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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1976/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARAVANI Parte_1 C.F._1
LI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CARAVANI LI
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere, contrariis reiectis
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1
a LU (Romania) in data 23.08.2001, atto di matrimonio n. 11 del 23.08.2001 registrato a
[...]
LU (Romania), ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Autorità competente ai fini delle necessarie annotazioni;
2) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre , con Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 4 collocazione prevalente e residenza presso la stessa;
prevedere che il padre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa;
3) assegnare la casa coniugale, sita a Vicenza in Contra' Oratorio dei Servi n. 4, con tutti gli arredi e le pertinenze, alla sig.ra , affinché continui ad abitarvi assieme al figlio;
Parte_1 Per_1
4) disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 15 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile non inferiore ad € 600 (seicento) quale contributo al mantenimento del figlio , annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
7) spese ed oneri di lite interamente rifusi”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del pubblico ministero: dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9/5/2024 chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione da con addebito, alle condizioni ivi rassegnate Controparte_1 nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in LU (Romania) in data 23/08/2001, ivi registrato. Nessuno si è costituito in giudizio per il convenuto.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1852 del 6/11/2024 e successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo per la decisione circa le condizioni della separazione e la domanda di addebito.
E' stata dunque pronunciata sentenza non definitiva n. 802/2025 del 23/5/2025 che ha così previsto:
“
1. ADDEBITA la separazione a . Controparte_1
2. AFFIDA in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei. Persona_1
3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa.
4. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di euro 600,00 mensili a Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, con Parte_1 rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. ASSEGNA la casa familiare sita in Vicenza via Contrà Oratorio dei Servi n. 4 a . Parte_1
6. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
7. SPESE al definitivo. pagina 2 di 4
8. SI PUBBLICHI”.
La causa è stata così rimessa nuovamente sul ruolo affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, una volta maturati i tempi di legge.
All'esito della successiva udienza del 27/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., l'attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, confermando le statuizioni della separazione, sulle quali il Pubblico Ministero ha infine espresso parere favorevole.
* * *
La domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni richieste dall'attrice va accolta in quanto:
- è decorso il termine di legge di un anno tra la data della prima udienza nella causa di separazione
(udienza del 19/9/2024), dichiarata con sentenza non definitiva n. 1852/2024 del 6/11/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio (udienza del 27/11/2025);
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, non trascritto in Italia.
Vanno poi confermate le condizioni già stabilite dalla sentenza di separazione n. 802/2025 del
23/5/2025, che parte attrice ha chiesto di confermare anche in questa sede, ovverossia affido esclusivo del figlio delle parti (nato l'[...]) alla madre con collocamento presso di lei, Persona_1 visite padre-figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa.
Va altresì confermata di conseguenza l'assegnazione della casa coniugale sita in Vicenza via Contrà
Oratorio dei Servi n. 4 a e l'obbligo in capo a di Parte_1 Controparte_1 corrispondere un assegno di euro 600,00 al mese all'attrice a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Non è mutato, in effetti, il quadro probatorio di causa in relazione alle condizioni proposte da parte attrice in sede di separazione, che poi ha chiesto di confermare anche per la fase di divorzio. Il convenuto è rimasto contumace.
Da ultimo, vanno regolamentate le spese di lite.
Attesa l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello stato, il convenuto soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite direttamente in favore dell'erario. Compensi previsti dal DM 55/2014, cause di valore indeterminabile a complessità bassa, pagina 3 di 4 importi medi per fase di studio, introduttiva, trattazione e decisionale della separazione (in totale euro
7.616,00) e importi minimi per la fase decisionale del divorzio (euro 1.453,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in LU (Romania) il 23/08/2001.
[...]
2. AFFIDA in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei. Persona_1
3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa.
4. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di euro 600,00 mensili a Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, con Parte_1 rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
5. ASSEGNA la casa familiare sita in Vicenza via Contrà Oratorio dei Servi n. 4 a
[...]
. Parte_1
6. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario che Controparte_1 liquida in euro 9.069,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1976/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARAVANI Parte_1 C.F._1
LI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CARAVANI LI
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere, contrariis reiectis
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1
a LU (Romania) in data 23.08.2001, atto di matrimonio n. 11 del 23.08.2001 registrato a
[...]
LU (Romania), ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Autorità competente ai fini delle necessarie annotazioni;
2) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre , con Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 4 collocazione prevalente e residenza presso la stessa;
prevedere che il padre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa;
3) assegnare la casa coniugale, sita a Vicenza in Contra' Oratorio dei Servi n. 4, con tutti gli arredi e le pertinenze, alla sig.ra , affinché continui ad abitarvi assieme al figlio;
Parte_1 Per_1
4) disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 15 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno mensile non inferiore ad € 600 (seicento) quale contributo al mantenimento del figlio , annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Vicenza;
7) spese ed oneri di lite interamente rifusi”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del pubblico ministero: dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9/5/2024 chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione da con addebito, alle condizioni ivi rassegnate Controparte_1 nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in LU (Romania) in data 23/08/2001, ivi registrato. Nessuno si è costituito in giudizio per il convenuto.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1852 del 6/11/2024 e successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo per la decisione circa le condizioni della separazione e la domanda di addebito.
E' stata dunque pronunciata sentenza non definitiva n. 802/2025 del 23/5/2025 che ha così previsto:
“
1. ADDEBITA la separazione a . Controparte_1
2. AFFIDA in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei. Persona_1
3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa.
4. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di euro 600,00 mensili a Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, con Parte_1 rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. ASSEGNA la casa familiare sita in Vicenza via Contrà Oratorio dei Servi n. 4 a . Parte_1
6. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
7. SPESE al definitivo. pagina 2 di 4
8. SI PUBBLICHI”.
La causa è stata così rimessa nuovamente sul ruolo affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, una volta maturati i tempi di legge.
All'esito della successiva udienza del 27/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., l'attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, confermando le statuizioni della separazione, sulle quali il Pubblico Ministero ha infine espresso parere favorevole.
* * *
La domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni richieste dall'attrice va accolta in quanto:
- è decorso il termine di legge di un anno tra la data della prima udienza nella causa di separazione
(udienza del 19/9/2024), dichiarata con sentenza non definitiva n. 1852/2024 del 6/11/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio (udienza del 27/11/2025);
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, non trascritto in Italia.
Vanno poi confermate le condizioni già stabilite dalla sentenza di separazione n. 802/2025 del
23/5/2025, che parte attrice ha chiesto di confermare anche in questa sede, ovverossia affido esclusivo del figlio delle parti (nato l'[...]) alla madre con collocamento presso di lei, Persona_1 visite padre-figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa.
Va altresì confermata di conseguenza l'assegnazione della casa coniugale sita in Vicenza via Contrà
Oratorio dei Servi n. 4 a e l'obbligo in capo a di Parte_1 Controparte_1 corrispondere un assegno di euro 600,00 al mese all'attrice a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Non è mutato, in effetti, il quadro probatorio di causa in relazione alle condizioni proposte da parte attrice in sede di separazione, che poi ha chiesto di confermare anche per la fase di divorzio. Il convenuto è rimasto contumace.
Da ultimo, vanno regolamentate le spese di lite.
Attesa l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello stato, il convenuto soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite direttamente in favore dell'erario. Compensi previsti dal DM 55/2014, cause di valore indeterminabile a complessità bassa, pagina 3 di 4 importi medi per fase di studio, introduttiva, trattazione e decisionale della separazione (in totale euro
7.616,00) e importi minimi per la fase decisionale del divorzio (euro 1.453,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in LU (Romania) il 23/08/2001.
[...]
2. AFFIDA in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei. Persona_1
3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, subordinatamente al gradimento del minore e previo accordo con la madre, su sua iniziativa.
4. FA OBBLIGO a di corrispondere un assegno di euro 600,00 mensili a Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, con Parte_1 rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
5. ASSEGNA la casa familiare sita in Vicenza via Contrà Oratorio dei Servi n. 4 a
[...]
. Parte_1
6. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario che Controparte_1 liquida in euro 9.069,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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