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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/10/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – Volontaria giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1393/2025 del ruolo generale di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...]_1 C.F._1 (CS) in data 27/11/1979, parte rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Lucente E
, C.F. , parte nata a [...]_1 C.F._2 in data 10/04/1973, parte rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cinicola RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 25/07/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa emesso in data 1 maggio 2023, nel procedimento iscritto al n. 2936/2022 R.G. di questo Tribunale (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, così espresse:
“A) Controparte_2 Pag. 2 di 3
I genitori, nell'esclusivo interesse morale e materiale del figlio minore , nato il Persona_1 04/09/2013, concordano quanto segue:
1. Affidamento e Collocamento Il figlio è affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, sig.ra , nell'abitazione sita in Parte_1 Francavilla Marittima (CS), Via Vittorio Emanuele II n. 63 [Tribunale Ordinario Napoli, sez.
1, sentenza n. 803/2019]. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
2. Diritto di visita del padre Il padre, sig. , salvo diversi accordi presi direttamente con la madre in CP_1 funzione delle esigenze del minore, avrà il diritto e il dovere di tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: a weekend alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
un giorno infrasettimanale, dal termine delle attività scolastiche fino alle ore 20:00, previo accordo tra i genitori;
per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, da alternarsi di anno in anno, privilegiando la coincidenza con i giorni festivi principali (Natale/Capodanno; Pasqua/Lunedì dell'Angelo); per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per ogni altra festività (es. 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, ecc.) e per il giorno del compleanno del figlio e del padre, secondo accordi specifici tra i genitori.
3. Mantenimento del figlio A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , il sig. Persona_1 CP_1
si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di € 300,00
[...] Parte_1
(Euro trecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati [Cass. Civ., Sez. 1, N. 17903 del 22-06-2023][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 11536/2020].
4. Spese straordinarie Le spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1, sentenza n. 803/2019]. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle urgenti e indifferibili (es. spese mediche urgenti) e di quelle di natura prettamente scolastica (es. acquisto libri di testo). La parte che anticiperà la spesa dovrà presentare idonea documentazione giustificativa all'altro genitore per ottenere il rimborso entro 15 giorni.
5. Assegno Unico e Universale L'Assegno Unico e Universale è riconosciuto alla madre nella misura del 100%, in quanto genitore collocatario. A tal fine, i genitori si impegnano a presentare apposita domanda, e a fornirsi reciprocamente tutta la documentazione necessaria, inclusa l'attestazione ISEE aggiornata, per garantire la corretta e tempestiva erogazione del beneficio [Tribunale di Teramo, Sentenza n.239 del 9 aprile 2024]. B) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e in via definitiva a qualsiasi forma di assegno divorzile, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo [Tribunale Ordinario Pescara, sez. 15, sentenza n. 271/2015][Tribunale Ordinario Vicenza, sez. S2, sentenza n. 1741/2019]. Dichiarano Pag. 3 di 3
altresì di aver già definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi causa o titolo. C) SPESE DI LITE Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge ed all'interesse della prole. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Compensa le spese di lite attesa la natura della procedura attivata da parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN RI in data 21/08/2007 tra e , Parte_1 CP_1 come sopra generalizzati, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di AN RI (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2007); B. PROVVEDE, quanto alle statuizioni accessorie, in conformità delle condizioni concordate tra le parti, così come riportate in motivazione;
C. COMPENSA le spese di lite;
D. ORDINA che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al r.d. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) ed al d.p.r. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.10.2025 Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – Volontaria giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 1393/2025 del ruolo generale di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...]_1 C.F._1 (CS) in data 27/11/1979, parte rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Lucente E
, C.F. , parte nata a [...]_1 C.F._2 in data 10/04/1973, parte rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cinicola RICORRENTI con l'intervento del P.M. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 25/07/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa emesso in data 1 maggio 2023, nel procedimento iscritto al n. 2936/2022 R.G. di questo Tribunale (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, così espresse:
“A) Controparte_2 Pag. 2 di 3
I genitori, nell'esclusivo interesse morale e materiale del figlio minore , nato il Persona_1 04/09/2013, concordano quanto segue:
1. Affidamento e Collocamento Il figlio è affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, sig.ra , nell'abitazione sita in Parte_1 Francavilla Marittima (CS), Via Vittorio Emanuele II n. 63 [Tribunale Ordinario Napoli, sez.
1, sentenza n. 803/2019]. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
2. Diritto di visita del padre Il padre, sig. , salvo diversi accordi presi direttamente con la madre in CP_1 funzione delle esigenze del minore, avrà il diritto e il dovere di tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: a weekend alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
un giorno infrasettimanale, dal termine delle attività scolastiche fino alle ore 20:00, previo accordo tra i genitori;
per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, da alternarsi di anno in anno, privilegiando la coincidenza con i giorni festivi principali (Natale/Capodanno; Pasqua/Lunedì dell'Angelo); per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per ogni altra festività (es. 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, ecc.) e per il giorno del compleanno del figlio e del padre, secondo accordi specifici tra i genitori.
3. Mantenimento del figlio A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , il sig. Persona_1 CP_1
si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di € 300,00
[...] Parte_1
(Euro trecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati [Cass. Civ., Sez. 1, N. 17903 del 22-06-2023][Tribunale Ordinario Roma, sez. 1, sentenza n. 11536/2020].
4. Spese straordinarie Le spese straordinarie relative al figlio (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno [Tribunale Ordinario Napoli, sez. 1, sentenza n. 803/2019]. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle urgenti e indifferibili (es. spese mediche urgenti) e di quelle di natura prettamente scolastica (es. acquisto libri di testo). La parte che anticiperà la spesa dovrà presentare idonea documentazione giustificativa all'altro genitore per ottenere il rimborso entro 15 giorni.
5. Assegno Unico e Universale L'Assegno Unico e Universale è riconosciuto alla madre nella misura del 100%, in quanto genitore collocatario. A tal fine, i genitori si impegnano a presentare apposita domanda, e a fornirsi reciprocamente tutta la documentazione necessaria, inclusa l'attestazione ISEE aggiornata, per garantire la corretta e tempestiva erogazione del beneficio [Tribunale di Teramo, Sentenza n.239 del 9 aprile 2024]. B) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e in via definitiva a qualsiasi forma di assegno divorzile, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo [Tribunale Ordinario Pescara, sez. 15, sentenza n. 271/2015][Tribunale Ordinario Vicenza, sez. S2, sentenza n. 1741/2019]. Dichiarano Pag. 3 di 3
altresì di aver già definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi causa o titolo. C) SPESE DI LITE Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge ed all'interesse della prole. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Compensa le spese di lite attesa la natura della procedura attivata da parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN RI in data 21/08/2007 tra e , Parte_1 CP_1 come sopra generalizzati, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di AN RI (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2007); B. PROVVEDE, quanto alle statuizioni accessorie, in conformità delle condizioni concordate tra le parti, così come riportate in motivazione;
C. COMPENSA le spese di lite;
D. ORDINA che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al r.d. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) ed al d.p.r. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29.10.2025 Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro'