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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7031/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007289438000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007289438000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249013601083/000, notificata da ADER il 10.9.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420160013418372000 avente ad oggetto ICI per gli anni 2006/2007, chiedendone la declaratoria di nullità e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti;
2) la prescrizione del credito.
Con memoria depositata il 9.1.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio ADER ha provato l'avvenuta notifica, in data 17.6.2016, della cartella di pagamento presupposta (cfr. avviso di ricevimento in fasc. resistente), si osserva, da un lato, che la doglianza sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento è inammissibile in questa sede siccome tardiva, avendo dovuto/potuto la parte proporla con la tempestiva impugnazione della cartella e, dall'altro, che l'agente della riscossione ha, altresì, dimostrato che in relazione a tale cartella ha, tra l'altro, notificato al ricorrente, in data 19.7.2023, l'intimazione di pagamento n. 03420239007557320000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024;
Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella presupposta per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 10.9.2024) non è decorso il termine quinquennale.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7031/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007289438000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007289438000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249013601083/000, notificata da ADER il 10.9.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420160013418372000 avente ad oggetto ICI per gli anni 2006/2007, chiedendone la declaratoria di nullità e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento presupposti;
2) la prescrizione del credito.
Con memoria depositata il 9.1.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che costituendosi in giudizio ADER ha provato l'avvenuta notifica, in data 17.6.2016, della cartella di pagamento presupposta (cfr. avviso di ricevimento in fasc. resistente), si osserva, da un lato, che la doglianza sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento è inammissibile in questa sede siccome tardiva, avendo dovuto/potuto la parte proporla con la tempestiva impugnazione della cartella e, dall'altro, che l'agente della riscossione ha, altresì, dimostrato che in relazione a tale cartella ha, tra l'altro, notificato al ricorrente, in data 19.7.2023, l'intimazione di pagamento n. 03420239007557320000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024;
Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella presupposta per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il 10.9.2024) non è decorso il termine quinquennale.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.