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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/11/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 418/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GAMBINI PATRIZIA;
elettivamente domiciliato in Ancona, p.zza Stamira n. 10, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MARIOTTI SILVANA;
elettivamente domiciliato in VIA DANTE 65 62100 MACERATA, presso sede;
CP_1
OGGETTO: previdenza obbligatoria - base imponibile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 14.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 363 2025 00000503 80 000– matricola 1560303910 – Gestione CP_1
pagina 1 di 4 Artigiani del 24.3.25 per il pagamento dei contributi I.V.S a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, per il periodo dal 01/2020 al 12/2020.
1.1 – Premette l'opponente di avere provveduto al regolare versamento contributivo per i redditi percepiti dalla e dalla Ital Sign srl, in entrambe le quali riveste la qualità di CP_3 amministratore e socio con svolgimento della attività prevalente ai sensi della L. 443/1985; e sostiene, producendo molteplice giurisprudenza anche di legittimità, non essere dovuta la somma richiesta in quanto erroneamente l avrebbe sommato a quei redditi (anche) quanto CP_4 percepito quale socio accomandatario della Italsign di la cui unica attività Controparte_5
è quella della locazione di un immobile e della ricezione del relativo canone: circostanza quest'ultima che, alla luce delle decisioni prodotte, avrebbe dovuto escludere il cumulo ai fini del versamento previdenziale.
2 – La questione, che in effetti ha subito soluzioni ondivaghe, è stata funditus affrontata da
Cass. sez. Lav. 23418/25, con ricostruzione cui questo giudice intende aderire.
2.1 – Insegna il richiamato provvedimento -del quale conviene riportare interi passi della motivazione- che: “.. Sul piano normativo i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale in quanto svolgano un'attività lavorativa per la quale sussistano i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, devono parametrare il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale non svolgano attività lavorativa. Questa Corte ha già dato un assetto sistematico alla tematica in indagine, per il diverso profilo inerente alla partecipazione a società di capitali, con la sentenza n. 21540 del 2019, sviluppando snodi argomentativi che, per avere preso in considerazione proprio il diverso profilo, ora all'esame, della partecipazione a società di persone, sono condivisi e vanno, dunque, richiamati integralmente. Invero, l'art.
3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che « A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono », in tal modo superando la previgente disciplina contenuta nell'art. 1 della legge n.233 cit., che prevedeva a decorrere dal 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, in misura pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di pagina 2 di 4 impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.
(Continua la numerazione del provvedimento della Suprema Corte): 5.1 – Con la nuova disposizione, invece, rileva “la totalità” dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 legge n. 233 cit.
La differente formulazione normativa realizza un ampliamento della base imponibile contributiva, sicché, al fine di individuare quale sia il reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi occorre fare riferimento alle norme fiscali di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi, in cui al l'art. 55 si distingue fra redditi di impresa e redditi da capitale: i primi derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, i secondi comprendono gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRES
(cfr. Cass. n. 25867 del 2023).
(Continua la numerazione del provvedimento della Suprema Corte): 5.2 – Si precisa che i redditi di capitale non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi, giacché il sistema contributivo prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile. Come rammentato, questa Corte (cfr. Cass.
n. 25732 del 2023), per quanto di interesse in questa sede, ha affermato che: ' 21. Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del
2004 del D.P.R. n. 917 del 2016). 22. Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, già affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del
2017, e al quale va data continuità, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale”.
Già chiarissimo quanto ricostruito, la Corte entra in medias res: “… Altro profilo è quello se, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile locato costituisca o meno di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. n.
pagina 3 di 4 12981 del 2018); l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v. Cass. 30/12/2016, n. 27588). Sul punto, è stato osservato (Cass. 18892 del 2023 cit., ma anche n. 25867 del 2023, e n. 25723 del 2023) che la questione va risolta sotto il profilo della individuazione del reddito (ulteriore rispetto a quello tratto dall'attività che dà titolo all'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti) da considerare per determinare l'imponibile contributivo, nell'ipotesi in cui l'iscritto alla gestione stessa sommi ulteriore reddito (derivante dalla partecipazione a società di persone il cui oggetto è la mera fruizione di canoni di locazione) al reddito tratto dall'attività che fonda l'obbligo assicurativo. Si tratta, cioè, in questo caso, di ricostruire il quadro normativo riferito all'imponibile contributivo degli iscritti alla gestione commercianti/artigiani. E vale quanto enunciato in premessa, sull'impianto normativo secondo il quale l'obbligo contributivo vada parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale il socio non svolge attività lavorativa e che ha per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione”.
3 – Null'altro da aggiungere, se non pronunciare la compensazione delle spese di lite in ragione del non uniforme orientamento giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 363 2025 Parte_1
00000503 80 000 del 24.3.25 e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 14 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 418/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. GAMBINI PATRIZIA;
elettivamente domiciliato in Ancona, p.zza Stamira n. 10, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MARIOTTI SILVANA;
elettivamente domiciliato in VIA DANTE 65 62100 MACERATA, presso sede;
CP_1
OGGETTO: previdenza obbligatoria - base imponibile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 14.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 363 2025 00000503 80 000– matricola 1560303910 – Gestione CP_1
pagina 1 di 4 Artigiani del 24.3.25 per il pagamento dei contributi I.V.S a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, per il periodo dal 01/2020 al 12/2020.
1.1 – Premette l'opponente di avere provveduto al regolare versamento contributivo per i redditi percepiti dalla e dalla Ital Sign srl, in entrambe le quali riveste la qualità di CP_3 amministratore e socio con svolgimento della attività prevalente ai sensi della L. 443/1985; e sostiene, producendo molteplice giurisprudenza anche di legittimità, non essere dovuta la somma richiesta in quanto erroneamente l avrebbe sommato a quei redditi (anche) quanto CP_4 percepito quale socio accomandatario della Italsign di la cui unica attività Controparte_5
è quella della locazione di un immobile e della ricezione del relativo canone: circostanza quest'ultima che, alla luce delle decisioni prodotte, avrebbe dovuto escludere il cumulo ai fini del versamento previdenziale.
2 – La questione, che in effetti ha subito soluzioni ondivaghe, è stata funditus affrontata da
Cass. sez. Lav. 23418/25, con ricostruzione cui questo giudice intende aderire.
2.1 – Insegna il richiamato provvedimento -del quale conviene riportare interi passi della motivazione- che: “.. Sul piano normativo i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale in quanto svolgano un'attività lavorativa per la quale sussistano i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, devono parametrare il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale non svolgano attività lavorativa. Questa Corte ha già dato un assetto sistematico alla tematica in indagine, per il diverso profilo inerente alla partecipazione a società di capitali, con la sentenza n. 21540 del 2019, sviluppando snodi argomentativi che, per avere preso in considerazione proprio il diverso profilo, ora all'esame, della partecipazione a società di persone, sono condivisi e vanno, dunque, richiamati integralmente. Invero, l'art.
3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che « A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono », in tal modo superando la previgente disciplina contenuta nell'art. 1 della legge n.233 cit., che prevedeva a decorrere dal 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, in misura pari al 12% del reddito annuo derivante dalla attività di pagina 2 di 4 impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.
(Continua la numerazione del provvedimento della Suprema Corte): 5.1 – Con la nuova disposizione, invece, rileva “la totalità” dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 legge n. 233 cit.
La differente formulazione normativa realizza un ampliamento della base imponibile contributiva, sicché, al fine di individuare quale sia il reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi occorre fare riferimento alle norme fiscali di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi, in cui al l'art. 55 si distingue fra redditi di impresa e redditi da capitale: i primi derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, i secondi comprendono gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRES
(cfr. Cass. n. 25867 del 2023).
(Continua la numerazione del provvedimento della Suprema Corte): 5.2 – Si precisa che i redditi di capitale non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi, giacché il sistema contributivo prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile. Come rammentato, questa Corte (cfr. Cass.
n. 25732 del 2023), per quanto di interesse in questa sede, ha affermato che: ' 21. Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del
2004 del D.P.R. n. 917 del 2016). 22. Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, già affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del
2017, e al quale va data continuità, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale”.
Già chiarissimo quanto ricostruito, la Corte entra in medias res: “… Altro profilo è quello se, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile locato costituisca o meno di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. n.
pagina 3 di 4 12981 del 2018); l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v. Cass. 30/12/2016, n. 27588). Sul punto, è stato osservato (Cass. 18892 del 2023 cit., ma anche n. 25867 del 2023, e n. 25723 del 2023) che la questione va risolta sotto il profilo della individuazione del reddito (ulteriore rispetto a quello tratto dall'attività che dà titolo all'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti) da considerare per determinare l'imponibile contributivo, nell'ipotesi in cui l'iscritto alla gestione stessa sommi ulteriore reddito (derivante dalla partecipazione a società di persone il cui oggetto è la mera fruizione di canoni di locazione) al reddito tratto dall'attività che fonda l'obbligo assicurativo. Si tratta, cioè, in questo caso, di ricostruire il quadro normativo riferito all'imponibile contributivo degli iscritti alla gestione commercianti/artigiani. E vale quanto enunciato in premessa, sull'impianto normativo secondo il quale l'obbligo contributivo vada parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale il socio non svolge attività lavorativa e che ha per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione”.
3 – Null'altro da aggiungere, se non pronunciare la compensazione delle spese di lite in ragione del non uniforme orientamento giurisprudenziale sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 363 2025 Parte_1
00000503 80 000 del 24.3.25 e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 14 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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