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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2115/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.9.2024, tra:
Contr
- (C.F.: P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Ara (C.F.: C.F._1
ed (C.F.: Parte_2 C.F._2
- appellante-
e
- (P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristallino (C.F.: C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la conveniva in Parte_3
giudizio la proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo per euro CP_2
1 19.486,13 ottenuto dalla società convenuta per prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2011-
2012.
Contr Con l'opposizione la sosteneva che si trattava di somme non dovute in quanto oggetto degli sconti tariffari previsti dalla legge n° 296/2006 e dall'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Con sentenza n° 10366/2017, pubblicata in data 17.10.2017, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, evidenziando che lo sconto tariffario previsto ex lege era limitato al triennio
2007-2009 e che nemmeno poteva ritenersi che tale sconto fosse stato contrattualmente esteso anche agli anni successivi in virtù dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
…
Contr Contro tale sentenza ha proposto appello la chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
18.9.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali
Contr la parte appellata ha concluso in conformità al proprio atto di costituzione (la non ha invece depositato conclusioni), ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello va rigettato.
Nonostante la sua apparente lunghezza, esso si basa esclusivamente sulla tesi che non sarebbe vero che lo sconto tariffario previsto dalla legge n° 296/2006 fosse limitato al triennio 2007-2009.
Ma in realtà che tale sconto fosse limitato al triennio succitato rappresenta oramai un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., sez.
3, n° 10582 del 04/05/2018: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai
sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-
2009”).
2 Piuttosto, anche se l'atto di appello non si sofferma in realtà sul punto, vale comunque la pena di precisare, come già lo ha fatto il primo giudice, che l'applicabilità dello sconto tariffario non può ritenersi estesa agli anni successivi nemmeno in via consensuale, e cioè
Contr in virtù degli articoli 4 e 5 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati.
Invero, come ripetutamente statuito da questa Corte di Appello (con pronunce che non risultano riformate sul punto dalla Suprema Corte), l'art. 4 del contratto richiama sì espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n° 296/2006, ma lo fa solo ai fini dell'individuazione dei tetti di spesa (evidentemente sulla base del presupposto erroneo che tale sconto di legge fosse ancora operante).
I criteri di remunerazione delle singole prestazioni sono poi definiti dal successivo art. 5 del contratto, il quale fa invece esclusivo riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, la quale, facendo riferimento agli sconti di legge, non può che riferirsi agli sconti in vigore, non palesando, quindi, la volontà di applicare consensualmente anche gli sconti non più in vigore, come quello di cui alla legge 296/2006, peraltro non espressamente richiamato (l'art. 5 richiama anch'esso lo sconto ex lege n°
296/2006 solo al capoverso successivo, di nuovo con riferimento al limite di spesa fissato al netto del detto sconto).
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
3 L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata e con distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 1.983,00 per onorari,
attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare complessità del giudizio) previsti, per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello, dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 955,50), così individuato alla luce delle somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 10366/2017, Parte_3
pubblicata in data 17.10.2017 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata e con distrazione CP_2
al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.983,00
per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
4
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2115/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.9.2024, tra:
Contr
- (C.F.: P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Ara (C.F.: C.F._1
ed (C.F.: Parte_2 C.F._2
- appellante-
e
- (P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cristallino (C.F.: C.F._3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la conveniva in Parte_3
giudizio la proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo per euro CP_2
1 19.486,13 ottenuto dalla società convenuta per prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2011-
2012.
Contr Con l'opposizione la sosteneva che si trattava di somme non dovute in quanto oggetto degli sconti tariffari previsti dalla legge n° 296/2006 e dall'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Con sentenza n° 10366/2017, pubblicata in data 17.10.2017, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, evidenziando che lo sconto tariffario previsto ex lege era limitato al triennio
2007-2009 e che nemmeno poteva ritenersi che tale sconto fosse stato contrattualmente esteso anche agli anni successivi in virtù dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
…
Contr Contro tale sentenza ha proposto appello la chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
18.9.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali
Contr la parte appellata ha concluso in conformità al proprio atto di costituzione (la non ha invece depositato conclusioni), ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello va rigettato.
Nonostante la sua apparente lunghezza, esso si basa esclusivamente sulla tesi che non sarebbe vero che lo sconto tariffario previsto dalla legge n° 296/2006 fosse limitato al triennio 2007-2009.
Ma in realtà che tale sconto fosse limitato al triennio succitato rappresenta oramai un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., sez.
3, n° 10582 del 04/05/2018: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai
sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-
2009”).
2 Piuttosto, anche se l'atto di appello non si sofferma in realtà sul punto, vale comunque la pena di precisare, come già lo ha fatto il primo giudice, che l'applicabilità dello sconto tariffario non può ritenersi estesa agli anni successivi nemmeno in via consensuale, e cioè
Contr in virtù degli articoli 4 e 5 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati.
Invero, come ripetutamente statuito da questa Corte di Appello (con pronunce che non risultano riformate sul punto dalla Suprema Corte), l'art. 4 del contratto richiama sì espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n° 296/2006, ma lo fa solo ai fini dell'individuazione dei tetti di spesa (evidentemente sulla base del presupposto erroneo che tale sconto di legge fosse ancora operante).
I criteri di remunerazione delle singole prestazioni sono poi definiti dal successivo art. 5 del contratto, il quale fa invece esclusivo riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, la quale, facendo riferimento agli sconti di legge, non può che riferirsi agli sconti in vigore, non palesando, quindi, la volontà di applicare consensualmente anche gli sconti non più in vigore, come quello di cui alla legge 296/2006, peraltro non espressamente richiamato (l'art. 5 richiama anch'esso lo sconto ex lege n°
296/2006 solo al capoverso successivo, di nuovo con riferimento al limite di spesa fissato al netto del detto sconto).
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
3 L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata e con distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 1.983,00 per onorari,
attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare complessità del giudizio) previsti, per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello, dalla tabella 12 per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 955,50), così individuato alla luce delle somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 10366/2017, Parte_3
pubblicata in data 17.10.2017 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata e con distrazione CP_2
al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.983,00
per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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