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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente
LI ON, AT
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 114/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 172/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0537622300000076000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di prime cure
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Resistente_1 impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria N. 2537620230000076000 emesso dalla ADER in riferimento al mancato pagamento di N.7 cartelle esattoriali di cui 4 poste illegittimamente alla base dello stesso e nello specifico la N.
05320190002629892000 relativa alla imposta di registro anno 2010 , la N. 05320200000669292000 per
IRPEF anno 2015 . la N. 05320200001815119000 per IMU 2012 , la N. 05320210001679268000 per
IRPEF ed IVA anno 2014.
A sostegno delle proprie ragioni il contribuente deduceva , ai fini della notificazione del preavviso de quo , di aver ricevuto in data 21/06/2023 un messaggio PEC proveniente da un indirizzo PEC sconosciuto inquanto non iscritto nei pubblici registri .
Altresì ,il contribuente eccepiva la inesistenza della notifica telematica del 21/06/2023 perché eseguita da un indirizzo PEC del mittente non inserito in nessuno dei pubblici registri ex lege con conseguente impossibilità per il destinatario di verificare la autenticità e paternità dell'atto.
Inoltre il contribuente eccepiva la illegittimità dell'atto preavviso inquanto la cartella N.
05320200000669292000 risultava oggetto di precedente annullamento con sentenza passata in giudicato N. 158/2022 pronunciata dalla CGTPG di Isernia , mentre le restanti 3 cartelle non erano state mai notificate con conseguente operatività della decadenza ex art 25 DPR 602/73.
Pertanto il contribuente chiedeva l'annullamento totale del preavviso di iscrizione per sua illegittimità ovvero il suo annullamento parziale in riferimento alle cartelle innanzi indicate .
Si costituiva in giudizio l'ADER contestando la eccezione di inesistenza della notifica degli atti esecutivi ed in merito alla cartella oggetto di precedente giudizio definito con sentenza N. 158/ 2022 pronunciata dalla CGTPG di Isernia ,la propria contumacia perché non chiamata nel giudizio stesso con proposizione di appello avverso detta pronuncia .
Inoltre , l'Ufficio deduceva nella fattispecie la sussistente rituale notifica a mezzo PEC di tutte le cartelle in contestazione , tanto che la cartella N. 05320210001672968000 era stata oggetto di istanza di rateizzazione seguita da un pagamento spontaneo della stessa da parte del contribuente.
Con memoria depositata in data 07/12/2023 il contribuente ribadiva le proprie deduzioni eccezioni e richieste chiedendo l'accoglimento totale ovvero parziale del ricorso proposto con vittoria di spese processuali.
LA Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Isernia con sentenza N. 172/2023 accoglieva parzialmente il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L 'appello proposto dall'Ufficio risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato .
Le deduzioni tutte e le richieste formulate dall'Ufficio nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo Giudicante.
Nella fattispecie , questa Corte rileva , contrariamente a quanto dedotto e sostenuto dall'Ufficio nella impugnativa de qua la sussistente parziale legittimità dell'operato dello stesso , avendo esso Ufficio emesso il preavviso di iscrizione ipotecaria in oggetto anche in virtù di una cartella esattoriale di fatto già annullata con un precedente giudizio tributario avente ad oggetto la impugnativa della stessa.
In effetti , questa Corte evidenzia che la cartella esattoriale in contestazione , e precisamente la cartella di pagamento N. 05320200000669292000 azionata con il preavviso di iscrizione ipotecaria
N. 2537620230000076000, di fatto costituiva oggetto di un precedente giudizio tributario promosso dal contribuente dinanzi alla CTP di Isernia e definito con sentenza N. 158 /2022 passata in giudicato con cui Il Giudicante annullava detta cartella riconoscendo la sua illegittimità .
Di conseguenza, nella fattispecie risulta pacifico che la cartella esattoriale specificata annullata in via definita , non possa costituire oggetto di pretesa tributaria da parte dell'Ufficio , in relazione al preavviso di iscrizione ipotecaria N. 2537620230000076000 stante la sussistente efficacia dell'annullamento della stessa.
Inoltre , nel caso in esame , questa Corte rileva sussistere tutti i presupposti di legge ai fini della validità della notificazione degli atti esecutivi -cartelle di pagamento - in capo al contribuente .
Nel merito si precisa che detti atti venivano notificati regolarmente dall'Ufficio a mezzo PEC con conoscenza degli stessi da parte del contribuente il quale di fatto , nella sua qualità di destinatario svolgeva compiutamente le proprie difese , compiendo atti di impugnativa degli atti stessi in contestazione.
Di conseguenza , la notifica di detti atti a mezzo PEC non risulta nulla ,ma invero valida ed efficace giuridicamente, inquanto posta in essere dall'ADER con utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata e con adeguate garanzie sul mittente.
Inoltre , si evidenzia e si ribadisce che nella fattispecie sussiste la rituale notifica a mezzo PEC di tutte le cartelle in contestazione tanto che la cartella N. 05320210001672968000 era stata oggetto di rateizzazione seguita da un pagamento spontaneo della stessa da parte del contribuente .
Pertanto , nella fattispecie risulta pacifica la parziale legittimità dell'operato dell'Ufficio e dunque la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria de qua deve essere annullata nella sola parte in cui si riferisce alla cartella N. 05320200000669292000. Di conseguenza , l'appello proposto dall'Ufficio deve essere rigettato perché privo di ogni fondamento giuridico con conferma della sentenza di Primo Grado .
In considerazione della materia trattata e ricorrendone giusti motivi , questa Corte dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente
LI ON, AT
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 114/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 172/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0537622300000076000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza di prime cure
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Resistente_1 impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria N. 2537620230000076000 emesso dalla ADER in riferimento al mancato pagamento di N.7 cartelle esattoriali di cui 4 poste illegittimamente alla base dello stesso e nello specifico la N.
05320190002629892000 relativa alla imposta di registro anno 2010 , la N. 05320200000669292000 per
IRPEF anno 2015 . la N. 05320200001815119000 per IMU 2012 , la N. 05320210001679268000 per
IRPEF ed IVA anno 2014.
A sostegno delle proprie ragioni il contribuente deduceva , ai fini della notificazione del preavviso de quo , di aver ricevuto in data 21/06/2023 un messaggio PEC proveniente da un indirizzo PEC sconosciuto inquanto non iscritto nei pubblici registri .
Altresì ,il contribuente eccepiva la inesistenza della notifica telematica del 21/06/2023 perché eseguita da un indirizzo PEC del mittente non inserito in nessuno dei pubblici registri ex lege con conseguente impossibilità per il destinatario di verificare la autenticità e paternità dell'atto.
Inoltre il contribuente eccepiva la illegittimità dell'atto preavviso inquanto la cartella N.
05320200000669292000 risultava oggetto di precedente annullamento con sentenza passata in giudicato N. 158/2022 pronunciata dalla CGTPG di Isernia , mentre le restanti 3 cartelle non erano state mai notificate con conseguente operatività della decadenza ex art 25 DPR 602/73.
Pertanto il contribuente chiedeva l'annullamento totale del preavviso di iscrizione per sua illegittimità ovvero il suo annullamento parziale in riferimento alle cartelle innanzi indicate .
Si costituiva in giudizio l'ADER contestando la eccezione di inesistenza della notifica degli atti esecutivi ed in merito alla cartella oggetto di precedente giudizio definito con sentenza N. 158/ 2022 pronunciata dalla CGTPG di Isernia ,la propria contumacia perché non chiamata nel giudizio stesso con proposizione di appello avverso detta pronuncia .
Inoltre , l'Ufficio deduceva nella fattispecie la sussistente rituale notifica a mezzo PEC di tutte le cartelle in contestazione , tanto che la cartella N. 05320210001672968000 era stata oggetto di istanza di rateizzazione seguita da un pagamento spontaneo della stessa da parte del contribuente.
Con memoria depositata in data 07/12/2023 il contribuente ribadiva le proprie deduzioni eccezioni e richieste chiedendo l'accoglimento totale ovvero parziale del ricorso proposto con vittoria di spese processuali.
LA Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Isernia con sentenza N. 172/2023 accoglieva parzialmente il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L 'appello proposto dall'Ufficio risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato .
Le deduzioni tutte e le richieste formulate dall'Ufficio nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo Giudicante.
Nella fattispecie , questa Corte rileva , contrariamente a quanto dedotto e sostenuto dall'Ufficio nella impugnativa de qua la sussistente parziale legittimità dell'operato dello stesso , avendo esso Ufficio emesso il preavviso di iscrizione ipotecaria in oggetto anche in virtù di una cartella esattoriale di fatto già annullata con un precedente giudizio tributario avente ad oggetto la impugnativa della stessa.
In effetti , questa Corte evidenzia che la cartella esattoriale in contestazione , e precisamente la cartella di pagamento N. 05320200000669292000 azionata con il preavviso di iscrizione ipotecaria
N. 2537620230000076000, di fatto costituiva oggetto di un precedente giudizio tributario promosso dal contribuente dinanzi alla CTP di Isernia e definito con sentenza N. 158 /2022 passata in giudicato con cui Il Giudicante annullava detta cartella riconoscendo la sua illegittimità .
Di conseguenza, nella fattispecie risulta pacifico che la cartella esattoriale specificata annullata in via definita , non possa costituire oggetto di pretesa tributaria da parte dell'Ufficio , in relazione al preavviso di iscrizione ipotecaria N. 2537620230000076000 stante la sussistente efficacia dell'annullamento della stessa.
Inoltre , nel caso in esame , questa Corte rileva sussistere tutti i presupposti di legge ai fini della validità della notificazione degli atti esecutivi -cartelle di pagamento - in capo al contribuente .
Nel merito si precisa che detti atti venivano notificati regolarmente dall'Ufficio a mezzo PEC con conoscenza degli stessi da parte del contribuente il quale di fatto , nella sua qualità di destinatario svolgeva compiutamente le proprie difese , compiendo atti di impugnativa degli atti stessi in contestazione.
Di conseguenza , la notifica di detti atti a mezzo PEC non risulta nulla ,ma invero valida ed efficace giuridicamente, inquanto posta in essere dall'ADER con utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata e con adeguate garanzie sul mittente.
Inoltre , si evidenzia e si ribadisce che nella fattispecie sussiste la rituale notifica a mezzo PEC di tutte le cartelle in contestazione tanto che la cartella N. 05320210001672968000 era stata oggetto di rateizzazione seguita da un pagamento spontaneo della stessa da parte del contribuente .
Pertanto , nella fattispecie risulta pacifica la parziale legittimità dell'operato dell'Ufficio e dunque la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria de qua deve essere annullata nella sola parte in cui si riferisce alla cartella N. 05320200000669292000. Di conseguenza , l'appello proposto dall'Ufficio deve essere rigettato perché privo di ogni fondamento giuridico con conferma della sentenza di Primo Grado .
In considerazione della materia trattata e ricorrendone giusti motivi , questa Corte dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese.