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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 329/2023 r.g. posta in deliberazione all'udienza del 13 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Alessio Ciasco)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Vitantonio Piemonte) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4315/20 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 4315/2020 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al rimborso della Controparte_1
somma di € 6.027.63, a titolo di spese legali versate all'Avv. Ciasco per lo svolgimento di attività stragiudiziale afferente alla richiesta di risarcimento dei danni avviata nei confronti della per esborsi sanitari, e ha posto a carico Controparte_2
dell'attrice le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare: - Riformare, l'impugnata Sentenza n.
18234/2022 nei punti indicati e per tutti i motivi succitati perché ingiusta ed infondata in fatto ed in diritto. Nel merito: - Dichiarare la piena responsabilità contrattuale della in base a tutto quanto testé esposto Controparte_1
come da tutti i documenti probatori già presenti in atti nel fascicolo di prime cure. -
Condannare la Legali e Peritali al risarcimento delle spese legali sostenute CP_1
dalla Sig.ra per € 6.027,63 come da fattura allegata in atti nel Parte_1
fascicolo di prime cure che comprova l'effettivo dovuto certo ed esigibile. -
Condannare la e alle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio da liquidare a questa difesa che sin d' ora si dichiara antistataria ex art. 93 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_3
che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: ”Voglia l'Ill.mo
[...]
Sig. Giudice;
rigettata ogni contraria istanza;
- dato atto che l'assicurata ha genericamente denunciato il sinistro, non ha richiesto l'operatività della garanzia a proprio favore nei termini contrattuali;
- dato atto che la sig.ra deve Parte_1
essere dichiarata decaduta dal diritto all'operatività della polizza;
- dato atto che la sig.ra hiede il rimborso spese per un'attività stragiudiziale prestata in Parte_1
assenza di un sinistro, come nei termini contrattuali definito e ritenuto, con una
CO Assicurativa;
- dato atto che le spese legali sono state già pagate da
[...]
e che quelle richieste siano eccessive per l'attività prestata;
- respinta CP_2
ogni diversa domanda eccezione istanza ed applicato il principio di non contestazione ex art. 115 cpc;
IN VIA PRINCIPALE - anche in accoglimento dell'eccezione ex art.
348bis cpc, rigettare l'appello per come proposto perché infondato in fatto ed in diritto
e confermare integralmente la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma n.
18234/2022; IN OGNI CASO - rigettare la domanda così come proposta dalla sig.ra per le eccezioni di merito dedotte in comparsa e dichiarare Parte_1
che alcuna somma è dovuta da;
- Controparte_1
dichiarare decaduta la sig.ra dal diritto di far valere la Parte_1
garanzia per grave inadempimento e violazione delle prescrizioni contrattuali di polizza;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA - per la denegata ipotesi in cui
L'Ecc.ma Corte dovesse riconoscere la sussistenza del diritto al rimborso in favore della parte attrice, limitare eventualmente il quantum dovuto ai minimi tabellari;
IN
Contro
OGNI CASO - mandare la assolta da ogni onere processuale, da porsi ad esclusivo carico della controparte, con spese da porsi a carico del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi in atti;
la Corte, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies e 275 bis c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della per ottenere il Controparte_1
rimborso della somma di € 6.027.63 versata all'Avv. Alessio Ciasco, che l'aveva assistita nella pratica relativa alla richiesta di rifusione delle spese sanitarie presentata alla in particolare, secondo la prospettazione contenuta Controparte_2
nell'atto di citazione, l'attrice in data 25 giugno 2020 aveva chiesto alla convenuta - con la quale in data 19 aprile 2018 aveva stipulato la polizza n. 1000903211 - il rimborso delle spese legali versate all'Avv. Ciasco per lo svolgimento di “attività stragiudiziale a tutela dell'apertura richiesta risarcimento nei confronti della pratica con la compagnia , allegando la fattura n. 14/2020 emessa Controparte_2
dal Difensore in data 24 giugno 2020, il prospetto di liquidazione in ambito stragiudiziale e 4 assegni emessi dalla a copertura dell'indicata fattura;
Parte_1
Contro nonostante l'invio della documentazione richiesta, la non aveva provveduto al versamento di quanto richiesto, rendendosi così inadempiente alle obbligazioni assunte con la polizza assicurativa.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda in ragione dell'insussistenza dei presupposti per la copertura assicurativa, ossia la tempestiva denuncia del fatto e l'inerzia della nella liquidazione del sinistro, così da rendere Controparte_2
necessario l'intervento dell'Avv. Ciasco.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto introduttivo del giudizio contiene la formulazione di censure generiche, per lo più ripetitive e incentrate su aspetti marginali della motivazione, senza confutare in modo specifico i punti nodali della decisione, che si incentrano sull'inoperatività della polizza.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta. La prima censura - ”esclusione dalla polizza assicurativa della mia assistita secondo la sentenza di primo grado” - si articola in una serie di rilievi, di seguito esposti.
Innanzitutto, l'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la procura rilasciata all'Avv. Ciasco per la gestione della pratica relativa alla liquidazione delle spese sanitarie, non spiega rilievo.
Il giudice di primo grado ha correttamente osservato che la procura inizialmente prodotta risultava rilasciata dalla e non anche dalla circostanza CP_4 Parte_1
questa ammessa dalla stessa attrice che in un secondo momento ha depositato un'altra procura conferita dall'attrice all'Avv. Ciasco il 27 aprile 2020.
Detto profilo non ha avuto, tuttavia, alcuna incisione sulla pronuncia emessa dal
Tribunale che si è piuttosto concentrato sui presupposti di operatività della polizza, come di seguito regolamentati in sede contrattuale:
“Art. VI cga - …. È onere dell'Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all'Intermediario, in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, tutta la documentazione idonea e necessaria ivi compreso
l'Accordo contenente il contratto preventivo in forma scritta pattuito e rilasciato dai
Professionisti al momento del conferimento dell'incarico, salvo casi di comprovata urgenza”
Art. VI.
2 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo”;
Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE VII.1 cga - FASE STRAGIUDIZIALE E
GIUDIZIALE “L'incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di
Corte d'Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita, per promuovere arbitrato, azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto alla Direzione della Società. La
Direzione, una volta adeguatamente istruito il fascicolo di sinistro, prenderà atto della nomina di incarico sulla base della documentazione ed atti sottoposti, fermo restando quanto disposto dal comma successivo. … La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, arbitrale, mediazione-conciliazione- negoziazione assistita, che in qualunque stato, grado o fase anche di giudizio senza preventiva comunicazione alla
CO e presa d'atto della stessa.”.
Le previsioni suindicate non risultano rispettate.
E', infatti, pacifico che la convenuta non è stata tempestivamente notiziata del conferimento dell'incarico, avvenuto il 27 aprile 2020, e che la prima comunicazione al riguardo è rappresentata dalla richiesta inviata dall'Avv. Ciasco il 24 giugno 2020, Contr allorché la liquidazione da parte della era già avviata e Controparte_2
prossima al pagamento tramite bonifico.
L'assunto sostenuto dalla parte appellante secondo cui la decisione “svilisce anche il ruolo dell'avvocato, che si rammenta deontologicamente, non ha solo il compito di difesa, ma anche quello di consulenza per le pratiche extraprocessuali” non può essere condiviso.
La pronuncia del Tribunale non ha affatto inteso negare il diritto della Parte_1
a farsi assistere da un difensore nell'espletamento delle incombenze tese ad ottenere la liquidazione delle spese mediche da parte della il giudice di Controparte_2
primo grado ha piuttosto ritenuto, in modo del tutto condivisibile, che la prestazione resa dall'Avv. Ciasco non rientrasse tra quelle coperte dalla polizza assicurativa in quanto non riferita ad un “sinistro”, i cui estremi ricorrono solo allorché l'altra
CO (nella specie la non provveda alla liquidazione. Controparte_2 Sul punto sono, invero, del tutto chiare le condizioni particolari della polizza secondo cui “… la garanzia è prestata per polizze stipulate dal Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della CO. La garanzia vale per ogni contratto stipulato dal Contraente per il rischio assicurato. Ai fini dell'insorgenza del sinistro per la copertura in sede di ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE
LEGALE rileva l'inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o contestazione, manifestata e formulata dalla CO di Assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 gg. dalla denuncia di sinistro.”
Nel caso in esame, non si è verificato alcun atteggiamento ostruzionistico da parte della la quale - dopo aver ricevuto in data 20 maggio Controparte_2
2020 la richiesta di rimborso delle spese mediche - ha gestito la pratica osservando una tempistica del tutto ragionevole e il 9 luglio 2020 ha effettuato il bonifico della somma richiesta, pari a € 18.900,00.
Contro Nel momento in cui l'Avv. Ciasco ha presentato alla la richiesta di rimborso della fattura emessa per l'assistenza stragiudiziale, ossia in data 24 giugno 2020, la aveva già risposto, rappresentando che la pratica era in corso Controparte_2
di liquidazione, cosicché non vi era alcuna situazione di contestazione che richiedesse l'intervento del Difensore.
Basti pensare che la ha conferito all'Avv. Ciasco l'incarico Parte_1
stragiudiziale il 27 aprile 2020, addirittura prima ancora che si concludesse l'iter sanitario che ha dato poi origine alla vicenda, (l'ultima visita medica effettuata dall'appellante reca la data dell'11 maggio 2020) e ha emesso parte degli assegni in pagamento delle prestazioni dell'Avv. Ciasco in data antecedente alla presentazione della richiesta di rimborso alla Controparte_2
Sempre nell'ambito della prima censura, l'appellante lamenta di non avere avuto conoscenza del tenore delle clausole contrattuali, ma l'assunto è smentito dalla polizza che contiene la sottoscrizione delle previsioni in contestazione, con la puntuale indicazione di ciascuna di esse, risultando per l'effetto rispettato il principio secondo cui il richiamo numerico è sufficiente a soddisfare il requisito della specificità (Cass.
4126/24).
Con la seconda doglianza, rubricata come “erronea interpretazione del contratto stipulato con la uca assicurazioni spese legali nella sentenza Controparte_1
appellata”, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione laddove il Tribunale afferma che al momento dell'intervento dell'Avv. Ciasco il sinistro era già definito.
La censura non è fondata.
Il giudice di primo grado ha correttamente affermato che alla data del 24 giugno
2020 la pratica era in via di definizione, in quanto la aveva Controparte_2
già preannunciato l'imminente rimborso, cosicché non sussisteva alcun inadempimento da parte della tale da giustificare l'assistenza legale. Parte_2
Il terzo motivo - “erronea interpretazione del contratto stipulato con la UCA assicurazioni spese legali e peritali come declara la sentenza appellata - decadenza dai benefici del contratto“ - non è fondato.
L'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui la questione avrebbe presentato profili di complessità giuridica, tali da rendere necessario l'immediato intervento di un legale, appare smentita dalla gestione della pratica osservata dalla Controparte_2
che ha effettuato la liquidazione in data 9 luglio 2020, a distanza di meno di due
[...]
mesi dalla prima richiesta di rimborso.
Con il quarto motivo - “violazione di erronea applicazione delle norme di legge in punto di merito ed in punto di liquidazione delle spese” - l'appellante, oltre a ricostruire la successione degli eventi, dei quali si è già detto in precedenza, reitera la prospettazione che “non è vietata la nomina di un legale liberamente scelto”. Ora, il tema oggetto di causa non è quello della legittima prerogativa dell'assicurato di farsi assistere da un professionista di sua fiducia, ma dei presupposti per ottenere il rimborso delle spese legali e dell'inquadramento della prestazione nell'ambito della polizza assicurativa.
Per tutte le ragioni già espresse, la decisione del Tribunale, che ha ritenuto che la spesa sostenuta dalla per l'assistenza legale non fosse coperta dal Parte_1
Contro contratto concluso con la , non si presta, quindi, a censure.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, e con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 329/2023 r.g. posta in deliberazione all'udienza del 13 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Alessio Ciasco)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Vitantonio Piemonte) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4315/20 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 4315/2020 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della Parte_1 [...]
per ottenere la condanna al rimborso della Controparte_1
somma di € 6.027.63, a titolo di spese legali versate all'Avv. Ciasco per lo svolgimento di attività stragiudiziale afferente alla richiesta di risarcimento dei danni avviata nei confronti della per esborsi sanitari, e ha posto a carico Controparte_2
dell'attrice le spese di lite.
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare: - Riformare, l'impugnata Sentenza n.
18234/2022 nei punti indicati e per tutti i motivi succitati perché ingiusta ed infondata in fatto ed in diritto. Nel merito: - Dichiarare la piena responsabilità contrattuale della in base a tutto quanto testé esposto Controparte_1
come da tutti i documenti probatori già presenti in atti nel fascicolo di prime cure. -
Condannare la Legali e Peritali al risarcimento delle spese legali sostenute CP_1
dalla Sig.ra per € 6.027,63 come da fattura allegata in atti nel Parte_1
fascicolo di prime cure che comprova l'effettivo dovuto certo ed esigibile. -
Condannare la e alle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio da liquidare a questa difesa che sin d' ora si dichiara antistataria ex art. 93 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_3
che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: ”Voglia l'Ill.mo
[...]
Sig. Giudice;
rigettata ogni contraria istanza;
- dato atto che l'assicurata ha genericamente denunciato il sinistro, non ha richiesto l'operatività della garanzia a proprio favore nei termini contrattuali;
- dato atto che la sig.ra deve Parte_1
essere dichiarata decaduta dal diritto all'operatività della polizza;
- dato atto che la sig.ra hiede il rimborso spese per un'attività stragiudiziale prestata in Parte_1
assenza di un sinistro, come nei termini contrattuali definito e ritenuto, con una
CO Assicurativa;
- dato atto che le spese legali sono state già pagate da
[...]
e che quelle richieste siano eccessive per l'attività prestata;
- respinta CP_2
ogni diversa domanda eccezione istanza ed applicato il principio di non contestazione ex art. 115 cpc;
IN VIA PRINCIPALE - anche in accoglimento dell'eccezione ex art.
348bis cpc, rigettare l'appello per come proposto perché infondato in fatto ed in diritto
e confermare integralmente la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma n.
18234/2022; IN OGNI CASO - rigettare la domanda così come proposta dalla sig.ra per le eccezioni di merito dedotte in comparsa e dichiarare Parte_1
che alcuna somma è dovuta da;
- Controparte_1
dichiarare decaduta la sig.ra dal diritto di far valere la Parte_1
garanzia per grave inadempimento e violazione delle prescrizioni contrattuali di polizza;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA - per la denegata ipotesi in cui
L'Ecc.ma Corte dovesse riconoscere la sussistenza del diritto al rimborso in favore della parte attrice, limitare eventualmente il quantum dovuto ai minimi tabellari;
IN
Contro
OGNI CASO - mandare la assolta da ogni onere processuale, da porsi ad esclusivo carico della controparte, con spese da porsi a carico del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi in atti;
la Corte, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies e 275 bis c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della per ottenere il Controparte_1
rimborso della somma di € 6.027.63 versata all'Avv. Alessio Ciasco, che l'aveva assistita nella pratica relativa alla richiesta di rifusione delle spese sanitarie presentata alla in particolare, secondo la prospettazione contenuta Controparte_2
nell'atto di citazione, l'attrice in data 25 giugno 2020 aveva chiesto alla convenuta - con la quale in data 19 aprile 2018 aveva stipulato la polizza n. 1000903211 - il rimborso delle spese legali versate all'Avv. Ciasco per lo svolgimento di “attività stragiudiziale a tutela dell'apertura richiesta risarcimento nei confronti della pratica con la compagnia , allegando la fattura n. 14/2020 emessa Controparte_2
dal Difensore in data 24 giugno 2020, il prospetto di liquidazione in ambito stragiudiziale e 4 assegni emessi dalla a copertura dell'indicata fattura;
Parte_1
Contro nonostante l'invio della documentazione richiesta, la non aveva provveduto al versamento di quanto richiesto, rendendosi così inadempiente alle obbligazioni assunte con la polizza assicurativa.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda in ragione dell'insussistenza dei presupposti per la copertura assicurativa, ossia la tempestiva denuncia del fatto e l'inerzia della nella liquidazione del sinistro, così da rendere Controparte_2
necessario l'intervento dell'Avv. Ciasco.
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'atto introduttivo del giudizio contiene la formulazione di censure generiche, per lo più ripetitive e incentrate su aspetti marginali della motivazione, senza confutare in modo specifico i punti nodali della decisione, che si incentrano sull'inoperatività della polizza.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta. La prima censura - ”esclusione dalla polizza assicurativa della mia assistita secondo la sentenza di primo grado” - si articola in una serie di rilievi, di seguito esposti.
Innanzitutto, l'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la procura rilasciata all'Avv. Ciasco per la gestione della pratica relativa alla liquidazione delle spese sanitarie, non spiega rilievo.
Il giudice di primo grado ha correttamente osservato che la procura inizialmente prodotta risultava rilasciata dalla e non anche dalla circostanza CP_4 Parte_1
questa ammessa dalla stessa attrice che in un secondo momento ha depositato un'altra procura conferita dall'attrice all'Avv. Ciasco il 27 aprile 2020.
Detto profilo non ha avuto, tuttavia, alcuna incisione sulla pronuncia emessa dal
Tribunale che si è piuttosto concentrato sui presupposti di operatività della polizza, come di seguito regolamentati in sede contrattuale:
“Art. VI cga - …. È onere dell'Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all'Intermediario, in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, tutta la documentazione idonea e necessaria ivi compreso
l'Accordo contenente il contratto preventivo in forma scritta pattuito e rilasciato dai
Professionisti al momento del conferimento dell'incarico, salvo casi di comprovata urgenza”
Art. VI.
2 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo”;
Art. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE VII.1 cga - FASE STRAGIUDIZIALE E
GIUDIZIALE “L'incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di
Corte d'Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita, per promuovere arbitrato, azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto alla Direzione della Società. La
Direzione, una volta adeguatamente istruito il fascicolo di sinistro, prenderà atto della nomina di incarico sulla base della documentazione ed atti sottoposti, fermo restando quanto disposto dal comma successivo. … La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, arbitrale, mediazione-conciliazione- negoziazione assistita, che in qualunque stato, grado o fase anche di giudizio senza preventiva comunicazione alla
CO e presa d'atto della stessa.”.
Le previsioni suindicate non risultano rispettate.
E', infatti, pacifico che la convenuta non è stata tempestivamente notiziata del conferimento dell'incarico, avvenuto il 27 aprile 2020, e che la prima comunicazione al riguardo è rappresentata dalla richiesta inviata dall'Avv. Ciasco il 24 giugno 2020, Contr allorché la liquidazione da parte della era già avviata e Controparte_2
prossima al pagamento tramite bonifico.
L'assunto sostenuto dalla parte appellante secondo cui la decisione “svilisce anche il ruolo dell'avvocato, che si rammenta deontologicamente, non ha solo il compito di difesa, ma anche quello di consulenza per le pratiche extraprocessuali” non può essere condiviso.
La pronuncia del Tribunale non ha affatto inteso negare il diritto della Parte_1
a farsi assistere da un difensore nell'espletamento delle incombenze tese ad ottenere la liquidazione delle spese mediche da parte della il giudice di Controparte_2
primo grado ha piuttosto ritenuto, in modo del tutto condivisibile, che la prestazione resa dall'Avv. Ciasco non rientrasse tra quelle coperte dalla polizza assicurativa in quanto non riferita ad un “sinistro”, i cui estremi ricorrono solo allorché l'altra
CO (nella specie la non provveda alla liquidazione. Controparte_2 Sul punto sono, invero, del tutto chiare le condizioni particolari della polizza secondo cui “… la garanzia è prestata per polizze stipulate dal Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della CO. La garanzia vale per ogni contratto stipulato dal Contraente per il rischio assicurato. Ai fini dell'insorgenza del sinistro per la copertura in sede di ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE
LEGALE rileva l'inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o contestazione, manifestata e formulata dalla CO di Assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 gg. dalla denuncia di sinistro.”
Nel caso in esame, non si è verificato alcun atteggiamento ostruzionistico da parte della la quale - dopo aver ricevuto in data 20 maggio Controparte_2
2020 la richiesta di rimborso delle spese mediche - ha gestito la pratica osservando una tempistica del tutto ragionevole e il 9 luglio 2020 ha effettuato il bonifico della somma richiesta, pari a € 18.900,00.
Contro Nel momento in cui l'Avv. Ciasco ha presentato alla la richiesta di rimborso della fattura emessa per l'assistenza stragiudiziale, ossia in data 24 giugno 2020, la aveva già risposto, rappresentando che la pratica era in corso Controparte_2
di liquidazione, cosicché non vi era alcuna situazione di contestazione che richiedesse l'intervento del Difensore.
Basti pensare che la ha conferito all'Avv. Ciasco l'incarico Parte_1
stragiudiziale il 27 aprile 2020, addirittura prima ancora che si concludesse l'iter sanitario che ha dato poi origine alla vicenda, (l'ultima visita medica effettuata dall'appellante reca la data dell'11 maggio 2020) e ha emesso parte degli assegni in pagamento delle prestazioni dell'Avv. Ciasco in data antecedente alla presentazione della richiesta di rimborso alla Controparte_2
Sempre nell'ambito della prima censura, l'appellante lamenta di non avere avuto conoscenza del tenore delle clausole contrattuali, ma l'assunto è smentito dalla polizza che contiene la sottoscrizione delle previsioni in contestazione, con la puntuale indicazione di ciascuna di esse, risultando per l'effetto rispettato il principio secondo cui il richiamo numerico è sufficiente a soddisfare il requisito della specificità (Cass.
4126/24).
Con la seconda doglianza, rubricata come “erronea interpretazione del contratto stipulato con la uca assicurazioni spese legali nella sentenza Controparte_1
appellata”, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione laddove il Tribunale afferma che al momento dell'intervento dell'Avv. Ciasco il sinistro era già definito.
La censura non è fondata.
Il giudice di primo grado ha correttamente affermato che alla data del 24 giugno
2020 la pratica era in via di definizione, in quanto la aveva Controparte_2
già preannunciato l'imminente rimborso, cosicché non sussisteva alcun inadempimento da parte della tale da giustificare l'assistenza legale. Parte_2
Il terzo motivo - “erronea interpretazione del contratto stipulato con la UCA assicurazioni spese legali e peritali come declara la sentenza appellata - decadenza dai benefici del contratto“ - non è fondato.
L'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui la questione avrebbe presentato profili di complessità giuridica, tali da rendere necessario l'immediato intervento di un legale, appare smentita dalla gestione della pratica osservata dalla Controparte_2
che ha effettuato la liquidazione in data 9 luglio 2020, a distanza di meno di due
[...]
mesi dalla prima richiesta di rimborso.
Con il quarto motivo - “violazione di erronea applicazione delle norme di legge in punto di merito ed in punto di liquidazione delle spese” - l'appellante, oltre a ricostruire la successione degli eventi, dei quali si è già detto in precedenza, reitera la prospettazione che “non è vietata la nomina di un legale liberamente scelto”. Ora, il tema oggetto di causa non è quello della legittima prerogativa dell'assicurato di farsi assistere da un professionista di sua fiducia, ma dei presupposti per ottenere il rimborso delle spese legali e dell'inquadramento della prestazione nell'ambito della polizza assicurativa.
Per tutte le ragioni già espresse, la decisione del Tribunale, che ha ritenuto che la spesa sostenuta dalla per l'assistenza legale non fosse coperta dal Parte_1
Contro contratto concluso con la , non si presta, quindi, a censure.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, e con distrazione in favore del Difensore che si è dichiarato antistatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino