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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa MA Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1753/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(P. Iva con sede a UI (VA) Parte_1 P.IVA_1 via Sbarra n. 9 in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SERAFINI Vanessa Ilaria (c. f.
) presso il cui studio legale in Milano in Viale Lazio n. 1 è elettivamente C.F._1 domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Annalisa PREMAZZI (c. f. ), presso il cui studio legale in Tradate C.F._3 pagina 1 di 11 in Viale G. Marconi n. 8 è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATO
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Sulle seguenti conclusioni: Par Per appellante Parte_1 Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, nel merito:
- per i motivi indicati in narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 495/2023 emesso dal Tribunale di Varese in data5 luglio 2023 e pubblicato in data 6 luglio 2023 e notificato alla odierna opponente in data 07 luglio 2023 e per Parte_1
l'effetto accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto a CP_1
- condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite CP_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Nel merito in subordine:
-per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 13.000,00 e per
l'effetto rigettare tutte le domande proposte dell'opposto CP_1
In via istruttoria:
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare documenti, mezzi di prova e testi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per appellato, CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: in rito
pagina 2 di 11 - dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società Parte_1 in ragione della mancata osservanza dei prescritti di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.
[...]
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla società perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza n. 1041/2024 - in subordine, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente, accertare ed accogliere la richiesta creditoria del Sig. pari ad € 13.000,00. Per l'effetto, condannare la società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare in favore del Sig. l'importo di € 13.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed CP_1 interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, ove dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1041/2024, pubblicata in data 6.12.2024, il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2238/2023, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvedeva:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2023 del Tribunale di Varese (notificato alla società in data
7.07.2023);
- condanna la società opponente a corrispondere a l'importo di € 13.000,00, CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la società opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in € CP_1
4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 495/2023 emesso dal Tribunale di Varese, con il quale le si pagina 3 di 11 ingiungeva di pagare in favore del ricorrente l'importo di euro 13.900,00 oltre CP_1 interessi, a titolo di saldo di quanto dovuto in relazione alla scrittura privata sottoscritta in data
11.02.2015 denominata “accordo transattivo e novativo”, eccependo di aver già integralmente pagato quanto dovuto in base al predetto accordo.
In particolare, con la suddetta scrittura le parti definivano i tempi e le modalità di pagamento da parte della società opponente di complessivi euro 41.000,00, quale restituzione delle somme a suo tempo versate da a titolo di acconto (euro 39.000,00) e di un importo pari al doppio della CP_1 caparra confirmatoria consegnata alla società promittente venditrice (euro 2.000,00) in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dalle parti in data 21.02.2012, avente ad oggetto un'unità immobiliare successivamente venduta da ad un soggetto Parte_1 terzo in violazione degli impegni contrattualmente assunti con CP_1
Riguardo alle modalità restitutorie di cui alla predetta scrittura, le parti concordavano il versamento di euro 3.000,00 contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, il pagamento di complessivi euro
20.000,00 a mezzo di quattro cambiali, consegnate in quella sede al creditore, e, infine, il versamento del residuo importo pari a euro 18.000,00, a mezzo di bonifico, assegno, contanti o altro mezzo di pagamento, con rate trimestrali di importo non inferiore ad euro 2.000,00, debito da estinguersi entro il
30.06.2017.
Riguardo alla suddetta posizione debitoria, atteso che ad essere azionato in via monitoria era il debito residuo pari a euro 13.900,00, la società opponente adduceva di aver integralmente estinto il proprio debito, in parte mediante la consegna di denaro contante (euro 10.000,00) – come risulterebbe implicitamente dalla causale del bonifico disposto in data 6.11.2015 da legale Parte_1 rappresentante della società opponente, nella quale viene indicato che a quella data il debito residuo ammontava a 3.000,00 – e in parte mediante la compensazione di reciproci crediti (euro 3.000,00), producendo al riguardo una scrittura autografa del marzo 2015 a riprova della circostanza che, all'epoca dei fatti, intercorrevano tra le parti molteplici affari nell'ambito del quali sarebbe avvenuta la suddetta compensazione del residuo debito.
Produceva, inoltre, quietanza rilasciata dal creditore, con la quale attestava di aver ricevuto in data
3.04.2015 da il pagamento di euro 900,00 in contanti. Parte_1
- Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo pertanto CP_1 il rigetto dell'opposizione. Nel corso del giudizio riduceva la propria pretesa creditoria ad euro pagina 4 di 11 13.000,00, riconoscendo di aver versato alla società opponente in contanti la somma di euro 900,00, riportata nella quietanza prodotta dalla controparte.
La causa veniva istruita dall'organo giudicante di primo grado sulla base della documentazione prodotta dalle parti;
quindi, veniva trattenuta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo giudicante di primo grado, revocato l'opposto decreto ingiuntivo n.
495/2023 emesso dal Tribunale di Varese, condannava Parte_1
a corrispondere a l'importo di euro 13.000,00, oltre interesse legali dal
[...] CP_1 dovuto al saldo, non avendo la stessa dato prova del fatto estintivo del credito oggetto della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11.02.2015.
Quanto all'asserito pagamento in contanti dell'importo di euro 10.000,00, escludeva anzitutto la rilevanza probatoria della dicitura riportata nella causale del bonifico disposto da Parte_1 trattandosi di dichiarazione resa dalla stessa parte debitrice, come tale inidonea all'assolvimento dell'onere della prova in relazione all'avvenuto pagamento della parte di credito non contemplata dalla suddetta dichiarazione unilaterale.
Sotto il profilo istruttorio, in primis, riteneva inammissibili i capitoli di prova formulati al riguardo da in quanto generici, stante altresì il divieto di prova per testimoni del Parte_1 pagamento sulla base del combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c. Del pari riteneva inammissibile la documentazione offerta dalla stessa società, relativa a prelievi di denaro contante da parte di da un conto corrente svizzero, in quanto tardivamente prodotta e, in ogni Parte_1 caso, inconferente.
In ordine al residuo importo di euro 3.000,00 rilevava la mancanza di prova dell'avvenuta estinzione del debito in questione, attesa l'irrilevanza sia della corrispondenza al riguardo prodotta dalla società opponente sia dell'ulteriore accordo tra le parti del marzo 2015, avente un contenuto che non presenta alcun collegamento con la precedente scrittura del febbraio 2015, oggetto del presente giudizio.
Su tali basi il giudice di prime cure riteneva non provato il pagamento del residuo credito, e revocato il decreto ingiuntivo opposto e rideterminato il credito in euro 13.000,00 condannava
[...]
l pagamento di tale importo in favore di Parte_1 CP_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
pagina 5 di 11 Con un unico motivo di appello lamentava l'errata applicazione delle regole in tema di ripartizione dell'onere della prova, il travisamento dei fatti in causa, oltreché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della gravata sentenza.
Al riguardo adduceva, in primis, la non pertinenza delle cambiali prodotte da in CP_1 quanto differenti per numero, importo e scadenza rispetto a quelle riportate nella scrittura dell'11.02.2015, oggetto del presente giudizio.
In ordine alla rilevanza probatoria della dicitura riportata nelle causali dei bonifici disposti da in attuazione del piano di rientro in questione, ne adduceva la piena efficacia ai Parte_1 fini della prova dell'avvenuto pagamento della parte di credito non indicata come mancante, con la conseguenza che il debito residuo a novembre 2015 sarebbe ammontato a euro 3.000,00, a conferma dell'asserita consegna in contanti a tra marzo e aprile 2015, della somma di euro CP_1
10.000,00.
In ordine agli estratti conto bancari riferibili alla parte appellata, adduceva l'inidoneità della predetta documentazione contabile a comprovare la pretesa creditoria in quanto incompleta.
Lamentava altresì la mancata valorizzazione dell'ulteriore accordo intercorso tra le parti nel marzo
2015, il quale sarebbe idoneo a comprovare che, a quel tempo erano in atto tra le parti delle operazioni finalizzate alla costituzione di una società con soggetti terzi, ragione per la quale la società appellante asserisce di aver provveduto a consegnare in contanti a la somma di euro 10.000,00. CP_1
Su tali basi, in considerazione dell'asserita estinzione del credito azionato da controparte, chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata.
- Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello CP_1 sulla base del disposto dell'art. 342 c.p.c., atteso che controparte si sarebbe limitata a riproporre le tesi difensive sostenute in primo grado, senza indicare le ragioni delle censure proposte alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di prime cure.
Nel merito contestava integralmente l'avverso dedotto, con richiesta di conferma integrale della sentenza appellata.
Con ordinanza di questa Corte del 23.10.2025 era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, avanzata da parte appellante.
All'udienza del 27.11.2025, all'esito della discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025.
pagina 6 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parte appellata risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione del motivo di appello, con indicazione specifica delle parti e dei punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
Venendo al merito, ai fini della disamina dell'unico motivo di appello è necessario in via preliminare ripercorrere i passaggi più significativi della vicenda fattuale.
***
E' dato documentato e non contestato che in qualità di legale rappresentante della Parte_1 società e con scrittura privata datata 11.02.2015 Parte_1 CP_1 stipulavano un accordo “transattivo e novativo” avente ad oggetto i tempi e le modalità di restituzione di quanto in precedenza corrisposto da quale promissario acquirente, in forza di un CP_1 contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dalle parti in data 21.02.2012; ripetizione dettata dall'avvenuta vendita da parte di dell'immobile in questione ad un Parte_1 soggetto terzo, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti con il contratto preliminare.
La società appellante, pertanto, dopo essersi riconosciuta debitrice per un importo complessivo di euro
41.000,00 – di cui euro 39.000,00 versati a titolo di acconto sul prezzo finale di vendita ed euro
2.000,00 quale doppio dell'importo della caparra confirmatoria – provvedeva a versare contestualmente alla firma del predetto accordo euro 3.000,00, impegnandosi altresì ad estinguere il debito residuo, pari a euro 38.000,00, secondo precise modalità e, segnatamente, euro 20.000,00 a mezzo di quattro cambiali, tutte di eguale importo, ed euro 18.000,00 mediante pagamenti trimestrali, in rate di importo non inferiore ad euro 2.000,00, con scelta dello strumento di pagamento rimessa alla società debitrice, fissando quale data ultima per la definizione della predetta posizione debitoria il 30.06.2017.
È altresì dato acquisito e non contestato che, sulla scorta della documentazione bancaria in atti, nel corso del 2015 erano disposti da in favore di in forza del titolo Parte_1 CP_1 in questione, pagamenti per complessivi euro 25.000,00, con la conseguenza che – considerato l'importo di euro 3.000,00 versato contestualmente alla firma della scrittura in oggetto – il debito residuo, oggetto del presente giudizio di appello, ammonta ad euro 13.000,00.
pagina 7 di 11 Rispetto alla predetta pretesa creditoria, in data 27.12.2022 inviava a CP_1 [...]
a mezzo pec, atto di formale diffida e messa in mora ex art. 1219 c.c., invitando Parte_1 la società debitrice ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
In data 3.01.2023, dichiarava a mezzo pec che <in riscontro alla pec ricevuta in Parte_1 data 27 dicembre 2022, si ritiene che sia stata inviata allo scrivente per errore. Infatti si disconosce il contenuto dei presunti accordi transattivi citati e pertanto si respinge la diffida ad adempiere in quanto nulla è dovuto>>.
***
Tanto precisato in termini fattuali, la pretesa creditoria in oggetto si fonda sulla scrittura privata sottoscritta in data 11.02.2015, i cui contenuti sono stati sopra delineati.
Deve anzitutto rilevarsi che, con la predetta scrittura privata riconosceva Parte_1 espressamente di essere debitrice nei confronti di per Parte_2 complessivi euro 41.000,00, quale conseguenza della sopravvenuta caducazione del titolo contrattuale giustificativo dei pagamenti effettuati da in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di acconti sul prezzo e di caparra confirmatoria;
caducazione del contratto di compravendita immobiliare che legittimava il promissario acquirente, odierno appellato, a ripetere quanto a suo tempo pagato.
Tanto premesso va rilevato che in corso di giudizio non ha formalmente Parte_1 disconosciuto la propria sottoscrizione, né ha contestato la veridicità del contenuto della scrittura in questione.
È pertanto provata la fonte del credito fatto valere in via monitoria da sicché, in virtù CP_1 del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., a seguito dell'allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento, era parte debitrice a dover dimostrare il fatto estintivo dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13.03.2024, n. 6633).
A tal riguardo la società appellante, come sopra anticipato, adduceva di aver consegnato a CP_1 la somma in contanti di euro 10.000,00, somma in precedenza prelevata da
[...] Parte_1 presso una filiale della nel mese di aprile 2015.
[...] Controparte_2
Tale allegazione, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro probatorio non avendo parte appellane offerto alcun idoneo elemento di prova al riguardo.
In tal senso deve escludersi che assumano una qualche rilevanza probatoria le causali dei bonifici disposti da in ottemperanza agli obblighi assunti con il piano di rientro in Parte_1
pagina 8 di 11 questione e, in particolare, l'ultima disposizione bancaria in ordine cronologico datata 6.11.2015, causale riportante la seguente dicitura <… mancano 3000 euro …>>. Trattasi infatti di dichiarazione unilaterale che, come già rilevato dal giudice di prime cure, è del tutto inidonea a sortire un qualche effetto sul piano probatorio, atteso che si tratta di dichiarazione resa dal debitore stesso, dalla quale pretenderebbe di far discendere la prova di un fatto a sé favorevole, ossia la parziale estinzione del proprio debito.
Sempre sotto il profilo probatorio, è significativa la circostanza per cui si Parte_1 premurava di farsi rilasciare da apposita quietanza a fronte di un pagamento in CP_1 contanti di importo ben inferiore (euro 900,00) rispetto a quello di entità di molto superiore di cui trattasi (euro 10.000,00), così precostituendosi la prova documentale necessaria all'assolvimento dell'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c. Invero, proprio in funzione del pretetto onere viene riconosciuto ex art. 1199 c.c. al debitore il diritto alla quietanza, da assimilarsi nel valore probatorio alla confessione stragiudiziale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28.02.2023, n. 5945).
Ne consegue che, in conformità al dettato di cui al combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, del 21.10.2024, n.27231), l'organo giudicante di primo grado correttamente non ha ammesso la prova testimoniale in ordine al suddetto pagamento.
Per altro verso, è stata la stessa società appellante a riconoscere nel proprio atto di gravame che l'asserita consegna di contanti sarebbe avvenuta <<... per dare poi corso agli impegni che il sig. ed il sig. avevano preso con terzi per l'operazione societaria>> e non in Parte_1 CP_1 adempimento dell'obbligazione pecuniaria in oggetto.
Tanto precisato quanto al riferito pagamento in contanti di euro 10.000,00, Parte_1 adduceva di aver altresì estinto, mediante compensazione, il residuo importo di euro 3.000,00, come risulterebbe comprovato dalla scrittura autografa sottoscritta dalle parti in data 16.03.2015.
Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi che la predetta scrittura non presenta alcun elemento che la ricolleghi ai precedenti impegni assunti dalla società appellante oggetto del presente gravame, atteso che riporta delle cifre del tutto differenti, menziona dei soggetti terzi e fa riferimento ad un imprecisato rogito e versamento dell'IVA.
Tale ultima circostanza – ossia la riferibilità dell'accordo del marzo 2015 a diversi e ulteriori rapporti rispetto a quello oggetto di causa – peraltro, è stata confermata dalla stessa società appellante, secondo la quale con la predetta scrittura <le parti si accordavano su una serie di pagamenti incrociati e compensazioni nei reciproci rapporti di dare e avere stabilendo un termine, ossia il 30 aprile 2015>>.
pagina 9 di 11 Tuttavia, il suddetto accordo non fa alcun riferimento a cifre, date, o altri dati riferibili al rapporto debitorio oggetto di causa.
Consegue che la scrittura del marzo 2015 è idonea a dar prova solo che all'epoca dei fatti v'erano molteplici affari tra le parti, non già anche dell'asserita intervenuta estinzione del residuo debito di euro
3.000,00 per compensazione di reciproci crediti.
Né una siffatta prova si ricava dalla succitata mail datata 12.11.2015, atteso che la stessa – oltre a provenire dalla stessa società debitrice – lungi dal confermare l'avvenuta estinzione per compensazione, appare confermare che, a quella data, sussisteva un residuo debito per euro 3.000,00.
Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, deve escludersi che abbia dato Parte_1 prova del fatto estintivo della pretesa creditoria azionata dall'appellato CP_1
Pertanto, sulla base di tutte le ragioni sopra esposte, deve escludersi che Parte_1 abbia assolto l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c. di dar prova del fatto estintivo del credito azionato da controparte, non avendo offerto la prova di aver pagato il residuo debito pari ad euro
13.000,00 di cui alla scrittura privata dell'11.02.2015.
Consegue l'integrale rigetto dell'appello.
***
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione CP_1 dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo Parte_1 unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1041/2024, pubblicata in data 6.12.2024, del Tribunale di Varese, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da conferma la Parte_3 sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in Parte_1 favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello che liquida CP_1 in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Parte_4 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa MA Monte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa MA Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1753/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(P. Iva con sede a UI (VA) Parte_1 P.IVA_1 via Sbarra n. 9 in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SERAFINI Vanessa Ilaria (c. f.
) presso il cui studio legale in Milano in Viale Lazio n. 1 è elettivamente C.F._1 domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Annalisa PREMAZZI (c. f. ), presso il cui studio legale in Tradate C.F._3 pagina 1 di 11 in Viale G. Marconi n. 8 è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATO
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Sulle seguenti conclusioni: Par Per appellante Parte_1 Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, nel merito:
- per i motivi indicati in narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 495/2023 emesso dal Tribunale di Varese in data5 luglio 2023 e pubblicato in data 6 luglio 2023 e notificato alla odierna opponente in data 07 luglio 2023 e per Parte_1
l'effetto accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto a CP_1
- condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite CP_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Nel merito in subordine:
-per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 13.000,00 e per
l'effetto rigettare tutte le domande proposte dell'opposto CP_1
In via istruttoria:
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare documenti, mezzi di prova e testi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per appellato, CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: in rito
pagina 2 di 11 - dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società Parte_1 in ragione della mancata osservanza dei prescritti di cui all'art. 342, comma 1, c.p.c.
[...]
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla società perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza n. 1041/2024 - in subordine, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente, accertare ed accogliere la richiesta creditoria del Sig. pari ad € 13.000,00. Per l'effetto, condannare la società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare in favore del Sig. l'importo di € 13.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed CP_1 interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, ove dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1041/2024, pubblicata in data 6.12.2024, il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2238/2023, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvedeva:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2023 del Tribunale di Varese (notificato alla società in data
7.07.2023);
- condanna la società opponente a corrispondere a l'importo di € 13.000,00, CP_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la società opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in € CP_1
4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
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- Con rituale atto di citazione proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 495/2023 emesso dal Tribunale di Varese, con il quale le si pagina 3 di 11 ingiungeva di pagare in favore del ricorrente l'importo di euro 13.900,00 oltre CP_1 interessi, a titolo di saldo di quanto dovuto in relazione alla scrittura privata sottoscritta in data
11.02.2015 denominata “accordo transattivo e novativo”, eccependo di aver già integralmente pagato quanto dovuto in base al predetto accordo.
In particolare, con la suddetta scrittura le parti definivano i tempi e le modalità di pagamento da parte della società opponente di complessivi euro 41.000,00, quale restituzione delle somme a suo tempo versate da a titolo di acconto (euro 39.000,00) e di un importo pari al doppio della CP_1 caparra confirmatoria consegnata alla società promittente venditrice (euro 2.000,00) in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dalle parti in data 21.02.2012, avente ad oggetto un'unità immobiliare successivamente venduta da ad un soggetto Parte_1 terzo in violazione degli impegni contrattualmente assunti con CP_1
Riguardo alle modalità restitutorie di cui alla predetta scrittura, le parti concordavano il versamento di euro 3.000,00 contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, il pagamento di complessivi euro
20.000,00 a mezzo di quattro cambiali, consegnate in quella sede al creditore, e, infine, il versamento del residuo importo pari a euro 18.000,00, a mezzo di bonifico, assegno, contanti o altro mezzo di pagamento, con rate trimestrali di importo non inferiore ad euro 2.000,00, debito da estinguersi entro il
30.06.2017.
Riguardo alla suddetta posizione debitoria, atteso che ad essere azionato in via monitoria era il debito residuo pari a euro 13.900,00, la società opponente adduceva di aver integralmente estinto il proprio debito, in parte mediante la consegna di denaro contante (euro 10.000,00) – come risulterebbe implicitamente dalla causale del bonifico disposto in data 6.11.2015 da legale Parte_1 rappresentante della società opponente, nella quale viene indicato che a quella data il debito residuo ammontava a 3.000,00 – e in parte mediante la compensazione di reciproci crediti (euro 3.000,00), producendo al riguardo una scrittura autografa del marzo 2015 a riprova della circostanza che, all'epoca dei fatti, intercorrevano tra le parti molteplici affari nell'ambito del quali sarebbe avvenuta la suddetta compensazione del residuo debito.
Produceva, inoltre, quietanza rilasciata dal creditore, con la quale attestava di aver ricevuto in data
3.04.2015 da il pagamento di euro 900,00 in contanti. Parte_1
- Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo pertanto CP_1 il rigetto dell'opposizione. Nel corso del giudizio riduceva la propria pretesa creditoria ad euro pagina 4 di 11 13.000,00, riconoscendo di aver versato alla società opponente in contanti la somma di euro 900,00, riportata nella quietanza prodotta dalla controparte.
La causa veniva istruita dall'organo giudicante di primo grado sulla base della documentazione prodotta dalle parti;
quindi, veniva trattenuta in decisione.
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Con l'impugnata sentenza l'organo giudicante di primo grado, revocato l'opposto decreto ingiuntivo n.
495/2023 emesso dal Tribunale di Varese, condannava Parte_1
a corrispondere a l'importo di euro 13.000,00, oltre interesse legali dal
[...] CP_1 dovuto al saldo, non avendo la stessa dato prova del fatto estintivo del credito oggetto della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11.02.2015.
Quanto all'asserito pagamento in contanti dell'importo di euro 10.000,00, escludeva anzitutto la rilevanza probatoria della dicitura riportata nella causale del bonifico disposto da Parte_1 trattandosi di dichiarazione resa dalla stessa parte debitrice, come tale inidonea all'assolvimento dell'onere della prova in relazione all'avvenuto pagamento della parte di credito non contemplata dalla suddetta dichiarazione unilaterale.
Sotto il profilo istruttorio, in primis, riteneva inammissibili i capitoli di prova formulati al riguardo da in quanto generici, stante altresì il divieto di prova per testimoni del Parte_1 pagamento sulla base del combinato disposto degli artt. 2726 e 2721 c.c. Del pari riteneva inammissibile la documentazione offerta dalla stessa società, relativa a prelievi di denaro contante da parte di da un conto corrente svizzero, in quanto tardivamente prodotta e, in ogni Parte_1 caso, inconferente.
In ordine al residuo importo di euro 3.000,00 rilevava la mancanza di prova dell'avvenuta estinzione del debito in questione, attesa l'irrilevanza sia della corrispondenza al riguardo prodotta dalla società opponente sia dell'ulteriore accordo tra le parti del marzo 2015, avente un contenuto che non presenta alcun collegamento con la precedente scrittura del febbraio 2015, oggetto del presente giudizio.
Su tali basi il giudice di prime cure riteneva non provato il pagamento del residuo credito, e revocato il decreto ingiuntivo opposto e rideterminato il credito in euro 13.000,00 condannava
[...]
l pagamento di tale importo in favore di Parte_1 CP_1
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
pagina 5 di 11 Con un unico motivo di appello lamentava l'errata applicazione delle regole in tema di ripartizione dell'onere della prova, il travisamento dei fatti in causa, oltreché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della gravata sentenza.
Al riguardo adduceva, in primis, la non pertinenza delle cambiali prodotte da in CP_1 quanto differenti per numero, importo e scadenza rispetto a quelle riportate nella scrittura dell'11.02.2015, oggetto del presente giudizio.
In ordine alla rilevanza probatoria della dicitura riportata nelle causali dei bonifici disposti da in attuazione del piano di rientro in questione, ne adduceva la piena efficacia ai Parte_1 fini della prova dell'avvenuto pagamento della parte di credito non indicata come mancante, con la conseguenza che il debito residuo a novembre 2015 sarebbe ammontato a euro 3.000,00, a conferma dell'asserita consegna in contanti a tra marzo e aprile 2015, della somma di euro CP_1
10.000,00.
In ordine agli estratti conto bancari riferibili alla parte appellata, adduceva l'inidoneità della predetta documentazione contabile a comprovare la pretesa creditoria in quanto incompleta.
Lamentava altresì la mancata valorizzazione dell'ulteriore accordo intercorso tra le parti nel marzo
2015, il quale sarebbe idoneo a comprovare che, a quel tempo erano in atto tra le parti delle operazioni finalizzate alla costituzione di una società con soggetti terzi, ragione per la quale la società appellante asserisce di aver provveduto a consegnare in contanti a la somma di euro 10.000,00. CP_1
Su tali basi, in considerazione dell'asserita estinzione del credito azionato da controparte, chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata.
- Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello CP_1 sulla base del disposto dell'art. 342 c.p.c., atteso che controparte si sarebbe limitata a riproporre le tesi difensive sostenute in primo grado, senza indicare le ragioni delle censure proposte alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di prime cure.
Nel merito contestava integralmente l'avverso dedotto, con richiesta di conferma integrale della sentenza appellata.
Con ordinanza di questa Corte del 23.10.2025 era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, avanzata da parte appellante.
All'udienza del 27.11.2025, all'esito della discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025.
pagina 6 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente dai profili di inammissibilità allegati da parte appellata risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione del motivo di appello, con indicazione specifica delle parti e dei punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
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Venendo al merito, ai fini della disamina dell'unico motivo di appello è necessario in via preliminare ripercorrere i passaggi più significativi della vicenda fattuale.
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E' dato documentato e non contestato che in qualità di legale rappresentante della Parte_1 società e con scrittura privata datata 11.02.2015 Parte_1 CP_1 stipulavano un accordo “transattivo e novativo” avente ad oggetto i tempi e le modalità di restituzione di quanto in precedenza corrisposto da quale promissario acquirente, in forza di un CP_1 contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dalle parti in data 21.02.2012; ripetizione dettata dall'avvenuta vendita da parte di dell'immobile in questione ad un Parte_1 soggetto terzo, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti con il contratto preliminare.
La società appellante, pertanto, dopo essersi riconosciuta debitrice per un importo complessivo di euro
41.000,00 – di cui euro 39.000,00 versati a titolo di acconto sul prezzo finale di vendita ed euro
2.000,00 quale doppio dell'importo della caparra confirmatoria – provvedeva a versare contestualmente alla firma del predetto accordo euro 3.000,00, impegnandosi altresì ad estinguere il debito residuo, pari a euro 38.000,00, secondo precise modalità e, segnatamente, euro 20.000,00 a mezzo di quattro cambiali, tutte di eguale importo, ed euro 18.000,00 mediante pagamenti trimestrali, in rate di importo non inferiore ad euro 2.000,00, con scelta dello strumento di pagamento rimessa alla società debitrice, fissando quale data ultima per la definizione della predetta posizione debitoria il 30.06.2017.
È altresì dato acquisito e non contestato che, sulla scorta della documentazione bancaria in atti, nel corso del 2015 erano disposti da in favore di in forza del titolo Parte_1 CP_1 in questione, pagamenti per complessivi euro 25.000,00, con la conseguenza che – considerato l'importo di euro 3.000,00 versato contestualmente alla firma della scrittura in oggetto – il debito residuo, oggetto del presente giudizio di appello, ammonta ad euro 13.000,00.
pagina 7 di 11 Rispetto alla predetta pretesa creditoria, in data 27.12.2022 inviava a CP_1 [...]
a mezzo pec, atto di formale diffida e messa in mora ex art. 1219 c.c., invitando Parte_1 la società debitrice ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
In data 3.01.2023, dichiarava a mezzo pec che <in riscontro alla pec ricevuta in Parte_1 data 27 dicembre 2022, si ritiene che sia stata inviata allo scrivente per errore. Infatti si disconosce il contenuto dei presunti accordi transattivi citati e pertanto si respinge la diffida ad adempiere in quanto nulla è dovuto>>.
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Tanto precisato in termini fattuali, la pretesa creditoria in oggetto si fonda sulla scrittura privata sottoscritta in data 11.02.2015, i cui contenuti sono stati sopra delineati.
Deve anzitutto rilevarsi che, con la predetta scrittura privata riconosceva Parte_1 espressamente di essere debitrice nei confronti di per Parte_2 complessivi euro 41.000,00, quale conseguenza della sopravvenuta caducazione del titolo contrattuale giustificativo dei pagamenti effettuati da in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di acconti sul prezzo e di caparra confirmatoria;
caducazione del contratto di compravendita immobiliare che legittimava il promissario acquirente, odierno appellato, a ripetere quanto a suo tempo pagato.
Tanto premesso va rilevato che in corso di giudizio non ha formalmente Parte_1 disconosciuto la propria sottoscrizione, né ha contestato la veridicità del contenuto della scrittura in questione.
È pertanto provata la fonte del credito fatto valere in via monitoria da sicché, in virtù CP_1 del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., a seguito dell'allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento, era parte debitrice a dover dimostrare il fatto estintivo dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13.03.2024, n. 6633).
A tal riguardo la società appellante, come sopra anticipato, adduceva di aver consegnato a CP_1 la somma in contanti di euro 10.000,00, somma in precedenza prelevata da
[...] Parte_1 presso una filiale della nel mese di aprile 2015.
[...] Controparte_2
Tale allegazione, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro probatorio non avendo parte appellane offerto alcun idoneo elemento di prova al riguardo.
In tal senso deve escludersi che assumano una qualche rilevanza probatoria le causali dei bonifici disposti da in ottemperanza agli obblighi assunti con il piano di rientro in Parte_1
pagina 8 di 11 questione e, in particolare, l'ultima disposizione bancaria in ordine cronologico datata 6.11.2015, causale riportante la seguente dicitura <… mancano 3000 euro …>>. Trattasi infatti di dichiarazione unilaterale che, come già rilevato dal giudice di prime cure, è del tutto inidonea a sortire un qualche effetto sul piano probatorio, atteso che si tratta di dichiarazione resa dal debitore stesso, dalla quale pretenderebbe di far discendere la prova di un fatto a sé favorevole, ossia la parziale estinzione del proprio debito.
Sempre sotto il profilo probatorio, è significativa la circostanza per cui si Parte_1 premurava di farsi rilasciare da apposita quietanza a fronte di un pagamento in CP_1 contanti di importo ben inferiore (euro 900,00) rispetto a quello di entità di molto superiore di cui trattasi (euro 10.000,00), così precostituendosi la prova documentale necessaria all'assolvimento dell'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c. Invero, proprio in funzione del pretetto onere viene riconosciuto ex art. 1199 c.c. al debitore il diritto alla quietanza, da assimilarsi nel valore probatorio alla confessione stragiudiziale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28.02.2023, n. 5945).
Ne consegue che, in conformità al dettato di cui al combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, del 21.10.2024, n.27231), l'organo giudicante di primo grado correttamente non ha ammesso la prova testimoniale in ordine al suddetto pagamento.
Per altro verso, è stata la stessa società appellante a riconoscere nel proprio atto di gravame che l'asserita consegna di contanti sarebbe avvenuta <<... per dare poi corso agli impegni che il sig. ed il sig. avevano preso con terzi per l'operazione societaria>> e non in Parte_1 CP_1 adempimento dell'obbligazione pecuniaria in oggetto.
Tanto precisato quanto al riferito pagamento in contanti di euro 10.000,00, Parte_1 adduceva di aver altresì estinto, mediante compensazione, il residuo importo di euro 3.000,00, come risulterebbe comprovato dalla scrittura autografa sottoscritta dalle parti in data 16.03.2015.
Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi che la predetta scrittura non presenta alcun elemento che la ricolleghi ai precedenti impegni assunti dalla società appellante oggetto del presente gravame, atteso che riporta delle cifre del tutto differenti, menziona dei soggetti terzi e fa riferimento ad un imprecisato rogito e versamento dell'IVA.
Tale ultima circostanza – ossia la riferibilità dell'accordo del marzo 2015 a diversi e ulteriori rapporti rispetto a quello oggetto di causa – peraltro, è stata confermata dalla stessa società appellante, secondo la quale con la predetta scrittura <le parti si accordavano su una serie di pagamenti incrociati e compensazioni nei reciproci rapporti di dare e avere stabilendo un termine, ossia il 30 aprile 2015>>.
pagina 9 di 11 Tuttavia, il suddetto accordo non fa alcun riferimento a cifre, date, o altri dati riferibili al rapporto debitorio oggetto di causa.
Consegue che la scrittura del marzo 2015 è idonea a dar prova solo che all'epoca dei fatti v'erano molteplici affari tra le parti, non già anche dell'asserita intervenuta estinzione del residuo debito di euro
3.000,00 per compensazione di reciproci crediti.
Né una siffatta prova si ricava dalla succitata mail datata 12.11.2015, atteso che la stessa – oltre a provenire dalla stessa società debitrice – lungi dal confermare l'avvenuta estinzione per compensazione, appare confermare che, a quella data, sussisteva un residuo debito per euro 3.000,00.
Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, deve escludersi che abbia dato Parte_1 prova del fatto estintivo della pretesa creditoria azionata dall'appellato CP_1
Pertanto, sulla base di tutte le ragioni sopra esposte, deve escludersi che Parte_1 abbia assolto l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c. di dar prova del fatto estintivo del credito azionato da controparte, non avendo offerto la prova di aver pagato il residuo debito pari ad euro
13.000,00 di cui alla scrittura privata dell'11.02.2015.
Consegue l'integrale rigetto dell'appello.
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Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata
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Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione CP_1 dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta) come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo Parte_1 unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1041/2024, pubblicata in data 6.12.2024, del Tribunale di Varese, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da conferma la Parte_3 sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in Parte_1 favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello che liquida CP_1 in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante Parte_4 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa MA Monte
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