittimazione attiva della quale parte opponente, CP_1 perché la fattura “azionata” si riferiva ad un contratto diverso, perché i lavori indicati nel documento medesim o non erano stati
25 contestati e per l'inapplicabilità al caso concreto dell'art. 14 60
c.c.
E pertanto il Tribunale, oltre a non revocare il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto riconoscere in favore della
[...]
“la somma azionata in via monitoria, aumentata Parte_1 degli interessi moratori come da domanda.”
Trattasi, all'evidenza, di un motivo di appello contenente argomentazione del tutto ridondante e ripetitiva di doglianze già in precedenza formulate.
La questione posta deve comunque ritenersi assorbita dalle statuizioni rese dalla Corte e che precedono in base alle quali la sentenza appellata è stata oggetto di totale riforma, così come assorbita deve ritenersi ogni altra questione.
Regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400 \2018) e quindi la Corte, in applicazione dei principi di causal ità e soccombenza, in base all'esito complessivo della lite, ritiene che queste debbano esser poste a carico della che sarà pertanto tenuta a Controparte_1 rimborsarle alla soc. appellante.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi vicini ai medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore di euro da 52.000 a 260.000 (poco oltre i
90.000 euro, applicando il criterio che fa riferimento al decisum) oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria del giudizio di appello che non si è svolta.
Le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
PQM
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, n. 57\2022 emessa inter partes dal Tribunale di
Arezzo, pubbl. il g. 17.1.2022: 26 - RESPINGE l'opposizione a decreto ingiuntivo num.
696\16 emesso dal Tribunale di Arezzo il 13.5.2016, confermando il decreto medesimo.
- RESPINGE le altre domande proposte da Parte_10 con l'atto di citazione in opposizione al predetto decreto
[...] ingiuntivo.
- CONDANNA la a rimborsare alla Controparte_1 convenuta delle spese del giudizio, che liquida:
- quanto al primo grado, in complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- quanto al presente grado di appello, in complessivi Euro
9.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- PONE definitivamente le spese di CTU a carico della
Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. GA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
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