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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 550/2024 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Oggi 12.3.2025, alle ore 16,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Avv. Pola Grassi
Per parte opposta, l'Avv. nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 550/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Franco Colli e Laura Colli, presso il cui studio in Mortara - via Roma, 33 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all'Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615,
I comma, c.p.c.;
OPPONENTE
CONTRO
C. F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Simone Restelli, presso il cui studio in Vigevano - Via Roncalli, 15 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'On.le Tribunale di Pavia, contrariis reiectis
NEL MERITO:
- vista la rinuncia agli atti e all'azione formulata dall'opponente all'udienza Parte_1 del 30.10.2024 a seguito della sentenza n. 975 del 15.5.2024 del Tribunale di Pavia e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate.
PER PARTE OPPOSTA nel merito: accertare l'efficacia del titolo azionato e del pedissequo atto di precetto notificato il
27.01.2024 e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante di procedere in sede esecutiva;
dichiarare la soccombenza virtuale del sig. e respingere, in ogni caso, tutte le Pt_1 domande formulate dall'attore.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre ad iva e c.p.a. come per legge, anche ex art. 96 co.
I c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, I co., c.p.c. Parte_1 adduceva che, con atto di precetto notificato il 26.1.2024, gli aveva Controparte_1 intimato il pagamento della somma di € 5.123,57, oltre accessori, in forza del decreto, n. cronol. 4388/2017, del 7.4.2017, pubblicato in data 11.4.2017, con il quale il Tribunale di
Pavia aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 23.3.2017, sottoscritto dalle parti nel procedimento n. 7186/2016 R.G., notificato unitamente all'atto di precetto.
Avverso detto precetto, l'opponente eccepiva che:
- successivamente alla separazione consensuale, già al rientro dall'udienza presidenziale, i coniugi avevano ripreso regolarmente la convivenza, proseguita per tutti questi anni, presso la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, unitamente alla figlia Per_1
- egualmente, l'opponente, a far tempo dal 2017, per quieto vivere, aveva sempre corrisposto le somme di cui alle condizioni di separazione, ovvero € 300,00 mensili per la figlia ed € 200,00 mensili per la moglie, oltre a farsi carico per intero delle rate di mutuo della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, fino all'avvenuta estinzione dello stesso, nonché dell'intera retta dell'associazione ANFASS di Mortara, frequentata, in orario, diurno dalla figlia;
- solo a seguito di un nuovo allontanamento tra i coniugi nell'ultimo periodo di relazione coniugale (fine anno 2023), l'opponente aveva depositato nuovo ricorso per separazione personale il 24.1.2024, per fatti e comportamenti intervenuti diversi anni dopo la riconciliazione tra i coniugi.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale, l'opponente concludeva affinchè, in via preliminare di merito, fosse disposta la sospensione dell'efficacia; nel merito in via principale, affinchè fosse accertata l'inidoneità ed/od insussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto per sopravvenuta caducazione, con conseguente venir meno del diritto in capo all'intimante di procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo:
- l'improcedibilità della domanda avversaria, fondata sui medesimi elementi di fatto e di diritto posti alla base del nuovo ricorso per separazione notificato dall'opponente il
1.2.2024; - l'inesistenza di qualsivoglia riconciliazione tra i coniugi, illustrando le condizioni di vita durante il matrimonio, tali da averla già costretta a depositare ricorso per separazione giudiziale per gli abusi patiti, oltre che a presentare querela nei confronti del marito;
- nella causa di separazione giudiziale, radicata al n. 7186/2016 R.G., avanti il Tribunale di
Pavia, l'opponente si era dichiarato disponibile a versare € 300,00 per il mantenimento della figlia, € 200,00 per il mantenimento della moglie, oltre al 100% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN e, sempre quale contributo al mantenimento della moglie,
a corrispondere integralmente le rate di mutuo della casa coniugale pari ad € 445,00 mensili, con l'ulteriore accordo che la figlia fosse collocata con la madre presso la casa coniugale, mentre l'opponente era impegnato a reperire altra idonea soluzione abitativa entro due mesi dall'udienza presidenziale;
- a fronte dell'accordo raggiunto, costituente il titolo esecutivo, l'opponente aveva adempiuto alle condizioni economiche per anni, pur rifiutandosi tuttavia di lasciare il domicilio coniugale, dal quale, tuttavia, talora, si allontanava senza preavviso alcuno, e senza mai ricostituire l'unione familiare, anzi continuando a mantenere le pregresse condotte vessatorie, estese anche ad padre dell'opposta, tanto che a Persona_2 seguito dell'ennesimo episodio, l'opposta aveva presentato altra denuncia, cui aveva allegato il referto del PS dell'Ospedale di Vigevano, attestante le lesioni personali patite con prognosi di gg 25 s.c.;
- indi, a seguito di ulteriore episodio del 13.11.2023, l'opposto era stato allontanato dai
Carabinieri intervenuti, ed aveva interrotto qualsiasi versamento a favore di moglie e figlia, con conseguente notifica del precetto per il pagamento del mantenimento dovuto ed omesso, oltre alla rivalutazione Istat, così per complessivi € 5.123,57 oltre accessori.
Contestata la fondatezza dell'azione avversaria, posto che, tra l'altro, neppure era contestata l'esistenza od efficacia del titolo esecutivo azionato, ed, in subordine, rilevata la litispendenza tra il presente giudizio e quello di 'separazione' introdotto il 24.1.2024, rilevata la coincidenza di petitum e causa petendi, ritenuta la validità del titolo esecutivo notificato unitamente al precetto, oltre all'insussistenza dei presupposti per l'invocata sospensione, l'opposta concludeva, affinchè, in via pregiudiziale, fosse dichiarata l'improcedibilità, irritualità ed inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
in subordine, affinchè, fosse dichiarata la litispendenza tra il presente giudizio e quello di separazione introdotto il precedente 24.01.2024, n. 287/2024 R.G., promosso avanti il Tribunale di Pavia;
in via preliminare, affinchè fosse rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia del precetto;
nel merito, affinchè fosse accertata l'efficacia del titolo azionato e del pedissequo atto di precetto notificato il 27.1.2024, dichiarandosi il diritto dell'istante di procedere in sede esecutiva. All'udienza del 30.10.2024, la parte opponente dava atto di aver depositato note con cui chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, precisando, altresì, di rinunciare agli atti ed all'azione a spese compensate, mentre la parte opposta, ritenuta la pacifica soccombenza virtuale dell'opponente, anche alla luce della sentenza n. 975/24
R.G., emessa dal Tribunale di Pavia, insisteva per la condanna dell'opponente alle spese, ritenendo danno grave ed ingiusto anche solo la loro compensazione.
Indi, le parti davano atto dell'impossibilità di addivenire a bonario componimento della controversia, in ordine al regolamento delle spese e, la causa veniva rinviata all'odierna udienza, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e si sono riportate alle note conclusive depositate.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, stante la declaratoria di rinunciare agli atti ed all'azione espressa dall'opponente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, restando da regolare la questione delle spese processuali, sulla scorta della cd. soccombenza virtuale, da valutarsi in relazione a giudizio prognostico.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che l'opponente non ha contestato la validità ed efficacia del titolo esecutivo, bensì ne ha eccepito l'intervenuta caducazione per effetto della pretesa riconciliazione tra i coniugi, occorsa nell'immediatezza dell'udienza presidenziale, tanto che questi sarebbero rientrati insieme al domicilio coniugale, dove sarebbe continuata la convivenza.
La tesi dell'opponente è apparsa del tutto incongrua, illogica ed infondata, atteso che non vi sarebbe stata alcuna ragione, ove mai la riconciliazione tra i coniugi fosse effettivamente avvenuta nell'immediatezza dell'udienza presidenziale di separazione, di corrispondere per anni le somme statuite a titolo di mantenimento per l'opposta e la figlia Per_1
Inoltre, la pretesa conciliazione è stata del tutto contestata dall'opposta, la quale ha invece documentato una situazione di mera coabitazione e per nulla pacifica, come ben si evince dai referti del Pronto Soccorso, prodotti in atti, documenti che l'opponente non si è curato di contestare, nemmeno sotto il profilo di essere l'autore delle lesioni patite da
[...]
e dal di lei padre. Controparte_1
Dirimente e risolutivo, comunque, appare l'esito del procedimento n. 287/24 R. G. promosso avanti il Tribunale di Pavia, definito con la sentenza n. 975/24, dalla cui lettura si evince che: 'parte ricorrente ha rinunciato alla domanda, confermando che in seguito alla separazione pronunciata nel 2017 non vi è stata riconciliazione fra i coniugi ma solo coabitazione;'
Per l'effetto, alla dichiarata soccombenza virtuale consegue la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta, nei minimi per la fase decisionale, essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 12.3.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 550/2024 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Oggi 12.3.2025, alle ore 16,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Avv. Pola Grassi
Per parte opposta, l'Avv. nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 550/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Franco Colli e Laura Colli, presso il cui studio in Mortara - via Roma, 33 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all'Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615,
I comma, c.p.c.;
OPPONENTE
CONTRO
C. F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Simone Restelli, presso il cui studio in Vigevano - Via Roncalli, 15 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'On.le Tribunale di Pavia, contrariis reiectis
NEL MERITO:
- vista la rinuncia agli atti e all'azione formulata dall'opponente all'udienza Parte_1 del 30.10.2024 a seguito della sentenza n. 975 del 15.5.2024 del Tribunale di Pavia e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate.
PER PARTE OPPOSTA nel merito: accertare l'efficacia del titolo azionato e del pedissequo atto di precetto notificato il
27.01.2024 e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante di procedere in sede esecutiva;
dichiarare la soccombenza virtuale del sig. e respingere, in ogni caso, tutte le Pt_1 domande formulate dall'attore.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre ad iva e c.p.a. come per legge, anche ex art. 96 co.
I c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, I co., c.p.c. Parte_1 adduceva che, con atto di precetto notificato il 26.1.2024, gli aveva Controparte_1 intimato il pagamento della somma di € 5.123,57, oltre accessori, in forza del decreto, n. cronol. 4388/2017, del 7.4.2017, pubblicato in data 11.4.2017, con il quale il Tribunale di
Pavia aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 23.3.2017, sottoscritto dalle parti nel procedimento n. 7186/2016 R.G., notificato unitamente all'atto di precetto.
Avverso detto precetto, l'opponente eccepiva che:
- successivamente alla separazione consensuale, già al rientro dall'udienza presidenziale, i coniugi avevano ripreso regolarmente la convivenza, proseguita per tutti questi anni, presso la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, unitamente alla figlia Per_1
- egualmente, l'opponente, a far tempo dal 2017, per quieto vivere, aveva sempre corrisposto le somme di cui alle condizioni di separazione, ovvero € 300,00 mensili per la figlia ed € 200,00 mensili per la moglie, oltre a farsi carico per intero delle rate di mutuo della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, fino all'avvenuta estinzione dello stesso, nonché dell'intera retta dell'associazione ANFASS di Mortara, frequentata, in orario, diurno dalla figlia;
- solo a seguito di un nuovo allontanamento tra i coniugi nell'ultimo periodo di relazione coniugale (fine anno 2023), l'opponente aveva depositato nuovo ricorso per separazione personale il 24.1.2024, per fatti e comportamenti intervenuti diversi anni dopo la riconciliazione tra i coniugi.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale, l'opponente concludeva affinchè, in via preliminare di merito, fosse disposta la sospensione dell'efficacia; nel merito in via principale, affinchè fosse accertata l'inidoneità ed/od insussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto per sopravvenuta caducazione, con conseguente venir meno del diritto in capo all'intimante di procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo:
- l'improcedibilità della domanda avversaria, fondata sui medesimi elementi di fatto e di diritto posti alla base del nuovo ricorso per separazione notificato dall'opponente il
1.2.2024; - l'inesistenza di qualsivoglia riconciliazione tra i coniugi, illustrando le condizioni di vita durante il matrimonio, tali da averla già costretta a depositare ricorso per separazione giudiziale per gli abusi patiti, oltre che a presentare querela nei confronti del marito;
- nella causa di separazione giudiziale, radicata al n. 7186/2016 R.G., avanti il Tribunale di
Pavia, l'opponente si era dichiarato disponibile a versare € 300,00 per il mantenimento della figlia, € 200,00 per il mantenimento della moglie, oltre al 100% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN e, sempre quale contributo al mantenimento della moglie,
a corrispondere integralmente le rate di mutuo della casa coniugale pari ad € 445,00 mensili, con l'ulteriore accordo che la figlia fosse collocata con la madre presso la casa coniugale, mentre l'opponente era impegnato a reperire altra idonea soluzione abitativa entro due mesi dall'udienza presidenziale;
- a fronte dell'accordo raggiunto, costituente il titolo esecutivo, l'opponente aveva adempiuto alle condizioni economiche per anni, pur rifiutandosi tuttavia di lasciare il domicilio coniugale, dal quale, tuttavia, talora, si allontanava senza preavviso alcuno, e senza mai ricostituire l'unione familiare, anzi continuando a mantenere le pregresse condotte vessatorie, estese anche ad padre dell'opposta, tanto che a Persona_2 seguito dell'ennesimo episodio, l'opposta aveva presentato altra denuncia, cui aveva allegato il referto del PS dell'Ospedale di Vigevano, attestante le lesioni personali patite con prognosi di gg 25 s.c.;
- indi, a seguito di ulteriore episodio del 13.11.2023, l'opposto era stato allontanato dai
Carabinieri intervenuti, ed aveva interrotto qualsiasi versamento a favore di moglie e figlia, con conseguente notifica del precetto per il pagamento del mantenimento dovuto ed omesso, oltre alla rivalutazione Istat, così per complessivi € 5.123,57 oltre accessori.
Contestata la fondatezza dell'azione avversaria, posto che, tra l'altro, neppure era contestata l'esistenza od efficacia del titolo esecutivo azionato, ed, in subordine, rilevata la litispendenza tra il presente giudizio e quello di 'separazione' introdotto il 24.1.2024, rilevata la coincidenza di petitum e causa petendi, ritenuta la validità del titolo esecutivo notificato unitamente al precetto, oltre all'insussistenza dei presupposti per l'invocata sospensione, l'opposta concludeva, affinchè, in via pregiudiziale, fosse dichiarata l'improcedibilità, irritualità ed inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
in subordine, affinchè, fosse dichiarata la litispendenza tra il presente giudizio e quello di separazione introdotto il precedente 24.01.2024, n. 287/2024 R.G., promosso avanti il Tribunale di Pavia;
in via preliminare, affinchè fosse rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia del precetto;
nel merito, affinchè fosse accertata l'efficacia del titolo azionato e del pedissequo atto di precetto notificato il 27.1.2024, dichiarandosi il diritto dell'istante di procedere in sede esecutiva. All'udienza del 30.10.2024, la parte opponente dava atto di aver depositato note con cui chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, precisando, altresì, di rinunciare agli atti ed all'azione a spese compensate, mentre la parte opposta, ritenuta la pacifica soccombenza virtuale dell'opponente, anche alla luce della sentenza n. 975/24
R.G., emessa dal Tribunale di Pavia, insisteva per la condanna dell'opponente alle spese, ritenendo danno grave ed ingiusto anche solo la loro compensazione.
Indi, le parti davano atto dell'impossibilità di addivenire a bonario componimento della controversia, in ordine al regolamento delle spese e, la causa veniva rinviata all'odierna udienza, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte e si sono riportate alle note conclusive depositate.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, stante la declaratoria di rinunciare agli atti ed all'azione espressa dall'opponente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, restando da regolare la questione delle spese processuali, sulla scorta della cd. soccombenza virtuale, da valutarsi in relazione a giudizio prognostico.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che l'opponente non ha contestato la validità ed efficacia del titolo esecutivo, bensì ne ha eccepito l'intervenuta caducazione per effetto della pretesa riconciliazione tra i coniugi, occorsa nell'immediatezza dell'udienza presidenziale, tanto che questi sarebbero rientrati insieme al domicilio coniugale, dove sarebbe continuata la convivenza.
La tesi dell'opponente è apparsa del tutto incongrua, illogica ed infondata, atteso che non vi sarebbe stata alcuna ragione, ove mai la riconciliazione tra i coniugi fosse effettivamente avvenuta nell'immediatezza dell'udienza presidenziale di separazione, di corrispondere per anni le somme statuite a titolo di mantenimento per l'opposta e la figlia Per_1
Inoltre, la pretesa conciliazione è stata del tutto contestata dall'opposta, la quale ha invece documentato una situazione di mera coabitazione e per nulla pacifica, come ben si evince dai referti del Pronto Soccorso, prodotti in atti, documenti che l'opponente non si è curato di contestare, nemmeno sotto il profilo di essere l'autore delle lesioni patite da
[...]
e dal di lei padre. Controparte_1
Dirimente e risolutivo, comunque, appare l'esito del procedimento n. 287/24 R. G. promosso avanti il Tribunale di Pavia, definito con la sentenza n. 975/24, dalla cui lettura si evince che: 'parte ricorrente ha rinunciato alla domanda, confermando che in seguito alla separazione pronunciata nel 2017 non vi è stata riconciliazione fra i coniugi ma solo coabitazione;'
Per l'effetto, alla dichiarata soccombenza virtuale consegue la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta, nei minimi per la fase decisionale, essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 12.3.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo