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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4567/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
appresentata e difesa dall' avv. Antonio Tommaso De Maurio, come da mandato in atti
ATTRICE
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Massimiliano Baccalà, come da mandato in atti
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.6.23 l' adiva il Parte_1
Par Tribunale di Lecce al fine di sentir disporre la condanna dell' onvenuta, ex art. 2041 c.c.
al versamento dell'importo di € 123.552,00, dovuta in ragione del ricovero sino al 25.5.21 del paziente , residente in presso una struttura della propria rete;
evidenziava Persona_1 Pt_2
Part che la relativa richiesta fosse stata formulata dal dipendente dell dr. , Persona_2
dirigente psichiatra e componente della commissione regionale sull'autismo per la regione Abbruzzo;
indicava che l'opposizione proposta dall'odierna convenuta a fronte del provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Chieti in relazione al prefato credito, già
passata in giudicato, fosse stata accolta in ragione dell'assenza di un contratto stipulato in forma
Part scritta e dell'assenza di accreditamento;
precisava che l' a fronte di un giornaliero convenuto in € 240,00, avesse corrisposto solo un acconto di € 34.368,00.
Par L' costituendosi con comparsa depositata in data 12.12.23, rimarcava come la statuizione resa nel giudizio ex art. 645 c.p.c. dal Tribunale di Chieti avesse puntualizzato l' impossibilità
di una struttura priva di accreditamento di concludere rapporti contrattuali con il SSN e, per l'effetto, di vedersi remunerate dal medesimo le prestazioni rese;
inferiva che l'accesso ai trattamenti riabilitativi a seguito della valutazione dell'UVM postulasse l'attivazione di una procedura non intrapresa, nel caso in questione, dai congiunti del paziente, rivoltisi direttamente ad una struttura priva di accreditamento, nonostante le diverse opzioni ai medesimi indicate;
segnalava che il ricovero del fosse stato autorizzato per soli 6 mesi Per_1
presso una struttura dotata di requisiti specifici;
sconfessava la storicità di un accordo sull'importo indicato in citazione, contestato anche in via stragiudiziale e disancorato dai parametri tariffari applicati dalla Regine Puglia per strutture analoghe ed indicava di aver corrisposto un acconto, parametrato ai soli 6 mesi di stazionamento, computato sulla tariffa prevista per le comunità alloggio, riservandosi in diritto a richiederne la ripetizione;
negava la sussistenza dei presupposti delineati dall'art. 2041 c.c., inferendo l'insussistenza di un riconoscimento dell'utilità delle prestazioni rese;
instava, pertanto, per il rigetto della domanda.
Con ordinanza emessa in data 19.1.24, ritenuta ultronea ai fini del decidere l'attività istruttoria delineata dalla convenuta, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 10.1.25 venivano curati gli incombenti suddetti.
Parte attrice ha instaurato il presente procedimento al fine di ricevere l'indennizzo ex art. 2041
c.c. ancorato allo stazionamento presso la propria struttura del paziente dal 6.8.19 al Per_1
25.5.21. In punto di fatto, preme osservare come:
Part
- Con nota del 2.7.19 l'attrice abbia al Dr. , dipendente dell convenuta, Per_2
la disponibilità all'accoglienza del a fronte di una retta giornaliera di € 240,00 Per_1
per i primi tre mesi e della redazione di un piano terapeutico individualizzato dopo un iniziale periodo di osservazione;
- Con verbale del 18.7.19 l'UVM di abbia stabilito il ricovero del per Pt_2 Per_1
mesi 6 salvo proroga presso una struttura residenziale specifica per disturbi dello spettro autistico;
Part
- Con nota del 19.7.19 l abbia evidenziato come l'autorizzazione al ricovero, in assenza del Direttore Sanitario Aziendale, potesse essere fornita dal direttore del
NOD;
Part
- Con nota del 30.8.19 la comunità abbia comunicato asll' il ricovero del Per_1
a far data dal 6.8.19, indicando l'entità della retta;
Part
- Con nota del 6.9.19 l' abbia indicato l'impossibilità di remunerare le prestazioni rese in relazione al paziente suddetto in ragione della circostanza che il ricovero fosse stato disposto in una struttura che consentisse un trattamento riabilitativo estensivo ex art. 26, mentre l'attrice gestiva una struttura socio- riabilitativa ex art. 57 reg.
regionale 4/07, categoria per la quale il regolamento medesimo contemplava una retta di € 64,78, per il 70% a carico del SSN;
- con nota del 11.11.19 sia stata rimarcata ulteriormente, dalla convenuta, la difformità
tra le natura del ricovero indicato e quello che l'attrice poteva fornire in ragione della propria conformazione assistenziale documentata anche dall'Asl Lecce;
Par
- Con nota del 19.5.20 l' abbia richiesto una relazione in ordine alla consistenza e natura del trattamento predisposto per il paziente, anche in vista di una eventuale proroga;
- Con nota del 28.5.20 la struttura abbia predisposto tale relazione;
Par
- Con nota del 29.6.20 l' onvenuta abbia manifestato la disponibilità a definire le pendenze riconoscendo l'importo giornaliero di € 106,54, parametrato alle previsioni della regione Puglia in materia di comunità alloggio, stante l'assenza di prova in ordine a trattamenti aggiuntivi;
- Con nota del 17.7.20 l'attrice abbia indicato che la gestione del paziente avesse necessitato il ricorso a tre operatori aggiuntivi;
- Con nota del 26.5.21 l'attrice abbia documentato le dimissioni del . Per_1
In punto di diritto, preme osservare come, in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, il privato che esperisca l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico sia tenuto a suffragare, oltre che l'assenza di giustificazione dello spostamento di ricchezza e di altre azioni esperibili a tutela del diritto, la dimostrazione dell'esistenza del proprio impoverimento e della locupletazione dell'ente, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'amministrazione ( cfr. Cass.
civ. sent. n. 15415 /18); in particolare, “in caso di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è irrilevante, di per sé sola considerata, l'utilità della prestazione espletata, sicché, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l'attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 27753/24).
Ancora, allorchè venga in considerazione un'azione ex art. 2041 c.c. conseguente all'esecuzione di una prestazione in difetto di un valido contratto, l'indennità prevista dalla prefata va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace;
pertanto, tale indennità non può essere parametrata al prezzo fatturato dei beni ceduti o dei servizi resi, comprensivo del guadagno, atteso che non si tratta di determinare un corrispettivo delle prestazioni effettuate in forza del contratto invalido, ma di quantificare una somma, in base alle prove offerte dal richiedente, se ed in quanto vi sia stato vantaggio economico di una parte cui abbia fatto riscontro l'impoverimento dell'altra (cfr. sent. n. 23780 /14; n. 20648/11). Pertanto, l'indennizzo in questione deve essere rapportato, nei limiti dell'arricchimento ricevuto dall'ente pubblico, all'importo della diminuzione patrimoniale sofferta dal prestatore,
corrispondente in concreto alle spese sostenute nonché ai costi per l'esecuzione della prestazione, restando invece escluso il compenso imputabile al profitto del medesimo.
Nella vicenda per cui è controversia, risulta evidente che lo stazionamento, presso la struttura
Par gestita dall'attrice, del paziente - effettuata a fronte della circostanza che l' pur Per_1
avendo inizialmente rilevato la difformità tra la struttura indicata dall'UVM e quella esistente in capo alla comunità Zigulì, abbia, in prima battuta, preso atto del ricovero, quindi,
successivamente, non ne abbia mai richiesto formalmente il trasferimento ed abbia, anzi, in epoca successiva allo scadere dei 6 mesi per cui lo stazionamento era stato disposto, ventilato la possibilità di proroghe – risulta aver implicato, allo stato, un risparmio patrimoniale per la convenuta, dettato dall'assenza del pagamento degli oneri che sarebbero scaturiti dal vincolo negoziale creato con una struttura accreditata ed, al contempo, un impoverimento per l'attrice,
che si è gravata dei relativi costi per la gestione del paziente.
In proposito, giovi osservare come la mancanza di accreditamento indicata in comparsa ed ostativa al sorgere di un rapporto negoziale non risulti dirimente rispetto alla domanda al vaglio in questa sede, in cui appare rilevante l'espletamento materiale della prestazione di ricovero a beneficio del paziente suddetto e la diminuzione patrimoniale dal medesimo indotta in danno dell'attrice.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità, in ossequio alla funzione della medesima,
sopra riferita alcun rilievo può attribuirsi alle vicende del corrispettivo richiesto dall'attrice anche in via stragiudiziale;
in assenza di specifiche indicazioni e riscontri in ordine agli esborsi concreti sostenuti in ragione delle specifiche necessità assistenziali del paziente prospettate dall'attrice e comunque dell'esclusione della finalità remunerativa, deve ritenersi congruo l'importo giornaliero di € 106,54, stabilito in relazione alle comunità alloggio destinate a soggetti affetti da patologie psichiatriche. Dall'importo ottenuto computando tale somma per l'intera durata del ricovero, pari a 658
giorni – importo che risulta pari ad € 70.103,32 - deve essere detratto l'acconto corrisposto in via stragiudiziale dalla parte convenuta;
pertanto, quest'ultima, risulta tenuta al versamento, in favore dell'attrice, della somma di € 35.735,32, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data delle dimissioni del paziente;
si noti, al riguardo, come “l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto
credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia
ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a
prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato
tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i
quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni
e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data
della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento” ( cfr.
Cass. civ. sent. n. 28930/22); in particolare, la data dell'arricchimento deve ritenersi sovrapponibile a quella del completamento dell'espletamento della prestazione ( cfr. Cass. civ.
ord. 35480/22)
La domanda formulata in citazione, pertanto, deve trovare accoglimento nei termini innanzi delineati;
le spese di lite, parametrate al valore dell'indennizzo riconosciuto all'attrice ed alla ridotta portata dell'attività processuale svolta, soprattutto in fase istruttoria, vengono poste a
Par carico dell soccombente
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
- accerta il diritto di parte attrice alla percezione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
correlato allo stazionamento del presso la propria struttura, quantificato come Per_1
indicato in motivazione;
- Per l'effetto, condanna parte convenuta al versamento in favore dell' attrice della somma di € 35.735,32, dovuta quale saldo dell'indennizzo medesimo a fronte dell'acconto già corrisposto, da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi dalla data delle dimissioni del paziente e sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 11.6.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4567/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
appresentata e difesa dall' avv. Antonio Tommaso De Maurio, come da mandato in atti
ATTRICE
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Massimiliano Baccalà, come da mandato in atti
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.6.23 l' adiva il Parte_1
Par Tribunale di Lecce al fine di sentir disporre la condanna dell' onvenuta, ex art. 2041 c.c.
al versamento dell'importo di € 123.552,00, dovuta in ragione del ricovero sino al 25.5.21 del paziente , residente in presso una struttura della propria rete;
evidenziava Persona_1 Pt_2
Part che la relativa richiesta fosse stata formulata dal dipendente dell dr. , Persona_2
dirigente psichiatra e componente della commissione regionale sull'autismo per la regione Abbruzzo;
indicava che l'opposizione proposta dall'odierna convenuta a fronte del provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Chieti in relazione al prefato credito, già
passata in giudicato, fosse stata accolta in ragione dell'assenza di un contratto stipulato in forma
Part scritta e dell'assenza di accreditamento;
precisava che l' a fronte di un giornaliero convenuto in € 240,00, avesse corrisposto solo un acconto di € 34.368,00.
Par L' costituendosi con comparsa depositata in data 12.12.23, rimarcava come la statuizione resa nel giudizio ex art. 645 c.p.c. dal Tribunale di Chieti avesse puntualizzato l' impossibilità
di una struttura priva di accreditamento di concludere rapporti contrattuali con il SSN e, per l'effetto, di vedersi remunerate dal medesimo le prestazioni rese;
inferiva che l'accesso ai trattamenti riabilitativi a seguito della valutazione dell'UVM postulasse l'attivazione di una procedura non intrapresa, nel caso in questione, dai congiunti del paziente, rivoltisi direttamente ad una struttura priva di accreditamento, nonostante le diverse opzioni ai medesimi indicate;
segnalava che il ricovero del fosse stato autorizzato per soli 6 mesi Per_1
presso una struttura dotata di requisiti specifici;
sconfessava la storicità di un accordo sull'importo indicato in citazione, contestato anche in via stragiudiziale e disancorato dai parametri tariffari applicati dalla Regine Puglia per strutture analoghe ed indicava di aver corrisposto un acconto, parametrato ai soli 6 mesi di stazionamento, computato sulla tariffa prevista per le comunità alloggio, riservandosi in diritto a richiederne la ripetizione;
negava la sussistenza dei presupposti delineati dall'art. 2041 c.c., inferendo l'insussistenza di un riconoscimento dell'utilità delle prestazioni rese;
instava, pertanto, per il rigetto della domanda.
Con ordinanza emessa in data 19.1.24, ritenuta ultronea ai fini del decidere l'attività istruttoria delineata dalla convenuta, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 10.1.25 venivano curati gli incombenti suddetti.
Parte attrice ha instaurato il presente procedimento al fine di ricevere l'indennizzo ex art. 2041
c.c. ancorato allo stazionamento presso la propria struttura del paziente dal 6.8.19 al Per_1
25.5.21. In punto di fatto, preme osservare come:
Part
- Con nota del 2.7.19 l'attrice abbia al Dr. , dipendente dell convenuta, Per_2
la disponibilità all'accoglienza del a fronte di una retta giornaliera di € 240,00 Per_1
per i primi tre mesi e della redazione di un piano terapeutico individualizzato dopo un iniziale periodo di osservazione;
- Con verbale del 18.7.19 l'UVM di abbia stabilito il ricovero del per Pt_2 Per_1
mesi 6 salvo proroga presso una struttura residenziale specifica per disturbi dello spettro autistico;
Part
- Con nota del 19.7.19 l abbia evidenziato come l'autorizzazione al ricovero, in assenza del Direttore Sanitario Aziendale, potesse essere fornita dal direttore del
NOD;
Part
- Con nota del 30.8.19 la comunità abbia comunicato asll' il ricovero del Per_1
a far data dal 6.8.19, indicando l'entità della retta;
Part
- Con nota del 6.9.19 l' abbia indicato l'impossibilità di remunerare le prestazioni rese in relazione al paziente suddetto in ragione della circostanza che il ricovero fosse stato disposto in una struttura che consentisse un trattamento riabilitativo estensivo ex art. 26, mentre l'attrice gestiva una struttura socio- riabilitativa ex art. 57 reg.
regionale 4/07, categoria per la quale il regolamento medesimo contemplava una retta di € 64,78, per il 70% a carico del SSN;
- con nota del 11.11.19 sia stata rimarcata ulteriormente, dalla convenuta, la difformità
tra le natura del ricovero indicato e quello che l'attrice poteva fornire in ragione della propria conformazione assistenziale documentata anche dall'Asl Lecce;
Par
- Con nota del 19.5.20 l' abbia richiesto una relazione in ordine alla consistenza e natura del trattamento predisposto per il paziente, anche in vista di una eventuale proroga;
- Con nota del 28.5.20 la struttura abbia predisposto tale relazione;
Par
- Con nota del 29.6.20 l' onvenuta abbia manifestato la disponibilità a definire le pendenze riconoscendo l'importo giornaliero di € 106,54, parametrato alle previsioni della regione Puglia in materia di comunità alloggio, stante l'assenza di prova in ordine a trattamenti aggiuntivi;
- Con nota del 17.7.20 l'attrice abbia indicato che la gestione del paziente avesse necessitato il ricorso a tre operatori aggiuntivi;
- Con nota del 26.5.21 l'attrice abbia documentato le dimissioni del . Per_1
In punto di diritto, preme osservare come, in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, il privato che esperisca l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico sia tenuto a suffragare, oltre che l'assenza di giustificazione dello spostamento di ricchezza e di altre azioni esperibili a tutela del diritto, la dimostrazione dell'esistenza del proprio impoverimento e della locupletazione dell'ente, a prescindere dall'esistenza di un gradimento implicito o esplicito da parte dell'amministrazione ( cfr. Cass.
civ. sent. n. 15415 /18); in particolare, “in caso di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è irrilevante, di per sé sola considerata, l'utilità della prestazione espletata, sicché, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l'attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 27753/24).
Ancora, allorchè venga in considerazione un'azione ex art. 2041 c.c. conseguente all'esecuzione di una prestazione in difetto di un valido contratto, l'indennità prevista dalla prefata va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace;
pertanto, tale indennità non può essere parametrata al prezzo fatturato dei beni ceduti o dei servizi resi, comprensivo del guadagno, atteso che non si tratta di determinare un corrispettivo delle prestazioni effettuate in forza del contratto invalido, ma di quantificare una somma, in base alle prove offerte dal richiedente, se ed in quanto vi sia stato vantaggio economico di una parte cui abbia fatto riscontro l'impoverimento dell'altra (cfr. sent. n. 23780 /14; n. 20648/11). Pertanto, l'indennizzo in questione deve essere rapportato, nei limiti dell'arricchimento ricevuto dall'ente pubblico, all'importo della diminuzione patrimoniale sofferta dal prestatore,
corrispondente in concreto alle spese sostenute nonché ai costi per l'esecuzione della prestazione, restando invece escluso il compenso imputabile al profitto del medesimo.
Nella vicenda per cui è controversia, risulta evidente che lo stazionamento, presso la struttura
Par gestita dall'attrice, del paziente - effettuata a fronte della circostanza che l' pur Per_1
avendo inizialmente rilevato la difformità tra la struttura indicata dall'UVM e quella esistente in capo alla comunità Zigulì, abbia, in prima battuta, preso atto del ricovero, quindi,
successivamente, non ne abbia mai richiesto formalmente il trasferimento ed abbia, anzi, in epoca successiva allo scadere dei 6 mesi per cui lo stazionamento era stato disposto, ventilato la possibilità di proroghe – risulta aver implicato, allo stato, un risparmio patrimoniale per la convenuta, dettato dall'assenza del pagamento degli oneri che sarebbero scaturiti dal vincolo negoziale creato con una struttura accreditata ed, al contempo, un impoverimento per l'attrice,
che si è gravata dei relativi costi per la gestione del paziente.
In proposito, giovi osservare come la mancanza di accreditamento indicata in comparsa ed ostativa al sorgere di un rapporto negoziale non risulti dirimente rispetto alla domanda al vaglio in questa sede, in cui appare rilevante l'espletamento materiale della prestazione di ricovero a beneficio del paziente suddetto e la diminuzione patrimoniale dal medesimo indotta in danno dell'attrice.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità, in ossequio alla funzione della medesima,
sopra riferita alcun rilievo può attribuirsi alle vicende del corrispettivo richiesto dall'attrice anche in via stragiudiziale;
in assenza di specifiche indicazioni e riscontri in ordine agli esborsi concreti sostenuti in ragione delle specifiche necessità assistenziali del paziente prospettate dall'attrice e comunque dell'esclusione della finalità remunerativa, deve ritenersi congruo l'importo giornaliero di € 106,54, stabilito in relazione alle comunità alloggio destinate a soggetti affetti da patologie psichiatriche. Dall'importo ottenuto computando tale somma per l'intera durata del ricovero, pari a 658
giorni – importo che risulta pari ad € 70.103,32 - deve essere detratto l'acconto corrisposto in via stragiudiziale dalla parte convenuta;
pertanto, quest'ultima, risulta tenuta al versamento, in favore dell'attrice, della somma di € 35.735,32, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data delle dimissioni del paziente;
si noti, al riguardo, come “l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto
credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia
ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a
prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato
tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i
quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni
e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data
della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento” ( cfr.
Cass. civ. sent. n. 28930/22); in particolare, la data dell'arricchimento deve ritenersi sovrapponibile a quella del completamento dell'espletamento della prestazione ( cfr. Cass. civ.
ord. 35480/22)
La domanda formulata in citazione, pertanto, deve trovare accoglimento nei termini innanzi delineati;
le spese di lite, parametrate al valore dell'indennizzo riconosciuto all'attrice ed alla ridotta portata dell'attività processuale svolta, soprattutto in fase istruttoria, vengono poste a
Par carico dell soccombente
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
- accerta il diritto di parte attrice alla percezione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
correlato allo stazionamento del presso la propria struttura, quantificato come Per_1
indicato in motivazione;
- Per l'effetto, condanna parte convenuta al versamento in favore dell' attrice della somma di € 35.735,32, dovuta quale saldo dell'indennizzo medesimo a fronte dell'acconto già corrisposto, da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi dalla data delle dimissioni del paziente e sino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 11.6.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo