Articolo 12 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 giugno 1989
Art. 12. 1. Ai soggetti interessati e' dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore, qualora non vi abbiano gia' provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonche' di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.
2. Le facolta' di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine piu' ampio.
Entrata in vigore il 7 giugno 1989