Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 04/12/2025, n. 21906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21906 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21906/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9311 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN PA De JO Rosata De NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo De JO, AN PA De JO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo De JO in Roma, piazza del Fante n. 10;
contro
Ministero della Difesa e Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento Prot. M_D AB05933 REG2022 0337476 del 13 giugno 2022 nella quale è stata rigettata l'istanza proposta dal ricorrente in data 20 aprile 2020 di nomina ad Ufficiale di complemento nella cd. «Riserva selezionata» della Marina Militare, nonché di tutti gli atti ad esso inerenti, presupposti e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De JO Rosata De NG AN PA il 21/11/2022:
- del provvedimento Prot. M_D AB05933 REG2022 0337476 del 13 giugno 2022 nella quale è stata rigettata l'istanza proposta dal ricorrente in data 20 aprile 2020 di nomina ad Ufficiale di complemento nella cd. «Riserva selezionata» della Marina Militare, nonché di tutti gli atti ad esso inerenti, presupposti e conseguenti;
- del Verbale n. 63 dell'Adunanza del 16 maggio 2022 della Commissione Ordinaria di Avanzamento della Marina Militare, conosciuto solo in data 17 ottobre 2022 a seguito di ostensione da parte della P.A., nonché di tutti gli atti a questo inerenti, presupposti e conseguenti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Difesa Stato Maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa IL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, esponendo di aver presentato in data 20 aprile 2020, in qualità di professionista (avvocato) proveniente dalla vita civile, domanda per essere ammesso alla cd. «riserva selezionata» della Marina Militare quale Ufficiale di complemento ai sensi dell’art. 674 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, chiede l’annullamento del provvedimento del 13 giugno 2022, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato la sua istanza avendo la Commissione ordinaria di avanzamento della Marina Militare espresso parere non favorevole " in quanto al momento, in considerazione delle attuali esigenze di organico e di impiego della Forza Armata, non si ritiene necessario avvalersi della professionalità in parola ”.
Avverso siffatto provvedimento parte ricorrente adduce i seguenti motivi di ricorso:
I. “ Violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990; sviamento; eccesso di potere per contraddittorietà ed incompatibilità logica tra Bando e provvedimento; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 674 del c.o.m. Le ragioni sottese al rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente hanno davvero dell’incredibile giacché laddove si dovesse dare credito a quanto affermato nel provvedimento, neppure si sarebbe dovuto procedere alla selezione.”
Il provvedimento presenterebbe evidenti incongruità logiche, prima ancora che giuridiche, rispetto al Bando ove viene espressamente affermato che tra le “professionalità richieste” vi sono quelle della laurea in “Giurisprudenza”, con “abilitazione alla professione forense ovvero con incarichi di docenza”.
Ne risulterebbe leso il principio del legittimo affidamento sotto il duplice profilo della lesione dell’aspettativa ingenerata nell’istante, che si è sottoposto ed ha superamento le prove della procedura, e del venire «contra factum proprium» dell’Amministrazione.
II. “ Violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990; Motivazione apparente; Illogicità, genericità e contraddittorietà della motivazione; Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990; Inosservanza del Bando; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990.
Possono essere contestate alla P.A. plurime violazioni della Legge n. 241/1990, laddove il provvedimento impugnato, ed il procedimento che lo ha preceduto risulta viziato da omissioni che ne inficiano funditus la legittimità, oltre che il contenuto.”
Lamenta parte ricorrente la totale apoditticità della motivazione laddove essa si risolve in un insieme di tautologie, prive di fondamento, poiché in contrasto con quanto affermato dall’Amministrazione nel Bando.
Inoltre il provvedimento sarebbe illegittimo poiché non proceduto dal “preavviso di rigetto”.
2.Si sono costituiti il Ministero della Difesa e la Difesa di Stato maggiore della Marina per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
3. Con ordinanza del 15 settembre 2022 n. 5866, confermata in appello (Cons. St., Sez. II, 17 novembre 2022 n. 5407) l’istanza cautelare è stata respinta “ Considerato che la pretesa avanzata dal ricorrente si fonda sull’art. 674 c.o.m. che al primo comma prevede che “1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate.”;
Considerato, alla luce di detta norma che, l’accesso alla “riserva selezionata” della Marina Militare esula da ogni ambito concorsuale, ha carattere eccezionale ed è rimessa a valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità Militare (con centralità del parere spettante alla Commissione di Avanzamento chiamata ad esprimersi);
Ritenuto che le censure del ricorrente non sembrano in concreto idonee a rappresentare situazioni di abnormità o illogicità o erroneità tali di inficiare l’esercizio del potere discrezionale nella specie esercitato, non essendo stati addotti da parte ricorrente, elementi atti a confutare l’affermazione dell’Amministrazione circa l’assenza di esigenze “attuali” legate alla professionalità posseduta dal ricorrente;
Ritenuto in ogni caso che non si allegano le concrete circostanze di tempo legate all’avvio del corso di formazione che renderebbero urgenti e indifferibili le esigenze di cautela”.
4. Con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 21 novembre 2022 parte ricorrente ha impugnato altresì il verbale n. 63 del 16 maggio 2022 della Commissione ordinaria di avanzamento della Marina Militare, e, avendo appreso, a seguito di accesso documentale, che in realtà una delle partecipanti alla selezione, con la medesima qualifica di avvocato, era stata selezionata per far parte della riserva, ha addotto i seguenti ulteriori motivi di doglianza:
I. “ Violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; violazione e comunque falsa applicazione dei canoni della ragionevolezza e della proporzionalità; sviamento; eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche, in primis, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. n. 241/1990; contraddittorietà. La valutazione espressa dalla P.A. nel provvedimento di rigetto della domanda di nomina ad Ufficiale di complemento del ricorrente, secondo la quale la Marina Militare difetterebbe della necessità di inserimento nella «Riserva selezionata» è smentita dai documenti recuperati a seguito dell’accesso agli atti e della, sia pure parziale, ostensione concessa. ”
Il provvedimento di rigetto impugnato e il presupposto parere della Commissione sarebbero viziati da eccesso di potere e sviamento, risultando abnormi e palesemente illogici.
Evidenzia, altresì, parte ricorrente la contraddittorietà tra il parere conclusivo negativo della Commissione (secondo cui quella forense non rientrerebbe tra le professionalità necessarie alla Marina) ed il parere favorevole espresso in corso di istruttoria dallo Stato Maggiore della Marina – Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato M.M., che, nell’esprimere parere favorevole all’inserimento del ricorrente nella «Riserva selezionata», indicava ove questi avrebbe potuto prestare la sua attività (IS GA o il CINCNAV R.G.F.P.).
Parimenti sintomatico della sussistenza dell’eccesso di potere risulterebbe poi la circostanza che uno degli altri esaminandi, per la quale la Commissione ha espresso favorevole alla nomina ad Ufficiale di complemento – Irene D’Angeli- è in realtà un avvocato.
II. “ Violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione; violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 97 della nostra «Legge fondamentale»; malgoverno; eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; sviamento; violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 10 bis della L. n. 241/1990; insufficienza, irragionevolezza ed incongruità della motivazione. Le valutazioni operate dalla P.A. sono carenti sotto il profilo istruttorio, e certamente non rispondenti alle finalità di quella che è a tutti gli effetti una procedura selettiva. ”
L’Amministrazione nel corso del giudizio avrebbe illegittimamente integrato in maniera postuma la motivazione e comunque si tratterebbe di ragioni fallaci in considerazione del fatto che “ il ricorrente esercita la professione da molti più anni rispetto alla D’Angeli, ha conseguito diverse lauree e master (anche all’estero), è abilitato all’esercizio della professione forense oltre che nel nostro Paese, anche in altre giurisdizioni (Spagna e Regno Unito), è autore di decine di pubblicazioni giuridiche e di numerose monografie, anche in lingua inglese (tra cui una sulla pirateria marittima) che si trovano nelle più prestigiose biblioteche italiane ed estere (ad esempio quelle delle università della cd. «Ivy League» statunitense, Harvard, Princeton, Stanford, etc. e del Congresso degli Stati Uniti), oltre ad essere componente della «Commissione Diritto europeo ed internazionale» dell’Ordine degli Avvocati di Roma.”
A tale riguardo il ricorrente chiede l’acquisizione d’ufficio del curriculum allegato alla domanda di partecipazione dall’ avv. D’Angeli.
5. Il Ministero della Difesa ha da ultimo insistito sull’infondatezza del ricorso evidenziando come l’impiego del personale della Riserva Selezionata sia finalizzata a “completare” le professionalità presenti nella Forza Armata e che in tale prospettiva sia perfettamente logico che il pur pregevole profilo professionale del ricorrente, sia ritenuto non necessario perché già presente nella Forza Armata.
Si tratterebbe inoltre di una procedura di selezione priva del carattere concorsuale e non comparativa.
Nessun vizio di illogicità ed irragionevolezza, né di eccesso di potere sarebbero ravvisabili, trattandosi, al pari delle valutazioni compiute dalle commissioni superiori di avanzamento degli ufficiali, di decisioni caratterizzate da amplissima discrezionalità e non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella espressa dalla Commissione.
Infine nessuna integrazione postuma della motivazione sarebbe stata effettuata dall’Amministrazione, essendosi solo la difesa limitata a meglio esplicitare, nell’ambito della propria memoria, la valutazione posta alla base della decisione della commissione.
6. Parte ricorrente ha depositato memoria e memoria di replica insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito.
9. La vicenda in questione è da ricondursi nell’ambito del perimetro normativo definito dall’art. 674 “Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento” del d.lgs n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) il quale prevede che:
“1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate.
2. Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate.
3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
4. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale.
5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;
b) le procedure da seguirsi;
c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.”.
9.1 Nel caso di specie il ricorrente ha inviato la propria candidatura rispondendo ad un avviso di selezione pubblicato sul sito internet della Forza Armata riferito all’istituto della “riserva selezionata”.
Nell’avviso così si legge a proposito delle “professionalità richieste” tra i civili, da inserire nel proprio organico “ Per il Corpo Commissariato Marina sono richieste prevalentemente le professionalità corrispondenti alle seguenti esigenze:
- Giurisprudenza/Scienze Politiche/Scienze 4 Internazionali e diplomatiche (esperti in diritto internazionale, esperti nelle analisi di situazioni sensibili nell’ambito della politica nazionale ed internazionale, con eventuali incarichi presso le Giurisdizioni internazionali, abilitazione alla professione forense ovvero con incarichi di docenza)… ”.
Nell’avviso è altresì riportato l’iter procedurale, così articolato: “ - esame del curriculum vitae et studiorum; - valutazioni tecniche e di organica della F.A.; - esame della documentazione sanitaria e psico-attitudinale; - valutazione degli aspetti motivazionali; - valutazione dei requisiti morali (PERSOMIL); - giudizio della Commissione Ordinaria di Avanzamento che stabilisce, in caso di giudizio positivo, il grado e il corpo di assegnazione; - emissione del decreto di nomina a Ufficiale della M.M. (a firma del Presidente della Repubblica) ”.
Il ricorrente ha superato positivamente le fasi della selezione fino al giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, che ha espresso parere non favorevole esclusivamente così motivando: “ in quanto al momento, in considerazione delle attuali esigenze di organico e di impiego della Forza Armata, non si ritiene necessario avvalersi della professionalità in parola ”.
9.2 Il ricorrente con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche della contraddittorietà ed incompatibilità logica tra Bando e provvedimento, della motivazione apparente, ingiustizia manifesta e contraddittorietà, disparità di trattamento.
Tali motivi sono tutti strettamente connessi sul piano logico e giuridico e possono pertanto essere trattati unitariamente.
9.3 Il Collegio preliminarmente ritiene di precisare che la giurisprudenza ha ormai chiarito che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5868; idem, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341; idem, Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047; idem, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4982).
La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (fra le tante Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2002, n. 1904), atteso il disposto di cui all'art. 3 l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.
All'osservanza dell'obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990, rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta (cfr., ex multis, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 22 settembre 2005, n. 1431; Tar Lazio , Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 460; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).
9.4 Nel caso di specie la motivazione posta a fondamento del parere non favorevole della Commissione Ordinaria di Avanzamento si palesa macroscopicamente contraddittoria rispetto all’avviso, che ricercava professionalità cui astrattamente era riconducibile quella del ricorrente.
Inoltre si trattava di una esigenza che è risultata permanere, anche dopo il parere negativamente espresso nei confronti del ricorrente, tanto che -come evidenziato con i motivi aggiunti- la stessa Commissione ha successivamente espresso parere favorevole all’inserimento nella “riserva selezionata” di altra partecipante alla procedura candidatasi per la medesima professionalità.
9.5 Ora, per quanto il Collegio non ignori che la nomina ad Ufficiale di complemento, poichè esclusivamente finalizzata ad esigenze di impiego della Marina Militare, è il frutto di una valutazione tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione, è altresì vero che tale discrezionalità non è illimitata.
Difatti, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che, nel nostro ordinamento, nessun potere, per quanto supportato da ampissima discrezionalità (con esclusione dei c.d. atti politici, liberi nel fine) può essere esercitato omettendo di dare contezza dei presupposti in base al quale si è giunti ad una data decisione (Cons. Stato, Sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4098; Tar Lazio, Sez. I, 12 ottobre 2015, n. 11570).
La giurisprudenza ha ancor più dettagliatamente chiarito che le valutazioni tecnico-discrezionali della pubblica Amministrazione non sono censurabili dal giudice amministrativo, salvo che le stesse non si presentino viziate da eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà o irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5080).
La censurabilità della discrezionalità tecnica non deve mai arrivare alla sostituzione del giudice all'amministrazione nell'effettuazione di valutazioni opinabili, ma deve consistere nel controllo, ab externo , dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 27.2.2006, n. 829; Tar Lazio, Sez. II, 18.4.2017, n. 4682).
Il potere di valutazione tecnica esercitato è, pertanto, sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero per errore di fatto conclamato. Non può, infatti, essere richiesto al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione dotata di tutte le competenze specialistiche nel settore di riferimento. Diversamente opinando, verrebbe ad essere offuscata la nettezza del confine tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale; e il giudice, la cui competenza non può essere sovrapposta a quella dell'organo tecnico, si troverebbe, sistematicamente, ad incidere sul potere di valutazione riservato all'Amministrazione.
9.6 Nel caso di specie, tuttavia, dal complessivo tenore del provvedimento impugnato non si evincono affatto le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto l’organo competente a ritenere che il ricorrente non rispondesse al profilo ricercato dall’Amministrazione, risolvendosi la motivazione espressa in una affermazione contraddittoria sia rispetto al bando ( rectius avviso), sia rispetto al concreto operato dell’Amministrazione che ha successivamente selezionato altra candidata per la medesima professionalità.
Tale successivo comportamento dell’Amministrazione, evidenziato con il ricorso per motivi aggiunti, rafforza la fondatezza del motivo con cui parte ricorrente lamenta la contraddittorietà e l’irragionevolezza della motivazione posta a fondamento del provvedimento gravato.
Le considerazioni espresse dalla difesa erariale secondo cui “ la Commissione, pur non mettendo in discussione le elevatissime competenze del ricorrente, ha tuttavia ritenuto all’unanimità, ravvisando in alcuni degli altri candidati un profilo di maggior rilievo e più conforme alle esigenze della Forza Armata, che al momento “non si ritiene necessario avvalersi delle professionalità in parola ”, evidenziando come “, ..nell’ambito dei suoi poteri discrezionali l’amministrazione ha piena facoltà di individuare se la professionalità espressa da ciascun interessato sia necessaria o meno all’amministrazione in un determinato momento, tenuto conto dei fini istituzionali da perseguire ”, si risolvono in una inammissibile integrazione postuma della motivazione che nel provvedimento gravato non fa alcun riferimento allo specifico profilo del ricorrente, ma si limita laconicamente ad affermare in maniera generica che “ al momento, in considerazione della attuali esigenze di organico e di impiego della Forza Armata, non si ritiene necessario avvalersi delle professionalità in parola”.
Evidenzia il Collegio come siffatta motivazione sia stata espressa cumulativamente per entrambi i candidati, tra cui il ricorrente, valutati in occasione dell’adunanza della Commissione del 16 maggio 2022 per cui il rinvio alla “ professionalità in parola” appare riferito genericamente a quella indicata nell’avviso (“ Giurisprudenza/Scienze Politiche/Scienze 4 Internazionali e diplomatiche (esperti in diritto internazionale, esperti nelle analisi di situazioni sensibili nell’ambito della politica nazionale ed internazionale, con eventuali incarichi presso le Giurisdizioni internazionali, abilitazione alla professione forense ovvero con incarichi di docenza)” e non certo alla specificità della professionalità conseguita dai candidati e da valutarsi in considerazione delle effettive esigenze di organico e di impiego nella Forza Armata.
Ne discende che l’atto impugnato è palesemente viziato da eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza della motivazione che si risolve una sostanziale mancanza di motivazione.
10. Alla luce delle suesposte considerazioni, sono dunque fondati i motivi di ricorso, come integrati dai motivi aggiunti, che lamentano un vizio di eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 l. n. 241 del 1990) nei termini sopra indicati.
Non può invece trovare accoglimento la censura (II motivo del ricorso introduttivo) sulla violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, trattandosi di procedura lato sensu concorsuale per la quale la norma non trova applicazione.
10.1 Pertanto il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti nei termini di cui sopra con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati, limitatamente alla parte concernente la mancata nomina del ricorrente a Ufficiale di complemento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla, in parte qua, gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della difesa alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente
IL PI, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL PI | UR LE |
IL SEGRETARIO