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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Dell'Atti e Parte_1
Giulio Insalata, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 2.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di assegno IO n. 15042440 con decorrenza gennaio 2010, deducendo di poter far valere, oltre a n. 927 settimane di contribuzione italiana maturata sino al 31.12.1995, un'anzianità estera di n. 28 mesi, assertivamente computabile “ai fini del diritto a pensione con il sistema contributivo”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di “a) dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno con applicazione del sistema del pro-rata, categoria IOS, ex art. 52 Reg. CE n. 883/2004 e conseguente applicazione del sistema retributivo, per un rateo mensile lordo, alla decorrenza (gennaio 2010) pari ad € 762,97 o ad altra somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa;
b) per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi CP_1 differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi o rivalutazione, fatte salve le differenze successive”, con vittoria di spese. Costituitosi, l dopo aver dato atto che “il competente ufficio amministrativo CP_1 dell' con nota del 12-1-2024, ha riconosciuto la sussistenza del diritto di CP_1 controparte alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 15042440, liquidato in regime autonomo con decorrenza 1-1-2010, in assegno ordinario d'invalidità in regime internazionale, in quanto quest'ultimo d'importo più favorevole”, ha concluso per una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note di trattazione scritta depositate in data 4.2.2025, la parte ricorrente (“preso atto della nuova riliquidazione eseguita dall' , con riconoscimento di un rateo CP_2 mensile lordo, alla decorrenza, pari ad €764,17”) ha aderito alla riliquidazione operata dall' associandosi alla richiesta di una pronuncia dichiarativa della cessazione della CP_1 materia del contendere ed insistendo nella condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi anticipato che l' ha CP_1 provveduto alla riliquidazione dell'assegno cat. IO quale assegno ordinario di invalidità in regime internazionale (cfr. verbale di udienza e documentazione in atti) in termini confacenti alla pretesa attorea. Tenuto conto del fatto che la riliquidazione di cui trattasi è stata operata in sede amministrativa successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, la pronuncia sulle spese segue la soccombenza virtuale dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso depositato in data 2.3.2023, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata la materia del Parte_1 CP_1 contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori CP_1 della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Dell'Atti e Parte_1
Giulio Insalata, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 2.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di assegno IO n. 15042440 con decorrenza gennaio 2010, deducendo di poter far valere, oltre a n. 927 settimane di contribuzione italiana maturata sino al 31.12.1995, un'anzianità estera di n. 28 mesi, assertivamente computabile “ai fini del diritto a pensione con il sistema contributivo”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di “a) dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno con applicazione del sistema del pro-rata, categoria IOS, ex art. 52 Reg. CE n. 883/2004 e conseguente applicazione del sistema retributivo, per un rateo mensile lordo, alla decorrenza (gennaio 2010) pari ad € 762,97 o ad altra somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa;
b) per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi CP_1 differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso, oltre interessi o rivalutazione, fatte salve le differenze successive”, con vittoria di spese. Costituitosi, l dopo aver dato atto che “il competente ufficio amministrativo CP_1 dell' con nota del 12-1-2024, ha riconosciuto la sussistenza del diritto di CP_1 controparte alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 15042440, liquidato in regime autonomo con decorrenza 1-1-2010, in assegno ordinario d'invalidità in regime internazionale, in quanto quest'ultimo d'importo più favorevole”, ha concluso per una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note di trattazione scritta depositate in data 4.2.2025, la parte ricorrente (“preso atto della nuova riliquidazione eseguita dall' , con riconoscimento di un rateo CP_2 mensile lordo, alla decorrenza, pari ad €764,17”) ha aderito alla riliquidazione operata dall' associandosi alla richiesta di una pronuncia dichiarativa della cessazione della CP_1 materia del contendere ed insistendo nella condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, risulta per tabulas che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendosi anticipato che l' ha CP_1 provveduto alla riliquidazione dell'assegno cat. IO quale assegno ordinario di invalidità in regime internazionale (cfr. verbale di udienza e documentazione in atti) in termini confacenti alla pretesa attorea. Tenuto conto del fatto che la riliquidazione di cui trattasi è stata operata in sede amministrativa successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, la pronuncia sulle spese segue la soccombenza virtuale dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso depositato in data 2.3.2023, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata la materia del Parte_1 CP_1 contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori CP_1 della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma