Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 13
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità preavviso per cartella già annullata

    La Corte rileva che una delle cartelle esattoriali poste a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria era stata effettivamente annullata con sentenza passata in giudicato, rendendo illegittimo il preavviso nella parte in cui si riferisce a tale cartella.

  • Rigettato
    Inesistenza notifica telematica

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC sia valida ed efficace in quanto posta in essere dall'ADER con un indirizzo PEC e con adeguate garanzie sul mittente. Inoltre, il contribuente ha svolto le proprie difese e impugnato gli atti, dimostrando la ricezione.

  • Rigettato
    Decadenza per mancata notifica cartelle

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC sia valida ed efficace, e che la cartella N. 05320210001672968000 sia stata oggetto di rateizzazione e pagamento spontaneo, a dimostrazione della sua ricezione e validità.

  • Rigettato
    Appello dell'Ufficio

    La Corte rigetta l'appello dell'Ufficio ritenendolo infondato in fatto e in diritto, confermando la parziale legittimità dell'operato dell'Ufficio solo nella parte non riferita alla cartella annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
    Numero : 13
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo