Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1570/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 15/04/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma
Teams: per la parte ricorrente l'avv. Milan per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Quanto all'eccezione preliminare, si oppone, in quanto per questioni personali non appare opportuno disporre la riunione dei procedimenti. Si oppone a quanto dedotto ed eccepito da controparte. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 15/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1570 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 24/07/2024 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MILAN DOMINGA, elettivamente C.F._2
domiciliate in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417- Controparte_3 P.IVA_3
bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Persona_1
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso in riassunzione (successivo alla declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Rovigo, sent. 193/2024 del 5.7.2024) depositato il 24.7.2024 e Parte_1
hanno convenuto in giudizio il esponendo di Parte_2 Controparte_1
essere insegnanti con contratto a tempo determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo.
Hanno chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. parimenti dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1, comma 122, Legge 2015/107, ricomprende all'interno dell'area docenti
1 [.. anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016
attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari CP_4 nell'area personale docente, e per l'effetto, dichiarare non intervenuta la prescrizione per tutti gli anni scolastici svolti dalle parti ricorrenti ed indicati in narrativa a mezzo del ricorso introduttivo, ed inoltre, dichiarare per la docente , quanto all'anno scolastico Parte_2
2023/2024 con nomina per l'anno in corso sino al 31/08, non dovuto il bonus carta docenti in quanto già riconosciuto, essendo vigente il D.I. 69 “salva infrazioni”; pertanto condannare le
Amministrazioni resistenti all'erogazione dei bonus carta docente non ancora percepiti dalle ricorrenti dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, e precisamente per gli A.S. dal 2019 al 2023 in favore delle parti ricorrenti, come di seguito indicati:
Contratti : € 1.500,00 Pt_1
: € 2.000,00 Parte_2
condannare: con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre CPA come per legge, oltre al 15% per spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore distrattario”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
2 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
6. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma non trova applicazione alle supplenze fino al termine delle attività didattiche. Il riferimento all'anno 2023 è inoltre ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare: va evidenziato tuttavia che la norma non può disporre che per il futuro, ossia per l'a.s.
2023/2024, tanto più che riconoscere il beneficio a fine anno scolastico avrebbe poco senso in relazione alla ratio della norma che mira a garantire la formazione continua e in corso di anno scolastico dei docenti. Non appare pertanto possibile dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla resistente.
7.1 Quanto alla ricorrente , al momento della pronuncia della presente sentenza, Parte_1 come confermato dall'amministrazione convenuta, “interna” al sistema delle docenze scolastiche in quanto immessa in ruolo quale docente di scuola primaria (“C. Ederle” di Villa
3 Bartolomea, VR) dall'1.9.2023 (allo stato in assegnazione provvisoria presso la scuola primaria
Giovanni XXIII di Rovigo, dal 1.9.2024 al 31.8.2025), risultano provati dallo stato matricolare gli incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6
o al 31.8) negli anni scolastici 2020/2021 (contratto dal 12.10.2020 al 30.6.2021), 2021/2022
(contratto dal 3.9.2021 al 30.6.2022) e 2022/2023 (contratto dal 1.9.2022 al 30.6.2023).
7.2 Quanto alla ricorrente al momento della pronuncia della presente sentenza, Parte_2
come confermato dall'amministrazione convenuta, “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto immessa in ruolo quale docente di scuola primaria (“C. Ederle” di Villa
Bartolomea, VR) dall'1.9.2023 (e attualmente in assegnazione provvisoria, dal 1.9.2024 al
31.8.2025 alla scuola primaria Edmondo De Amicis di Villadose in provincia di Rovigo), risultano provati dallo stato matricolare gli incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla
S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2019/2020 (contratto dal 13.9.2019 al 30.6.2020), 2020/2021 (contratto dal 16.9.2020 al 30.6.2021), 2021/2022
(contratto dal 4.9.2021 al31.8.2022) e 2022/2023 (contratto dal 1.9.2022 al 31.8.2023).
8. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
9. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
4 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia (sulla base della domanda più elevata), considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso e la sostanziale coincidenza, in fatto ed in diritto delle posizioni delle due ricorrenti (con applicazione dell'aumento del 30% per la parte ulteriore rispetto alla prima), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2. dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Parte_2
€ 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici:
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
3. condanna il convenuto ad erogare alle ricorrenti la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1
ricorrente, liquidate in complessivi € 1339,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Verona, 15.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
5