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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa LA DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 533/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 04.08.1976– CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giovanna Ceroli
E
n. ad Atessa il 12.01.1981– CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Roberto Ceroli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 11.11.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 02.12.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 11.11.2025, del seguente preciso tenore:
1. Le parti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. Le stesse avranno facoltà di stabilire le proprie rispettive residenze ovunque vorranno, salvo l'obbligo di comunicarlo all'altra parte onde consentire il puntuale rispetto degli obblighi ed oneri assunti con il presente ricorso;
2. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione privilegiata presso la nuova residenza/dimora della madre;
3. La bigenitorialià verrà garantita mediante il seguente calendario: Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il lunedi e il mercoledi dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, mentre il martedi, giovedi e venerdi sarà con la madre;
il fine settimana alternati con la madre e il padre dal venerdi sera alla domenica sera;
gli orari saranno concordati di volta in volta tenendo conto delle necessità ed interessi primari e soprattutto della volontà della minore e degli impegni lavorativi di ciascuna parte. Durante il periodo estivo la figlia starà con il padre per una settimana intera, tra i mesi di luglio ed agosto, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori. Durante tale periodo quindi il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi (giorno e notte) sempre tenendo conto delle necessità ed interessi primari e soprattutto della volontà della minore e degli impegni lavorativi di ciascuna parte. Nelle festività natalizie la figlia passerà la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre), e la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 7 gennaio), alternativamente ogni anno, con il padre e con la madre. Nelle festività Pasquali (dal venerdì Santo al Lunedì dell'angelo) la figlia, sempre alternativamente ogni anno e con gli orari sopra specificati, lo trascorrerà un anno con il padre e l'anno successivo con la madre sempre tenendo conto delle necessità ed interessi primari e soprattutto della volontà della minore e degli impegni lavorativi di ciascuna parte.
4. Le parti sono consapevoli e ne prendono atto che la suddetta regolamentazione di massima potrà subire, di volta in volta e per periodi limitati, parziali modifiche giustificate da particolari esigenze della minore e sempre e solo nel primario interesse di quest'ultima. Pertanto le stesse si impegnano a tener fede e rispettare la detta regolamentazione senza ostacolare o impedire all'altra l'esercizio dei propri diritti.
5. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia verranno prese concordemente dai genitori. Entrambi i genitori si impegnano a seguire la figlia minore nelle attività scolastiche ed extrascolastiche secondo il piano genitoriale allegato che potrà subire delle modificazioni a seguito della volontà della minore;
6. Il padre corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento della figlia la somma complessiva di € 350,00 mensili che verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. La detta somma verrà corrisposta mensilmente entro il cinque del mese mediante bonifico alle seguenti coordinate IBAN: [...] intestato alla sig.ra . Parte_1
7. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie. Le parti concordano nel subordinare al consenso di entrambi le seguenti spese straordinarie;
spese mediche, spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Le spese mediche saranno detratte dai coniugi al 50% dal proprio modello Unico ed a tal fine il coniuge che le ha anticipate e che ha ottenuto il rimborso dovrà consegnare all'altro la ricevuta pari al 50% dell'importo complessivamente speso. Spese scolastiche e parascolastiche, iscrizione e rette scuole private e/o università pubbliche e/o private, ripetizioni, viaggi di istruzione, attività artistiche, buoni pasto e mensa;
il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta (al massimo entro dieci giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori concordano nel considerare spese straordinarie obbligatorie per le quali non è necessaria alcuna concertazione le seguenti: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, libri scolastici, corsi di lingue, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite Servizio Sanitario nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Il contributo sarà versato e rimborsato al genitore che ha anticipato la spesa dietro presentazione di idonea documentazione atta a comprovarne l'avvenuto esborso;
8. Le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente;
9. Per questo anno 2025 l'assegno unico continuerà ad essere percepito dal sig.
il quale si impegnerà a versare il 50% alla sig.ra Parte_2 Parte_1
(oltre che al mantenimento per la figlia minore) per i mesi di novembre e dicembre 2025; per gli anni successivi ciascun genitore percepirà nella misura del 50% l'assegno unico previsto per legge per i figli a carico. 10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando almeno nell'immediato la convivenza con altre persone in presenza della minore, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia, oltre che si impegnano a tutelare il rapporto con i nonni materni e paterni. 11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_2 Parte_1 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 11.11.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Fallo (Anno 2014 n.
1- Parte II Serie A Ufficio 1). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 11.12.2025
Il Presidente
LA Di GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa LA DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 533/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 04.08.1976– CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giovanna Ceroli
E
n. ad Atessa il 12.01.1981– CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Roberto Ceroli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 11.11.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 02.12.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 11.11.2025, del seguente preciso tenore:
1. Le parti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. Le stesse avranno facoltà di stabilire le proprie rispettive residenze ovunque vorranno, salvo l'obbligo di comunicarlo all'altra parte onde consentire il puntuale rispetto degli obblighi ed oneri assunti con il presente ricorso;
2. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione privilegiata presso la nuova residenza/dimora della madre;
3. La bigenitorialià verrà garantita mediante il seguente calendario: Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il lunedi e il mercoledi dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, mentre il martedi, giovedi e venerdi sarà con la madre;
il fine settimana alternati con la madre e il padre dal venerdi sera alla domenica sera;
gli orari saranno concordati di volta in volta tenendo conto delle necessità ed interessi primari e soprattutto della volontà della minore e degli impegni lavorativi di ciascuna parte. Durante il periodo estivo la figlia starà con il padre per una settimana intera, tra i mesi di luglio ed agosto, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori. Durante tale periodo quindi il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia per sette giorni consecutivi (giorno e notte) sempre tenendo conto delle necessità ed interessi primari e soprattutto della volontà della minore e degli impegni lavorativi di ciascuna parte. Nelle festività natalizie la figlia passerà la settimana di Natale (dal 23 al 30 dicembre), e la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 7 gennaio), alternativamente ogni anno, con il padre e con la madre. Nelle festività Pasquali (dal venerdì Santo al Lunedì dell'angelo) la figlia, sempre alternativamente ogni anno e con gli orari sopra specificati, lo trascorrerà un anno con il padre e l'anno successivo con la madre sempre tenendo conto delle necessità ed interessi primari e soprattutto della volontà della minore e degli impegni lavorativi di ciascuna parte.
4. Le parti sono consapevoli e ne prendono atto che la suddetta regolamentazione di massima potrà subire, di volta in volta e per periodi limitati, parziali modifiche giustificate da particolari esigenze della minore e sempre e solo nel primario interesse di quest'ultima. Pertanto le stesse si impegnano a tener fede e rispettare la detta regolamentazione senza ostacolare o impedire all'altra l'esercizio dei propri diritti.
5. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia verranno prese concordemente dai genitori. Entrambi i genitori si impegnano a seguire la figlia minore nelle attività scolastiche ed extrascolastiche secondo il piano genitoriale allegato che potrà subire delle modificazioni a seguito della volontà della minore;
6. Il padre corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento della figlia la somma complessiva di € 350,00 mensili che verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. La detta somma verrà corrisposta mensilmente entro il cinque del mese mediante bonifico alle seguenti coordinate IBAN: [...] intestato alla sig.ra . Parte_1
7. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie. Le parti concordano nel subordinare al consenso di entrambi le seguenti spese straordinarie;
spese mediche, spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Le spese mediche saranno detratte dai coniugi al 50% dal proprio modello Unico ed a tal fine il coniuge che le ha anticipate e che ha ottenuto il rimborso dovrà consegnare all'altro la ricevuta pari al 50% dell'importo complessivamente speso. Spese scolastiche e parascolastiche, iscrizione e rette scuole private e/o università pubbliche e/o private, ripetizioni, viaggi di istruzione, attività artistiche, buoni pasto e mensa;
il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta (al massimo entro dieci giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. I genitori concordano nel considerare spese straordinarie obbligatorie per le quali non è necessaria alcuna concertazione le seguenti: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, libri scolastici, corsi di lingue, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite Servizio Sanitario nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Il contributo sarà versato e rimborsato al genitore che ha anticipato la spesa dietro presentazione di idonea documentazione atta a comprovarne l'avvenuto esborso;
8. Le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente;
9. Per questo anno 2025 l'assegno unico continuerà ad essere percepito dal sig.
il quale si impegnerà a versare il 50% alla sig.ra Parte_2 Parte_1
(oltre che al mantenimento per la figlia minore) per i mesi di novembre e dicembre 2025; per gli anni successivi ciascun genitore percepirà nella misura del 50% l'assegno unico previsto per legge per i figli a carico. 10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando almeno nell'immediato la convivenza con altre persone in presenza della minore, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia, oltre che si impegnano a tutelare il rapporto con i nonni materni e paterni. 11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_2 Parte_1 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 11.11.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Fallo (Anno 2014 n.
1- Parte II Serie A Ufficio 1). Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 11.12.2025
Il Presidente
LA Di GI