Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei SIg. magistrati:
1) Dott.ssa AT BI Presidente,
2) Dott.ssa Marialuisa Crucitti ConSIliere,
3) Dott.ssa Nicolina BI Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 358/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 08/01/2024 e vertente
T R A
(C.F.: , e (C.F.: , rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
e difesi giusta procura in atti, dall'avv. Carmelita Alvaro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito
Palmi, Via Poeta n. 93
APPELLANTI
E
, (C.F. , e , (C.F. , rappresentati e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 difesi giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Tripodi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in S. Eufemia d'Aspromonte (RC), Via Amendola, 11
APPELLATI
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 976/2018 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/01/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore degli appellanti avv.
Carmelita Alvaro, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
15/12/2023, nonché il difensore degli appellati presente, avv. Domenico Tripodi, che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 04/01/2024, il tutto nei termini assegnati con decreto del
24/01/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Carmelita Alvaro:
<< Voglia l'On. le Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Rigettare le pretese avversarie (anche alla luce del fatto che il portone di ingresso e le rampe di scale rientrano nei beni comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 c.c.) e, per converso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, per effetto di usucapione, in capo ai convenuti del diritto di servitù di passaggio attraverso il portone di ingresso dell'intero fabbricato sito sulla via Provinciale – Tonnara al fine di accedere, tramite la rampa condominiale, al proprio appartamento (compiutamente descritto nella premessa);
2. condannare le controparti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario e con accertamento del diritto degli appellanti, in caso di accoglimento del gravame, di ottenere la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>
Avv. Domenico Tripodi:
<< Premesso che con decreto del 25.01.2023 la Corte d'Appello ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza fissata per il 08.01.2024, onerando le parti al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da far pervenire entro le ore 10:00 del medesimo giorno d'udienza, con le presenti note, si precisano le conclusioni riportandosi integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed a tutti i successivi atti, documenti e verbali di causa da ritenersi anche in questa sede integralmente ritrascritti.
Si chiede, pertanto, che il giudizio sia incamerato per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
<< Con atto di citazione , regolarmente notificato alle controparti, i coniugi , convenivano in Parte_3 giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, i Sigg. e , al fine di fare accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare l'insussistenza del diritto di passaggio esercitato dai convenuti, attraverso il portone d'ingresso del proprio fabbricato, lato Via Provinciale Tonnara, con conseguente condanna delle controparti al risarcimento del danno per illegittimo accesso, pari ad € 15.000,00. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della propria pretesa, gli attori, esponevano che, i convenuti, pur non avendo titolo avevano esercitato per circa otto anni l'accesso al loro appartamento, sottostante a quello degli attori, attraverso il portone esistente nell'ingresso, collocato sulla via Provinciale, viceversa di esclusiva proprietà degli attori;
che, alfine di impedire ai convenuti il passaggio abusivo era stato apposto un nuovo cilindretto della serratura al portone e interposta una porta in metallo nel vano scala interno che conduceva all'appartamento sottostante dei convenuti;
che, per contestare tale attività gli odierni convenuti avevano proposto azione di spoglio;
che, tale provvedimento non pregiudicava la proposizione di un'azione di negatoria servitù.
Si costituiva in giudizio parte convenuta con comparsa di costituzione e risposta, la quale si opponeva in fatto e in diritto e spiegava contestuale domanda riconvenzionale, invocando l'acquisizione del diritto reale di servitù di passaggio, a titolo di usucapione ordinaria ex art. 1158 cc., in forza di asserito utilizzo e fruizione ultraventennale del detto passaggio. Il tutto con vittoria di spese processuali e relativa distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre al risarcimento di danni per lite temeraria.
Espletata l'istruttoria, attraverso l'escussione dei testi indicati, e la produzione documentale, all'udienza del
5 luglio 2017, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.>> Con la sentenza n. 976/2018 depositata il 12/10/2018 il Tribunale di Palmi ha così deciso:
1. Accoglie la domanda formulata da e nei confronti di e Parte_4 Controparte_2 Parte_1 Pt_2
, con espresso divieto alle parti convenute di accedere dalla via superiore Provinciale Tonnara.
[...]
2.Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai Sigg. e .
3.Rigetta la Parte_1 Parte_2 domanda di risarcimento danni proposta dai Sigg. e .
4.Condanna i Sigg. Parte_4 Controparte_2
e , in solido, alla refusione delle spese di lite in favore dei Sigg. Parte_1 Parte_2 Parte_4
e , spese che vengono liquidate in complessive € , oltre spese forfettarie, Iva e
[...] Controparte_2 accessori di legge, ove dovuti.>>
Con atto di appello regolarmente notificato il SI. i Sigg. e Parte_5 Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 976/2018 emessa dal Tribunale di Palmi e depositata il 12/10/2018, per 1)
Travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove (2697 c.c.). Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1117 c.c. e 1158 c.c.; 2) Riformare di conseguenza la decisione sulle spese di lite.
Chiedeva:
<<
1.Rigettare le pretese avversarie (anche alla luce del fatto che il portone di ingresso e le rampe di scale rientrano nei beni comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 c.c.) e, per converso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, per effetto di usucapione, in capo ai convenuti del diritto di serviti: di passaggio attraverso il portone di ingresso dell'intero fabbricato sito sulla via Provinciale — Tonnara al fine di accedere, tramite la rampa condominiale, al proprio appartamento (compiutamente descritto nella premessa);
2. condannare le controparti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario e con accertamento del diritto degli appellanti, in caso di accogli- mento del gravame, di ottenere la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado>>
Proponeva istanza di sospensione della esecutività della sentenza ex art 283 cpc
Si costituivano in giudizio gli appellato che contestavano la domanda degli appellanti, e chiedeva il rigetto dell'appello, chiedevano, preliminarmente la correzione della sentenza di primo grado per mero errore materiale in quanto il Tribunale al rigo 5, 6 e 7 della pagina 3 si è così pronunciato "reputa questo Giudice che la domanda attorea sia infondata e debba invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalle parti convenute", nonchè nella parte in cui il Giudice ha disposto la condanna alle spese per i convenuti ma non ha provveduto alla effettiva liquidazione.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 13/02/2020, la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza e riteneva la causa matura per la decisione rinviando per la precisazione delle conclusioni al 04/02/2021.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio con decreto del 24/01/2023 veniva fissata l'udienza del 08/01/2024, per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza emessa per l'udienza del 08/01/2024, dopo che i difensori delle parti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 31/01/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va esaminata la richiesta di correzione di errore materiale ex art. 288 cpc formulata dalla difesa degli appellati.
Chiede, infatti, < mero errore materiale il Tribunale al rigo 5, 6 e 7 della pagina 3 si è così pronunciato "reputa questo Giudice che la domanda attorea sia infondata e debba invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalle parti convenute". È chiaro che il Tribunale voleva esprimersi nel senso dell'accoglimento della domanda attorea e dell'infondatezza e, quindi, del rigetto della domanda riconvenzionale. In tali sensi od in quelli che l'On. Corte ravviserà va disposta la correzione.
Inoltre la sentenza di primo grado, pur avendo disposto la condanna alle spese di lite dei convenuti odierni appellanti e , ha lasciato in bianco sia l'importo complessivo che le Parte_1 Parte_2 sottovoci di spese vive ed onorari per i quali sarà cura di questa Corte procedere alla quantificazione. Era stata inoltrata istanza di correzione, rigettata dal Tribunale sul presupposto che deve decidere la Corte
d'Appello. (si allega istanza di correzione e relativo provvedimento)>>.
La richiesta è fondata, ravvisandosi l'evidenza dell'errore materiale immediatamente desumibile dal tenore della motivazione.
Per conseguenza va disposta la correzione della sentenza recante il n 976/2018, relativa alla causa iscritta al n. R.G. 680/2012 emessa dal Tribunale di Palmi il 07/09/2018 e pubblicata il 12/10/2018, e precisamente:
- nella parte della sentenza in cui è scritto << Reputa questo giudice che la domanda attorea sia infondata e debba, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalle parti convenute>> si debba leggere ed intendere: << Reputa questo giudice che la domanda attorea sia fondata e debba, invece, essere respinta la domanda riconvenzionale svolta dalle parti convenute>>;
- e nella parte in cui è previsto: < e , in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore dei Sigg. e spese che vengono liquidate in Parte_4 Controparte_2 complessive € , oltre spese forfettarie, Iva e accessori di legge, ove dovuti>> si debba leggere ed intendere:
< e , in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 dei Sigg. e spese che vengono liquidate in complessive € 2.738,00, oltre Parte_4 Controparte_2 spese forfettarie, Iva e accessori di legge, ove dovuti>>
Dispone che la presente correzione sia annotata sull'originale della sentenza sopra indicata con modalità informatiche.
APPELLO
1. Col primo motivo di appello la difesa appellante lamenta il << Travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove (2697 c.c.). Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1117 c.c. e 1158
c.c.>>.
Assume la difesa appellante che < riguardava un portone di ingresso ad un fabbricato condominiale (all'interno del quale è situato l'appartamento dei coniugi ) con la relativa rampa condominiale. Nessuna rilevanza ha Controparte_3 dunque tutta la giurisprudenza richiamata dal Tribunale né il breve excursus sulla disciplina prevista per i fondi serventi e dominanti, atteso che, ahimè, il terreno al quale si riferisce il giudice ritenendolo oggetto di usucapione era una strada provinciale (tant'è che è denominata via Provinciale-Tonnara) ma sulla stessa nessuna pretesa era stata ovviamente avanzata dagli odierni appellanti!>>
Censura anche l'inciso della sentenza in cui il Tribunale < inidonea ad individuare la data precisa del godimento utile>>
Sostiene che < ampiamente confermato la fondatezza della pretesa dei convenuti, avendo gli stessi dimostrato di avere sempre utilizzato, per oltre venti anni pacificamente ed ininterrottamente, ed a far data dal momento dell'acquisto dell'appartamento, ossia 1985, entrambi gli ingressi di accesso al fabbricato (in particolare quello lato Provinciale Tonnara, in quanto più comodo ed accessibile), avendo ricevuto, sin dal momento della stipulazione del rogito notarile, una copia delle chiavi dei relativi portoni da parte dell'alienante SInor
(odierno attore)>> Pt_4
Ritiene anche che la pretesa dei convenuti è stata < giudizio possessorio conclusosi favorevolmente ai coniugi sia nella fase cautelare che nel Controparte_4 merito ed i cui atti erano stati allegati nel presente giudizio petitorio>>.
L'invocato articolo 1117 c.c. individua tre categorie di parti comuni del condominio, in ragione del loro rapporto strutturale o funzionale con l'edificio: parti che formano la struttura dell'edificio in senso stretto, locali accessori destinati al servizio generale dello stabile, tutti gli impianti e le opere non indispensabili ma destinati a servizi di uso e godimento comune.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, e, più precisamente, è un modo di acquisto a titolo originario, con il quale avviene il trasferimento della proprietà stessa dal precedente titolare del diritto al soggetto, senza il compimento di un atto traslativo, ma per il solo effetto dell'azione combinata del possesso ininterrotto e del decorso temporale richiesto dalla legge.
Con specifico riferimento ai beni immobili, il riferimento normativo si rinviene nell'art. 1158 c.c. del codice civile ai sensi del quale < si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni>>.
Si tratta della cosiddetta possessio ad usucapionem che consiste in un possesso continuato o continuo tale da far mantenere nel possessore, che ha la materiale disponibilità del bene, la possibilità di esercitare, quando voglia, atti di SInoria, comportandosi come l'autentico padrone del bene (uti dominus), con ciò dimostrando l'inequivocabile volontà di escludere dal possesso del bene il legittimo proprietario del medesimo.
In ambito condominiale il condomino quale comproprietario, in proporzione alla sua quota millesimale, dei beni comuni, può utilizzarli in virtù del suo titolo di (com)proprietà, senza che ciò possa risultare sufficiente a rivendicare la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione, con conseguente perdita del titolo di
(com)proprietà per gli altri condomini.
La giurisprudenza, al riguardo, ha specificato che ai fini dell'usucapione deve “ sussistere un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivocabile all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario” (cfr. Cass. n. 17459/2015).
Ed invero, l'usucapione del bene comune da parte di uno dei condomini presuppone che il medesimo goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, ovvero tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa ritenersi sufficiente che gli altri condomini si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Cass. 24781/17).
Nel caso in esame la difesa appellante sostiene di aver usucapito la servitù di passaggio un portone di ingresso ad un fabbricato condominiale (all'interno del quale è situato l'appartamento dei coniugi ) Controparte_3 con la relativa rampa condominiale, < ininterrottamente, ed a far data dal momento dell'acquisto dell'appartamento, ossia 1985, entrambi gli ingressi di accesso al fabbricato (in particolare quello lato Provinciale Tonnara, in quanto più comodo ed accessibile), avendo ricevuto, sin dal momento della stipulazione del rogito notarile, una copia delle chiavi dei relativi portoni da parte dell'alienante SInor (odierno attore)>> censurando la sentenza di primo Pt_4 grado ritenendo che nessuna < breve excursus sulla disciplina prevista per i fondi serventi e dominanti, atteso che, ahimè, il terreno al quale si riferisce il giudice ritenendolo oggetto di usucapione era una strada provinciale (tant'è che è denominata via Provinciale-Tonnara) ma sulla stessa nessuna pretesa era stata ovviamente avanzata dagli odierni appellanti!>>
Rileva questa Corte che, correttamente, il primo Giudice ha applicato al caso in esame la giurisprudenza indicata nella sentenza avendo, giustamente, individuato l'oggetto dell'usucapione non nella < provinciale (tant'è che è denominata via Provinciale-Tonnara)>> come asserito dalla difesa appellante, bensì nella servitù di passaggio attraverso il portone di ingresso prospiciente la via Provinciale-Tonnara.
Per vero il Giudice afferma < condominiale in questione ha due ingressi uno lato inferiore Via Macello (posto all'altezza del piano di proprietà dei convenuti) ed un altro lato superiore, prospicente sulla Via Provinciale Tonnara.>>
Rileva questa Corte che, riferendosi al disposto di cui all'art. 1061 cc il Giudice, correttamente, ha evidenziato che< percorsi, segni di qualunque genere. Solo il diritto di esercitare una servitù di passaggio apparente potrà acquistarsi per usucapione.>> precisando, in virtù di principio giurisprudenziale ormai pacifico, che
< una servitù a favore dell'asserito fondo dominante, ma è necessario e deve essere provato che la strada è stata usata a vantaggio del presunto fondo dominante.>>
Ciò sta a SInificare che per l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei – esistenza della strada provinciale Via Provinciale-Tonnara - essendo, viceversa, essenziale dimostrare l'esistenza di un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù, nel caso di specie che il portone esiste per consentire l'esercizio della servitù. In proposito:<< Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle).>>(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 11834 del 6 maggio 2021)
E' chiaro che l'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas, sia con riferimento all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l'avversa azione negatoria del diritto reale – (in tale senso Cass. n.
8320/2023) -.
Come già anticipato, i beni comuni condominiali, come definiti dall'art. 1117 cod. civ., comprendono tutte quelle parti dell'edificio che, per loro natura intrinseca o per esplicita previsione contrattuale, sono destinate all'uso e al godimento collettivo da parte di tutti i condomini. Tra i principali esempi di beni comuni rientrano i cortili, i tetti, le scale, il portone di ingresso, i locali adibiti a portineria e le aree destinate a parcheggio.
Questi beni, essenziali per la funzionalità dell'intero complesso condominiale, sono caratterizzati da un elemento fondamentale: la loro indivisibilità e la conseguente destinazione all'uso comune, che li rende soggetti a una disciplina giuridica specifica. La proprietà di tali beni è attribuita pro-indiviso a tutti i condomini, con quote che vengono calcolate in base ai millesimi di proprietà, ossia in proporzione al valore delle singole unità immobiliari rispetto all'intero edificio. Questo regime di comproprietà implica che ogni condomino ha il diritto di utilizzare i beni comuni in conformità alla loro destinazione d'uso, ma senza pregiudicare il pari diritto degli altri condomini.
Pertanto, anche in tema di condominio chi intende usucapire una parte comune alla sussistenza deve provare l'esistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas, < con riferimento all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l'avversa azione negatoria del diritto reale>> (Cass. n. 8320/2023)
Precisa questa Corte che il requisito dell'apparenza (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata.
In tema di condominio è pacifico l'orientamento del Supremo Collegio secondo cui è necessario allegare e dimostrare di avere goduto del bene a titolo esclusivo – << In tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere
"uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire.
Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune, pertanto, deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.>> (Cass Sent. N.20039/2016 e nello stesso senso l'ordinanza n. 26024/2024)
Non vi è dubbio, pertanto, che affinchè si realizzi l'acquisto per usucapione in , il deve Parte_6 Parte_6 dimostrare che: 1) il possesso del bene comune è stato esclusivo e riconoscibile dagli altri – possesso esclusivo e visibile;
2) La legge richiede che il possesso si protragga per un periodo ininterrotto di almeno 20 anni.
Questo SInifica che il bene deve essere utilizzato in modo continuo senza interruzioni SInificative che possano compromettere la continuità del possesso - periodo continuativo;
3) Il possesso deve escludere effettivamente gli altri condomini dall'uso del bene. Questo è un punto fondamentale: in caso di utilizzo condiviso del bene, l'usucapione non può essere applicata - Esclusione degli altri condomini;
4)La trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, che va manifestata attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri condomini della volontà di voler possedere in via esclusiva. A tal fine, l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune è irrilevante;
5) Natura del bene comune e la presenza di servitù: L'ordinanza della
Cassazione ha precisato che la presenza di servitù condominiali di passaggio o di impianti tecnologici non impedisce l'usucapione. Questo chiarimento è particolarmente rilevante, poiché stabilisce che l'esistenza di tali servitù non contrasta con il possesso esclusivo richiesto per l'usucapione. Nel caso in esame, intanto, proprio dall'istruttoria svolta emerge l'assenza dei suddetti presupposti.
Infatti, che l'uso non è <> per gli appellanti lo dimostra la dichiarazione resa dalla teste Tes_1
– anch'essa proprietaria di uno degli appartamenti dello0 stabile oggetto di causa - in sede di
[...] giudizio possessorio e riportata proprio dalla difesa appellante << ...posso dire che quando ho acquistato l'immobile dalla SInora IT, ho avuto le chiavi de/portone, che usavo anche io specie durante la gravidanza, periodo nel quale mi era più comodo accedere all'immobile dalla via Provinciale Tonnara per poi scendere al primo piano piuttosto che salire dopo avere parcheggiato sottostante, su via Macello. Il portone era in ferro, mi sembra grigio;
era aperto tra le sbarre perché forse ci andava il vetro, che però non c'era perché si vedeva Quando sono andata a vivere nello stabile, i ricorrenti vivevano già lì>>.
Questa dichiarazione dimostra, anche, che non sono stati esclusi effettivamente gli altri condomini dall'uso del bene, il cui utilizzo è stato condiviso.
Inoltre, dimostra, pure, che non vi è stata una trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, che – come già detto - <ossesso postula comunque la sussistenza di una inequivoca volont possedere uti dominus e non pi condominus che va manifestata attraverso comunicazione anche con modalit informali agli altri condomini della voler in via esclusiva>> (Cass. ordinanza n. 26024/2024).
Ancora, la medesima dichiarazione testimoniale della SI,ra , prova che gli appellanti Testimone_1 non hanno posseduto per venti anni in modo esclusivo e indisturbato.
Le superiori argomentazioni escludono l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio apparente richiesto dagli appellanti e nessun travisamento dei fatti è stato operato dal Giudice che ha valutato le prove nel pieno rispetto del disposto sia dell'art. 2697 cc che di quello dell'art. 116 cpc.
Rileva questa Corte che l'art. 2697, stabilisce che < fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda>>.
La norma esprime, in tema di prove civili, il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati da attore e convenuto, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio, ex lege previsti.
E' indubbio che chi vuole far valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda. Questa norma costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso.
Nel caso in esame gli appellanti, convenuti in promo grado, non hanno dato dimostrazione delle ragioni giuridiche alla base della loro domanda.
Va detto, ancora, che nella fattispecie in esame, gli attori, oggi appellati, hanno proposto una actio negatoria servitutis, sostenendo < tale domanda sull'insussistenza di un titolo idoneo a costituire tale diritto reale e sulla mancanza dei presupposti per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva mediante usucapione>>, mentre < convenuti hanno affermato che detta servitù sarebbe stata acquisita per usucapione ventennale>>. Recita l'art 949 cc:< cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno >>.
L'azione “negatoria servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà del fondo.
Gli appellati, per vero, hanno affermato di aver proposto tale azione era stato definito favorevolmente per gli appellanti, aveva determinato appunto la necessità di avviare un'azione ordinaria petitoria affinché si accertasse, appunto, l'inesistenza di qualsivoglia diritto collegato a quel possesso.
La legge, per evitare che l'azione negatoria venga esperita al solo scopo di ostentare (art. 833 del c.c.), ha condizionato il relativo esercizio al pericolo di un possibile pregiudizio per il titolare.
Invero, l'azione negatoria ha una funzione di accertamento, ma anche inibitoria, e di eventuale condanna al risarcimento del danno.
Nel caso in esame, gli appellati hanno agito perché in presenza del pericolo di un possibile pregiudizio nei loro confronti da parte dei convenuti/appellanti, e, per inibire loro di l'esistenza di qualsivoglia diritto collegato al possesso degli stessi.
Stante quanto sin qui esposto l'appello non può essere accolto
2.Le spese seguono la soccombenza per il primo e il secondo grado di giudizio
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore liquidato - € 23.500,00 - applicando i parametri minimi per la fase istruttoria, per mancanza di istruttoria orale, e i parametri medi per le altre fasi, l'importo può essere così liquidato, € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
3.Fase istruttoria € 922,00
4.Fase decisionale € 1.911,00
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
976/2018 emessa il 07/09/2018 e pubblicata il 12/10/2018 dal Tribunale di Palmi:
1) Dispone la correzione della sentenza recante il n 976/2018, relativa alla causa iscritta al n. R.G. 680/2012 emessa dal Tribunale di Palmi il 07/09/2018 e pubblicata il 12/10/2018, e precisamente:
- nella parte della sentenza in cui è scritto << Reputa questo giudice che la domanda attorea sia infondata e debba, invece, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalle parti convenute>> si debba leggere ed intendere: << Reputa questo giudice che la domanda attorea sia fondata e debba, invece, essere respinta la domanda riconvenzionale svolta dalle parti convenute>>; - e nella parte in cui è previsto: < e , in solido, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese di lite in favore dei Sigg. e spese che vengono liquidate Parte_4 Controparte_2 in complessive € , oltre spese forfettarie, Iva e accessori di legge, ove dovuti>> si debba leggere ed intendere:
< e , in solido, alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 dei Sigg. e spese che vengono liquidate in complessive € 2.738,00, oltre Parte_4 Controparte_2 spese forfettarie, Iva e accessori di legge, ove dovuti>>
Dispone che la presente correzione sia annotata sull'originale della sentenza sopra indicata con modalità informatiche.
2) Rigetta l'appello
3)Condanna e , al pagamento a favore degli appellati della somma di € Parte_1 Parte_2
4.888,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
4) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di conSIlio del 27.12.2024
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina BI)
Il Presidente
(Dott.ssa AT BI)