Sentenza breve 7 dicembre 2020
Inammissibile
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2025REG.PROV.COLL.
N. 10198/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10198 del 2020, proposto da
Trash S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Montanaro e Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13071/2020, resa tra le parti, ad oggetto richiesta di annullamento, previa immediata sospensione e previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità, del provvedimento, prot. n°QI100643 del 12/06/2018, a tutt'oggi mai notificato alla ricorrente, a firma del Dirigente del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Ufficio di Scopo Condono, Dott.ssa Stefania CICATIELLO, con cui veniva dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di sanatoria presentata ai sensi dell'art. 40, comma 6, della Legge 47/85 (Prot. n°QI175224 del 19/10/2017 dell'Ufficio Condono Edilizio) concernente l'immobile sito in Roma, Via Ardeatina n° 850°.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito per parte appellante l’avv. Guglielmo Pezzolla in sostituzione dell'avv. Loredana Bove;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda) n. 13071/2020, di reiezione del ricorso proposto da Trash S.r.l. avverso il provvedimento (prot. n°QI100643 del 12/06/2018) del Dirigente del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Ufficio di Scopo Condono di Roma Capitale, di dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 40, comma 6, della Legge 47/85, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Ardeatina n° 850°.
Roma Capitale ha respinto la domanda di condono, rilevando che le ragioni di credito, riferite al fallimento n.978 del 2015, erano successive sia alla l.326 del 2003 che alla l.r. 12 del 2004, entrambe disciplinanti il condono di cui la società intendeva fruire.
Nei motivi d’impugnazione, la ricorrente ha denunciato: violazione dell’art.7 l. 241 del 1990, degli artt.35, commi 15 e 17, nonché 40, comma 6, l.47 del 1985 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione.
Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile, ex art.40, comma 2, c.p.a., per genericità dei motivi di ricorso.
Le censure di carattere sostanziale, ad avviso dei giudici di prime cure, “risultano per nulla circostanziate ed estremamente generiche nel limitarsi alle affermazioni secondo cui le ragioni di credito erano antecedenti alla legislazione sul condono 2003/2004 e nel provvedimento di diniego mancava un riferimento temporale sul punto” .
Tanto più, s’aggiunge in sentenza, in ragione dell’art.40, comma 6, l. 47 del 1985, ex se ostativo all’accoglimento della domanda di condono, posto che il credito riferito al fallimento n.978/2015 è successivo alla legislazione condonistica degli anni 2003/2004.
Appella la sentenza Trash S.r.l. Resiste Roma Capitale.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Nel motivo d’appello la società denuncia gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar per avere omesso di considerare la natura recettizia del diniego opposto dall’amministrazione, sicché sarebbe “ assolutamente illogico ed illegittimo …ritenere sanata per raggiungimento dello scopo una notificazione non solo nulla bensì addirittura inesistente, in quanto pacificamente mai avvenuta ”.
Ed a fronte della omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, lamenta l’appellante, non è stato mai notificato il provvedimento impugnato, così che sussisterebbe la “ violazione procedimentale che certamente invalida il provvedimento finale”.
Inoltre, deduce l’appellante, dinanzi alla specifica censura sull’incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento impugnato, il “Tribunale di prime cure ha inteso non solo invertire l’onere della prova circa la sussistenza dei poteri, ma addirittura gravare la parte ricorrente di fornire prova negativa in tal senso” .
Alla medesima stregua, lamenta la società appellante, i giudici di prime cure non avrebbero verificato l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono.
L’appello è inammissibile.
Come rilevato nelle conclusioni anche dalla difesa di Roma Capitale, l’appellante non contesta in alcun modo la ritenuta, da parte del giudice di primo grado, genericità dei motivi di ricorso. E argomenta unicamente in tema di fondatezza dei motivi del ricorso di primo grado.
Il principio di specificità dei motivi di impugnazione, previsto dall'art. 101, comma 1, c.p.a., prescrive che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non bastando la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo e ciò in quanto il giudizio di appello innanzi al giudice amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae, i cui limiti oggettivi risultano segnati dai motivi di impugnazione. Pertanto, l'appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per le quali questa sarebbe erronea e da riformare (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 30 luglio 2024, n. 6854).
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del presene grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO