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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/09/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 88/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di EN, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2024 da in persona del procuratore speciale, quale Parte_1 mandataria e procuratrice di (P. I.V.A. e numero di Parte_2 iscrizione nel Registro delle Imprese di EN ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Alberto Cappellari del foro di Padova
- attore in riassunzione - contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Pinamonti del C.F._2 foro di EN
-convenuti in riassunzione-
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) immobiliare.
In punto: rinvio a seguito di ordinanza n. 3742/2024 della Corte di cassazione
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione: 2
“Dichiararsi l'inammissibilità delle produzioni avversarie nonché delle domande nuove e/o modificate di controparte.
Previa correzione della motivazione della sentenza di primo grado, respingersi l'appello proposto da e perché Controparte_1 Parte_3 infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza n. 658/2021 del
23.9.2021 emessa dal Tribunale di EN all'esito del procedimento n.
4295/2019 R.G.
Il tutto con vittoria di spese e onorari liquidati come per legge, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa, per tutti i gradi di giudizio, compresi il giudizio di cassazione e il presente giudizio di rinvio.”
Per parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di EN, contrariis rejectis,
In via preliminare di rito:
- autorizzare ex art 354. Cpc la produzione dei documenti sub n. 2) Istanza estinzione procedura esecutiva dd. 06.09.2022, 3) Memoria difensiva
[...]
dd. 30.12.2022, 4) Ordinanza G.E. 05.04.2023, e 5) Sentenza CP_3
Corte Appello EN n. 117/22 con attestazione di passaggio in giudicato, in quanto non prodotti nel precedente grado di appello per causa non imputabile alla sottofirmata difesa.
In via principale:
- preso atto di quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n.
3742/2024 pubblicata in data 09.02.2024, dichiarare che Parte_1
quale mandataria e procuratrice di non vanta il
[...] Parte_2 diritto intervenire e quindi di procedere esecutivamente nei confronti dei beni immobili contraddistinti come p.ed. 68/1 e p.f. 225/1 in C.C. Fornace, e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di intervento di data 11.05.2019, dichiarando illegittima la relativa procedura esecutiva immobiliare sub n. RG 120/17 ES Trib. EN per il credito ivi indicato.
In subordine:
- preso atto di quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n.
3742/2024 pubblicata in data 09.02.2024, nonché del passaggio in giudicato della sentenza n. 1/22 della Corte d'Appello di EN, dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'atto di intervento di 3
data 11.05.2019 operato dal creditore nella procedura esecutiva immobiliare sub n. RG 120/17 ES Trib. EN.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre a spese generali
15% ex art. 2 LPF, Cnpa e Iva come per legge per tutti i gradi di giudizio, ivi compresi il giudizio di legittimità avanti la Corte di cassazione e il presente giudizio di rinvio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione di data 26 novembre 2019 i coniugi CP_1
e proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto
[...] CP_2 di intervento di data 11 maggio 2019 effettuato da nel Controparte_3 procedimento di esecuzione immobiliare, promosso dal creditore Cassa
Rurale Alta Valsugana BCC Soc. Coop. a carico di taluni beni immobili di loro proprietà, identificati nelle p.ed. 68/1 e p.f. 225/1 in P.T. 1619 II C.C.
Fornace, rientranti nel fondo patrimoniale che i coniugi avevano costituito
2001.
Gli attori contestavano il titolo posto alla base dell'intervento di
[...]
, rappresentato da un mutuo ipotecario di originari Euro CP_3
740.000,00, sostenendo che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia,
e che quindi non poteva essere fatto valere nei confronti dei beni immobili in questione.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
Con sentenza pubblicata in data 23 settembre 2021 il Tribunale di
EN rigettava l'opposizione, ritenendo che il debito era stato contratto per perseguire un incremento del patrimonio e della capacità reddituali dei coniugi, e quindi in funzione dei bisogni della famiglia.
La Corte d'Appello di EN, adita da e , con sentenza CP_1 CP_2 pubblicata il 20 luglio 2022 accoglieva l'impugnazione e dichiarava improcedibile l'atto di intervento proposto dalla . CP_3
Richiamava la sentenza della Corte d'appello n. 1/2022 resa nel giudizio sub R.G. 78/2021, divenuta definitiva, che aveva deciso sulla diversa opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da e nell'ambito CP_1 CP_2 4
della medesima procedura esecutiva immobiliare, ed accertato il difetto in capo al creditore procedente Cassa Rurale del diritto a procedere esecutivamente, stante l'inserimento degli immobili nel fondo patrimoniale.
Riteneva quindi sussistere un vizio genetico del titolo esecutivo sul quale si fondava l'esecuzione, che inficiava la procedura esecutiva e che travolgeva anche gli atti di intervento in essa spiegati, ivi compreso quello di
[...]
. CP_3
La Corte affermava, in ogni caso, la fondatezza nel merito dell'opposizione, ritenendo che il mutuo stipulato dagli appellanti fosse un'operazione di natura speculativa, data l'abnormità dell'importo del contratto di mutuo medesimo rispetto alle esigenze della famiglia, cosa cui seguiva l'impossibilità di sottoporre gli immobili ad esecuzione.
La Corte di cassazione, adita da cassava la sentenza Parte_2 impugnata, rinviando alla Corte d'appello di EN in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Escludeva la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno proposta da e in relazione alla sentenza della Corte d'appello di EN CP_1 CP_2
n. 1/2022, divenuta definitiva, che aveva, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. promosso nei confronti del creditore pignorante, escluso la pignorabilità dei beni;
questo perchè le due opposizioni (quella proposta in relazione all'atto di pignoramento e quella proposta in relazione all'intervento) avevano oggetto diverso, poichè pignoramento ed intervento si basavano su crediti diversi.
Riteneva indubbio che il giudicato formatosi con riguardo alla prima opposizione avesse determinato la caducazione di tutti gli atti del processo esecutivo, e, pertanto, anche dell'intervento, avvenuto dopo la proposizione dell'opposizione. Nonostante questo, riteneva che questo non bastasse a definire il giudizio, neanche con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, persistendo comunque l'interesse alla decisione, trattandosi di opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il cui oggetto è quello di accertare il diritto a procedere ad esecuzione forzata anche in una eventuale e successiva procedura esecutiva. 5
Riteneva che la questione dell'improcedibilità dell'intervento del ricorrente, conseguente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento e dei successivi atti esecutivi, accertata nel separato giudizio, fosse questione diversa ed autonoma rispetto a quella relativa all'esistenza del diritto dell'intervenuto a procedere ad esecuzione. Essa era quindi estranea alla materia del contendere, non essendo stata fatta valere con l'opposizione, e comunque sarebbe stata da proporre con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Nel merito, rilevava l'errore in cui era incorsa la Corte d'Appello nel ritenere che l'ipoteca validamente costituita dai coniugi ai sensi dell'art. 169 c.c. sui beni del fondo patrimoniale impedisse al creditore ipotecario di aggredire esecutivamente i beni ipotecati in pendenza del fondo, se non dimostrando che l'obbligazione garantita da ipoteca era stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti dal creditore. Affermava il principio di diritto, per cui “in caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.”
2. - Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2024
[...]
quale mandataria e procuratrice di Parte_1 Parte_2 ha riassunto il giudizio, chiedendo, previa correzione della motivazione della sentenza di primo grado, il rigetto dell'appello proposto da CP_1
e avverso la sentenza del Tribunale di EN n.
[...] Parte_3
658/2021, con rifusione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Si sono costituiti e , prendendo atto del Controparte_1 Parte_3 principio di diritto affermato dalla Cassazione in punto di merito, ma asserendo che la Corte avrebbe statuito che l'esecuzione a carico dei beni immobili p.ed. 68/1 e p.f. 225/1 in P.T. 1619 II C.C. Fornace non potrebbe in ogni caso proseguire a mezzo dell'atto di intervento nell'ambito della procedura esecutiva in questione, e chiedendo una pronuncia in questo senso, o, in subordine, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 6
3. - Ritiene questa Corte che la questione dell'improcedibilità dell'opposizione per caducazione dell'originario titolo esecutivo, proposta nel giudizio di legittimità sotto forma di eccezione di giudicato esterno e respinta dalla Cassazione, non possa essere fatta valere nel presente giudizio.
È sì vero che la Cassazione ha affermato che l'intervento è destinato a perdere efficacia in conseguenza della dichiarazione di inefficacia del pignoramento e dei successivi atti esecutivi;
ma, al tempo stesso, è stata oltremodo esplicita nello statuire l'estraneità della questione alla materia del contendere, e questo quand'anche si tratti di circostanza nuova e sopravvenuta, non nota al momento della proposizione dell'originaria opposizione all'esecuzione.
Chiaro è il punto 2.4 della motivazione: la Cassazione ha concluso nel senso che la sentenza impugnata andava “certamente cassata” avendo pronunciato sull'improcedibilità dell'intervento, materia estranea all'oggetto del giudizio, il cui rilievo d'ufficio poteva essere operato solo dal giudice dell'esecuzione, o dedotto dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., “ma in nessun caso effettuato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione proposta per altre e diverse ragioni”.
Con altrettanta chiarezza, la Cassazione ha escluso possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, persistendo comunque l'interesse del creditore alla decisione in funzione di future ed eventuali procedure esecutive.
La natura prosecutoria del presente giudizio di rinvio impone allora di dare applicazione al principio di diritto affermato dalla Cassazione, dando atto dell'ipoteca volontaria iscritta da e sui Controparte_1 Parte_3 beni immobili p.ed. 68/1 e p.f. 225/1 in P.T. 1619 II C.C. Fornace, compresi nel fondo patrimoniale, e del fatto che tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.
L'opposizione proposta dai debitori va quindi rigettata.
4. - A quanto sopra segue la condanna di e Controparte_1 Pt_3
a rimborsare all'altra parte le spese di lite, alla cui liquidazione si
[...] provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 7
marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Va considerato lo scaglione di valore fino ad Euro 1.000.000,00 ed una complessità medio-bassa, trattandosi di questione documentale e di diritto, e tenuta presente, quale misura massima della liquidazione, la somma richiesta dalla parte vincitrice.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla causa di rinvio a seguito di cassazione proposta da quale mandataria e procuratrice di Parte_1
rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dagli stessi Parte_2 proposta avverso l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare sub RGE n.120/17, effettuato da Controparte_3 condanna e , in solido fra loro a rifondere Controparte_1 Parte_3
a le spese di lite, che si liquidano: Parte_2
- per il giudizio avanti al Tribunale in Euro 15.000,00 per onorari;
- per il giudizio avanti la Corte d'appello in Euro 9.256,00 per onorari;
- per il giudizio avanti la Corte di Cassazione in Euro 8.000,00 per onorari ed Euro 3.601,50 per esborsi;
- per il presente giudizio di rinvio in Euro 12.109,00 per onorari ed Euro
2.556,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
EN, 16 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di EN, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2024 da in persona del procuratore speciale, quale Parte_1 mandataria e procuratrice di (P. I.V.A. e numero di Parte_2 iscrizione nel Registro delle Imprese di EN ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Alberto Cappellari del foro di Padova
- attore in riassunzione - contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Pinamonti del C.F._2 foro di EN
-convenuti in riassunzione-
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) immobiliare.
In punto: rinvio a seguito di ordinanza n. 3742/2024 della Corte di cassazione
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione: 2
“Dichiararsi l'inammissibilità delle produzioni avversarie nonché delle domande nuove e/o modificate di controparte.
Previa correzione della motivazione della sentenza di primo grado, respingersi l'appello proposto da e perché Controparte_1 Parte_3 infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza n. 658/2021 del
23.9.2021 emessa dal Tribunale di EN all'esito del procedimento n.
4295/2019 R.G.
Il tutto con vittoria di spese e onorari liquidati come per legge, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa, per tutti i gradi di giudizio, compresi il giudizio di cassazione e il presente giudizio di rinvio.”
Per parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di EN, contrariis rejectis,
In via preliminare di rito:
- autorizzare ex art 354. Cpc la produzione dei documenti sub n. 2) Istanza estinzione procedura esecutiva dd. 06.09.2022, 3) Memoria difensiva
[...]
dd. 30.12.2022, 4) Ordinanza G.E. 05.04.2023, e 5) Sentenza CP_3
Corte Appello EN n. 117/22 con attestazione di passaggio in giudicato, in quanto non prodotti nel precedente grado di appello per causa non imputabile alla sottofirmata difesa.
In via principale:
- preso atto di quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n.
3742/2024 pubblicata in data 09.02.2024, dichiarare che Parte_1
quale mandataria e procuratrice di non vanta il
[...] Parte_2 diritto intervenire e quindi di procedere esecutivamente nei confronti dei beni immobili contraddistinti come p.ed. 68/1 e p.f. 225/1 in C.C. Fornace, e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di intervento di data 11.05.2019, dichiarando illegittima la relativa procedura esecutiva immobiliare sub n. RG 120/17 ES Trib. EN per il credito ivi indicato.
In subordine:
- preso atto di quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n.
3742/2024 pubblicata in data 09.02.2024, nonché del passaggio in giudicato della sentenza n. 1/22 della Corte d'Appello di EN, dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'atto di intervento di 3
data 11.05.2019 operato dal creditore nella procedura esecutiva immobiliare sub n. RG 120/17 ES Trib. EN.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre a spese generali
15% ex art. 2 LPF, Cnpa e Iva come per legge per tutti i gradi di giudizio, ivi compresi il giudizio di legittimità avanti la Corte di cassazione e il presente giudizio di rinvio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione di data 26 novembre 2019 i coniugi CP_1
e proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto
[...] CP_2 di intervento di data 11 maggio 2019 effettuato da nel Controparte_3 procedimento di esecuzione immobiliare, promosso dal creditore Cassa
Rurale Alta Valsugana BCC Soc. Coop. a carico di taluni beni immobili di loro proprietà, identificati nelle p.ed. 68/1 e p.f. 225/1 in P.T. 1619 II C.C.
Fornace, rientranti nel fondo patrimoniale che i coniugi avevano costituito
2001.
Gli attori contestavano il titolo posto alla base dell'intervento di
[...]
, rappresentato da un mutuo ipotecario di originari Euro CP_3
740.000,00, sostenendo che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia,
e che quindi non poteva essere fatto valere nei confronti dei beni immobili in questione.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione.
Con sentenza pubblicata in data 23 settembre 2021 il Tribunale di
EN rigettava l'opposizione, ritenendo che il debito era stato contratto per perseguire un incremento del patrimonio e della capacità reddituali dei coniugi, e quindi in funzione dei bisogni della famiglia.
La Corte d'Appello di EN, adita da e , con sentenza CP_1 CP_2 pubblicata il 20 luglio 2022 accoglieva l'impugnazione e dichiarava improcedibile l'atto di intervento proposto dalla . CP_3
Richiamava la sentenza della Corte d'appello n. 1/2022 resa nel giudizio sub R.G. 78/2021, divenuta definitiva, che aveva deciso sulla diversa opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da e nell'ambito CP_1 CP_2 4
della medesima procedura esecutiva immobiliare, ed accertato il difetto in capo al creditore procedente Cassa Rurale del diritto a procedere esecutivamente, stante l'inserimento degli immobili nel fondo patrimoniale.
Riteneva quindi sussistere un vizio genetico del titolo esecutivo sul quale si fondava l'esecuzione, che inficiava la procedura esecutiva e che travolgeva anche gli atti di intervento in essa spiegati, ivi compreso quello di
[...]
. CP_3
La Corte affermava, in ogni caso, la fondatezza nel merito dell'opposizione, ritenendo che il mutuo stipulato dagli appellanti fosse un'operazione di natura speculativa, data l'abnormità dell'importo del contratto di mutuo medesimo rispetto alle esigenze della famiglia, cosa cui seguiva l'impossibilità di sottoporre gli immobili ad esecuzione.
La Corte di cassazione, adita da cassava la sentenza Parte_2 impugnata, rinviando alla Corte d'appello di EN in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Escludeva la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno proposta da e in relazione alla sentenza della Corte d'appello di EN CP_1 CP_2
n. 1/2022, divenuta definitiva, che aveva, nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. promosso nei confronti del creditore pignorante, escluso la pignorabilità dei beni;
questo perchè le due opposizioni (quella proposta in relazione all'atto di pignoramento e quella proposta in relazione all'intervento) avevano oggetto diverso, poichè pignoramento ed intervento si basavano su crediti diversi.
Riteneva indubbio che il giudicato formatosi con riguardo alla prima opposizione avesse determinato la caducazione di tutti gli atti del processo esecutivo, e, pertanto, anche dell'intervento, avvenuto dopo la proposizione dell'opposizione. Nonostante questo, riteneva che questo non bastasse a definire il giudizio, neanche con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, persistendo comunque l'interesse alla decisione, trattandosi di opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il cui oggetto è quello di accertare il diritto a procedere ad esecuzione forzata anche in una eventuale e successiva procedura esecutiva. 5
Riteneva che la questione dell'improcedibilità dell'intervento del ricorrente, conseguente alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento e dei successivi atti esecutivi, accertata nel separato giudizio, fosse questione diversa ed autonoma rispetto a quella relativa all'esistenza del diritto dell'intervenuto a procedere ad esecuzione. Essa era quindi estranea alla materia del contendere, non essendo stata fatta valere con l'opposizione, e comunque sarebbe stata da proporre con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Nel merito, rilevava l'errore in cui era incorsa la Corte d'Appello nel ritenere che l'ipoteca validamente costituita dai coniugi ai sensi dell'art. 169 c.c. sui beni del fondo patrimoniale impedisse al creditore ipotecario di aggredire esecutivamente i beni ipotecati in pendenza del fondo, se non dimostrando che l'obbligazione garantita da ipoteca era stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti dal creditore. Affermava il principio di diritto, per cui “in caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.”
2. - Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2024
[...]
quale mandataria e procuratrice di Parte_1 Parte_2 ha riassunto il giudizio, chiedendo, previa correzione della motivazione della sentenza di primo grado, il rigetto dell'appello proposto da CP_1
e avverso la sentenza del Tribunale di EN n.
[...] Parte_3
658/2021, con rifusione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Si sono costituiti e , prendendo atto del Controparte_1 Parte_3 principio di diritto affermato dalla Cassazione in punto di merito, ma asserendo che la Corte avrebbe statuito che l'esecuzione a carico dei beni immobili p.ed. 68/1 e p.f. 225/1 in P.T. 1619 II C.C. Fornace non potrebbe in ogni caso proseguire a mezzo dell'atto di intervento nell'ambito della procedura esecutiva in questione, e chiedendo una pronuncia in questo senso, o, in subordine, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 6
3. - Ritiene questa Corte che la questione dell'improcedibilità dell'opposizione per caducazione dell'originario titolo esecutivo, proposta nel giudizio di legittimità sotto forma di eccezione di giudicato esterno e respinta dalla Cassazione, non possa essere fatta valere nel presente giudizio.
È sì vero che la Cassazione ha affermato che l'intervento è destinato a perdere efficacia in conseguenza della dichiarazione di inefficacia del pignoramento e dei successivi atti esecutivi;
ma, al tempo stesso, è stata oltremodo esplicita nello statuire l'estraneità della questione alla materia del contendere, e questo quand'anche si tratti di circostanza nuova e sopravvenuta, non nota al momento della proposizione dell'originaria opposizione all'esecuzione.
Chiaro è il punto 2.4 della motivazione: la Cassazione ha concluso nel senso che la sentenza impugnata andava “certamente cassata” avendo pronunciato sull'improcedibilità dell'intervento, materia estranea all'oggetto del giudizio, il cui rilievo d'ufficio poteva essere operato solo dal giudice dell'esecuzione, o dedotto dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., “ma in nessun caso effettuato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione proposta per altre e diverse ragioni”.
Con altrettanta chiarezza, la Cassazione ha escluso possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, persistendo comunque l'interesse del creditore alla decisione in funzione di future ed eventuali procedure esecutive.
La natura prosecutoria del presente giudizio di rinvio impone allora di dare applicazione al principio di diritto affermato dalla Cassazione, dando atto dell'ipoteca volontaria iscritta da e sui Controparte_1 Parte_3 beni immobili p.ed. 68/1 e p.f. 225/1 in P.T. 1619 II C.C. Fornace, compresi nel fondo patrimoniale, e del fatto che tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.
L'opposizione proposta dai debitori va quindi rigettata.
4. - A quanto sopra segue la condanna di e Controparte_1 Pt_3
a rimborsare all'altra parte le spese di lite, alla cui liquidazione si
[...] provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 7
marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Va considerato lo scaglione di valore fino ad Euro 1.000.000,00 ed una complessità medio-bassa, trattandosi di questione documentale e di diritto, e tenuta presente, quale misura massima della liquidazione, la somma richiesta dalla parte vincitrice.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sulla causa di rinvio a seguito di cassazione proposta da quale mandataria e procuratrice di Parte_1
rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dagli stessi Parte_2 proposta avverso l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare sub RGE n.120/17, effettuato da Controparte_3 condanna e , in solido fra loro a rifondere Controparte_1 Parte_3
a le spese di lite, che si liquidano: Parte_2
- per il giudizio avanti al Tribunale in Euro 15.000,00 per onorari;
- per il giudizio avanti la Corte d'appello in Euro 9.256,00 per onorari;
- per il giudizio avanti la Corte di Cassazione in Euro 8.000,00 per onorari ed Euro 3.601,50 per esborsi;
- per il presente giudizio di rinvio in Euro 12.109,00 per onorari ed Euro
2.556,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
EN, 16 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo