Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 4930/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter
Parte_1
Miceli e Fabio Ganci.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
.
Controparte_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 09/06/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
In accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, al pagamento, a titolo d'indennità sostitutiva CP_1
per ferie e festività non godute, in favore della ricorrente della somma pari ad €
2.141,90 oltre accessori come per legge.
1
complessivi € 750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e distrae in favore degli avv.ti
Walter Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/03/2024, la ricorrente indicata epigrafe, avendo premesso di avere svolto attività di docenza alle dipendenze del CP_1
convenuto mediante la stipula di ripetuti contratti di docenza a tempo determinato, succedutisi negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, lamentava che il convenuto non le aveva corrisposto l'indennità sostitutiva delle ferie non CP_1
godute nei succitati anni scolastici e deduceva di avere diritto alla corresponsione di tale emolumento, di ammontare complessivo pari ad € 2.141,90 oltre accessori come per legge.
Domandava, pertanto, di accertare il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per i periodi oggetto di causa, secondo la quantificazione operata in ricorso, e, conseguentemente, di condannare il CP_1
convenuto al pagamento della suddetta somma.
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_1
rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del convenuto, il CP_1
quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, il ricorso va accolto.
Appare, anzitutto, opportuno vagliare il quadro normativo di riferimento.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto scuola, ha previsto all'art. 13, commi 9 e 10 che “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la
2 fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA” mentre l'art. 19, relativo ai docenti a tempo determinato ha previsto che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto che “8. Le ferie, i riposi ed i permessi
3 spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La L. 228/2012 ha stabilito poi, all'art. 1 comma 54, che “Il personale. docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha poi introdotto una clausola derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie non godute già previsto dal comma 8, art.5 d.l. 95/2012 sopra citato, stabilendo che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
4 L' art. 1, comma 56, ha infine disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013, attribuendo dunque perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle clausole contrattuali preesistenti e in contrasto con esso e, nello specifico, all'art. art. 19, CCNL SCUOLA 2006/2009, che come visto non obbligava i docenti a termine a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, consentendo dunque la monetizzazione delle ferie non godute.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012, (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012, il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, mentre a partire dall'entrata in vigore della l. 228/2012 e fino al 31 agosto 2013 ha continuato ad avere efficacia l'art. art. 19, CCNL SCUOLA 2006/2009; infine, dal settembre 2013, per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, è stata autorizzata la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14268/2022 del 5.5.2022 ha poi evidenziato la “necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'articolo 5, comma otto,
DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione” precisando che “La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa
C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi
5 del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo… in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…”.
Va inoltre riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, giacché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini o degli esami e l'inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie.
Ed invero, l'art. 14 del C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007 prevede che
“A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Sa. Pa. della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo” (comma 1)
e “Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni” (comma 2).
Ciò posto, tenuto conto degli anni scolatici che vengono in rilievo nella specie, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1 comma 54 L. 228/2012, - che prevede, anche per i docenti a termine, la fruizione obbligatoria delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali - e dall'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 (come modificato dal comma 55 dell'art. 1 l. 228/2012) - che consente la monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato
6 “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente nell'a.s.
2020/2021 ha lavorato 206 giorni, maturando 19,17 giorni di ferie e festività soppresse, e ha fruito di soli 13 giorni di ferie accumulando un residuo di giorni di ferie pari a 6,17; nell'a.s. 2021/2022 ha lavorato 298 giorni, maturando 27,83 giorni di ferie e festività soppresse, e ha fruito di soli 13 giorni di ferie accumulando un residuo di giorni di ferie pari a 14,83; nell'a.s. 2022/2023 ha lavorato 299 giorni, maturando 27,92 giorni di ferie e festività soppresse, e ha fruito di soli 14 giorni di ferie accumulando un residuo di giorni di ferie pari a 13,92.
Come già visto, la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (così Cass. 21780/2022).
Nella specie, l'amministrazione convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio non ha dimostrato che la ricorrente, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati nel corso degli anni scolastici in questione, ne avrebbe potuto fruire, in quanto informata delle giornate di ferie ulteriori rispetto ai giorni di sospensione dell'attività didattica e in quanto invitata a fruirne.
Sicché, in assenza di elementi di segno contrario, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla CP_1
7 corresponsione in favore della ricorrente dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute.
In ordine alla determinazione del quantum debeatur, risultano condivisibili, in considerazione dei semplici parametri utilizzati nelle operazioni di calcolo e alla luce della documentazione in atti, i conteggi di parte ricorrente.
Pertanto, il ministero convenuto va condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 2.141,90 oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione di riferimento e i valori minimi (tenuto conto del carattere seriale della lite) e vengono distratte in favore degli avv.ti, Walter
Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 14/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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